FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 480/AA del 05/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DI SALVO – POLISPORTIVA AUDAX TRAVACO’

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 528 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe Antonino DI SALVO, e della società POLISPORTIVA AUDAX TRAVACO', avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe Antonino DI SALVO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Audax Travacò, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 28bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso omesso di provvedere, entro il termine del 31 agosto 2024, all’adozione del modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e del codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, delle violenze di genere e di ogni altra forma di discriminazione per la società dallo stesso rappresentata, nonchè per avere lo stesso omesso di provvedere all’invio della dichiarazione di cui al comma 8 dell’art.10 del Regolamento FIGC per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, adottato con Comunicato Ufficiale n 68/A del 27 agosto 2024, come modificato dal Comunicato Ufficiale n 130/A del 10 febbraio 2024;

 POLISPORTIVA AUDAX TRAVACO', per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Giuseppe Antonio Di Salvo;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Giuseppe Antonino DI SALVO,

- Società POLISPORTIVA AUDAX TRAVACO', rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Antonino Di Salvo;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe Antonino DI SALVO,

- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA AUDAX TRAVACO';

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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