FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 481/AA del 05/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SPIGA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 582 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe SPIGA avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe SPIGA, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. all’epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. La Nuova Sportiva Grossese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in occasione della gara Romentino C5 A.S.D. – La Nuova Sportiva Grossese A.S.D., disputata l’8.11.2025 e valevole per il Campionato di calcio a 5 di Serie D Girone A, mentre si trovava in tribuna, ove si era dovuto posizionare per essergli stato inibito dal direttore di gara l’accesso al recinto di gioco e alla panchina in quanto privo di valida tessera per la stagione in corso in formato cartaceo, contattato telefonicamente nel corso del time out del secondo tempo un proprio calciatore presente in panchina, chiedendogli di raggruppare gli altri calciatori della squadra della società A.S.D. La Nuova Sportiva Grossese ai quali impartiva telefonicamente disposizioni tecnicotattiche;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

- Sig. Giuseppe SPIGA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

- 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Giuseppe SPIGA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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