FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 483/AA del 05/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TOSCANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 551 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Marco TOSCANO avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco TOSCANO, all’epoca dei fatti tesserato quale di calciatore per la società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, rilasciato e sottoscritto una dichiarazione – successivamente utilizzata dalla società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L. nell’ambito del giudizio arbitrale instaurato, in data 8 febbraio 2025, nei confronti del tesserato con la qualifica di tecnico, sig. Ezio Capuano – dal contenuto non veridico, come da lui ammesso in sede di propria audizione; segnatamente per avere il sig. Marco Toscano falsamente affermato che il sig. Ezio Capuano, nel periodo in cui è stato l’allenatore della società TRAPANI 1905 F.C. S.R.L., si rivolgeva in varie occasioni a lui ed ai suoi compagni di squadra con espressioni verbali offensive;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

- Sig. Marco TOSCANO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

- € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Marco TOSCANO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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