FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 491/AA del 06/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FALIERES – VALVANO – FERRERI – USD PIANEZZA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 584 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Maximiliano Javier FALIERES, Stefano VALVANO, Vincenzo FERRERI e della società U.S.D. PIANEZZA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Maximiliano Javier FALIERES, allenatore iscritto al Settore Tecnico della F.I.G.C. all’epoca dei fatti tesserato per la società U.S.D. Pianezza, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, da giugno ad ottobre 2025, avvalendosi della collaborazione della Sig.ra M.F., sottoposto i calciatori della squadra Under 14 della società U.S.D. Pianezza a lui affidata ad un'attività di mental coaching, mediante la creazione di una chat WhatsApp ove si affrontavano anche temi estranei all'attività sportiva, in assenza di autorizzazione da parte della predetta società e degli esercenti la potestà genitoriale sui predetti calciatori minorenni;

Stefano VALVANO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Pianezza, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in qualità di dirigente della società U.S.D. Pianezza, da giugno ad ottobre 2025, omesso di informare il presidente della società di appartenenza, così di fatto consentendo il compimento della condotta di seguito indicata della quale era venuto a conoscenza, che l'allenatore Sig. Maximiliano Falieres, nel periodo suindicato, avvalendosi della collaborazione della Sig.ra M.F., sottoponesse i calciatori della squadra Under 14 della medesima società, a lui affidata, ad un'attività di mental coaching, mediante la creazione di una chat WhatsApp ove si affrontavano anche temi estranei all'attività sportiva, in assenza di autorizzazione da parte della predetta società e degli esercenti la potestà genitoriale sui predetti calciatori minorenni;

Vincenzo FERRERI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Pianezza, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in qualità di dirigente della società U.S.D. Pianezza, da giugno ad ottobre 2025, omesso di informare il presidente della società di appartenenza, così di fatto consentendo il compimento della condotta di seguito indicata della quale era venuto a conoscenza, che l'allenatore sig. Maximiliano Falieres, nel periodo suindicato, avvalendosi della collaborazione della Sig.ra M.F., sottoponesse i calciatori della squadra Under 14 della medesima società, a lui affidata, ad un'attività di mental coaching, mediante la creazione di una chat WhatsApp ove si affrontavano anche temi estranei all'attività sportiva, in assenza di autorizzazione da parte della predetta società e degli esercenti la potestà genitoriale sui predetti calciatori minorenni;

U.S.D. PIANEZZA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Maximiliano Javier Falieres, Stefano Valvano e Vincenzo Ferreri;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Maximiliano Javier FALIERES,

- Sig. Stefano VALVANO,

- Sig. Vincenzo FERRERI,

- Società U.S.D. PIANEZZA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca Dello Russo;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

- 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Maximiliano Javier FALIERES,

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Stefano VALVANO,

- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo FERRERI,

- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S.D. PIANEZZA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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