FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 496/AA del 08/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ARUTA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 371 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giovanni ARUTA avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanni ARUTA, all’epoca dei fatti osservatore arbitrale, associato alla sezione AIA di Frattamaggiore, in violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3, lett. a) e c), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, sia in via autonoma che relazione agli artt. 3, II capoverso, 5, I, II e III capoverso, 6.1, I e II capoverso e 6.7 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA, per avere lo stesso, in qualità di appartenente all’Associazione Italiana Arbitri, con i comportamenti contestati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord nella richiesta applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli Nord in data 16.12.2024, leso l’immagine interna ed esterna dell’Associazione, nonché la dignità dell’istituzione stessa, avendo gravemente violato i principi ed i doveri previsti dalle norme del Regolamento AIA e del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA sopra indicate, che impongono a tutti gli associati AIA di improntare le loro condotte, anche estranee allo svolgimento dell’attività sportiva, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale, nonché di rispettare il Codice Etico, che impone quale “valore irrinunciabile ed imprescindibile, la correttezza e la lealtà nella vita sportiva come in quella sociale. Il collante tra questi due principi, che allo stesso tempo ne costituisce il fondamento, è la cultura del “fair play”, valore da applicare non solamente sui campi di gioco ma a cui riferirsi come stile di vita” e che prevede che “l’arbitro rappresenta il garante del rispetto delle regole ed il suo comportamento e la sua immagine, anche fuori dal campo da gioco, devono promuovere il valore educativo dello sport e della sana competizione” e che, altresì, sancisce che “l’AIA, considera inaccettabile qualsiasi comportamento di singoli o gruppi caratterizzato da violenza morale, persecuzione psicologica, per motivazioni connesse al sesso, alla razza, alle convinzioni religiose o ad altra caratteristica personale. Tali comportamenti, che abbiano lo scopo e l’effetto di violare la dignità della persona a cui sono rivolti, saranno considerati sempre colpa grave”;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

- Sig. Giovanni ARUTA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

- 1 (uno) anno di sospensione per il Sig. Giovanni ARUTA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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