FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 497/AA del 08/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CAPITANIO – ASD REAL CASSINO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 680 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Diego CAPITANIO, e della società ASD REAL CASSINO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Diego CAPITANIO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della A.S.D. Real Cassino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 34, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nei giorni 18.10.2025, 16.11.2025, 30.11.2025, 1.2.2026 e 15.2.2026, fatto partecipare nella stessa giornata calciatori tesserati per la società dallo stesso rappresentata a più di una gara ufficiale valevole per il girone A del campionato Under 16 Provinciali e per il girone D del campionato Under 17 Regionali;
ASD REAL CASSINO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Diego Capitanio;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Diego CAPITANIO,
- Società ASD REAL CASSINO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Diego CAPITANIO; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Diego CAPITANIO,
- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD REAL CASSINO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
