FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 503/AA del 08/05/2026 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CERRI – BERTANI – ASD MAGENTA CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 629 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni CERRI, Roberto BERTANI e della società A.S.D. CALCIO MAGENTA, avente ad oggetto la seguente condotta:
Giovanni CERRI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Magenta, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 11.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 del 10.7.2024 e dall’art. 11.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 del 11.7.2024 per avere consentito, e comunque non impedito, l’organizzazione e realizzazione da parte della società dallo stesso rappresentata di un open day rivolto alla categoria Pulcini svoltosi in data 2.7.2025 presso il centro sportivo Plodari di Magenta, in assenza di autorizzazione e in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente;
Roberto BERTANI, all’epoca dei fatti segretario tesserato per la società A.S.D. Calcio Magenta, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 11.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 del 10.7.2024 e dall’art. 11.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 del 11.7.2024 per avere lo stesso organizzato e realizzato un open day rivolto alla categoria Pulcini, svoltosi in data 2.7.2025 presso il centro sportivo Plodari di Magenta, in assenza di autorizzazione e in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente;
A.S.D. CALCIO MAGENTA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il Sig. Giovanni Cerri ed il Sig. Roberto Bertani;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
- Sig. Giovanni CERRI,
- Sig. Roberto BERTANI,
- Società A.S.D. CALCIO MAGENTA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giovanni Cerri;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni CERRI,
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Roberto BERTANI,
- € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO MAGENTA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
