F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 246/TFN – SD del 13 Maggio 2026 (motivazioni) – Pierpaolo Aiello, ASD Pomezia Calcio 1957 e ASD Fortitudo Pomezia 1957 – 216/TFNSD
Decisione/0246/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0216/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Valentina Ramella – Presidente
Valentina Aragona - Componente (Relatore)
Leopoldo Di Bonito – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Francesco Ranieri - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 7 maggio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 26400 /976pf25-26/GC/blp del 9 aprile 2026, nei confronti del sig. Pierpaolo Aiello, nonché delle società ASD Pomezia Calcio 1957 e ASD Fortitudo Pomezia 1957, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto n. n. 26400 /976pf25-26/GC/blp del 9 aprile 2026, la Procura Federale ha deferito il sig. Pierpaolo AIELLO, la società A.S.D. POMEZIA CALCIO 1957 e la società A.S.D. FORTITUDO POMEZIA 1957 per rispondere:
1. il Sig. Pierpaolo AIELLO all’epoca dei fatti tesserato della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957 ed anche soggetto svolgente attività rilevante per l’ordinamento federale nell’interesse e per conto della società A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S., per aver lo stesso, al termine dell’incontro Fortitudo Pomezia vs Feldi Eboli disputato in data 21/03/2026 e valevole per la 24^giornata del Campionato Nazionale Calcio a 5 Ser. A della corrente stagione sportiva, nel corso di una intervista post gara concessa ad un organo di informazione in veste di Direttore sportivo della A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 (nel video in atti viene appellato come “Direttore” e indossa la tuta sportiva della Società) espresso pubblicamente giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, degli arbitri (AE Sig. L. Di Battista della Sez. AIA di Avezzano e AE A. Onesti della Sez. AIA di Pescara) che ebbero a dirigere l’incontro, sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni:<... Quando ci mettono lo zampino gli arbitri è difficile. Evidentemente quest’anno a tavolino qualcuno ha deciso che la Fortitudo deve pagare dazio … evidentemente queste sono le decisioni dall’alto e ne prendiamo atto> (dal minuto 00:00.54 al minuto 00:01:51 della registrazione audio/video in atti);
2. la società A.S.D. POMEZIA CALCIO 1957 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, e 23, comma 5, del C.G.S. del sopra descritto comportamento posto in essere dal Sig. Pierpaolo Aiello, quale all’epoca dei fatti proprio tesserato;
3. la società A.S.D. FORTITUDO POMEZIA 1957 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, e 23, comma 5, del C.G.S. del sopra descritto comportamento posto in essere dal Sig. Pierpaolo Aiello, quale all’epoca dei fatti soggetto svolgente, ex art. 2, comma 2, del C.G.S., attività rilevante per l’ordinamento federale nel proprio interesse e conto.
la fase istruttoria
La Procura ha iscritto il procedimento disciplinare al n. 976pf25-26, avente ad oggetto: “Dichiarazioni disciplinarmente rilevanti rese dal sig. Pierpaolo Aiello, Vice Presidente della società ASD Pomezia Calcio 1957, al termine della gara Fortitudo Pomezia – Feldi Eboli il 21 marzo 2026”.
La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante ossia: la copia della segnalazione trasmessa all’Ufficio, in data 23.03.26, dalla Segreteria della FIGCLND DIVISIONE CALCIO a5; la copia del file audio/video con l’intervista concessa dal Sig. Pierpaolo Aiello; la copia dell’interrogazione AS400 relativa alla società A.S.D. Pomezia Calcio 1957; la copia dell’interrogazione AS400 sulla persona di Pierpaolo Aiello.
All’esito delle indagini, l’Ufficio requirente ha adottato il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini all’incolpato e alle società.
Successivamente, la Procura Federale ha provveduto ad inviare la notifica del deferimento, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato, e il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza per il giorno 7.5.2026.
La fase predibattimentale
Nessuna memoria né altra difesa è pervenuta da parte dei deferiti.
Il dibattimento
All’udienza del 7 maggio 2026 è comparso l’Avv. Gian Paolo Guarnieri in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso per i deferiti.
L’Avv. Guarnieri si è riportato all’atto di deferimento ha richiesto la sanzione di:
- mesi 1 (uno) di inibizione al sig. Pierpaolo Aiello;
- euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda alla società ASD Pomezia Calcio 1957;
- euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda alla società ASD Fortitudo Pomezia 1957;
La decisione
Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione della Divisione calcio a 5 trasmessa alla Procura Federale in data 23 marzo 2026 e relativa alle dichiarazioni rese dal sig. Pierpaolo Aiello durante un’intervista, al termine dell’incontro Fortitudo Pomezia vs Feldi Eboli, disputato in data 21/03/2026.
In dettaglio, dalle risultanze probatorie acquisite è emerso, in primis, che il Sig. PIERPAOLO AIELLO è tesserato della società A.S.D. Pomezia Calcio 1957, ma svolge, altresì, attività rilevante per l’ordinamento federale ex art. 2, comma 2, del C.G.S nell’interesse e per conto della società A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957. Difatti, nel corso dell’intervista in contestazione lo stesso viene qualificato come Direttore sportivo della A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 e indossa la tuta sportiva della Società (cfr. video dell’intervista in atti).
Durante la medesima intervista, il sig. Aiello ha espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione sia degli arbitri (AE Sig. L. Di Battista della Sez. AIA di Avezzano e AE A. Onesti della Sez. AIA Di Pescara) che hanno diretto la partita sopra richiamata, sia dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa.
In dettaglio, il sig. Aiello proferiva frasi del tipo “quando ci mettono lo zampino gli arbitri è difficile” “quest’anno a tavolino qualcuno ha deciso che la Fortitudo deve pagare dazio” (cfr. min 1.00 in poi dell’intervista).
Ed ancora, riferendosi all’espulsione di uno dei giocatori precedentemente diffidati, il sig. Aiello ha definito “ costruita ad arte” la decisione dell’arbitro ribadendo che “queste sono le decisioni dall’alto”.
Tali affermazioni non risultano solo inopportune, ma sono tali da ingenerare nel pubblico il sospetto che l’incontro fosse in qualche modo “artefatto” e condizionato dall’atteggiamento o comunque da taluni provvedimenti assunti in campo dagli arbitri, minando così l’immagine e la credibilità dell’istituzione arbitrale e della Federazione in generale, oltre che dei singoli professionisti.
Si tratta di frasi, quindi, tali da integrare la fattispecie disciplinarmente rilevante di cui all’art. 23 del C.G.S., travalicando la libera manifestazione del pensiero, poiché volte, non già a sollevare una legittima critica verso l’operato altrui, quanto, piuttosto a lederne la reputazione, il prestigio e la considerazione.
Inoltre, le dichiarazioni in argomento possono certamente essere considerate “pubbliche”, ai sensi dell’art. 23, co., 2, CGS, per essere state propalate con modalità tali (nel corso, come detto, di una intervista post gara concessa ad un organo di informazione) da rendere le stesse come destinate a poter essere conosciute da più persone.
Il descritto comportamento ha, inoltre, determinato anche un’evidente compromissione di quelle regole comportamentali di lealtà e correttezza, richiamate dall’art. 4, comma 1, del C.G.S.
Quest’ultima disposizione, secondo la costante giurisprudenza endo-federale,“costituisce una norma perfettamente autosufficiente, operante come disposizione di chiusura del sistema: il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità travalica l’ambito della competizione sportiva e si traduce in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale” (Collegio di garanzia dello sport, parere n. 5/2017; Sez. IV, decisione n. 66/2020; Sez. IV, decisione n. 121/2021; CFA, SS.UU., n. 100/2023-2024; CFA SSUU decisione n. 0102/2026).
In ultimo, dal menzionato comportamento ascrivibile al predetto Sig. Pierpaolo Aiello discende la sussistenza di una responsabilità disciplinare di natura oggettiva ex artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del C.G.S., in capo ad entrambe le società deferite.
P. Q. M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Pierpaolo Aiello, mesi 1 (uno) di inibizione;
- alla società ASD Pomezia Calcio 1957, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda;
- alla società ASD Fortitudo Pomezia 1957, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentina Aragona Valentina Ramella
Depositato in data 13 maggio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
