F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0210/CSA pubblicata del 12 Maggio 2026 –Pavia Calcio 1911 S.S.D.
Decisione/0210/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0301/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Andrea Galli – Componente
Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0301/CSA/2025-2026 proposto dalla Società Pavia Calcio 1911 S.S.D. in data 28.04.2026,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 115 pubblicato in data 21 aprile 2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza del 30 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Lorenzo D’Ascia; presenti l’Avv. Michele Saracino e il Sig. Paolo Giardini.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 28 aprile 2026, la Società Pavia Calcio 1911 S.S.D. ha impugnato le sanzioni dell’ammenda di euro 500,00 inflitta alla società e dell’inibizione fino al 21.06.2026 inflitta al sig. Paolo Giardini dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata in data 21 aprile 2026 sul Comunicato Ufficiale n° 115 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, con riferimento alla gara tra Casatese Merate A.S.D. e Pavia Calcio 1911 S.S.D., valevole per il campionato di Serie D (girone B) 2025/2026, disputata il 19 aprile 2026.
In detta gara il sig. Paolo Giardini risulta aver posto in essere la condotta così riportata nel referto arbitrale: “ al termine della gara, mentre mi trovavo sempre sul terreno di gioco, il Sig. Giardini P.G. dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. Pavia, veniva a circa 1 metro di distanza da me mettendomi a circa 30cm dal mio viso il suo cronometro, e mi proferiva le seguenti parole: dovevi far battere la punizione coglione, dovevi dare 30 secondi in più, non sei buono a un cazzo. Veniva allontanato solamente grazie all’aiuto di due tesserati della Soc. Pavia”.
Inoltre, il Commissario di Campo ha refertato quanto segue: “In tribuna successa una piccola rissa tra sostenitori subito sedata dai Carabinieri presenti in tribuna”.
Il Giudice Sportivo ha così motivato i due provvedimenti impugnati:
- inibizione fino al 21.06.2026 nei confronti di Giardini Paolo Giuseppe: “ Per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara”;
- ammenda di euro 500,00 a Pavia Calcio 1911: “Per avere propri sostenitori acceso una piccola rissa con i sostenitori della società avversaria immediatamente sedata dalle Forze dell'Ordine. (R CdC).”
La Società reclamante ha impugnato entrambe le sanzioni con un unico reclamo.
Ha dedotto, per quanto concerne l’inibizione irrogata al dirigente sig. Paolo Giardini, che quanto riportato nel referto del direttore di gara non corrisponde al vero in quanto sarebbe frutto di un travisamento dei fatti, dal momento che al termine della gara il sig. Giardini si è avvicinato all’arbitro mantenendo la calma solo per chiedere delucidazioni, senza mai pronunciare le frasi riportate nel referto arbitrale o comunque altre frasi o espressioni ingiuriose o irriguardose.
La società reclamante ha depositato le dichiarazioni scritte di due testimoni che smentiscono quanto riportato nel referto, chiedendo eventualmente la loro audizione.
La società reclamante ha inoltre dedotto che il sig. Giardini è dirigente da molti anni e non ha mai riportato in carriera sanzioni disciplinari.
Per quanto riguarda l’irrogazione della sanzione dell’ammenda, la parte reclamante deduce che il commissario di gara non attribuisce ai sostenitori del Pavia Calcio 1911 la “piccola rissa” che sarebbe avvenuta nella tribuna e che comunque si sarebbe trattato di un mero alterco verbale, non di una rissa vera e propria.
All’udienza svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 24 aprile 2026 sono comparsi per la reclamante l’Avv. Michele Saracino e il Sig. Paolo Giardini.
All’esito della discussione, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia solo in parte fondato nei termini che seguono.
Per quanto concerne la sanzione dell’inibizione fino al 21.06.2026 irrogata al sig. Paolo Giardini, non possono trovare accoglimento le istanze istruttorie volte a contestare le risultanze del referto arbitrale.
Secondo l’art. 61, comma 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Si tratta, cioè, di documenti assistiti da fede privilegiata, quanto alla loro efficacia probatoria, astrattamente suscettibili di essere integrati (ed eventualmente contraddetti) anche da ulteriori atti istruttori, ma solo quando il contenuto del referto non appaia sufficiente per formare il convincimento del Giudice e laddove non contenga elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulti intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti.
Nel caso di specie, il rapporto appare invece preciso e dettagliato circa il comportamento tenuto dal sig. Paolo Giardini (in particolare, riportando testualmente le espressioni ingiuriose e irriguardose profferite dallo stesso), con conseguente inammissibilità della richiesta prova testimoniale.
L’assenza di precedenti sanzioni disciplinari riportate dal sig. Paolo Giardini non costituisce circostanza idonea né ad indebolire la veridicità di quanto riportato nel referto arbitrale, né a determinare un’eventuale riduzione della sanzione, nella misura in cui questa già risulta contenuta nel minimo edittale previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a), CGS.
Il reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di euro 500,00 è invece fondato, dal momento che il referto del Commissario di Campo non è idoneo a ricostruire fattualmente la vicenda, non fornendo alcun elemento utile né per identificare come responsabili i sostenitori del Pavia Calcio 1911, né per valutare la sussistenza stessa della “piccola rissa”, mancando al riguardo alcun elemento descrittivo.
A fronte di tale scarno quadro istruttorio, la sanzione dell’ammenda nei confronti del Pavia Calcio 1911 risulta ingiustificata e pertanto deve essere annullata.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sanzione dell'ammenda inflitta alla società.
Conferma la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Paolo Giuseppe Giardini.
Dispone la restituzione di un solo contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo D'Ascia Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
