F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0211/CSA pubblicata del 13 Maggio 2026 –società ASD Union Trento Ravinense – calciatore Alessandro Aliberti
Decisione/0211/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0299/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0299/CSA/2025-2026, proposto dalla società ASD Union Trento Ravinense in data 22.04.2026;
per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Divisione Calcio Paralimpico, di cui al Com. Uff. n. 73/S del 22.04.2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza del 30 aprile 2026, tenutasi in modalità mista, l’Avv. Andrea Galli e uditi l'Avv. Matteo Sperduti e il calciatore Aliberti Alessandro; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società ASD Union Trento Ravinense ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio tesserato, Sig. Alessandro Aliberti, dal Giudice sportivo nazionale presso la Divisione Calcio Paralimpico (cfr. Com. Uff. n. 73/S del 22.04.2026), in relazione alla gara del Campionato di Terzo Livello, C.R. Veneto, del 11.04.2026.
Con la predetta decisione, il Giudice sportivo ha squalificato il calciatore Sig. Alessandro Aliberti per 2 giornate effettive di gara, all’esito del referto arbitrale che così recita: gara TERZO LIVELLO - Veneto – “Espulsione del giocatore 25 Aliberti Alessandro della società Union Trento e del giocatore 4 Martinelli Mirco della società Hellas Verona A per condotta violenta, dopo aver commesso un fallo i 2 giocatori si sono messi le mani addosso senza nessuna conseguenza in quanto sono intervenuto subito”.
SUPPLEMENTO DI REFERTO “sono stati espulsi durante la gara Union Trento - Hellas Verona A i giocatori: - 25 Aliberti Alessandro della società Union Trento; - 4 Martinelli Mirco della società Hellas Verona A in quanto a causa di un fallo da parte del giocatore n. 25 Aliberti Alessandro sull'avversario n. 4 Martinelli Mirco, quest'ultimo si arrabbia e mette le mani al collo dell'avversario il quale per difendersi lo spintona. Dopo l'intervento da parte mia e degli allenatori gli animi si sono subito placati”.
Il calciatore, per mezzo della società, ha porto le proprie scuse per il gesto commesso, che è stato involontario e non finalizzato a fare del male all’avversario, chiedendo vedersi riconosciuta la buona fede. Inoltre, la reclamante ha rappresentato che l’eventuale mantenimento della sanzione irrogata potrebbe impedire al calciatore di partecipare alle fasi finali nazionali in programma a Coverciano, circostanza che si trasformerebbe in una ingiusta preclusione al tesserato, che si è sempre dimostrato corretto e ligio al rispetto delle regole del gioco e che non ha mai posto in essere alcuna condotta offensiva o antisportiva. Di conseguenza, non permettergli di prendere parte alle fasi finali determinerebbe una mancata crescita personale, non solo sportiva ma anche umana, venendo meno anche la finalità inclusiva per la quale il calcio paralimpico è stato ideato. La società ha chiesto, pertanto, ridursi la sanzione ad una giornata di squalifica, anche in considerazione della riappacificazione tra i due calciatori, intervenuta immediatamente al termine della gara con espressioni di reciproca solidarietà.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 30 aprile 2026 è comparso, per la società reclamante, l’Avv. Matteo Sperduti, nonché il calciatore Alessandro Aliberti insieme al padre, i quali, dopo aver esposto i motivi di gravame, hanno concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte sportiva d’appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione.
Dall’esame del referto e del suo supplemento, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 C.G.S., emerge come l’episodio che ha condotto all’espulsione del calciatore Aliberti sia maturato all’interno di una dinamica concitata ma circoscritta, originata da un fallo di gioco e degenerata in un comportamento reciproco tra i due atleti coinvolti, nel quale, tuttavia, la condotta del sig. Aliberti si è configurata come una mera difesa allo strattonamento subito, priva di particolare coercizione e cessata nell’immediatezza. Sebbene tale reazione fisica, pur se difensiva, rimanga sanzionabile sotto il profilo disciplinare, tuttavia, essa deve essere adeguatamente graduata principalmente in virtù dello scopo per il quale è stata realizzata, volto esclusivamente a interrompere un comportamento aggressivo altrui. Tali circostanze, unitamente alla natura episodica del gesto, integrano elementi attenuanti idonei, ex art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S., a rideterminare la sanzione originariamente inflitta dal Giudice sportivo, tenendosi, altresì, conto del particolare contesto del calcio paralimpico, la cui finalità primaria della inclusione, della partecipazione, della promozione dei valori educativi e della integrazione sociale, ha trovato, nella fattispecie in esame, concreta realizzazione nel comportamento sportivamente amichevole mantenuto da entrambi i calciatori al termine della gara.
Alla luce di quanto sopra, la sanzione di due giornate di squalifica viene quindi ridotta ad una sola giornata di squalifica.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 (una) giornata effettiva di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
