F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0212/CSA pubblicata del 13 Maggio 2026 –società S.S.D. IMPERIA CALCIO

Decisione/0212/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0297/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente

Maurizio Nicolosi - Componente (Relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0297/CSA/2025-2026 proposto dalla S.S.D. IMPERIA CALCIO, rappresentata e difesa come indicato nel reclamo;

avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al comunicato ufficiale n. 115 del 21.4.2026 in relazione alla gara ImperiaSanremese del campionato di serie D girone A disputata il 19.4.2026;

 visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 30 aprile 2026, tenutasi in modalità mista, il dott. Maurizio Nicolosi;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La società Imperia Calcio ha depositato preannuncio di reclamo e successivo reclamo accompagnato da mandato di rappresentanza e difesa conferito all' Avv. Maurizio Mattioli del Foro di Imperia.

Si rileva tuttavia dai predetti atti depositati che nessuno di essi reca la firma dell’indicato Vicepresidente delegato alla firma Ramoino Fabio, né quella dell'Avv. Maurizio Mattioli; pertanto, il reclamo è da ritenere in diritto come totalmente nullo, se non proprio inesistente, e, quindi, inammissibile.

Va evidenziato, in proposito, che l’art. 49, comma 4, del CGS, nel prevedere che i ricorsi e i reclami siano “sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori”, al successivo comma 7 consente la sanabilità di eventuali "irregolarità formali relative alla loro sottoscrizione, nonché alla eventuale delega", purché ciò avvenga prima del trattenimento in decisione degli stessi. Ebbene, quand’anche nel caso di specie, i vizi rilevati possano considerarsi mere irregolarità formali, resta il fatto che nessuna sanatoria è comunque intervenuta.

E’ opportuno evidenziare anche che, in base all’art. 2, comma 6, del CGS Coni e all’art. 3, comma 1, del CGS Figc che rinviano ai principi e alle norme generali del processo civile, la sottoscrizione degli atti processuali di parte è requisito essenziale ai sensi dell’art. 125, comma 1, c.p.c..

Resta pertanto conclamata l’inammissibilità. 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Maurizio Nicolosi                                          Fabio Di Cagno

 

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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