F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n.945/TFN-SVE del 27 Marzo 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società INTER CLUB PARMA/TERME MONTICELLI SSD A R.L.
Decisione/0945/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1115/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti - Presidente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Giuseppe Lepore - Componente
Enrico Vitali - Componente
Paola Balducci - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Loredana Germanò - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 27 marzo 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 1115/TFNSVE/2025-2026, 1115 - Ricorso proposto dalla società INTER CLUB PARMA (630584) contro la società TERME MONTICELLI SSD A R.L. (80958) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CONTI MATTEO (4985446) e LAURIOLA DAVIDE (3979882)
In data 24 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.
Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.
Il premio è stato quantificato complessivamente in euro 270,00 (duecentosettanta/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto,dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura complessiva di euro 270,00 (duecentosettanta/0), in favore della società ricorrente.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Stanislao Chimenti
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
