F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n.962/TFN-SVE del 7 Aprile 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società ASD PELLEGRINO SPORT CALCIO A 5/F.B.C. FBC GRAVINA SOCIETA COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA

Decisione/0962/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 1133/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Roberto Leoni - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D’Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 7 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1133/TFNSVE/2025-2026, 1133 - Ricorso proposto dalla società ASD PELLEGRINO SPORT CALCIO A 5 (914679) contro la società F.B.C. FBC GRAVINA SOCIETA COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA (940757) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori FINEO ANDREA (matricola 2459532), VENTURA MICHELE (matricola 2624641), ARDINO FLAVIO (matricola 2763498)

In data 24 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 4.172,00 (quattromilacentosettantadue/00),  come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 4.172,00 (quattromilacentosettantadue/00) , in favore della società ricorrente.

 

L'ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Enrico Vitali                                        Giuseppe Lepore

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it