F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n.1011/TFN-SVE del 7 Aprile 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società U.S.D. VIRTUS FAENZA S.S.D. A R.L./A.P.D. VALSANTERNO 2009
Decisione/1011/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 1189/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore - Presidente
Lorenzo Maria Coen - Componente (Relatore)
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Gino Scaccia - Componente
Federico Salinari - Componente
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Roberto Leoni - Componente
Enrico Vitali - Componente
Loredana Germanò - Componente
Divinangelo D’Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Paola Balducci - Componente
Stanislao Chimenti - Componente
Accursio Gallo - Componente
Antonino Piro - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 7 aprile 2026 la seguente
DECISIONE
Sul procedimento 1189/TFNSVE/2025-2026, Ricorso proposto dalla società U.S.D. VIRTUS FAENZA S.S.D. A R.L. (202953) contro la A.P.D. VALSANTERNO 2009 (937683) avverso il mancato pagamento dei premi di formazione tecnica relativi ai calciatori SIMONE PIETRO (5894838), TONINI MATTIA (4476771) e PIANCASTELLI MARCO (4421356)
In data 25.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento dei premi di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativi ai calciatori in epigrafe.
Dalla documentazione depositata in atti si evince come dai tesseramenti di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare dei tesseramenti per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.
I premi sono stati quantificati in euro 220,00 (duecentoventi/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciati dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione dei premi di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 220,00 (duecentoventi/00), in favore della società ricorrente.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Maria Coen Giuseppe Lepore
Depositato
IL SEGRETARIO
Marco Lai
