F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n.1034/TFN-SVE del 7 Aprile 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Piacenza Calcio 1919 SSD ARL/Terracina 1925

Decisione/1034/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 1215/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Lorenzo Maria Coen - Componente (Relatore)

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Roberto Leoni - Componente

Enrico Vitali - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D’Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 7 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 1215/TFNSVE/2025-2026, 1215 - Ricorso proposto dalla società Piacenza Calcio 1919 SSD ARL (630602) contro la società Terracina 1925 (954992) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Zambruno Francesco (5810297)

In data 25.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativi ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dai tesseramenti di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare dei tesseramenti per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

I premi sono stati quantificati in euro 120,00 (centoventi/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciati dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione dei premi di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 120,00 (centoventi/00), in favore della società ricorrente.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Lorenzo Maria Coen                                              Giuseppe Lepore

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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