F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0128/CFA pubblicata il 18 Maggio 2026 (motivazioni) – sig. Coulibaly Lassina Larsson/F.I.G.C.

Decisione/0128/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0161/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Domenico Luca Scordino – Componente

Diego Sabatino – Componente

Salvatore Lombardo - Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 161/CFA/2025-2026 proposto dal sig. Coulibaly Lassina Larsson, nato il 17 aprile 2003 a Yopougon (Costa d’Avorio), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Giotti e Iolanda Matrullo, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione tesseramenti, n. 0018/TFNST-2025-2026 del 10 aprile 2026, depositata il 20 aprile 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 15 maggio 2026, tenutasi in modalità mista, il Pres. Giuseppe Castiglia; sono presenti l’Avv. Fabio Giotti per il reclamante e l’Avv. Giancarlo Gentile per la F.I.G.C..

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Il calciatore Coulibaly Lassina Larsson, cittadino della Costa d’Avorio, ha proposto reclamo avverso la decisione n. 0018/TFNST-2025-2026 del Tribunale federale nazionale, Sezione tesseramenti, con la quale è stato rigettato il ricorso dallo stesso proposto per l’annullamento del diniego di tesseramento opposto dalla F.I.G.C. in data 2 febbraio 2026.

2. Per una compiuta comprensione della vicenda, occorre ripercorrerne gli snodi essenziali.

Il calciatore Coulibaly si è tesserato per la prima volta in Italia nella stagione sportiva 2020/2021 con la S.S. Lazio s.p.a., con lo status di «giovane di serie mai tesserato presso federazione estera».

Nella stagione successiva 2021/2022, il calciatore e la S.S. Lazio hanno stipulato un contratto da professionista pluriennale, con decorrenza dal 1° luglio 2021 e scadenza al 30 giugno 2025, con conseguente acquisizione dello status di «professionista extracomunitario mai tesserato per federazione estera».

Nel corso della stagione sportiva 2024/2025 il calciatore è stato oggetto di due trasferimenti a titolo temporaneo, entrambi presso la Federazione calcistica maltese (M.F.A.). Il primo, in data 2 settembre 2024, dalla S.S. Lazio s.p.a. alla società Mosta F.C. Il secondo, verso la società F.C. Birkirkara: il relativo accordo di trasferimento («Transfer Agreement») risulta sottoscritto in data 31 gennaio 2025 tra la S.S. Lazio, la F.C. Birkirkara e il calciatore. Tuttavia, il rientro amministrativo dal primo prestito (dal Mosta F.C. alla S.S. Lazio) è registrato in data 1° febbraio 2025. Ne risulta una parziale sovrapposizione cronologica tra la firma dell’accordo con il Birkirkara e il perfezionamento del rientro dal Mosta F.C., che lascia intendere una contestualità operativa delle due procedure, in cui l’accordo del 31 gennaio assume valenza preparatoria rispetto al trasferimento effettivo, operante dal 1° febbraio 2025. Il secondo prestito era destinato a protrarsi fino al termine della stagione sportiva maltese 2024/2025. Risulta controversa tra le parti la data esatta di conclusione: la difesa del calciatore la individua nel 7 giugno 2025 (fine della stagione sportiva maltese, come attestato dalla certificazione estratta dal FIFA TMS e dalla dichiarazione della F.C. Birkirkara, entrambe prodotte in sede di reclamo; sarebbe invece l’8 giugno 2025 secondo lo storico del sig. Coulibaly in ambito M.F.A., anch’esso prodotto); la F.I.G.C. nel 30 giugno 2025 (fine della stagione sportiva della società cedente, secondo la normativa FIFA).

In data 30 gennaio 2026 il Coulibaly, nella sua qualità di calciatore svincolato dal 1° luglio 2025 dalla S.S. Lazio s.p.a., ha sottoscritto con la S.S. Giugliano Calcio 1928 s.r.l. - società associata alla Lega Pro - una variazione di tesseramento e un contratto di prestazione sportiva professionistica, ritualmente depositati presso gli uffici federali.

La F.I.G.C. ha opposto diniego a tale richiesta di tesseramento in data 2 febbraio 2026, attraverso il portale telematico, motivandolo con il riferimento alla contrarietà della richiesta a quanto previsto al punto E) del Comunicato ufficiale 267/A del 30 aprile 2025. A seguito di diffida del legale del calciatore, l’Ufficio tesseramento - anagrafe federale TMS manager, con comunicazione del 10 febbraio 2026, ha ribadito il diniego, precisando che il punto F) del medesimo Comunicato ufficiale consente il libero tesseramento per società professionistiche soltanto per calciatori extracomunitari tesserati in Italia con società professionistiche alla data del 30 giugno 2025, condizione ritenuta insussistente per il Coulibaly.

3. Il calciatore ha proposto ricorso avanti il Tribunale federale nazionale, Sezione tesseramenti, articolando plurimi motivi di impugnazione, così sintetizzabili:

(i) illegittimità del diniego per erronea ricostruzione del fatto, errata interpretazione e falsa applicazione del C.U. 267/A, sussistenza di un rapporto di «tesseramento principale» con la S.S. Lazio fino al 30 giugno 2025;

(ii) errori materiali nella registrazione del calciatore presso la F.I.G.C.;

(ii-B) ulteriori errori nello storico del calciatore;

(iii) acquisizione e conservazione del diritto alla c.d. circolarità in Italia, vale a dire del “diritto per un calciatore extracomunitario di essere tesserato per tutte le categorie professionistiche”;

(iv) brevi note sul C.T.I. - certificato di trasferimento internazionale in riferimento al “caso Coulibaly”: questo non potrebbe “pregiudicare il suo “diritto alla circolarità” in ambito Figc, in quanto il C.T.I. …sotto il profilo amministrativo non incide assolutamente sullo status acquisito da un calciatore presso una Federazione nazionale, dalla quale non è mai uscito a titolo definitivo”;

(v) rispetto dei termini di tesseramento per la stagione 2025/2026;

(vi) violazione del diritto fondamentale al lavoro, della parità di trattamento e restrizione della concorrenza.

4. Si è costituita in giudizio la F.I.G.C., contestando integralmente il ricorso e chiedendone il rigetto per inammissibilità e infondatezza.

In particolare, la Federazione ha dedotto che: il passaporto sportivo del calciatore non riportava alcun tesseramento in Italia alla data del 30 giugno 2025; il report TMS FIFA evidenziava che l’operazione impostata dal club maltese di chiusura del prestito al 7 giugno 2025 non si era perfezionata con il «closed», essendo stata necessaria una correzione con successiva pratica a chiusura del prestito al 30 giugno 2025, senza rientro in Italia del calciatore; la c.d. «circolarità» è istituto sconosciuto all’ordinamento sportivo; le censure relative alla violazione di norme sovraordinate erano generiche e inammissibili; le disposizioni del C.U. 267/A vengono annualmente reiterate da oltre 25 stagioni sportive e sono aderenti alle quote assegnate ai sensi dell’art. 27, comma 5 bis, del d.lgs. 286/1998.

Il ricorrente ha depositato memorie di replica, nelle quali, tra l’altro, ha ribadito la vigenza del tesseramento originario con la S.S. Lazio fino al 30 giugno 2025, ha contestato il valore probatorio assoluto del passaporto sportivo e ha prodotto attestazione del pagamento di emolumenti da parte della S.S. Lazio al Coulibaly per il mese di giugno 2025.

5. Con la decisione impugnata, il Tribunale federale nazionale, Sezione tesseramenti, ha rigettato il ricorso. La motivazione della decisione, che occorre ripercorrere con una certa ampiezza stante la centralità delle questioni ivi trattate, può essere così ricostruita.

Il Tribunale ha premesso la necessità di individuare la fattispecie giuridica alla luce di norme aventi una «portata sufficientemente ampia da “proteggere” le posizioni giuridiche degli interessati in un contesto più ampio di quello meramente “locale”», collocandosi «al di sopra e all’esterno degli ordinamenti federali nazionali», in aderenza con «l’atteggiamento transnazionale dell’ordinamento sportivo». Ha poi riconosciuto che, in astratto, l’assunto difensivo del ricorrente - secondo cui, venuto meno il prestito con la cessazione della stagione sportiva maltese, vi sarebbe stata una naturale «riespansione» del contratto con la S.S. Lazio - «sembrerebbe trovare un conforto normativo (sovranazionale) nell’art. 10, [comma 1], lettera C [delle Regulations on the Status and Transfer of Players] FIFA» (“During the agreed duration of the loan, the contractual obligations between the professional and the former club shall be suspended unless otherwise agreed in writing”) nonché nell’art. 28, comma 2, delle NOIF. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che «tale interpretazione non trov[i] conforto nella sovraordinata normativa internazionale», richiamando le citate FIFA e il relativo Commentary nell’edizione del 2023.

In particolare, il Tribunale ha osservato che, secondo la FIFA, il trasferimento internazionale è definito come « transfer of the registration» e che il prestito stesso è trasferimento del tesseramento; che i trasferimenti in prestito sono soggetti alle medesime regole dei trasferimenti permanenti; che, da un punto di vista pratico, il ritorno di un giocatore al proprio club dopo un prestito è trattato come un nuovo trasferimento internazionale; e che il termine finale di qualsiasi prestito deve cadere entro i periodi di tesseramento stabiliti dall’associazione alla quale è affiliato il club di origine.

Sulla base di tali premesse normative, il Tribunale ha concluso che, al venire meno del prestito, il Coulibaly, per poter «rientrare» nella S.S. Lazio, avrebbe dovuto adire il procedimento di tesseramento in favore della medesima compagine, circostanza resa giuridicamente impossibile nel periodo temporale di riferimento. Ha poi aggiunto che non vi era prova in atti di relazioni o contatti successivi al 7 giugno 2025 tra il calciatore e la S.S. Lazio, né di un rientro in Italia dello stesso per mettersi a disposizione della società.

Il Tribunale, inoltre, ha affermato che l’interpretazione della normativa FIFA «è da intendersi protesa verso la tutela dell’atleta, onde scongiurare che le attività volte al “prestito” si rivelino pregiudizievoli proprio per lo stesso calciatore, in spregio della più recente Legislazione Statale», richiamando l’art. 3, comma 2, lettera h), del d.lgs. n. 36/2021, in tema di lavoro sportivo.

Il Tribunale, infine, ha compensato le spese di lite in ragione della complessità delle questioni trattate.

6. Con reclamo del 27 aprile 2026, il calciatore Coulibaly ha impugnato tale decisione articolando sette motivi di censura:

(i) errata individuazione della normativa di rango superiore a quella federale;

(ii) corretta interpretazione del Testo unico sull’immigrazione;

(iii) prova dei tesseramenti del calciatore presso la Federazione Calcio Malta;

(iv) corretta interpretazione della lettera F) del C.U. 267/A;

(v) corretta interpretazione della lettera E) del C.U. 267/A;

(vi) in subordine, disapplicazione delle norme federali contrastanti con le norme di legge (T.U. dell’immigrazione);

(vii) omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il reclamante ha formulato altresì istanza di abbreviazione dei termini ai sensi dell’art. 103, comma 2, C.G.S.

In conclusione, il reclamante ha chiesto a questa Corte:

- in via principale, di annullare la decisione impugnata accertando e dichiarando invalido ed inefficace il provvedimento di diniego al tesseramento in Italia e, per l’effetto, dichiarare la validità e legittimità della richiesta di tesseramento del medesimo calciatore con il Giugliano Calcio 1928 in data 30 gennaio 2026;

- in via subordinata e secondaria, di annullare la decisione impugnata e per l’effetto accertare e dichiarare il diritto del calciatore reclamante a ri-tesserarsi in Italia nel rispetto dei principi della c.d. circolarità sportiva acquisita in Italia e mai persa.

7. Con memoria dell’11 maggio 2026, la F.I.G.C. si è costituita in giudizio per resistere al reclamo, sostenendone l’inammissibilità e l’infondatezza e chiedendone il rigetto.

Il reclamante ha risposto con memoria del giorno successivo. Con questa ha dedotto l’inammissibilità o l’irritualità della memoria della Federazione per violazione dell’art. 49, comma 5, C.G.S., l’acquiescenza parziale della controparte alle parti della decisione di primo grado non espressamente impugnate, l’infondatezza nel merito delle argomentazioni svolte.

8. All’udienza del 15 maggio 2026, quando il reclamo è stato chiamato, le parti hanno discusso; dopo di che il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

9. In via preliminare, va presa in esame l’eccezione di inammissibilità della memoria di costituzione e risposta depositata dalla F.I.G.C. in data 11 maggio 2026.

L’eccezione è argomentata dal reclamante sulla base di una asserita violazione dell’art. 49, comma 5, C.G.S., il quale dispone che “[l]a controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante con le modalità di cui all'art. 53”.

Secondo la relativa rubrica (“Ricorsi e reclami”), la disposizione sembra applicarsi ai giudizi sia di primo che di secondo grado.

Parrebbe dunque irrilevante la circostanza che l’art. 103, comma 1, C.G.S., in tema di giudizio di reclamo, richieda il solo deposito delle memorie.

Nella specie, non è contestato che la memoria non sia stata comunicata al calciatore. Essa è stata, tuttavia, ritualmente depositata sulla pertinente piattaforma telematica in conformità delle disposizioni del processo sportivo telematico.

Inoltre, come ha osservato in udienza il rappresentante di parte resistente, in concreto l'atto ha raggiunto il suo scopo, avendo avuto controparte la possibilità di controbattere su ciascun punto.

In disparte quest’ultimo profilo, il quesito che si pone, allora, è se il sopravvenire della normativa regolamentare in tema di PST consenta di ritenere “le modalità di cui all’art. 53” funzionalmente soddisfatte anche attraverso il solo caricamento dell’atto nel sistema informatico e dunque con la messa a disposizione della controparte, sulla quale ricadrebbe un onere di vigilanza e prudente controllo.

La questione, come si vede, è di particolare delicatezza anche in termini generali, perché implica un raffronto tra fonti diverse e di diversa natura, che tutte concorrono, peraltro, a definire l’ordinamento federale.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che non sia necessario approfondire il tema in questa sede perché, nel merito, il reclamo è meritevole di accoglimento, nei termini e per le ragioni di cui ora si dirà.

10. Con il primo e il secondo motivo - che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione - il reclamante deduce che il Tribunale di primo grado avrebbe erroneamente individuato la normativa di rango superiore applicabile per interpretare i criteri di tesseramento dei calciatori extracomunitari professionisti in Italia, facendo riferimento al Regolamento FIFA sullo Status e il trasferimento dei calciatori (che il C.U. n. 267/A richiama solo per le disposizioni relative alla protezione dei minori) nonché al relativo Commentario FIFA, anziché al decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull’immigrazione), e in particolare all’art. 27, comma 5 bis, che costituisce la fonte primaria da cui origina la normativa regolamentare contenuta nel C.U. 267/A. Il reclamante aggiunge che, alla luce di tale fonte primaria, la posizione soggettiva di un calciatore extracomunitario già tesserato in Italia come professionista non può essere assimilata a quella di un calciatore che chiede per la prima volta il tesseramento, richiamando a conforto di tale tesi la giurisprudenza dei giudici ordinari (Tribunale di Varese, ordinanza del 2 dicembre 2010; Tribunale di Brescia, sentenza n. 271/2011).

I motivi sono fondati nei termini che seguono.

10.1. La decisione impugnata ha ritenuto di individuare nella normativa FIFA la fonte sovraordinata idonea a qualificare e disciplinare la fattispecie. Questa impostazione ermeneutica merita una puntuale rivisitazione.

In linea di principio, il Regolamento FIFA è direttamente applicabile nell’ordinamento federale in forza dell’art. 1, comma 5, lett. c), dello Statuto F.I.G.C. e dell’art. 3 C.G.S. (Corte fed. app., Sez. I, n. 105/2025-2026).

Le norme federali devono essere conformi alle sovraordinate norme internazionali di settore.

Anche negli ordinamenti sportivi opera il principio di gerarchia delle fonti.

Con gli adattamenti del caso, vale a questo proposito quanto - con affermazione generalizzabile a ogni tipo di rapporto tra fonti di diverso livello - ha precisato il Collegio di garanzia dello sport, vale a dire che «il generale principio di gerarchia delle fonti normative non permette cheuna normaregolamentare possa contenere delle disposizioni che contrastino con la disciplina di rango superiore, né possa modificarle o abrogarle» (Collegio di garanzia, Sez. I, n. 76/2019; nonché, fra le tante, Collegio di garanzia, Sez. I, n. 30/2022, e riferimenti ulteriori ivi citati).

Conseguenza di ciò, è la riferibilità all’ordinamento sportivo federale delle conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza amministrativa in tema di gerarchia delle fonti e di disapplicazione dei regolamenti contrastanti con la normativa primaria (Corte fed. app., Sez. I, n. 62/2023-2024; Collegio di garanzia, Sez. I, n. 25/2018; Collegio di garanzia, Sez. I, n. 76/2019; Collegio di garanzia, Sez. I, n. 30/2022; Collegio di garanzia, Sez. I, n. 41/2023), fermo restando che tale rimedio opera «nel caso di macroscopico contrasto con la norma primaria» (Corte fed. app., Sez. I, n. 62/2023-2024; Corte fed. app., SS. UU., n. 39/20252026).

Il principio di gerarchia delle fonti, peraltro, trova applicazione solo quando le normative coinvolte abbiano il medesimo ambito materiale di riferimento.

Ora, il Comunicato ufficiale n. 267/A del 30 aprile 2025 - che disciplina il tesseramento degli extracomunitari per la stagione 2025/2026 - trova la propria base giuridica nell’art. 27, comma 5 bis, del d.lgs. n. 286/1998, espressamente richiamato nelle sue stesse premesse: «visto l’art. 27, comma 5 bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di flussi di ingresso e di limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili».

Tale disposizione stabilisce che con decreto ministeriale, su proposta del CONI, venga determinato il limite massimo annuale di ingresso degli sportivi stranieri professionisti, con ripartizione tra le federazioni sportive nazionali e con la previsione di criteri generali di assegnazione e di tesseramento, «al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili».

La normativa FIFA in materia di trasferimenti internazionali - ivi comprese le disposizioni sul prestito - è certamente vincolante per le Federazioni nazionali anche sul piano interno.

Il Commentary on the Regulations on the Status and Transfer of Players del 2023 chiarisce espressamente che le regole FIFA sui prestiti «fall within the provisions that are binding at national level and they must be included in national transfer regulations», e che le Federazioni associate sono tenute ad adottare regole sul sistema dei prestiti domestici «in line with the principles» dei Regolamenti FIFA (Commentary, art. 10, par. 1, sub B).

Questa Corte non intende disconoscere tale vincolo.

Tuttavia, la vincolatività della normativa FIFA riguarda le regole di trasferimento dei calciatori (national transfer regulations): durata dei prestiti, procedure di registration e deregistration, certificati internazionali di trasferimento, divieto di doppio tesseramento contestuale.

Il C.U. 267/A non è una national transfer regulation nel senso inteso dal sistema FIFA: esso non disciplina le modalità di trasferimento dei calciatori tra società, bensì il contingentamento numerico dell’accesso di sportivi extracomunitari al lavoro professionistico in Italia, in attuazione di una specifica disposizione di legge statale in materia di immigrazione (art. 27, comma 5 bis, d.lgs. 286/1998).

Si tratta di due corpi normativi che rispondono a finalità distinte: il primo regola il come i calciatori si spostano tra le società; il secondo regola il se e quanti sportivi extracomunitari possano essere tesserati come professionisti nel campionato italiano. La circostanza che il Comunicato ufficiale richiami espressamente i Regolamenti FIFA soltanto «per le disposizioni relative alla protezione dei minori» conferma che, per le restanti disposizioni sui limiti al tesseramento di extracomunitari, la fonte primaria è quella statuale.

Ne consegue che l’interpretazione delle lettere E) e F) del C.U. 267/A deve essere condotta primariamente alla luce della ratio dell’art. 27, comma 5 bis, del d.lgs. n. 286/1998.

Le regole FIFA sulla registration e sui trasferimenti internazionali restano pienamente applicabili per ciò che attiene alla gestione amministrativa dei movimenti del calciatore; esse, tuttavia, non possono determinare, da sole, l’interpretazione di una norma regolamentare federale che attiene a un diverso oggetto - il contingentamento degli ingressi - e che trova la propria base giuridica in una disposizione di legge statale avente finalità proprie e autonome.

10.2. Quanto alla ratio dell’art. 27, comma 5 bis, del d.lgs. n. 286/1998, essa si incentra sulla limitazione dell’ingresso di sportivi stranieri extracomunitari nel territorio italiano, al fine di tutelare i vivai giovanili. La norma presuppone, dunque, una distinzione sul piano teleologico - tra chi chiede di accedere per la prima volta al lavoro sportivo professionistico in Italia e chi, già radicato nel sistema sportivo nazionale, intende proseguire o riprendere la propri attività.

La giurisprudenza dei giudici ordinari ha avuto modo di evidenziare tale distinzione, sia pure con riferimento a fattispecie non perfettamente sovrapponibili a quella in esame. Il Tribunale di Varese (ordinanza del 2 dicembre 2010) ha affermato che il calciatore già iscritto nell’alveo dei tesserati F.I.G.C. godeva di una situazione soggettiva differente da quella dello straniero che richiede il tesseramento per la prima volta, e che un trattamento indifferenziato comporterebbe una violazione dell’art. 3 della Costituzione. Il Tribunale di Brescia (sentenza n. 271/2011) ha precisato che la normativa in esame introduce un limite per i soggetti che «vogliono per la prima volta assumere nel nostro paese lo status di professionista».

Questa Corte è consapevole che tali precedenti non sono direttamente sovrapponibili al caso in esame: il primo riguardava un calciatore che non aveva mai lasciato il territorio italiano; il secondo un calciatore che non aveva mai acquisito lo status di professionista. Il caso Coulibaly è più articolato, trattandosi di un professionista già formatosi in Italia, poi prestato all’estero, poi svincolato a fine contratto, poi richiedente un nuovo tesseramento in Lega Pro.

Tuttavia, quelle pronunce forniscono un criterio di principio pienamente pertinente: la ratio del sistema è orientata al contingentamento dei nuovi ingressi e alla tutela dei vivai (Corte fed. app., Sez. IV, n. 37/2021-2022), non alla preclusione del ritesseramento di atleti già stabilmente inseriti nel contesto sportivo italiano.

Il sig. Coulibaly, tesserato in Italia dal 2020, professionista dal 2021, residente nel territorio nazionale, non rappresenta un «nuovo ingresso» nel senso voluto dalla norma primaria.

11. Con il terzo motivo il reclamante produce il passaporto sportivo emesso dalla Federazione calcio Malta, dal quale risulterebbe che l’ultimo tesseramento del Coulibaly a Malta è stato quello con la F.C. Birkirkara, proveniente in prestito dalla S.S. Lazio, dal 31 gennaio 2025 all’8 giugno 2025, e che nessun ulteriore tesseramento risulta successivamente a tale data.

Allega, inoltre, una certificazione estratta dal TMS FIFA attestante che la stagione sportiva maltese 2024/2025 terminava in data 8 giugno 2025.

Il motivo appare fondato nei limiti che seguono.

La documentazione prodotta dal reclamante - il passaporto sportivo emesso dalla Federazione maltese e la certificazione estratta dal FIFA TMS - fornisce elementi significativi nel senso della conclusione del prestito del Coulibaly alla F.C. Birkirkara in corrispondenza con il termine della stagione sportiva maltese 2024/2025, collocabile all’inizio di giugno 2025. Dal passaporto sportivo maltese non risulterebbe, inoltre, alcun ulteriore tesseramento del calciatore a Malta successivamente a tale data.

La F.I.G.C., dal canto suo, ha opposto che il report TMS FIFA evidenziava come l’operazione di chiusura del prestito al 7 giugno 2025 impostata dal club maltese non si fosse perfezionata, essendo stata necessaria una correzione con chiusura al 30 giugno 2025 senza rientro in Italia.

Quanto al passaporto sportivo emesso dalla F.I.G.C., esso registra per la stagione 2025/2026 un presunto prestito dal 1° al 7 luglio 2025 trasformato in definitivo l’8 luglio 2025.

Questa Corte osserva che le due ricostruzioni documentali non sono perfettamente conciliabili, ma ritiene che l’apparato probatorio offerto dal reclamante sia maggiormente persuasivo, per le ragioni che seguono.

Il passaporto sportivo emesso dalla Federazione maltese - vale a dire dalla Federazione nel cui ambito il calciatore ha effettivamente svolto la propria attività durante il prestito - costituisce documentazione dotata di peculiare attendibilità quanto alla ricostruzione dei fatti avvenuti nel proprio ambito organizzativo.

Le risultanze del passaporto sportivo F.I.G.C., per converso, nella parte in cui registrano movimenti successivi alla data di fine prestito presso la Federazione maltese, appaiono incongruenti con le stesse premesse fattuali della fattispecie: il sig. Coulibaly, il cui contratto con la S.S. Lazio è scaduto il 30 giugno 2025, non avrebbe potuto essere oggetto di un nuovo prestito o di un trasferimento definitivo a Malta a partire dal 1° luglio 2025, non essendo più legato contrattualmente ad alcuna società italiana.

Come osservato dal reclamante, il passaporto sportivo riflette i dati inseriti nel portale telematico dalla Federazione che lo elabora, sicché un dato erroneamente inserito si riproduce nel documento.

Vero è che l’ammissibilità del deposito del passaporto sportivo maltese nel solo secondo grado è stata contestata dalla Federazione sul rilievo che non sussisterebbero ragioni che possano averne impedito la produzione tempestiva nel precedente grado di giudizio. Eccezione, peraltro, a sua volta considerata inammissibile dal calciatore per essere contenuta in una memoria - in tesi - non ritualmente comunicata al controinteressato, e, comunque, contrast ta con il richiamo di un precedente di questa Corte, ritenuto di segno contrario (Corte fed. app., SS.UU., n. 29/2022-2023).

Comunque sia di ciò, come si dirà a breve, la questione della data esatta di conclusione del prestito - se il 7, l’8 o il 30 giugno 2025 - non è dirimente ai fini della soluzione della questione centrale della controversia, la quale attiene alla corretta interpretazione della nozione di «già tesserati alla data del 30 giugno 2025 in Italia» di cui alla lettera F) del C.U. 267/A.

E, appunto, con il quarto motivo - che investe la questione centrale della controversia - il reclamante deduce la corretta interpretazione della lettera F) del C.U. 267/A del 30 aprile 2025, sostenendo che l’espressione «già tesserati alla data del 30 giugno 2025 in Italia» deve essere letta alla luce del c.d. «tesseramento originario» del calciatore con la società cedente, che permane durante il periodo di prestito, con effetti meramente sospensivi.

Il motivo è fondato.

12.1. La lettera F) del C.U. 267/A stabilisce che le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE o alla EEE «già tesserati alla data del 30 giugno 2025 in Italia per

società professionistiche».

Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che, ai fini della norma, debba aversi riguardo alla registration attiva nel sistema TMS FIFA, come riflessa nel passaporto sportivo, escludendo che il rapporto contrattuale sospeso con la S.S. Lazio potesse integrare il requisito.

A sostegno di tale interpretazione, il Tribunale ha richiamato la definizione FIFA del trasferimento internazionale come « movement of the registration» e la previsione secondo cui il ritorno da un prestito è trattato « as if it were a new international transfer».

12.2. Questa Corte ritiene che l’interpretazione del Tribunale, pur formalmente ancorata al sistema FIFA delle registrazioni, non colga la funzione e la finalità della norma che si tratta di applicare.

Occorre infatti distinguere con chiarezza tra due piani che la decisione impugnata ha, a ben vedere, sovrapposto.

Il primo piano è quello della registration nel sistema FIFA/TMS, che attiene alla gestione amministrativa della circolazione dei calciatori tra federazioni.

Tale sistema, come già osservato al par. 10.1, è vincolante anche a livello nazionale e le Federazioni associate sono tenute a recepirlo nelle proprie regolamentazioni sui trasferimenti.

Su questo piano, è pacifico che durante il prestito all’estero la registration risulti presso la Federazione ricevente, che un calciatore possa essere registrato presso un solo club alla volta (art. 5, par. 3, Regulations FIFA) e che il rientro dal prestito richieda un passaggio amministrativo equiparato a un nuovo trasferimento internazionale.

Il secondo piano è quello della nozione di «già tesserati in Italia» ai fini dell’applicazione delle limitazioni numeriche di cui al C.U. 267/A.

Questo secondo piano, come si è chiarito, non attiene al sistema dei trasferimenti ma al contingentamento degli ingressi di sportivi extracomunitari, in attuazione dell’art. 27, comma 5 bis, d.lgs. 286/1998.

La domanda alla quale la lettera F) intende rispondere non è «presso quale federazione risulta la registration amministrativa del calciatore al 30 giugno?» - questione che attiene al primo piano - bensì «questo calciatore è già parte del sistema sportivo professionistico italiano, sicché il suo tesseramento non costituisce un nuovo ingresso da contingentare a tutela dei vivai giovanili?».

La sovrapposizione tra questi due piani, operata dalla decisione impugnata, ha condotto il Tribunale a utilizzare un criterio - la collocazione della registration nel TMS - funzionale al sistema dei trasferimenti, per risolvere una questione che attiene alla diversa materia del contingentamento degli ingressi.

12.3. Chiarita questa distinzione, la Corte rileva che il dato della persistenza del rapporto originario tra il calciatore e la società cedente durante il prestito non è contestabile. Esso risulta dalle seguenti fonti:

- l’art. 10, lettera c), delle Regulations on the Status and Transfer of Players della FIFA, secondo cui durante il prestito le obbligazioni contrattuali tra il professionista e il club di provenienza sono «sospese» (suspended), non estinte: ciò implica, per definizione, la sopravvivenza del rapporto contrattuale;

- l’art. 10, par. 2, subA del Commentary, ove si chiarisce che “the plyer remains underan obligation to their parent club”;

- l’art. 99 bis delle NOIF, comma 1, capoverso, che si riferisce alla « società titolare dell’originario rapporto col calciatore» in caso di trasferimento temporaneo;

- l’art. 99 ter delle NOIF, comma 1, capoverso, contenente analoga previsione;

- l’art. 110 delle NOIF, comma 1, lettera a), che prevede il «ripristino» dell’originario rapporto con la società cedente in caso di interruzione del trasferimento temporaneo;

- l’art. 8.7 dell’Accordo collettivo AIC-FIGC-LNPA, che prevede il diritto del calciatore al ripristino dei rapporti con l’originaria società cedente «anche in deroga ai termini annuali di tesseramento»;

- l’art. 28, comma 2, delle NOIF, secondo cui «il rapporto di prestazione da professionista, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto», confermando il nesso inscindibile tra contratto e tesseramento.

12.4. Tuttavia - e qui risiede il nodo critico della controversia - dal dato della persistenza del rapporto originario non discende automaticamente, sul piano strettamente formale, la sussistenza di una registration attiva in Italia.

Questa Corte è ben consapevole di questo scarto e non intende eluderlo. La questione è piuttosto se, ai fini specifici della lettera F) del C.U. 267/A, la nozione di «già tesserati alla data del 30 giugno 2025 in Italia» debba essere intesa in senso formaleamministrativo (coincidendo con la registration attiva nel TMS) ovvero in senso funzionale-teleologico (tenendo conto del rapporto originario e della finalità della norma).

Questa Corte opta per la seconda lettura, per le seguenti ragioni convergenti.

In primo luogo, un’interpretazione strettamente formale della locuzione «già tesserati alla data del 30 giugno 2025 in Italia» conduce a risultati paradossali e, in definitiva, in contrasto con la ratio della norma primaria da cui il Comunicato trae origine.

Poiché ogni calciatore trasferito a titolo temporaneo all’estero risulta inevitabilmente «registrato» presso la Federazione ricevente fino al termine del prestito, e poiché tale termine coincide di regola con la fine della stagione sportiva (30 giugno o, in alcune Federazioni, una data antecedente), nessun calciatore extracomunitario ceduto in prestito all’estero per un’intera stagione potrebbe mai risultare «tesserato in Italia» alla data del 30 giugno, neppure se titolare di un rapporto contrattuale pluriennale con la società italiana cedente.

Tale esito non può essere quello voluto dalla norma, che intende distinguere tra nuovi ingressi e atleti già parte del sistema, non tra atleti fisicamente presenti in Italia e atleti temporaneamente dislocati all’estero.

In secondo luogo, il dato testuale della norma offre un ulteriore argomento a favore dell’interpretazione funzionale.

La lettera F) utilizza l’espressione «già tesserati alla data del 30 giugno 2025 in Italia», e non formule diverse che avrebbero potuto connotare un riferimento esclusivo alla collocazione amministrativa della registration nel sistema TMS (quali, ad esempio, «registrati presso la F.I.G.C.» o «con registration attiva in Italia»).

La locuzione «già tesserati in Italia» evoca piuttosto un legame complessivo con il sistema sportivo italiano, coerente con l’accezione di «tesseramento» propria dell’ordinamento federale, nel quale esso designa il rapporto giuridico che lega l’atleta alla società e alla Federazione (cfr. art. 28, comma 2, delle NOIF) e non la mera risultanza di un database amministrativo.

Significativo è, inoltre, l’uso dell’avverbio «già», che denota una preesistenza del tesseramento - vale a dire un legame pregresso e non una condizione formale istantanea al 30 giugno - e che sarebbe pleonastico se la norma richiedesse soltanto una registration attiva a quella specifica data.

In terzo luogo, l’interpretazione funzionale-teleologica è l’unica coerente con il principio di ragionevolezza e di non discriminazione.

L’interpretazione formale creerebbe un’ingiustificata disparità tra calciatori extracomunitari con contratto in scadenza e calciatori con contratto pluriennale: i secondi, trasferiti in prestito all’estero, rientrerebbero senza difficoltà nella società di origine e conserverebbero il requisito per la stagione successiva; i primi, nelle medesime condizioni operative, perderebbero irrimediabilmente tale requisito per il solo fatto che il loro contratto giunge a scadenza naturale durante il periodo di prestito.

Tale disparità non ha alcuna giustificazione nella tutela dei vivai giovanili: un calciatore tesserato in Italia dal 2020, professionista dal 2021, residente nel territorio nazionale da sei anni, che è stato temporaneamente prestato a Malta per pochi mesi senza mai recidere i legami con il sistema sportivo italiano, non rappresenta in alcun modo una minaccia per i vivai giovanili.

In quarto luogo, occorre dare adeguato rilievo alla circostanza - provata documentalmente - che il sig. Coulibaly, dopo la scadenza del contratto con la S.S. Lazio al 30 giugno 2025, non ha stipulato alcun nuovo contratto con società estere prima di richiedere il ritesseramento in Italia con la S.S. Giugliano Calcio 1928.

Questo dato fattuale distingue nettamente la posizione del reclamante da quella di un calciatore che, dopo la cessazione del rapporto con la società italiana, si sia radicato in un diverso sistema sportivo nazionale. Il sig. Coulibaly, concluso il prestito, si trovava in una condizione di calciatore svincolato, privo di contratto, residente in Italia, il cui unico legame sportivo residuo era con il sistema italiano.

Infine, non è condivisibile quanto rileva il Tribunale circa la supposta assenza di relazioni o contatti di sorta fra il reclamante e la S.S. Lazio in data successiva al 7 giugno 2025.

Al contrario, è in atti copia della ricevuta di un bonifico effettuato dalla società in favore del sig. Coulibaly in data 30 giugno 2025 per l’importo di euro 1000,08 e la causale “emolumenti … per: incentivo all’esodo”; il che dimostra che alla data del 30 giugno 2025 il rapporto contrattuale non si era ancora formalmente esaurito.

12.5. Sulla base di quanto precede, la Corte ritiene che il sig. Coulibaly debba essere considerato come calciatore « già tesserato alla data del 30 giugno 2025 in Italia per società professionistica» ai sensi della lettera F) del C.U. 267/A, intendendo tale locuzione in senso funzionale e teleologico, coerente con la ratio della norma primaria (art. 27, comma 5 bis, d.lgs. 286/1998).

Ciò in quanto: (i) il calciatore era titolare, al 30 giugno 2025, di un rapporto contrattuale originario (seppure in stato di sospensione) con una società professionistica italiana; (ii) il calciatore era tesserato nella F.I.G.C. ininterrottamente dal 2020 e professionista dal 2021; (iii) il prestito all’estero era a titolo temporaneo e non aveva reciso i legami con il sistema sportivo italiano; (iv) il calciatore non aveva stipulato alcun nuovo contratto con società estere dopo lo svincolo; (v) l’interpretazione alternativa condurrebbe a risultati paradossali e discriminatori, incompatibili con la ratio della norma primaria; (vi) sussistono dati documentali che depongono nel senso della permanenza di un rapporto fra il calciatore e la società S.S. Lazio alla data del 30 giugno 2025.

13. Con il quinto motivo il reclamante deduce la corretta interpretazione della lettera E) del C.U. 267/A del 30 aprile 2025, osservando che l’espressione «provenienti dall’estero» non può riferirsi al Coulibaly, il quale non ha mai chiesto l’ingresso in Italia per la prima volta quale professionista extracomunitario, né è mai stato trasferito a titolo definitivo all’estero, né ha stipulato nuovi contratti con società estere dopo la scadenza del rapporto con la S.S. Lazio.

Il reclamante osserva, inoltre, che, ai sensi dell’art. 10 dell’Allegato 3 al Regolamento FIFA, le istruzioni di trasferimento sono create dalle società e non dai calciatori, e che non può farsi carico al calciatore di non aver attivato la procedura di rientro dal prestito.

Il motivo è fondato.

Alla luce dei criteri ermeneutici sopra esposti, l’espressione «provenienti dall’estero», di cui alla lettera E) del C.U. 267/A, va intesa come riferita: (i) ai calciatori che chiedono l’ingresso in Italia per la prima volta in qualità di professionisti extracomunitari; (ii) ai calciatori che, già tesserati come professionisti in Italia, hanno successivamente reciso ogni legame con le società italiane per trasferimento definitivo all’estero o per stipula di nuovi contratti con società affiliate a federazioni estere dopo lo svincolo in Italia - e che intendono fare rientro nel sistema sportivo italiano.

Nessuna di tali condizioni ricorre nel caso del sig. Coulibaly: egli non ha chiesto il tesseramento per la prima volta, essendo professionista in Italia dal 2021; non è stato trasferito a titolo definitivo all’estero; dopo la scadenza del contratto con la S.S. Lazio, non risulta aver stipulato alcun contratto con società estere prima di richiedere il ri-tesseramento in Italia, come risulta dal passaporto sportivo emesso dalla Federazione maltese.

Si osserva inoltre, ad abundantiam, che non può addebitarsi al calciatore la mancata attivazione della procedura di rientro dal prestito, giacché - come risulta dall’art. 10 dell’Allegato 3 ai Regolamenti FIFA - sono le società, e non i calciatori, a creare le istruzioni di trasferimento, ivi inclusa quella di «return from loan».

La S.S. Lazio, il cui contratto con il calciatore era in scadenza al 30 giugno 2025, non aveva evidentemente interesse ad attivare il rientro dal prestito per un calciatore con cui il rapporto contrattuale stava per cessare. Il sig. Coulibaly si è trovato, per fatto non dipendente dalla sua volontà, in una situazione nella quale nessuna delle società coinvolte ha attivato la procedura amministrativa di rientro; e gli effetti pregiudizievoli di tale omissione non possono ricadere su di lui, come correttamente rilevato - ma poi non coerentemente applicato - dallo stesso Tribunale di primo grado.

14. Con il sesto motivo il reclamante invoca, ove necessaria, la disapplicazione delle norme federali eventualmente contrastanti con il Testo unico sull’immigrazione, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia.

Come prima ricordato, sia questa Corte federale d’appello che il Collegio di garanzia dello sport hanno riconosciuto, in linea di massima, la riferibilità all’ordinamento sportivo dell’istituto della disapplicazione dei regolamenti contrastanti con la normativa di rango primario.

Peraltro, l’accoglimento dei precedenti motivi, fondato su un’interpretazione conforme delle lettere E) e F) del C.U. 267/A alla luce della norma primaria di cui all’art. 27, comma 5 bis, del d.lgs. n. 286/1998, rende non necessario il ricorso allo strumento della disapplicazione.

Di conseguenza, il motivo rimane assorbito.

15. Con il settimo motivo il reclamante censura la contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata, la quale, pur avendo riconosciuto la «progressiva e crescente tutela degli atleti» e la necessità di «scongiurare che le attività volte al “prestito” si

rivelino pregiudizievoli proprio per lo stesso calciatore», ha nondimeno rigettato il ricorso, determinando un risultato che di fatto pregiudica in modo irrimediabile la carriera professionale del Coulibaly in Italia.

Il motivo è fondato.

15.1. Il Collegio di garanzia dello sport ha avuto modo di chiarire che il vizio di contraddittorietà della motivazione è configurabile quando vi sia «insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del

procedimento logico-giuridico posto a base della decisione» (Collegio di garanzia, SS.UU., n. 4/2015), ovvero quando il complesso motivazionale risulti «fondato su deduzioni logiche basate su un impianto fattuale del tutto contraddittorio» (Collegio di garanzia, SS.UU., n. 9/2017).

In particolare, la contraddittorietà tra argomenti di pari rilevanza - vale a dire l’incompatibilità logica tra le premesse poste dal giudice e le conclusioni raggiunte - può denotare un’insufficienza della motivazione rilevante in sede di impugnazione.

15.2. Nel caso di specie, il Tribunale di primo grado ha affermato in apertura e chiusura della motivazione:

- la «progressiva e crescente tutela degli atleti, da considerarsi certamente quali lavoratori, già per ciò solo meritevoli di tutela nelle loro scelte e nelle loro libertà»;

- che «l’interpretazione della normativa della FIFA sopra richiamata è da intendersi protesa verso la tutela dell’atleta, onde scongiurare che le attività volte al “prestito” si rivelino pregiudizievoli proprio per lo stesso calciatore, in spregio della più recente Legislazione Statale»;

- che «diversamente, si avrebbe la concretizzazione di una inopportuna disinvolta fluidificazione dei “movimenti” di tesseramento».

Orbene, la conclusione cui il Tribunale è pervenuto - il rigetto del ricorso - è obiettivamente in tensione con le premesse dichiarate. Il Tribunale ha riconosciuto che la normativa deve essere interpretata a tutela dell’atleta e che il prestito non deve tradursi in un pregiudizio per il calciatore; ma ha poi raggiunto un risultato che è esattamente quello pregiudizievole che la motivazione stessa si proponeva di scongiurare. La preoccupazione di evitare una «inopportuna disinvolta fluidificazione dei movimenti di tesseramento» non spiega perché, nel caso concreto, un calciatore residente in Italia da sei anni, mai trasferitosi a titolo definitivo all’estero, dovrebbe essere privato della possibilità di proseguire la propria attività professionale nel Paese dove ha iniziato a giocare.

15.3. La motivazione, per essere esente da vizi, «deve consentire di comprendere, rendendolo chiaro e palese, il ragionamento argomentativo seguito dal giudicante, con particolare riferimento al passaggio tra l’individuazione degli elementi di fatto, assunti come rilevanti per la fattispecie, e la loro qualificazione giuridica» (Collegio di garanzia, Sez. II, n. 80/2018).

Nel caso di specie, la decisione impugnata non ha adeguatamente esplicitato la ragione per la quale i principi di tutela del lavoratore sportivo - pur affermati in via di principio - non dovessero trovare applicazione nel caso concreto del Coulibaly, limitandosi a richiamare la disciplina FIFA dei trasferimenti internazionali senza dar conto della sua prevalenza sulla ratio della norma primaria statuale.

16. In conclusione, il reclamo deve essere accolto nei termini e per le ragioni sopra esposte. La decisione impugnata va riformata e il diniego al tesseramento del calciatore con la S.S. Giugliano Calcio 1928, opposto dalla F.I.G.C. in data 2 febbraio 2026, deve essere annullato.

Di conseguenza, la F.I.G.C. riesaminerà la richiesta di tesseramento del calciatore Coulibaly Lassina Larsson con la S.S. Giugliano Calcio 1928 del 30 gennaio 2026, conformandosi alla presente decisione e verificando la sussistenza degli ulteriori presupposti amministrativi per il perfezionamento del tesseramento.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla il diniego di tesseramento del Sig. Coulibaly Lassina Larsson in favore della S.S. Giugliano Calcio 1928 S.r.l. e invita la Federazione a riesaminare la relativa istanza, conformandosi alla presente decisione.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                                            Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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