F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0129/CFA pubblicata il 18 Maggio 2026 (motivazioni) – P.F. / società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano et alios

Decisione/0129/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0166/CFA/2025-2026

Registro procedimenti n. 0167/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Antonio Maria Marzocco - Componente

Stefano Papa - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami nn. 0166/CFA/2025-2026 e 0167/CFA/2025-2026, riuniti, proposti, rispettivamente:

- dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto (reclamo n. 0166/CFA/2025-2026, prot. 29065/852pf2526/GC/PN/fm del 6 maggio 2026), avverso la decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare - n. 0235/TFNSD2025-2026, pubblicata e comunicata in data 1° maggio 2026, limitatamente al capo decisorio relativo alla sanzione irrogata nei confronti della A.S.D. Ecocity Futsal Genzano della penalizzazione di due punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva;

- dalla A.S.D. Ecocity Futsal Genzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dal sig. Gennaro Tuccillo (reclamo n. 0167/CFA/2025-2026, depositato in data 8 maggio 2026), avverso la medesima decisione del Tribunale federale nazionale Sezione disciplinare - n. 0235/TFNSD-2025-2026, con la quale il medesimo Tribunale ha irrogato al sig. Gennaro Tuccillo la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione, e alla società ASD Ecocity Futsal Genzano la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, e di euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda;

Visti i reclami e i relativi allegati;

Vista la memoria autorizzata depositata dalla A.S.D. Ecocity Futsal Genzano in data 12 maggio 2026, ai sensi del decreto presidenziale n. 0023/CFA/2025-2026 dell’8 maggio 2026, in replica al reclamo della Procura federale;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza, tenutasi in videoconferenza il 14.05.2026, il Cons. Stefano Papa  e uditi l’Avv. Andrea Sterlicchio De Carli per la Procura federale e l’Avv. Flavia Tortorella per la società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano e per il sig. Gennaro Tuccillo; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

RITENUTO IN FATTO

1. Il procedimento trae origine dagli accertamenti svolti dalla Co.Vi.So.D. - Commissione di vigilanza sulle società di calcio dilettantistiche - in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a 5 n. 1193 del 12 giugno 2025, recante “Adempimenti per l’ammissione al campionato nazionale di Serie A maschile di Calcio a Cinque - Stagione sportiva 2025/2026”.

Detto comunicato impone, fra l’altro, alle società partecipanti al campionato di Serie A 2025/2026 di depositare presso la Co.Vi.So.D., entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, le dichiarazioni liberatorie - ovvero idonea documentazione equipollente - attestanti l’avvenuto pagamento, a tutto il 31 dicembre 2025, di quanto dovuto a giocatori e allenatori tesserati in base ai contratti depositati, disponendo che l’inosservanza del prescritto termine perentorio costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata con l’inibizione di tre mesi a carico del Presidente, l’ammenda di euro 5.000,00 a carico della società e “la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati”.

2. A seguito di segnalazione in data 19 febbraio 2026 della Co.Vi.So.D., trasmessa per il tramite della Divisione Calcio a 5 della L.N.D., la Procura federale iscriveva il procedimento al n. 852pf25-26 del 27 febbraio 2026, acquisendo, fra l’altro, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalla A.S.D. Ecocity Futsal Genzano con i tesserati Mauro Canal, Fulvio Colini, Julio De Oliveira Miotti, Jamison Dos Santos Moura e Felipe Tonidandel De Oliv, oltre alla documentazione di censimento e alle autocertificazioni ex art. 22-bis NOIF della società.

Dagli accertamenti emergeva il mancato deposito, alla data del 31 gennaio 2026, della prova del pagamento - in assenza delle relative dichiarazioni liberatorie ovvero della documentazione equipollente - di due mensilità ciascuno tra quelle dovute, nel periodo settembre-dicembre 2025, ai calciatori Mauro Canal, Julio De Oliveira Miotti, Jamison Dos Santos Moura e Felipe Tonidandel.

3. Notificata la comunicazione di conclusione delle indagini in data 3 aprile 2026 e non avendo gli interessati chiesto di essere sentiti né presentato memorie nel termine di cui all’art. 123, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, con atto prot. 26817/852pf25-26/GC/PN/fm del 14 aprile 2026 la Procura federale deferiva al Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare:

(i) il sig. Gennaro Tuccillo, all’epoca dei fatti legale rappresentante della società, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione al richiamato C.U. n. 1193 del 12.6.2025;

(ii) la A.S.D. Ecocity Futsal Genzano, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante.

4. In vista dell’udienza, i deferiti depositavano memoria difensiva con la quale, dopo aver eccepito in via preliminare la carenza di potere della Divisione Calcio a 5 in ordine all’istituzione di nuove fattispecie di illecito disciplinare e di sanzioni, nonché l’assenza di competenza della Co.Vi.So.D. ad effettuare controlli sui pagamenti durante la stagione sportiva, contestavano nel merito la correttezza dei calcoli operati dalla Commissione di controllo, sotto il profilo della conversione netto/lordo basata sulle tabelle dell’AIC e dell’erronea inclusione delle premialità nel computo delle mensilità. In via subordinata sostenevano che la posizione del calciatore Jamison Dos Santos Moura - il quale, secondo la prospettazione difensiva, si era allontanato dall’Italia in costanza di rapporto di lavoro sportivo - giustificasse la sospensione cautelativa del pagamento dell’ultima mensilità in attesa di esercitare i propri diritti dinanzi al competente organo arbitrale. Articolavano, infine, capitoli di prova testimoniale relativi alle vicende personali di tale calciatore. Concludevano chiedendo il proscioglimento dei deferiti dalle relative incolpazioni.

5. All’udienza dibattimentale la Procura federale chiedeva per il sig. Gennaro Tuccillo, l’irrogazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione, e per la società ASD Ecocity Futsal Genzano, la sanzione di punti 8 (otto) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, e di euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda. La difesa dei deferiti instava per il proscioglimento degli stessi dai relativi addebiti.

6. Con decisione n. 0235/TFNSD-2025-2026, pubblicata in data 1° maggio 2026, il Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare, definitivamente pronunciando, previa reiezione delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dei deferiti, ha ritenuto provata la responsabilità disciplinare dei medesimi, irrogando le seguenti sanzioni:

- al sig. Gennaro Tuccillo, mesi 3 (tre) di inibizione;

- alla A.S.D. Ecocity Futsal Genzano, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, ed euro 5.000,00 di ammenda.

7. In sintesi, quanto alla prima eccezione preliminare sollevata dai deferiti, il Tribunale, richiamando la decisione di questa Corte a Sezioni Unite n. 111/2025-2026 del 13 aprile 2026, ha disatteso la doglianza di carenza di potere normativo della Divisione Calcio a 5, osservando che l’art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva opera con tecnica di rinvio, devolvendo alle disposizioni di ammissione emanate dalla L.N.D. tanto la determinazione degli obblighi di comunicazione e deposito quanto l’individuazione delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento, con piena copertura normativa nel Codice federale e senza necessità di ulteriori provvedimenti deliberativi.

Quanto alla seconda eccezione preliminare, il Tribunale ha rilevato che la legittimità del C.U. n. 1193 - relativo agli adempimenti per l’ammissione al campionato - implica la legittimità delle previsioni ivi contenute, fra cui la competenza della Co.Vi.So.D. alla verifica delle dichiarazioni liberatorie attestanti gli avvenuti pagamenti a tutto il 31 dicembre 2025, evidenziando che la Commissione, in qualità di organo tecnico deputato al controllo economico-finanziario sulle società della L.N.D. - ivi comprese quelle della Divisione Calcio a 5 - ha il potere di esaminare tutta la documentazione contabile e amministrativa che le società sono tenute ad inviare anche periodicamente e non solo all’atto dell’iscrizione.

Nel merito, il Tribunale ha disatteso le contestazioni difensive sui criteri di calcolo, osservando che i contratti dei tesserati acquisiti dalla Procura federale prevedevano espressamente il pagamento mensile anche dei premi - i quali, conseguentemente, rientrano nell’alveo di “quanto previsto dai contratti depositati” cui fa riferimento il C.U. n. 1193 - e rilevando che, per stessa ammissione del consulente di parte dei deferiti, risultavano pacificamente mancanti importi relativi alla sommatoria di compensi e premi.

Quanto, infine, alla quantificazione della penalizzazione in classifica, il Tribunale, pur dando atto della richiesta della Procura federale di applicare un punto di penalizzazione per ciascun calciatore (quattro) e per ciascuna mensilità (due) non corrisposta, ha ritenuto che, in assenza di una specifica previsione del C.U. che “specifichi che ogni mensilità vada riferita a ciascun calciatore”, occorresse “dare un’interpretazione letterale della disposizione”, con la conseguenza che il punto di penalizzazione dovesse essere applicato con riferimento alla sola mensilità non corrisposta, indipendentemente dal numero di calciatori cui fosse riferibile l’inadempimento. Così opinando, il Tribunale ha, pertanto, irrogato alla società la sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione in classifica.

8. Avverso tale decisione hanno proposto separati reclami:

a) il Procuratore federale ed il Procuratore federale aggiunto (reclamo n. 0166/CFA/2025-2026), articolando un unico motivo di censura mediante il quale hanno dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione al C.U. della L.N.D.-Divisione Calcio a 5 n. 1193 del 12.6.2025, ed instato per la comminazione della sanzione della penalizzazione in classifica della società in misura di 8 (otto) punti da scontare nella corrente stagione sportiva.

In sintesi, secondo la Procura l’interpretazione del Tribunale si porrebbe in palese contrasto con il tenore letterale della disposizione che, facendo riferimento al pagamento “in favore di giocatori e allenatori tesserati di quanto previsto dai contratti depositati”, rende evidente che la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica debba essere applicata secondo un criterio di “cumulo materiale”, ossia mediante l’irrogazione di un punto di penalizzazione per ogni mensilità non integralmente corrisposta a ciascun tesserato, con conseguente necessità di rideterminare la sanzione in 8 (otto) punti complessivi (due mensilità per i quattro tesserati per i quali la società non aveva depositato la prescritta documentazione attestante l’integrale pagamento di quanto pattuito).

b) la A.S.D. Ecocity Futsal Genzano e il sig. Gennaro Tuccillo (reclamo n. 0167/CFA/2025-2026), i quali hanno richiesto: in via principale, la riforma integrale della stessa ed il proscioglimento dagli addebiti; in via gradata, l’accertamento dell’illegittimità delle prescrizioni di cui al C.U. della L.N.D.-Divisione Calcio a 5 n. 1193 del 12.6.2025 e la conseguente sua disapplicazione; in via ulteriormente gradata l’accertamento dell’illegittimità dell’accertamento ad opera della Co.Vi.So.D.; in via subordinata, l’accertamento del corretto calcolo degli importi corrisposti ai tesserati e il conseguente proscioglimento dei deferiti.

Nel reclamo proposto, la A.S.D. Ecocity Futsal Genzano e il sig. Gennaro Tuccillo hanno articolato quattro motivi di censura:

(I) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del Codice di giustizia sportiva e dell’art. 1, comma 3, del Codice di giustizia sportiva del CONI; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53-ter NOIF; violazione e/o falsa applicazione del sistema delle fonti del diritto sportivo; assenza di motivazione e/o motivazione apparente.

In sintesi, sostengono i reclamanti che la Divisione Calcio a 5 sarebbe priva del potere di istituire fattispecie di illecito disciplinare e di prevederne le relative sanzioni, riservato in via esclusiva all’Istituzione federale, affermando che il richiamo operato dal Tribunale alle decisioni di questa Corte a SS.UU. n. 111/2025-2026 e del Collegio di garanzia n. 60/2015 sarebbe inconferente, poiché tali precedenti si riferirebbero alla diversa fattispecie del diniego o della violazione degli adempimenti per l’iscrizione al campionato, e non a quella, distinta, dell’adempimento dei pagamenti retributivi in costanza di stagione sportiva, che - secondo la difesa dei reclamanti - difetterebbe del “necessario collegamento” con la procedura ammissiva.

(II) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53-ter NOIF; carente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

In sintesi, i reclamanti deducono che la Co.Vi.So.D., ai sensi dell’art. 53-ter, comma 1, NOIF, sarebbe organo tecnico con competenza limitata al controllo sulle ammissioni delle società ai Campionati nazionali della L.N.D. e, come tale, non sarebbe legittimata a effettuare verifiche sui pagamenti stipendiali nel corso della stagione sportiva.

(III) manifesta illogicità della decisione su un punto decisivo della controversia; omessa valutazione degli atti istruttori; omessa pronuncia su fatti decisivi esulla prova contraria; motivazione apparente; ingiustizia manifesta.

In sintesi, i reclamanti contestano l’erroneità dei calcoli effettuati dalla Co.Vi.So.D., sotto plurimi profili: (a) le premialità non potrebbero essere computate alla stregua delle mensilità, presentando regime fiscale differente e modalità di erogazione discrezionale anche quando contrattualmente previste con cadenza mensile; (b) l’utilizzo della tabella di conversione netto/lordo dell’AIC non costituirebbe parametro legale vincolante; (c) le posizioni dei singoli giocatori - segnatamente quella del calciatore Jamison Dos Santos Moura, allontanatosi all’estero in costanza di rapporto - avrebbero dovuto essere valutate distintamente; (d) il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull’istanza di prova testimoniale, di cui è stata chiesta la rinnovazione in sede di gravame.

(IV) abnormità della risposta sanzionatoria; violazione e/o falsa applicazione del principio di proporzionalità; inapplicabilità della penalizzazione in classifica.

In sintesi, la sanzione della penalizzazione di punti in classifica sarebbe, nel caso di specie, incompatibile con il principio di proporzionalità e con la tutela della par condicio competitiva, vertendo l’inadempimento contestato non sul mancato pagamento dei compensi (asseritamente integralmente corrisposti) ma sul mancato versamento di mere premialità.

9. Con decreto presidenziale n. 0023/CFA/2025-2026 in data 8 maggio 2026, la A.S.D. Ecocity Futsal Genzano - in qualità di resistente nel reclamo proposto dalla Procura federale - è stata autorizzata al deposito di memorie. Con memoria autorizzata depositata in data 12 maggio 2026, la società ha replicato al reclamo della Procura federale, deducendo, in sintesi: (i) che la disposizione del C.U. n. 1193, in quanto lex specialis, dovrebbe essere interpretata secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate, senza alcun procedimento ermeneutico di carattere integrativo; (ii) che, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura, il tenore letterale della disposizione, nella parte in cui, sanziona “un punto per ogni mensilità non integralmente corrisposta”, non contiene alcuna previsione testuale di moltiplicazione per il numero dei tesserati interessati; (iii) che la giurisprudenza formatasi nel settore professionistico, in relazione all’art. 33 del Codice di giustizia sportiva, applicherebbe la sanzione in modo unitario sulla base delle mensilità complessivamente non corrisposte, senza moltiplicarla per il numero di tesserati non retribuiti; (iv) che l’interpretazione della Procura federale si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità della sanzione.

10. I reclami sono stati riuniti, ai sensi dell’art. 105 del Codice di giustizia sportiva, in quanto proposti avverso la medesima decisione e tra loro connessi sotto il profilo soggettivo e oggettivo.

11. All’udienza del 14 maggio 2026, sentiti l’Avv. Andrea Sterlicchio De Carli per la Procura federale e l’Avv. Flavia Tortorella per la società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano e per il sig. Gennaro Tuccillo, il procedimento è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Per ragioni di ordine logico-giuridico, il Collegio ritiene di esaminare anzitutto il reclamo presentato dalla A.S.D. Ecocity Futsal Genzano e dal sig. Tuccillo (n. 0167/CFA/2025-2026), in quanto proposto avverso la decisione del Tribunale nella sua interezza ed in quanto concernente profili pregiudiziali idonei, ove fondati, a rendere superflua la trattazione del reclamo proposto dalla Procura federale (n. 0166/CFA/2025-2026), avente ad esclusivo oggetto la quantificazione della sanzione afferente ai punti di penalizzazione in classifica da eventualmente irrogarsi alla società.

2. Come già riferito nella parte in narrativa che precede, con il primo motivo i reclamanti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del Codice di giustizia sportiva, dell’art. 1, comma 3, del Codice di giustizia sportiva del CONI, e dell’art. 53-ter NOIF; nonché la violazione e/o falsa applicazione del sistema delle fonti del diritto sportivo, deducendo la carenza di potere in capo alla Divisione Calcio a 5 della L.N.D. di istituire fattispecie di illecito disciplinare ed a prevederne le relative sanzioni, essendo tale compito riservato in via esclusiva all’Istituzione federale. Sostengono altresì i reclamanti che la motivazione della decisione impugnata sarebbe sul punto errata ed inconferente, in quanto basata sull’erroneo richiamo a precedenti giurisprudenziali endo ed esofederali, riguardanti la diversa fattispecie dell’ammissione al campionato.

Il motivo è infondato.

2.1 Dispone l’art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva che “le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega nazionale dilettanti sono assoggettate alle sanzioni previste dalle medesime disposizioni”.

La norma deve intendersi quale disposizione di rinvio, in forza della quale è il Codice di giustizia sportiva stesso - fonte primaria dell’ordinamento federale - a devolvere alle disposizioni di ammissione emanate dalla L.N.D. la duplice funzione di determinazione: (i) degli obblighi di comunicazione e di deposito a carico delle società dilettantistiche; (ii) delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

Nella fattispecie, pertanto, il rinvio alle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega nazionale dilettanti conferisce alle stesse la forza giuridica di individuare contenuto e misura della sanzione, senza necessità di alcun ulteriore provvedimento deliberativo da parte di altri organi federali. Si tratta, in altri termini, di una norma a fattispecie aperta che incorpora per relationem la disciplina di settore emanata dalla competente articolazione associazionistica, conferendole rango regolamentare sostanziale e piena copertura normativa primaria.

Questa Corte, già a Sezioni Unite con la decisione n. 111/2025-2026 del 13 aprile 2026, espressamente richiamata dal Tribunale, ha avuto modo di precisare che il C.U. emanato dalle articolazioni della L.N.D. in materia di adempimenti per l’ammissione ai campionati - quale è, per l’appunto, il C.U. della Divisione Calcio a 5 n. 1193 del 12.6.2025 - costituisce un atto normativo di natura sostanzialmente regolamentare che vincola le società partecipanti al campionato e si configura come “disposizione di ammissione ai campionati nazionali dilettantistici emanata dalla Lega nazionale dilettanti” ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva.

Ne consegue che le sanzioni ivi previste hanno piena copertura normativa nel Codice federale, senza che possa configurarsi, come erroneamente sostenuto dai reclamanti, alcuna invasione di una pretesa “riserva di legge federale”.

Tale conclusione si pone in piena conformità con la consolidata giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport, il quale, già con la decisione delle Sezioni Unite n. 60/2015, aveva riconosciuto la duplice rilevanza - disciplinare e amministrativa dell’inadempimento degli obblighi stabiliti dai Comunicati Ufficiali della L.N.D. relativi alle procedure ammissive, sottolineando che la disciplina speciale prevede requisiti formali rigorosi e impone “un assoluto rispetto del principio della par condicio tra tutte le società aventi diritto”, con la conseguenza che “le regole previste dal Comunicato Ufficiale [...] siano interpretate e applicate in modo rigoroso e uniforme”. Tali principi, conformi a quelli enunciati dal giudice amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031, espressamente richiamato dal Collegio di garanzia), si pongono peraltro in rapporto di piena continuità con la successiva evoluzione normativa che ha portato all’attuale formulazione dell’art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, che ne ha definitivamente positivizzato l’assetto.

2.2 Tanto rilevato, e venendo alla disamina di un ulteriore profilo di doglianza sollevato dai reclamanti, non può condividersi l’assunto secondo il quale la fattispecie disciplinata dal C.U. n. 1193 esulerebbe dal perimetro applicativo dell’art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva in quanto difetterebbe del “necessario collegamento” con la procedura di iscrizione al campionato.

Diversamente da quanto sostenuto dai reclamanti, l’adempimento del deposito delle dichiarazioni liberatorie attestanti i pagamenti effettuati a favore di giocatori e allenatori a tutto il 31 dicembre 2025 è sistematicamente collocato all’interno della disciplina dell’ammissione al campionato e ne costituisce uno dei requisiti di permanenza, posto a tutela non soltanto dell’interesse dei singoli tesserati ma anche - e soprattutto - dell’interesse collettivo all’equilibrio finanziario delle società partecipanti, alla regolarità delle competizioni e al rispetto della par condicio fra i sodalizi (Collegio di garanzia, SS.UU., n. 9/2016; Collegio di garanzia, SS.UU., n. 60/2015).

E’ del tutto evidente, secondo questa Corte, che la circostanza che il termine di adempimento sia fissato al 31 gennaio 2026 - e dunque in costanza di stagione sportiva - non muta la natura ammissiva e di legittima permanenza nel campionato  del prescritto adempimento, che resta funzionale a garantire la continuità dei requisiti di partecipazione al campionato e si inserisce, dunque, a pieno titolo nell’alveo applicativo dell’art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, all’evidente fine di garantire la par condicio e la leale partecipazione e svolgimento del campionato.

Del resto, l’ordinamento sportivo prevede una pluralità di scadenze infrastagionali che dimostrano come la verifica dei requisiti finanziari non sia un istituto solamente iniziale, ma un processo continuativo che si protrae per l’intera stagione sportiva.

Il richiamo operato dai reclamanti al precedente del Collegio di garanzia, Sez. I, n. 11/2023 - secondo cui “la circolare non possa prevalere sul Codice di Giustizia Sportiva della Federazione”, risulta inconferente al caso di specie, posto che, come sopra evidenziato, la fonte sanzionatoria nella fattispecie che qui occupa non è la circolare in sé considerata, bensì il combinato disposto di cui all’art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva (norma di rango primario federale) e al C.U. n. 1193 (atto attuativo a cui il Codice federale fa rinvio per la determinazione di obblighi e sanzioni). Diversa, dunque, è la struttura del rapporto fra fonti rispetto a quella esaminata nel precedente invocato, nel quale la circolare era atto autonomo e non oggetto di rinvio normativo da parte del Codice federale.

2.3 Quanto, infine, alla doglianza relativa alla carenza di idonea motivazione della decisione del Tribunale, ritenuta dai reclamanti meramente apparente, questa Corte evidenzia come nella decisione impugnata il Tribunale ha esplicitamente richiamato il fondamento normativo (art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva) e il precedente di questa Corte (SS.UU., n. 111/20252026), articolando in modo congruo le ragioni del rigetto dell’eccezione, in piena conformità con i requisiti di idoneità della motivazione richiesti dalla giurisprudenza endo ed esofederale (CFA, Sez. IV, n. 55/2025-2026; Collegio di garanzia, Sez. II, n. 82/2017).

Il primo motivo è, pertanto, infondato, dovendo essere respinto, con la conseguente reiezione anche della richiesta gradata di disapplicazione del C.U. n. 1193 del 12.6.2025, fondata sui medesimi rilievi qui esaminati e respinti.

3. Con il secondo motivo, i reclamanti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53-ter NOIF e la carente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che la Co.Vi.So.D. - in forza della testuale formulazione del citato art. 53-ter, comma 1, NOIF, secondo cui essa è organismo tecnico “con funzioni di controllo sulle ammissioni ai campionati” - non sarebbe legittimata ad effettuare verifiche sull’adempimento delle obbligazioni stipendiali in costanza di stagione sportiva, essendo la sua competenza limitata al controllo sulle ammissioni delle società ai Campionati nazionali della L.N.D.

Secondo i reclamanti, la motivazione del Tribunale, sul punto, sarebbe meramente apodittica e basata sulla mera collocazione della prescrizione all’interno della stessa circolare con la quale vengono disciplinati gli incombenti per l’iscrizione al campionato.

Il motivo è infondato.

3.1 Nel punto che precede si sono illustrate le ragioni che portano a ritenere accertata la legittimità del C.U. n. 1193, quale fonte attuativa dell’art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva.

Ritiene questa Corte che la competenza della Co.Vi.So.D. ad effettuare le verifiche specificamente attribuitele da quella stessa fonte non possa che discendere, in via di immediata conseguenza, dal complesso normativo sopra descritto.

Il C.U. n. 1193, infatti, individua espressamente la Co.Vi.So.D. quale organismo destinatario del deposito delle dichiarazioni liberatorie e della documentazione equipollente: tale individuazione, contenuta in un atto che si sostanzia - per le ragioni sopra esposte -  nelle “disposizioni di ammissione ai campionati nazionali dilettantistici”  di cui all’art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, ha piena valenza vincolante nei confronti delle società partecipanti al campionato e non può essere disconosciuta in via interpretativa.

3.2 Sotto altro profilo, ed in via dirimente, la lettura restrittiva dell’art. 53-ter NOIF prospettata dai reclamanti non trova riscontro né nel testo della disposizione, né nel sistema federale posto a tutela della par condicio e della regolarità delle competizioni.

La Co.Vi.So.D. è, per espressa qualificazione normativa, l’”organismo tecnico di controllo” della L.N.D. - ivi inclusa la Divisione Calcio a 5 - e la sua funzione di vigilanza sulla solidità economico-finanziaria delle società dilettantistiche non può esaurirsi, come pare ictu oculi evidente, nel solo momento dell’iscrizione al campionato, e ciò, vale ribadire, a tutela della par condicio e della regolarità delle competizioni sportive.

In tale ottica non può dubitarsi che la funzione di controllo sulle ammissioni al campionato delle società partecipanti abbia senso solo se posta in continuità con un’attività di verifica, anche periodica e infrastagionale, circa l’adempimento degli incombenti posti a salvaguardia del rispetto dell’adempimento retributivo nei confronti dei propri tesserati, posto che la stabilità finanziaria del sodalizio costituisce - a tutela della  par condicio e della regolarità del campionato - un requisito permanente e non certamente solamente iniziale.

Diversamente opinando, si giungerebbe al paradosso di una vigilanza federale concentrata in un unico momento, lasciando sine die scoperti gli interessi tutelati dalla stessa disciplina ammissiva.

Tale impostazione è del tutto coerente con la consolidata giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport, secondo cui il sistema dei controlli economico-finanziari sulle società sportive risponde non solo all’esigenza di tutelare gli operatori del settore ma anche, e principalmente, a quella di garantire “la solidità finanziaria delle società e la correttezza della loro gestione economica”, quali “elementi fondamentali per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive” (Cfr. Collegio di garanzia, SS.UU., n. 9/2016).

La rilevanza disciplinare del mancato tempestivo adempimento degli obblighi retributivi e contributivi, con la conseguente applicabilità di sanzioni interne, costituisce, pertanto, “espressione tipica della libertà associativa, che può consentire l’adozione di regole interne, funzionali al perseguimento degli scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelle generali dettate nell’ordinamento statale” (Collegio di garanzia, SS.UU., n. 9/2016).

In tale prospettiva, va dunque sicuramente confermato il consolidato orientamento secondo cui le disposizioni delle NOIF

(richiamate, per il professionismo, dagli artt. 80 e 85) hanno carattere “sicuramente centrale nel panorama complessivo dei doveri di correttezza e fair play (sportivo e finanziario) che devono costantemente accompagnare il comportamento delle società sportive e la relativa partecipazione ai campionati di calcio” (CFA, SS.UU., n. 94/2021-2022).

In conclusione, la previsione che legittima la Co.Vi.So.D. alla verifica dell’adempimento degli obblighi retributivi a tutto il 31 dicembre - che il C.U. n. 1193 affida espressamente alla medesima Commissione - non costituisce indebita dilatazione della competenza prevista dall’art. 53-ter NOIF, ma rappresenta una specifica modalità con cui quella stessa competenza si esplica in raccordo funzionale con l’art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva e con le disposizioni di ammissione che, nello specifico settore del calcio a cinque, la Divisione di riferimento è chiamata ad emanare, il tutto, vale ribadire ancora una volta, a tutela della

par condicio e della regolarità del campionato.

Il secondo motivo va, pertanto, respinto, anche con riferimento alla domanda gradata di disapplicazione degli accertamenti della Co.Vi.So.D.

4. Con il terzo motivo i reclamanti deducono la manifesta illogicità della decisione su un punto decisivo della controversia, l’omessa valutazione degli atti istruttori, l’omessa pronuncia su fatti decisivi e sulla prova contraria, la motivazione apparente e l’ingiustizia manifesta.

A suffragio di tale censura, i reclamanti deducono un’articolata pluralità di profili, concernenti: (a) l’erroneo computo delle premialità nelle mensilità da liberare, in ragione del loro asserito regime fiscale differenziato e della discrezionalità nelle modalità e nella tempistica di erogazione; (b) l’erroneità del criterio di conversione netto/lordo basato sulle tabelle dell’AIC; (c) la mancata considerazione delle posizioni individuali, in particolare di quella del calciatore Jamison Dos Santos Moura, asseritamente allontanatosi all’estero in costanza di rapporto; (d) l’omessa pronuncia sulla richiesta di prova testimoniale, di cui viene reiterata la richiesta nel presente gravame.

Il motivo è infondato.

4.1. Quanto al profilo sub (a), il Collegio osserva che l’oggetto dell’obbligo di deposito delle dichiarazioni liberatorie - alla stregua dell’inequivocabile testo del C.U. n. 1193 - è costituito da “quanto previsto dai contratti depositati” a favore dei tesserati, e non dai soli “compensi” in senso stretto.

La Procura federale ha acquisito i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalla società con i tesserati Mauro Canal, Julio De Oliveira Miotti e Felipe Tonidandel, dai quali risulta espressamente prevista la corresponsione mensile, accanto al compenso fisso, anche delle premialità. (Solo per il calciatore Jamison Dos Santos Moura non è prevista la corresponsione di premi ma, per tale posizione, come verremo a riferire, non risulta integralmente corrisposto nemmeno il compenso fisso pattuito).

In presenza di una simile pattuizione contrattuale, la conseguenza giuridica è duplice: da un lato, le premialità così configurate concorrono a comporre la “mensilità” rilevante ai fini della disciplina del C.U. n. 1193 (e più in generale delle disposizioni di ammissione), in quanto rappresentano - in concreto e nella volontà delle parti - una componente del corrispettivo dovuto in ragione del rapporto sportivo; dall’altro, il regime fiscale eventualmente differenziato e la natura “variabile” della premialità non incidono sull’obbligo, sportivamente rilevante, di corrispondere puntualmente quanto pattuito e di documentarne la corresponsione nei termini previsti dalle disposizioni federali.

La mensilità, ai fini dell’applicazione del C.U. n. 1193, è quella “risultante dai contratti depositati”, secondo l’espressa precisazione contenuta nella stessa disposizione.

I contratti depositati, lungi dal configurare la premialità come autonoma e separata dal compenso fisso, ne prevedono l’erogazione integrata e con cadenza mensile.

La distinzione argomentata dai reclamanti fra “mensilità” (intesa come solo compenso fisso) e “premialità” (intesa come emolumento estraneo alla mensilità) - costituisce un’argomentazione che non trova conforto nelle pattuizioni contrattuali, ponendosi anche in contrasto, dunque, con la volontà delle parti, e con le obbligazioni assunte dalla stessa società, così come consacrate nella documentazione che la stessa ha depositato in ottemperanza all’obbligo federale, e che alla stessa società è opponibile in tutta la sua estensione.

Tale conclusione è coerente con i principi generali in tema di adempimento delle obbligazioni retributive nei confronti dei tesserati, ai quali la giurisprudenza endofederale ha già da tempo riconosciuto rilievo sportivo-disciplinare anche a prescindere dalla specifica natura tecnica delle singole voci, in considerazione della funzione sistemica di tutela della regolarità delle competizioni e della par condicio fra società (CFA, SS.UU., n. 39/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 73/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 33/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 39/2025-2026).

L’inadempimento della società reclamante in ordine al pagamento integrale delle obbligazioni economiche in favore dei propri tesserati è stato peraltro confermato, come condivisibilmente rilevato dal Tribunale federale, dallo stesso consulente della società, stante le risultanze della propria relazione tecnica, agli atti del procedimento, nella quale risultano pacificamente indicati e dichiarati i mancanti importi relativi alla sommatoria di compensi e premi da riconoscersi ai propri tesserati.

L’oggettiva constatazione, fondata su elementi documentali e su quanto rappresentato dallo stesso tecnico di parte, smentisce dunque in radice l’assunto difensivo di parte reclamante, secondo il quale i compensi dei loro tesserati sarebbero stati “integralmente corrisposti”.

4.2. In ordine al profilo sub (b), la critica al criterio di conversione netto/lordo basato sulle tabelle dell’AIC è priva di pregio.

Il sistema federale di controllo sulle dichiarazioni liberatorie presuppone, per ragioni di omogeneità e di parità di trattamento fra le società, l’adozione di criteri di calcolo standardizzati e oggettivi: la tabella dell’AIC, ancorché non costituisca un parametro legale in senso stretto, rappresenta lo strumento tecnico di prassi consolidata adottato dall’organismo di controllo a tale specifico scopo, ed è coerente con l’esigenza di assicurare un trattamento uniforme di tutte le società partecipanti al medesimo campionato.

Il principio del rigoroso e uniforme rispetto delle regole, in funzione di tutela della par condicio, è del resto principio cardine in materia di procedure ammissive (Collegio di garanzia, SS.UU., n. 60/2015; CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026).

Né, del resto, i reclamanti - pur avendo prodotto in primo grado relazione tecnica del proprio consulente - hanno indicato un criterio alternativo che, ove applicato, avrebbe condotto ad una valutazione integralmente assolutoria delle posizioni dei tesserati, posto che - come dianzi osservato - lo stesso consulente di parte ha riconosciuto la sussistenza di importi non interamente corrisposti.

4.3. Quanto al profilo sub (c), relativo alla posizione del calciatore Jamison Dos Santos Moura, va osservato che, per costante indirizzo del Collegio di garanzia e di questa Corte, le vicende esecutive del rapporto contrattuale fra la società e il singolo tesserato - anche ove qualificabili in termini di grave inadempimento del prestatore - non legittimano la società a sospendere unilateralmente il pagamento degli emolumenti dovuti, dovendo l’eventuale controversia essere veicolata attraverso gli strumenti arbitrali e contenziosi previsti dall’ordinamento federale.

La sospensione unilaterale del pagamento, anche se asseritamente “cautelativa” - come letteralmente prospettata dai reclamanti – integra dunque, a pieno titolo, un inadempimento sportivamente rilevante, che - in quanto tale - resta apprezzabile in sede disciplinare ed integrante una violazione delle disposizioni presidiate dalla Co.Vi.So.D.

A diverse considerazioni si sarebbe potuto giungere se la società avesse documentato, ad esempio, l’avvio di una procedura arbitrale o l’adozione di un atto formale di sospensione del rapporto secondo le procedure previste dall’ordinamento federale, ovvero ancora il deposito di una formale denuncia all’organo inquirente per il preteso inadempimento del calciatore. Ma così non è stato.

La stessa reclamante ha del resto riconosciuto che “l’unica posizione rimasta parzialmente inadempiuta riguarda la posizione del calciatore Dos Santos Moura Jamison”. Tale ammissione - oltre a confermare la sussistenza dell’inadempimento contestato dalla Procura federale, quanto meno con riferimento a tale tesserato - è dunque di per sé sufficiente a comprovare l’insussistenza di un integrale adempimento delle obbligazioni di pagamento in capo alla società, inadempimento che si somma a quanto già rilevato in ordine al mancato integrale pagamento della sommatoria compensi-premi per gli altri tesserati.

4.4. Le argomentazioni che precedono rendono pertanto irrilevante l’espletamento della richiesta prova testimoniale relativa alla specifica posizione del calciatore Dos Santos Moura Jamison.

Inoltre, ad abundantiam, va rilevato che la prova testimoniale, nel processo sportivo, costituisce uno strumento eccezionale rispetto al modulo procedimentale ordinariamente fondato sull’oralità concentrata e sulla prova documentale (CFA, Sez. I, n. 27/20252026; CFA, SS.UU., n. 43/2023-2024). Spetta al giudice valutare l’ammissibilità e la rilevanza ai fini della decisione delle richieste di testimonianza, esercitando questi un potere discrezionale che, ove correttamente motivato anche per implicito (in caso di assoluta irrilevanza), non è peraltro sindacabile in sede di reclamo (Collegio di garanzia, Sez. II, n. 45/2015; CFA, SS.UU., n. 43/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 55/2024-2025).

Nel caso di specie, i capitoli di prova articolati dalla difesa - tutti vertenti sulle vicende personali del calciatore Jamison Dos Santos Moura (allontanamento dall’Italia, condizioni dell’immobile da lui occupato, mancato pagamento delle utenze, tentativi della società di farlo rientrare) - sono manifestamente irrilevanti rispetto al thema decidendum, costituito dal mancato deposito, entro il 31 gennaio 2026, della documentazione attestante l’integrale pagamento di quanto previsto dai contratti depositati.

Le circostanze capitolate non sono idonee a escludere l’inadempimento, posto che - per quanto si è già osservato - le vicende dell’esecuzione del rapporto non legittimano la sospensione unilaterale dei pagamenti né esonerano la società dall’obbligo di tempestivo deposito della documentazione liberatoria.

La richiesta è dunque inammissibile per difetto di rilevanza, sicché la mancata pronuncia espressa sul punto da parte del Tribunale non integra alcun vizio invalidante.

Per le medesime ragioni, anche la rinnovazione della richiesta di prova testimoniale in questa sede di reclamo è inammissibile e comunque infondata.

Il terzo motivo è pertanto, in tutte le sue articolazioni, infondato, dovendo dunque essere respinto.

5. Con il quarto motivo i reclamanti deducono l’abnormità della risposta sanzionatoria irrogata in concreto, la violazione e/o falsa applicazione del principio di proporzionalità della sanzione e l’inapplicabilità alla fattispecie della penalizzazione di punti in classifica, sostenendo che, vertendo l’inadempimento contestato sui soli premi (e non sui compensi, asseritamente integralmente corrisposti), l’irrogazione della penalizzazione in classifica risulterebbe sproporzionata e contraria alla ratio di tutela della par condicio competitiva, che, secondo la prospettazione difensiva, non sarebbe nel caso di specie messa in pericolo.

Il motivo è infondato.

5.1 Per le ragioni già esposte, la mensilità rilevante, ai fini del C.U. n. 1193, è costituita dal complesso di quanto previsto dai contratti depositati e ricomprende, dunque, entrambe le componenti retributive.

L’integrale corresponsione dei compensi e la persistenza del solo inadempimento sui premi, è peraltro smentito dalle risultanze istruttorie ed anche dalla stessa ammissione del consulente di parte sopra richiamata, che ha riconosciuto la mancanza di importi relativi alla sommatoria di compensi e premi.

Su tale presupposto, e in via assorbente, va rilevato che il C.U. n. 1193 prevede un trattamento sanzionatorio rigidamente predeterminato: l’inibizione di tre mesi a carico del Presidente, l’ammenda di euro 5.000,00 a carico della società e “la penalizzazione di un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta”.

Si tratta di un quadro sanzionatorio costruito secondo un meccanismo a ricorrenza fissa - e non in termini di forbice edittale - che non consente al giudicante alcun margine di apprezzamento discrezionale né nel minimo né nel massimo, dovendosi limitare a verificare la sussistenza della violazione e ad applicare la conseguenza sanzionatoria nei termini descritti dalla disposizione.

Ogni diversa valutazione si porrebbe in contrasto con l’insopprimibile esigenza di certezza nella competizione, immanente all’ordinamento sportivo, che giustifica il principio di inderogabilità dei minimi edittali nelle sanzioni a carico delle società.

Come questa Corte ha più volte ribadito (CFA, SS.UU., n. 89/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 49/2021-2022; CFA, SS.UU., n.78/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 22/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 108/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 73/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 39/2025-2026), la sanzione della penalizzazione in classifica “si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre”, sicché “essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione”.

Il principio - cui i reclamanti, peraltro, mostrano di aderire nel proprio reclamo - depone nel senso opposto a quello da loro prospettato: dalla certezza della sanzione discende non l’inapplicabilità della penalizzazione, bensì l’obbligo di applicarla nei termini puntualmente descritti dal C.U.

Né può, peraltro, accogliersi la tesi difensiva secondo cui la par condicio non sarebbe in concreto messa in pericolo.

Come questa Corte ha costantemente sottolineato, la penalizzazione conseguente ad inadempimenti retributivi (e contributivi) assolve anche al compito di ripristinare la parità di condizioni nella competizione, parità che la condotta della società inadempiente ha comunque irrimediabilmente alterato in danno delle antagoniste, le quali si sono invece impegnate per onorare le proprie scadenze (CFA, SS.UU., n. 39/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 72/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 73/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 39/2025-2026).

I l “carattere concorsuale della procedura” d’ammissione - più volte affermato dalla giurisprudenza del Collegio di garanzia (SS.UU., n. 60/2015; SS.UU., n. 31/2016) – “esclude la possibilità di deroghe individuali e imponeun assoluto rispetto del principio della parcondicio tra tutte le società aventi diritto”.

La distinzione operata dai reclamanti tra “compensi” e “premialità”, alla luce della quale soltanto la mancata corresponsione integrale dei primi giustificherebbe la penalizzazione, non solo è priva di riferimento testuale nel C.U. n. 1193 (che parla genericamente di “quanto previsto dai contratti depositati”), ma è anche metodologicamente incompatibile con la struttura sanzionatoria della disposizione e con la sua ratio di tutela.

Si è già osservato, del resto, che i contratti depositati prevedono espressamente la corresponsione mensile dei premi, sicché la pretesa di sottrarre tale componente al perimetro applicativo del C.U. n. 1193 si risolve in una indebita rilettura unilaterale del proprio impegno contrattuale.

Il quarto motivo è, dunque, infondato e va respinto.

6. In conclusione, il reclamo proposto dalla A.S.D. Ecocity Futsal Genzano e dal sig. Gennaro Tuccillo è infondato e dev’essere integralmente respinto.

7. Con un unico, articolato, motivo di reclamo, la Procura federale e il Procuratore federale aggiunto hanno dedotto “ la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione al Comunicato Ufficiale della L.N.D.Divisione Calcio a 5 n. 1193 del 12.6.2025”.

Secondo i reclamanti il Tribunale federale nazionale, pur avendo correttamente accertato il mancato deposito delle liberatorie attestanti il pagamento delle spettanze di quattro tesserati per due mensilità ciascuno, ha erroneamente quantificato la penalizzazione in classifica nella misura di 2 (due) punti - in luogo degli 8 (otto) richiesti dalla Procura – dando così della disposizione una interpretazione contraria al suo tenore letterale.

Facendo riferimento al pagamento “in favore di giocatori e allenatori tesserati di quanto previsto dai contratti depositati”, la disposizione in esame rende evidente, secondo la Procura reclamante, che la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica debba essere applicata secondo un criterio di “cumulo materiale”, ossia mediante l’irrogazione di un punto di penalizzazione per ogni mensilità non integralmente corrisposta a ciascun tesserato, con conseguente necessità di rideterminare la sanzione in otto punti complessivi (due mensilità per i quattro tesserati per i quali la società non aveva depositato la prescritta documentazione attestante l’integrale pagamento di quanto pattuito).

Il motivo è fondato e va accolto.

7.1 L’ermeneutica della disposizione si fonda anzitutto sul suo tenore letterale: il C.U. n. 1193 stabilisce che le società devono depositare le dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento, a tutto il 31 dicembre 2025, di quanto previsto dai contratti depositati “in favore di giocatori e allenatori tesserati”.

L’adempimento, pertanto, è strutturalmente riferito a ciascun tesserato e a ciascuna mensilità contrattualmente prevista a favore del medesimo: la prova del pagamento - oggetto del richiesto deposito a titolo di liberatoria dal C.U. - è prova individuale, concernente ogni singolo creditore, e si riferisce ad ogni mensilità nei suoi confronti maturata e non integralmente corrisposta.

Coerentemente con tale struttura della prestazione, la sanzione è declinata nel medesimo C.U. nei termini di « un punto in classifica per ogni mensilità non integralmente corrisposta, intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati».

La specificazione finale, “intendendosi per mensilità quella risultante dai contratti depositati”, è proprio quella che fissa il computo della sanzione da irrogarsi non già ad un’astratta mensilità di calendario, bensì alla mensilità contrattualmente individuata, e dunque alla mensilità di ciascun singolo contratto depositato.

In presenza di più contratti depositati - tanti quanti sono i tesserati - vi sono, per ciascun mese di calendario, tante distinte “mensilità” quanti sono i tesserati: ciascuna costituente un’autonoma e distinta obbligazione di pagamento, la cui inosservanza fa sorgere la corrispondente unità di penalizzazione.

L’interpretazione adottata dal Tribunale - per la quale il punto di penalizzazione andrebbe applicato alla mensilità intesa come unità calendariale, indipendentemente dal numero di calciatori cui è riferibile l’inadempimento - non solo non trova fondamento nel testo della disposizione (che, come si è visto, ancora la mensilità ai contratti depositati, plurali per definizione), ma conduce a esiti applicativi paradossali, come efficacemente evidenziato dalla Procura federale: l’equiparazione del trattamento sanzionatorio applicabile a una società che ometta il deposito delle liberatorie relative a una o più mensilità riferibili a un solo tesserato a quello applicabile a una società che, in ipotesi, ometta il deposito delle liberatorie relative all’intera squadra.

Tale esito determinerebbe un’applicazione del tutto irragionevole della norma, idonea a sterilizzarne l’efficacia deterrente e a frustrarne la ratio di tutela della regolare conduzione dei campionati, della stabilità finanziaria dei sodalizi e della par condicio competitiva.

La più corretta interpretazione sostenuta dalla Procura federale, così come condivisa da questa Corte, è invece coerente con l’indirizzo recentemente delineato dal Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, con la decisione n. 26/2024, secondo cui “il Legislatore federale ha[…] considerato come fonte di responsabilità ogni singola fattispecie di omesso versamento, ricollegando ad ognuna di esse un punto di penalizzazione”, nonché con quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte a SS.UU. con la decisione n. 33/2025-2026, che, in tema di mancato versamento di emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps ex art. 33, commi 3 e 4, del Codice di giustizia sportiva, ha valorizzato la tecnica normativa che “àncora” l’imputazione sanzionatoria alla singola fattispecie di omissione, riconoscendo all’avverbio “ogni” riferito alla mensilità una valenza individualizzante.

7.2 Il principio è peraltro altresì coerente con quello già da tempo affermato (seppur in una fattispecie non perfettamente coincidente,  in materia di partecipazione alla gara di calciatori non legittimati) dalla giurisprudenza endofederale che ha sempre riconosciuto la natura “moltiplicativa” della sanzione, applicandola “per ciascun incontro” (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 44/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 46/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 54/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 90/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 104/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 107/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 116/2024-2025) e, dunque, secondo un criterio di cumulo materiale dell’unità sanzionatoria in funzione del numero di occasioni in cui si è realizzata la condotta antigiuridica.

7.3 Questa Corte non può peraltro esimersi dal sottolineare che l’interpretazione qui condivisa, ha trovato conferma in alcune recentissime decisioni del medesimo Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare nn. 0238/TFNSD-2025-2026 e 0239/TFNSD-2025-2026, entrambe depositate il 6 maggio 2026 e richiamate dalla Procura reclamante: in entrambe le decisioni, in fattispecie analoghe disciplinate dal C.U. del Dipartimento Interregionale n. 154 del 6 giugno 2025 (di contenuto sostanzialmente sovrapponibile al C.U. della Divisione Calcio a 5 n. 1193 del 12.6.2025), il Tribunale ha applicato il criterio del cumulo per ciascun tesserato e per ciascuna mensilità, irrogando un punto di penalizzazione per ogni unità mensile non liberata in favore di ciascun tesserato.

Tale orientamento si presenta, dunque, come la lettura più coerente con la lettera e la ratio della disposizione, e merita dunque di essere qui condiviso e consolidato.

La diversa lettura adottata nella decisione qui esaminata - che il Tribunale ha definito conforme alla “propria pacifica giurisprudenza in materia di inadempimenti contributivi/retributivi previsti dalle N.O.I.F.” - risulta, in realtà, non confortata da precedenti specifici sulla questione e si risolve, come la Procura ha condivisibilmente osservato, in un non consentito intervento “novativo in via pretoria” sulla portata precettiva del C.U.

7.4 Da ultimo, va ancora ribadito che la natura predeterminata della sanzione - di cui si è già detto in precedenza - non consente al giudicante deviazioni dalla misura legale, neppure in funzione asseritamente equitativa o di mitigazione (Collegio di garanzia, Sez. I, n. 42/2020; CFA, SS.UU., n. 33/2025-2026); semmai, la valutazione di gravità del comportamento o di particolari circostanze del caso concreto, ove la disposizione le ammettesse, potrebbe, a tutto voler concedere,  giustificare un aumento della pena oltre il minimo, ma non certo una sua riduzione al di sotto della soglia legalmente predeterminata.

Come questa Corte ha già affermato, infatti, “nulla impedisce al giudice, nel fare corretto uso del suo potere di dosimetria della sanzione, di irrogare una sanzione maggiore [...] là dove [...] riscontri una particolare gravità del comportamento tenuto dal deferito, anche in considerazione del numero esteso dei soggetti lesi” (CFA, SS.UU., n. 97/2024-2025).

Il reclamo della Procura federale è, dunque, fondato e va accolto.

8. Di contro non possono essere condivise le controdeduzioni svolte dalla A.S.D. Ecocity Futsal Genzano con la memoria autorizzata del 12 maggio 2026, le quali non sono idonee a smentire l’iter logico-giuridico che conduce all’accoglimento del reclamo proposto dalla Procura federale.

8.1 Quanto, anzitutto, all’invocato canone di interpretazione testuale delle disposizioni costituenti lex specialis - di cui ai precedenti del giudice amministrativo (Tar Lazio, Sez. III, 29 maggio 2024, n. 10885; Sez. III, 15 aprile 2024, n. 7410), espressamente richiamati nelle memorie presentate dalla società – si evidenzia l’infondatezza ed anche l’inconferenza delle ivi contenute argomentazioni.

La giurisprudenza amministrativa richiamata dalla società si è formata in materia di procedure di evidenza pubblica - quali, appunto, le gare per l’aggiudicazione di contratti pubblici - e ha consacrato un canone interpretativo della lex specialis funzionale a un obiettivo ben preciso: la tutela della par condicio competitorum, ossia della parità di trattamento fra concorrenti che, in regime di rigida tipizzazione documentale e formale, aspirano all’aggiudicazione di un bene.

Tale principio, dunque, si comprende solo all’interno della ratio propria delle procedure ad evidenza pubblica, che è duplice: per un verso, garantire all’amministrazione una selezione del contraente fondata su criteri oggettivi e predeterminati; per altro verso, assicurare a tutti gli aspiranti, in quanto operatori economici, una parità di condizioni concorrenziali rispetto al medesimo bene da acquisire.

Il “concorrente” tutelato dal corollario TAR è il soggetto che, in posizione paritaria rispetto agli altri partecipanti alla gara, intende ottenere un provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica - l’aggiudicazione - e che, qualora la lex specialis presenti un’ambiguità imputabile alla stazione appaltante, non può vedersi pregiudicato. La logica è, dunque, quella della tutela dell’affidamento competitivo del privato di fronte alla pubblica amministrazione.

La ratio della competizione sportiva è strutturalmente differente.

In primo luogo, l’ordinamento sportivo è ordinamento settoriale dotato di propria autonomia, riconosciuta dall’art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280, e si caratterizza per un contesto normativo che persegue interessi specifici - la regolarità delle competizioni, il merito sportivo, la stabilità economico-finanziaria delle società partecipanti, la tutela dei tesserati – non certamente pienamente sovrapponibili a quelli del diritto amministrativo ed, in specifico, della contrattualistica pubblica.

Lo stesso Collegio di garanzia dello sport, là dove riferisce all’ammissione ai campionati la nozione di “procedura di tipo competitivo” (Collegio di garanzia, Sez. I, n. 48/2018), utilizza l’aggettivazione in senso atecnico, non per sussumere la competizione sportiva nello schema della procedura ad evidenza pubblica, bensì per richiamarne la connotazione tipicamente agonistica, che è il proprium stesso dell’attività sportiva.

Né la sovrapposizione fra i due paradigmi può essere giustificata dall’analogia lessicale fra il “concorrente” della gara amministrativa e il “contendente” del campionato sportivo.

E’ infatti, del tutto evidente che le due figure, pur entrambe collocate in una dimensione competitiva, sono soggette a regole di tutela diverse, in quanto diverse sono le finalità perseguite dalle rispettive discipline.

A ciò si aggiunga che la stessa giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport - là dove fa riferimento alla par condicio in materia di iscrizione ai campionati (Collegio di garanzia, SS.UU., nn. 60/2015, 31/2016, 45/2018, 48/2018) - utilizza l’espressione in senso assai diverso da quello della contrattualistica pubblica: la par condicio del diritto sportivo non opera nel senso di favorire il singolo contendente di fronte ad ambiguità testuali, ma esattamente nel senso opposto, ossia di imporre un “assoluto rispetto del principio della par condicio tra tutte le società aventi diritto”, con la conseguenza che “le regole previste dal Comunicato Ufficiale [...] siano interpretate e applicate in modo rigoroso e uniforme” (Collegio di garanzia, SS.UU., n. 60/2015).

In materia sportiva, dunque, la par condicio è clausola di rigore applicativo, non di apertura ermeneutica in favore dell’incolpato.

8.2 Da ultimo, non può non osservarsi come lo stesso giudice amministrativo, nelle sentenze richiamate dalla società, completa il proprio principio con il corollario per cui “soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole al concorrente”.

Al riguardo, tornando alle considerazioni in precedenza illustrate, l’interpretazione della Procura federale, condivisa da questa Corte,  non è un’interpretazione analogica né estensiva della disposizione in esame, bensì l’applicazione di quanto la disposizione stessa testualmente prescrive, una volta che si dia integrale rilievo all’inciso “mensilità risultante dai contratti depositati”, che come già rilevato - àncora il computo alla singola pattuizione contrattuale, e dunque alla pluralità delle obbligazioni di pagamento riferibili a ciascun tesserato.

8.3 In conclusione, il richiamo alla giurisprudenza amministrativa sulla lex specialis concorsuale e al corollario del favor concorrenti, lungi dal fornire un argomento decisivo in favore della tesi difensiva, si rivela inconferente per la fattispecie qui in esame, afferente ad una materia regolata da un ordinamento autonomo retto da finalità (regolarità delle competizioni, merito sportivo, equilibrio economico-finanziario delle società, rispetto delle scadenze federali) e da canoni interpretativi (rigore applicativo, valorizzazione del merito sportivo, tipicità della sanzione) che divergono strutturalmente da quelli della giurisprudenza amministrativa richiamata. L’invocazione di tale principio è dunque pertinente alla presente fattispecie soltanto a un livello generale - l’interpretazione letterale come canone primario, condiviso da ogni ordinamento giuridico - ma non vale a imporre la lettura riduttiva propugnata dalla difesa della società.

8.4 Quanto, in secondo luogo, all’asserita assenza nel testo del C.U. n. 1193 di un sintagma che espressamente preveda la moltiplicazione per il numero dei tesserati interessati, va ribadito che la disposizione - lungi dall’ancorare il computo a una astratta unità calendariale - àncora la “mensilità” a “quella risultante dai contratti depositati”.

Tale specificazione - che la difesa della società tende a marginalizzare nelle proprie memorie - è invece dirimente: come già ampiamente illustrato, la mensilità non è la mensilità in astratto, bensì quella che il singolo contratto depositato individua come unità di adempimento.

In presenza di quattro contratti depositati vi sono, per ciascun mese di calendario, quattro distinte mensilità contrattuali, ciascuna oggetto di una autonoma obbligazione di pagamento, la cui non integrale corresponsione integra, di per sé, una distinta unità di violazione.

L’”intervento additivo” imputato alla Procura non costituisce dunque un’aggiunta al testo, ma la doverosa esplicitazione di una struttura già immanente alla disposizione, una volta che si dia corretto ed integrale rilievo all’inciso “risultante dai contratti depositati”.

8.5. Quanto all’argomentazione afferente alla giurisprudenza originata dal contenzioso maturato in ambito professionistico in merito all’art. 33 del Codice di giustizia sportiva, esso non vale a confutare l’interpretazione qui condivisa.

Nel sistema dell’art. 33, commi 1-3, del Codice di giustizia sportiva, infatti, la disposizione individua come unità sanzionatoria il “mancato pagamento delle mensilità dovute”, riferendosi a scadenze mensili o trimestrali predeterminate dall’ordinamento federale (ad esempio: “mensilità di luglio”, “mensilità del solo secondo trimestre 1° ottobre - 31 dicembre”), ossia ad unità temporali oggettive e identiche per tutte le società destinatarie della disciplina.

La struttura normativa di quella disposizione è dunque costruita su una scadenza unitaria che si rivolge alla società considerata nel suo complesso.

La disposizione del C.U. n. 1193 - di cui si discute - presenta, invece, una struttura testuale diversa: àncora la mensilità non a una unità temporale predefinita, ma a quella “risultante dai contratti depositati”, così rinviando alla pluralità delle singole pattuizioni individuali.

Il parallelismo prospettato dalla difesa non coglie nel segno proprio perché non valorizza questa differenza strutturale fra le due tecniche normative.

8.6 Quanto, infine, all’invocato principio di proporzionalità, esso è certamente elemento cardine dell’ordinamento sportivo, ma opera all’interno - e non al di sopra - della disciplina sanzionatoria specifica dettata dalla disposizione applicabile.

La proporzionalità trova attuazione, in primo luogo, nella stessa struttura del C.U. n. 1193, che modula la sanzione in funzione del numero delle mensilità non integralmente corrisposte (e dunque, indirettamente, della gravità dell’inadempimento complessivo): chi ha omesso il deposito di una sola liberatoria sconta un punto, chi ne ha omesse otto sconta otto punti.

La graduazione è, dunque, immanente alla disposizione, e l’interpretazione qui accolta vi dà piena attuazione, lungi dallo svuotarla: la fattispecie sanzionatoria qui in esame presuppone, infatti, una specifica e individuata condotta di inadempimento riferibile a ciascun tesserato, ed è proprio l’estensione dell’inadempimento - nel suo duplice profilo soggettivo (numero di tesserati lesi) e oggettivo (numero di mensilità non corrisposte) - che la disposizione vuole sanzionare in modo proporzionato.

9. In conclusione, la sanzione della penalizzazione in classifica nei confronti della A.S.D. Ecocity Futsal Genzano deve essere rideterminata, in applicazione del C.U. n. 1193 del 12 giugno 2025, in misura pari a 8 (otto) punti, derivanti dal cumulo di due mensilità non liberate per ciascuno dei quattro tesserati interessati (Mauro Canal, Julio De Oliveira Miotti, Jamison Dos Santos Moura e Felipe Tonidandel), da scontare nella corrente stagione sportiva.

Restano confermate, nel resto, le statuizioni della decisione impugnata, non oggetto di reclamo ad opera della Procura federale, in punto di inibizione di tre mesi al sig. Gennaro Tuccillo e di ammenda di euro 5.000,00 alla A.S.D. Ecocity Futsal Genzano.

P.Q.M.

Respinge il reclamo numero 0167/CFA/2025-2026.

Accoglie il reclamo numero 0166/CFA/2025-2026 e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, irroga alla società ASD Ecocity Futsal Genzano la sanzione della penalizzazione di punti 8 (otto) in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva; conferma nel resto.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Stefano Papa                                                           Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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