F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n.1052/TFN-SVE del 7 Aprile 2026 (motivazioni) – Ricorso proposto dalla società Mestre SSDARL AD/ASD Eclisse Carenipievigina

Decisione/1052/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 1243/TFNSVE/2025-2026

Registro procedimenti n. 1245/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Loredana Germanò - Componente (Relatore)

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Roberto Leoni - Componente

Enrico Vitali - Componente

Divinangelo D’Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 7 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sui procedimenti riuniti 1243/TFNSVE/2025-2026 e 1245/TFNSVE/2025-2026, 1243/1245 - Ricorso proposto dalla società Mestre SSDARL AD (935568) contro la società ASD Eclisse Carenipievigina (918753) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore Cazzaro Matteo (5322797)

In data 25.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore CAZZARO MATTEO (matricola 5322797).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato per il calciatore CAZZARO MATTEO (matricola 5322797) in euro 400,00 ( quattrocento/00) per il Primo Contratto Lavoro Sportivo da Dilettante e in euro euro 400,00 ( quattrocento/00) per il Prolungamento di Primo Contratto Lavoro Sportivo da Dilettante come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che i ricorsi riuniti in oggetto sono stati proposti secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositati sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- preso atto della memoria di parte resistente depositata in data 31.03.2026 con la quale eccepiva la mancata richiesta formale del pagamento del premio;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore CAZZARO MATTEO (matricola 5322797) di euro 800,00 (ottocento/00) complessivi, in favore della società ricorrente.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Loredana Germanò                                                 Giuseppe Lepore

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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