F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0215/CSA pubblicata del 21 Maggio 2026 –società Calcio Atletico Ascoli – calciatore Mattia Sardo

Decisione/0215/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0303/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente

Nicola Durante - Componente (Relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0303/CSA/2025-2026, proposto dalla società Calcio Atletico Ascoli SSDR in data 29.04.2026, per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 119 del 28.04.2026;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla riunione del giorno 7.05.2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Nicola Durante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Calcio Atletico Ascoli impugna la decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 119 del 28.04.2026, con cui il Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, in riferimento alla partita del Campionato Nazionale di Serie D, Girone F, tra Inter SM Sammaurese e Calcio Atletico Ascoli del 26.04.2026, ha irrogato al calciatore Sig. Mattia Sardo la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, “per avere, a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano dall’azione, colpito un calciatore con un pugno”.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 7 maggio 2026, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

Nessuno è comparso per la società reclamante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Col proposto reclamo, si chiede l’annullamento o la riduzione della sanzione per due ordini di ragioni:

a) il contatto intercorso tra i due calciatori sarebbe “frutto di una dinamica involontaria e non già espressione di un’azione violenta”, trattandosi di “un movimento di allargamento del braccio nell’ambito della contesa, senza evidenziare alcun elemento idoneo a dimostrare una volontà aggressiva”;

b) sussisterebbero specifiche circostanze attenuanti, atteso che il calciatore espulso non è recidivo e l’avversario non ha riportato conseguenze fisiche.

Va preliminarmente respinta la richiesta del reclamante di visionare le immagini televisive della partita, avanzata con l’intento di smentire il referto arbitrale, in quanto, nel caso di condotta violenta descritta con precisione nel referto stesso, non ricorre alcuna delle circostanze previste dall’art. 61, commi 2 e 3, C.G.S. che, in astratto, consentono la valutazione della prova video da parte dell’organo di giustizia sportiva (cfr. CSA, Sez. III, decisione n. 0074/CSA/2025-2026 e n. 0234/CSA/2024-2025).

Nel merito, il gravame è infondato e va respinto, in linea con la giurisprudenza di questa Corte.

Per vero, nel rapporto arbitrale – che costituisce “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” (art. 61, comma 1, C.G.S.) – la condotta si trova così descritta: “durante un’azione di gioco, senza possesso del pallone, colpiva con pugno chiuso e allargando il braccio il volto di un giocatore avversario, procurandoli lieve dolore”.

È evidente che un pugno chiuso al volto, anche di moderata intensità, costituisce una condotta violenta (cfr. CSA, Sez. III, decisione n. 0074/CSA/2025-2026).

È dunque equa la sanzione comminata nel minimo edittale previsto dall’art. 38 C.G.S., considerata anche la moderata intensità dell’atto violento (cfr. CSA, Sez. III, decisione n. 0074/CSA/2025-2026).

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                                Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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