F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0216/CSA pubblicata del 21 Maggio 2026 –società A.C. Chievo Verona S.S.D. a.r.l. – calciatore Daniele Pollio
Decisione/0216/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0302/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Nicola Durante – Componente
Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0302/CSA/2025-2026 proposto dalla Società A.C. Chievo Verona S.S.D. a.r.l. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Comunicato Ufficiale n° 119 pubblicato in data 28 aprile 2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 7 maggio 2026, tenutasi in modalità mista, l’Avv. Lorenzo D’Ascia; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 29 aprile 2026 la Società A.C. Chievo Verona S.S.D. a.r.l. ha impugnato la sanzione della squalifica del calciatore Daniele Pollio per 2 giornate effettive di gara, applicata dal Giudice Sportivo Nazionale con delibera pubblicata in data 28 aprile 2026 sul Comunicato Ufficiale n° 119 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, con riferimento alla gara tra Leon S.S.D. a r.l. e A.C. Chievo Verona S.S.D. a.r.l., valevole per il campionato di Serie D (girone B) 2025/2026, disputata il 26 aprile 2026.
In detta gara, il calciatore Pollio è stato espulso al minuto 27’ del secondo tempo, per la condotta così riportata nel referto arbitrale: “poiché, a gioco in svolgimento e il pallone non a distanza di gioco, colpiva un avversario al volto con una gomitata senza provocargli danno fisico”.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”.
La Società reclamante chiede l’annullamento o la riduzione della squalifica censurando il provvedimento sulla base di tre ordini di motivi: i) erronea ricostruzione dell’episodio, che sarebbe stato un semplice contrasto di gioco; ii) erronea qualificazione della condotta, da ascrivere tutt’al più a una condotta meramente antisportiva stante l’unicità e brevità dell’evento, per essere avvenuta nel corso dello svolgimento del gioco e in assenza di intenzionalità lesiva; iii) mancata applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, CGS.
All’udienza svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 7 maggio 2026 il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere respinto.Secondo l’art. 61, comma 1, C.G.S. “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Si tratta, cioè, di documenti assistiti da fede privilegiata, quanto alla loro efficacia probatoria, astrattamente suscettibili di essere integrati (ed eventualmente contraddetti) anche da ulteriori atti istruttori, ma solo quando il contenuto del referto non appaia sufficiente per formare il convincimento del Giudice e laddove non contenga elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulti intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti.
Nel caso di specie, il rapporto appare preciso e dettagliato circa il comportamento tenuto dal calciatore Daniele Pollio, con conseguente inammissibilità della diversa ricostruzione in fatto prospettata nel reclamo.
Quanto alla misura della sanzione, qualunque sia il contesto in cui una gomitata viene inferta, essa rappresenta in ogni caso una condotta quanto meno gravemente antisportiva, come tale sanzionabile con la squalifica minima per due giornate.
L’assenza di precedenti sanzioni disciplinari riportate dal calciatore nel corso della stagione, l’asserita tensione agonistica della gara, il contestuale tentativo del calciatore avversario di riconquistare il possesso della palla, non costituiscono circostanze idonee né ad indebolire la veridicità di quanto riportato nel referto arbitrale, né a determinare un’eventuale riduzione della sanzione, nella misura in cui questa già risulta contenuta nel minimo edittale previsto dall’art. 39, comma 1, CGS.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo D'Ascia Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
