F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0138/CFA pubblicata il 28 Maggio 2026 (motivazioni) – Omissis / PF
Decisione/0138/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0159/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello - Presidente
Roberta Landi - Componente
Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0159/CFA/2025-2026 proposto dal sig. Omissis, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0217/TFNSD-2025-2026, resa nel procedimento n. 0190/TFNSD/2025-2026, depositata in data 20 aprile 2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza, tenutasi in modalità mista il 21 maggio 2026, il Pres. Giuseppe Castiglia; sono presenti l’avv. Fabrizio Penna per il reclamante e l’avv. Paolo Mormando per la Procura federale; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con nota del 1° ottobre 2025, il sig. Omissis, presidente della sezione AIA di Omissis, ha segnalato alla Procura federale i comportamenti, considerati impropri, tenuti dall’arbitro sig. Omissis in danno della collega sig.ra J.V., in due diverse circostanze.
La Procura federale ha avviato un’inchiesta, ascoltando diversi tesserati.
Consta che la persona offesa ha sporto denuncia-querela contro il presunto autore dei fatti. Il documento è in atti.
All’esito della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Omissis ha presentato memoria difensiva deducendo la propria estraneità ai fatti contestati e chiedendo l’archiviazione del procedimento.
2. Non ritenendo tali deduzioni idonee a superare il quadro indiziario, la Procura federale - con atto del 27 febbraio 2026 - ha deferito al competente Tribunale federale nazionale l’indagato, all’epoca dei fatti associato della Sezione AIA di Omissis, contestandogli la violazione dell’art. 42, commi 1 e 3, lett. c), del Regolamento AIA e degli artt. 5 e 6.7 del Codice etico dell’AIA, per avere tenuto, nei confronti dell’arbitro effettivo J. V., appartenente alla medesima sezione AIA, una condotta ritenuta inappropriata e lesiva della dignità personale, consistita, secondo l’incolpazione, nell’avere omissis, e nell’avere, nella seconda occasione, anche omissis.
Più in particolare, il primo episodio veniva collocato alla data del 26 giugno 2025, durante la cena sezionale di fine stagione sportiva, mentre il secondo veniva collocato alla data del 27 settembre 2025, dopo una foto di gruppo tenutasi durante il raduno precampionato OTS presso il centro Omissis. Secondo la prospettazione accusatoria, in entrambe le occasioni il reclamante avrebbe omissis e, nella seconda occasione, omissis.
La Procura federale riteneva che gli episodi trovassero adeguato riscontro probatorio, quanto al fatto del 26 giugno 2025, nella audizione dell’arbitro emerito Omissis e, quanto al fatto del 27 settembre 2025, nella audizione dell’arbitro Omissis; reputava altresì significativo il racconto del presidente Omissis, che dichiarava di essere stato informato dalla sig.ra V. di entrambi i fatti e di avere interpellato il Omissis, il quale, in relazione al secondo episodio, avrebbe giustificato il gesto come “goliardico”.
3. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare, giudicata inammissibile la memoria presentata dal deferito in data 7 aprile 2026, ha ritenuto fondata l’incolpazione.
Quanto al primo episodio, ha valorizzato la deposizione dell’arbitro emerito sig. Omissis, che riferiva di avere assistito personalmente al omissis.
Quanto al secondo episodio, ha attribuito particolare rilevanza alla deposizione dell’arbitro sig. Omissis, che affermava di avere visto il sig. Omissis, omissis.
Il Tribunale federale ha reputato, inoltre, che tali fatti trovassero conferma nelle dichiarazioni del presidente Omissis e, quanto alla frase offensiva, nelle stesse dichiarazioni del deferito, che aveva omissis.
Ha ritenuto non convincenti le spiegazioni difensive, osservando che esse risultavano smentite dalla convergenza delle dichiarazioni testimoniali e dalla oggettiva reiterazione delle condotte.
Per l’effetto, ha irrogato al sig. Omissis la sanzione di mesi diciotto di sospensione, a fronte della richiesta della Procura di due anni di sospensione.
4. Con reclamo depositato il 23 aprile 2026, il sig. Omissis ha impugnato la decisione di primo grado deducendo:
(i) l’erroneità della declaratoria di inammissibilità della memoria depositata il 7 aprile 2026;
(ii) la carenza e l’insufficienza della motivazione in ordine all’accertamento della responsabilità;
(iii)l’omessa distinzione tra i due episodi contestati e la indebita valorizzazione della reiterazione delle condotte;
(iv )il mancato rigoroso accertamento della volontarietà dei gesti e il difetto di autonoma valutazione della frase pronunciata il 27 settembre 2025;
(v)la motivazione apodittica sulla frase asseritamente offensiva pronunciata il 27 settembre 2025;
(vi)l’omesso accertamento del nesso tra le condotte e le conseguenze lesive affermate nella decisione;
(vii)il vizio di motivazione per mancato esame delle dichiarazioni difensive dell’incolpato;
(viii)l’incertezza e le incongruenze interne della motivazione;
(ix)il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla proporzionalità della sanzione;
(x)la violazione dei principi di specificità della contestazione e di correlazione tra addebito e decisione;
(xi)l’omessa acquisizione o la mancata valorizzazione di possibili elementi istruttori decisivi;
(xii)la necessità di una rivalutazione complessiva del materiale probatorio secondo un criterio di maggiore rigore.
In conclusione, il reclamante ha chiesto:
- la rinnovazione dell’istruttoria;
- in via principale, il proscioglimento dagli addebiti;
- in via subordinata, una significativa riduzione della sanzione.
5. All’udienza del 21 maggio 2026, quando il reclamo è stato chiamato, è comparso, costituendosi, il rappresentante della Procura federale.
Le parti hanno discusso, dopo di che il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. In via preliminare, va dato atto che nel corso della discussione in udienza la Procura federale ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi di censura.
Prima di prenderla in esame, tuttavia, occorrerebbe valutare l’ammissibilità dell’eccezione stessa.
Come detto, la Procura federale si è costituita oralmente in udienza. Il che, in linea con la giurisprudenza consolidata, è del tutto consentito, dovendo tuttavia la parte costituitasi solo in udienza limitarsi a svolgere mere difese senza poter presentare documenti nuovi o dedurre eccezioni in senso stretto, tali da ampliare la materia del contendere (da ultimo, anche per riferimenti ulteriori, Corte fed. app., Sez. I, n. 83/2025-2026).
In applicazione del noto e condiviso criterio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. e valido anche nell’ordinamento sportivo, il Collegio non ritiene, però, di dover approfondire i profili accennati, in quanto il reclamo non può essere accolto.
7. Con il primo motivo il reclamante deduce l’erroneità della declaratoria di inammissibilità della memoria depositata il 7 aprile 2026, assumendo l’apoditticità del computo del termine, l’irragionevole compressione del diritto di difesa, l’omessa valutazione del contenuto difensivo dell’atto.
Il motivo è infondato.
7.1. In primo luogo, il Tribunale federale, pur indicandola impropriamente, ha in sostanza correttamente applicato la disposizione dell’art. 85, comma 1, CGS, secondo cui - nel procedimento innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale a livello nazionale, nel caso di fissazione dell’udienza a seguito di atto di deferimento - le parti possono depositare memorie, istanze e documenti “fino a tre giorni prima della data fissata per l’udienza” .
Come ha più volte rilevato questa Corte federale d’appello, con riferimento alla parallela disposizione dell’art. 103, comma 1, CGS, mancando una specifica e diversa indicazione, e anche alla luce della diversa previsione del comma 1 rispetto al comma 2, i tre giorni di cui al predetto termine sono da intendersi come non liberi (Corte fed. app., Sez. I, n. 86/2021-2022; Corte fed. app., SS.UU., n. 23/2020-2021).
Non è discusso che il termine in questione abbia carattere perentorio, cosicché il suo spirare comporta la decadenza dalla possibilità di compiere l’atto (Corte fed. app., Sez. I, n. 86/2025-2026; Corte fed. app., SS.UU., n. 23/2020-2021).
7.2. Ora, nel caso di specie, risulta che, a fronte di una udienza fissata per il 9 aprile 2026, la memoria è stata caricata sulla piattaforma telematica dedicata alle ore 12:50 del 7 aprile precedente.
Ciò comporta che il deposito della memoria è stato tardivo. L’atto va caricato nel sistema, a pena di inammissibilità, secondo le regole tecnico-operative del processo sportivo telematico e, in particolare, in conformità con le disposizioni dell’art. 9 (Corte fed. app., Sez. I, n. 127/2025-2026). È del tutto irrilevante che possa essere stato precedentemente trasmesso via PEC all’indirizzo del Tribunale federale, come afferma il reclamante.
Che una sorta di irrituale pre-deposito possa valere a prorogare il termine perentorio è tesi che, priva di qualunque fondamento nelle norme, condurrebbe a una ingiustificata alterazione delle regole del contraddittorio e del principio della parità delle parti, anche a tutela dei quali è posto il complesso dei termini processuali.
In sostanza, l’informalità, propria del processo sportivo, non va confusa con la mancanza di rigore nella valutazione dell’osservanza dei termini. Il bilanciamento tra il diritto di difesa e il contraddittorio, da un lato, e il principio di informalità, dall’altro, deve avvenire in concreto, sulla base delle specifiche circostanze di fatto che qualificano il caso di specie, in modo da poter affermare che nessuno dei due risulti compresso oltre ogni ragionevole limite (Corte fed. app., Sez. I, n. 85/2024-2025).
7.3. Risulta peraltro dal verbale dell’udienza di primo grado che il difensore dell’attuale reclamante ha precisato di non aver potuto caricare tempestivamente la memoria sul portale del processo sportivo telematico a causa di un proprio problema informatico.
Questa circostanza, peraltro non dimostrata, non gli giova.
Il mancato rispetto del termine posto dalla norma non può essere in alcun modo superato allegando un fatto inerente alla sfera di autoresponsabilità della parte interessata (quale, appunto, un problema informatico) e non da una oggettiva impossibilità ovvero da altre particolarissime circostanze che sole, ricorrendo i necessari presupposti, potrebbero valere la concessione del beneficio della rimessione in termini (Corte fed. app., Sez. I, n. 86/2021-2022, con riguardo all’essere la stagione allora in corso la prima nella quale, in base all’articolo 14 delle regole tecniche, non trovavano più applicazione, nemmeno in via concorrente, le precedenti modalità di deposito telematico a mezzo PEC).
Anzi, a questo proposito anche di recente si è ripetuto che, stante la chiarezza e l'univocità della previsione normativa di cui all'art. 101, comma 2, CGS e delle regole tecnico-operative del processo sportivo telematico, i principi di informalità nonché di semplificazione e speditezza che informano il processo sportivo non consentono di riconoscere la rimessione in termini sulla base dell'errore asseritamente scusabile (Corte fed. app., Sez. IV, n. 115 e n. 116/2025-2026).
7.4. Per altro verso, il Tribunale federale ha anche espressamente rilevato che le prove testimoniali dedotte nella memoria sarebbero state comunque inammissibili per mancanza di una specifica indicazione dei capitoli su cui eventualmente sentire i testi.
Questa autonoma ratio decidendi non viene specificamente superata e nemmeno presa in considerazione dalla censura ora scrutinata.
Inoltre, nel caso di specie, la memoria depositata in data 5 febbraio 2026 dinanzi alla Procura - che il reclamante asserisce di aver reiterato in primo grado e a cui rinvia anche in questa sede - si limitava a chiedere l’escussione di quattro testimoni sugli episodi contestati, senza alcuna ulteriore precisazione di circostanze, di luogo, di tempo e di modalità di percezione: una formulazione, dunque, che non integra alcuna seria deduzione probatoria, e che si traduce in una formula meramente esplorativa, come tale inammissibile.
7.5. Per le ragioni esposte, la declaratoria di inammissibilità della memoria, lungi dall’integrare una compressione sproporzionata del diritto di difesa, costituisce piana applicazione delle regole processuali.
Né può sussistere lesione del contraddittorio, atteso che il reclamante ha avuto piena facoltà di interloquire sull’ an e sul quantum della responsabilità contestata sia in sede di audizione, sia in sede di memoria difensiva post-conclusione delle indagini, sia infine nella discussione orale dinanzi al Tribunale federale nazionale ed ora dinanzi a questa Corte. Le decisioni della Cassazione e della giurisprudenza federale evocate genericamente in reclamo - peraltro con riferimenti numerici e di anno non riscontrabili con immediatezza - non sono pertinenti, non riguardando la fattispecie, e, comunque, attengono a principi del giusto processo che, come si è visto, sono stati nel caso di specie integralmente rispettati.
Va in proposito ricordato che, in applicazione del principio del cosiddetto “pregiudizio effettivo”, costantemente affermato anche dal Collegio di garanzia dello sport, l’eventuale violazione di una norma processuale non costituisce, di per sé, condizione sufficiente per la pronuncia di nullità, essendo necessario che la violazione abbia cagionato un pregiudizio effettivo alla parte (Coll. gar. sport, Sez. IV, n. 24/2025); donde la inammissibilità della censura con cui ci si limiti a lamentare un mero vizio processuale, senza prospettare le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale avrebbe determinato una concreta lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per l’esito del processo (Cass. civ., Sez. III, ord. 26 settembre 2023, n. 27424).
Nel caso di specie, il reclamante non ha indicato quale decisivo contenuto difensivo gli sarebbe stato precluso dalla declaratoria di inammissibilità della memoria, ulteriore rispetto a quanto egli aveva potuto comunque dedurre nella fase istruttoria e nella discussione orale.
7.6. Per pura completezza, va aggiunto che il reclamante - come ha ricordato in udienza - già con la memoria depositata dopo l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini aveva formulato una istanza di integrazione istruttoria chiedendo ulteriori audizioni.
Anche a non voler considerare il rilievo della genericità delle deduzioni testimoniali, in tale fase del procedimento la richiesta di integrazione istruttoria non risulta in alcun modo dovuta.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente puntualizzato che, ai sensi dell’art. 123 CGS, concluse le indagini, l’incolpando dispone di un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare memoria difensiva. Non è invece contemplata la facoltà di chiedere una integrazione istruttoria, che non sarebbe coerente con l’esigenza di celerità propria del processo sportivo.
Inoltre, l’art. 119, comma 6, CGS rende inutilizzabili gli atti compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini e - diversamente da quanto dispone l’art. 123, comma 3, ultimo periodo, CGS - non vi è norma che preveda la riapertura del termine in casi di eventuale accoglimento di una istanza di integrazione istruttoria.
Ne discende, dunque, l’assenza, in capo alla Procura federale, di un obbligo di dar corso a richieste di tal genere, spettando alla stessa la valutazione di completezza dell’istruttoria, con assunzione del relativo rischio di un esito negativo del giudizio (Corte fed. app., SS.UU., n. 92/2025-2026).
7.7. In conclusione, resta confermato che il primo motivo del reclamo non può essere accolto.
8. I successivi motivi del reclamo contestano in sostanza il percorso motivazionale della decisione impugnata, con la sola eccezione del decimo motivo, che censura una asserita violazione dei principi di specificità della contestazione e di correlazione tra addebito e decisione.
In sintesi, il reclamante aggredisce la motivazione della pronuncia esaminandola volutamente in modo atomistico e frammentato.
È quasi superfluo premettere che tali motivi vanno esaminati tenendo presente il principio ormai indiscusso che nel processo sportivo non si richiede la prova dell’illecito oltre ogni ragionevole dubbio, ma è necessario e sufficiente il confortevole convincimento (Coll. gar. sport, sez. II, n. 38/2022; Coll. gar. sport, SS.UU., n. 71/2021; Corte fed. app., SS. UU., n. 88/2025-2026; Corte fed. app., SS. UU., n. 81/2025-2026; TAS, lodo arbitrale in proc. n. 2024/A/11046) ovvero la prevalente probabilità (Cass. civ., Sez. III, n. 28722/2024; Cass. civ., Sez. lav., n. 21714/2024; Cass. civ., Sez. II, n. 2951/2024) circa la fondatezza dell’incolpazione (da ultimo, Corte fed. app., SS.UU., n. 92/2025-2026).
Tali motivi - che possono venire esaminati in buona parte congiuntamente, considerata la loro intrinseca connessione - sono nel loro complesso infondati.
Anzi, dal quadro probatorio la responsabilità del deferito appare dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio.
9. Diversamente da quanto assume il reclamante (si veda particolarmente il secondo motivo, ma anche passim e, in particolare l’undicesimo e il dodicesimo motivo), la decisione impugnata non si fonda su una recezione meramente assertiva della tesi della Procura, ma individua con chiarezza gli elementi ritenuti decisivi ai fini dell’affermazione di responsabilità: le dichiarazioni della persona offesa, le deposizioni testimoniali di Omissis e Omissis, nonché il riscontro esterno costituito dalle dichiarazioni del presidente Omissis e dalla stessa ammissione, sia pure parziale, del deferito in ordine alla frase pronunciata. Il nucleo motivazionale è, pertanto, chiaramente identificabile ed è sufficiente a rendere percepibile il percorso logico seguito dal giudice di prime cure.
Nel caso di specie, il reclamante non individua una reale lacuna motivazionale decisiva, ma sollecita una rivalutazione del merito istruttorio, che non è compatibile con il carattere almeno tendenziale di revisio prioris instantiae, proprio del giudizio di reclamo.
Invero, il giudice di primo grado ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della sig.ra V. perché convergenti con quelle di due testi oculari distinti per i due episodi; ha reputato significativo il comportamento del presidente Omissis, che si attivò in conseguenza delle confidenze ricevute; ha valorizzato il dato dell’ammissione della frase da parte del deferito; ha infine ritenuto non credibili le spiegazioni difensive, in quanto incompatibili con la convergenza del compendio istruttorio. Tale trama argomentativa, seppure sintetica, non è né apparente né intrinsecamente illogica.
Quanto alle deposizioni dei sigg. Omissis e Omissis, il Tribunale federale ha chiaramente ritenuto che si trattasse di testimoni oculari diretti, presenti nei luoghi e nei momenti dei fatti.
L’asserita mancata analiticità nella descrizione della distanza, dell’angolo visuale o della durata dell’osservazione non vale, di per sé, a infirmare la motivazione, ove - come nel caso di specie - il giudice abbia ritenuto tali deposizioni credibili e coerenti con il resto del materiale probatorio.
Quanto al presidente Omissis, è vero che le sue dichiarazioni non hanno natura di prova diretta dei fatti materiali, ma il Tribunale non le ha utilizzate come unica o principale prova dell’accaduto.
Esse sono state valorizzate come riscontro esterno del comportamento successivo della persona offesa, della immediatezza della sua reazione e dell’interlocuzione avvenuta con il deferito.
Deve, inoltre, rilevarsi che il reclamante non indica un reale elemento di segno contrario capace di neutralizzare il valore convergente delle deposizioni richiamate dal Tribunale.
Le deduzioni difensive si arrestano alla prospettazione di astratte possibilità alternative - la goliardia, l’involontarietà, l’equivoco percettivo - ma non si traducono in prove o in specifiche incongruenze tali da imporre una diversa conclusione.
10. Con il terzo motivo, il reclamante deduce che il Tribunale avrebbe impropriamente valorizzato la “reiterazione” delle condotte, senza procedere ad una autonoma prova di ciascun episodio.
Tuttavia, la decisione impugnata non assume la reiterazione quale prova sostitutiva dei singoli episodi, ma la considera come elemento ulteriore di valutazione del complessivo disvalore del comportamento e di inattendibilità della spiegazione difensiva. I due episodi, infatti, sono stati considerati separatamente e ciascuno di essi è stato ritenuto provato sulla base di una distinta deposizione testimoniale: Omissis per il fatto del 26 giugno 2025 e Omissis per il fatto del 27 settembre 2025. La successiva valorizzazione della reiterazione non integra alcuna circolarità argomentativa, giacché interviene dopo l’autonoma positiva verifica di entrambi i fatti.
Anzi, proprio la distinzione tra i due episodi emerge chiaramente dalla sentenza di primo grado, la quale descrive separatamente il contesto del primo e del secondo fatto, ne individua i rispettivi testimoni e ne pone in luce la comune connotazione offensiva nei confronti della dignità della persona offesa.
Non sussiste, pertanto, la denunciata confusione tra prova del fatto e valutazione della sua reiterazione.
11. Ancora, il reclamante deduce il difetto di accertamento dell’elemento soggettivo e, in particolare, della volontarietà della condotta, soprattutto con riguardo al secondo episodio, che si sarebbe potuto verificare in un contesto dinamico e affollato (quarto motivo).
Al contrario, nella fattispecie la volontarietà del gesto non è stata affermata in via astratta o presuntiva, ma è stata inferita dal contesto, dalla modalità dei gesti riferiti, dalla loro ripetizione in due occasioni diverse e dalla convergenza delle fonti dichiarative.
Non è illogico, né giuridicamente scorretto, dedurre la volontarietà di un contatto da una pluralità di elementi indiziari, specie quando il gesto venga descritto come toccamento o schiaffo sul fondoschiena in un contesto non incompatibile con una precisa direzionalità dell’azione.
La ricostruzione del Tribunale non trascura la difesa dell’involontarietà, ma la reputa non credibile proprio in ragione delle modalità concrete dell’azione e della duplicazione dell’episodio.
Sotto questo profilo, il Tribunale ha correttamente valorizzato il fatto che lo stesso deferito, secondo quanto riferito dal presidente Omissis, avrebbe qualificato come gesto di goliardia il comportamento contestato. Una tale giustificazione non è compatibile con la tesi dell’assoluta accidentalità.
Il comportamento ioci causa non costituisce una scriminante, potendo bensì incidere sull'elemento soggettivo in modo da escluderlo, ma solo quando avenga in un contesto particolarmente goliardico e condiviso da tutti e tale da venire a emersione in modo palese. Ne consegue che il richiamo difensivo alla “goliardia” non vale a escludere il rilievo disciplinare della condotta, ma, semmai, ne conferma la percezione soggettiva da parte dell’autore come gesto intenzionale, ancorché da lui minimizzato Corte fed. app., SS.UU., n. 88/2025-2026).
12. Viene poi dedotta la divergenza tra la frase contestata nel deferimento (“Omissis”) e quella riportata dal Tribunale come ammessa dal deferito (“Omissis”), assumendo che il giudice di primo grado non avrebbe chiarito se si trattasse della medesima espressione o di diverse formulazioni (quinto motivo).
Neppure questo rilievo ha pregio.
Difatti, la differenza testuale tra le due formule, pur esistente sul piano lessicale, non assume nel caso concreto portata decisiva tale da travolgere la ratio della decisione.
Il nucleo offensivo valorizzato dal Tribunale non risiede in una pedissequa coincidenza letterale tra deferimento e ammissione, bensì nella comune valenza allusiva e intrusiva di una frase riferita alla sfera intima o relazionale della persona offesa, pronunciata in un contesto già segnato dal contatto fisico ritenuto inappropriato.
Il fatto che il deferito abbia ammesso di avere pronunciato una frase allusiva, sia pure in una formulazione non identica a quella del capo di incolpazione, costituisce comunque un significativo riscontro della componente verbale del secondo episodio.
La differenza lessicale non ha inciso sulla possibilità difensiva del reclamante di comprendere l’addebito e contrastarlo, né ha determinato un mutamento del fatto storico.
13. Altro profilo di censura riguarda la supposta omissione di un rigoroso accertamento del nesso tra le condotte contestate e le conseguenze lesive indicate in decisione, segnatamente il grave turbamento della persona offesa, l’abbandono del raduno e la lesione dell’immagine dell’AIA e della FIGC (sesto motivo).
Tuttavia, le conseguenze lesive richiamate dal Tribunale non costituiscono il presupposto costitutivo esclusivo dell’illecito, ma rappresentano elementi che ne aggravano il disvalore e ne esplicitano la portata offensiva.
L’illecito contestato è già integrato, nei suoi elementi essenziali, dalla condotta inappropriata e lesiva dei doveri di lealtà, correttezza, rettitudine e comune morale imposti agli associati AIA; e tale rilievo assume, nel caso di specie, particolare intensità proprio perché posto in essere da un appartenente all’Associazione italiana arbitri, categoria alla quale l’ordinamento richiede un livello di probità e di autocontrollo superiore a quello normalmente esigibile dagli altri tesserati, a tutela della credibilità dell’AIA e del ruolo arbitrale.
Pertanto, anche a prescindere dalla prova piena di ogni singola conseguenza ulteriore, la condotta resta disciplinarmente rilevante in sé, non essendo consentito degradarla a mera goliardia o a gesto banalmente inurbano: proprio la qualità di arbitro impone, infatti, che nei rapporti con i colleghi siano osservati standard di contegno particolarmente elevati, coerenti con la funzione istituzionale svolta.
Quanto al turbamento e all’abbandono del raduno, la decisione si fonda sul racconto della persona offesa e sul contesto complessivo ricostruito in istruttoria.
La censura difensiva, ancora una volta, mira non a far valere una vera lacuna motivazionale, ma a esigere un grado di analiticità causale non imposto dalla natura del giudizio disciplinare, nel quale il giudice deve valutare il complessivo disvalore sportivo della condotta e la sua idoneità a ledere la dignità della persona e l’immagine dell’istituzione.
Nel caso di specie, il collegamento tra condotte, turbamento e nocumento all’immagine dell’AIA è tutt’altro che irragionevole, attesa la qualità soggettiva dell’incolpato e della persona offesa e il contesto associativo in cui i fatti si sono verificati.
14. Sotto ulteriore profilo, il reclamante deduce il vizio di motivazione per mancato esame delle proprie dichiarazioni difensive e per sbilanciamento valutativo a favore delle fonti accusatorie (settimo motivo).
Il rilievo è infondato.
Difatti, l’obbligo di motivazione non impone al giudice di confutare singolarmente ogni argomento difensivo con analiticità minuta, purché il percorso argomentativo complessivo renda chiaramente intelligibile la ragione della preferenza accordata ad un compendio probatorio rispetto ad un altro.
Nel caso di specie, il Tribunale ha esplicitamente esaminato la tesi difensiva della goliardia quanto al primo episodio e quella dell’involontarietà quanto al secondo, reputandole non convincenti in ragione della convergenza delle prove raccolte e della reiterazione delle condotte.
Tale motivazione, benché sintetica, è sufficiente ad assolvere il dovere di motivazione. La censura denuncia come vizio di motivazione quella che è, in realtà, mera insoddisfazione per la valutazione del fatto operata dal giudice di merito.
15. Con l’ottavo motivo, il reclamante lamenta, in via generale, una complessiva tenuta insufficiente della motivazione, anche in ragione di talune imprecisioni redazionali o cronologiche della decisione impugnata.
Il motivo è infondato.
Difatti, eventuali imprecisioni materiali o refusi, ove non incidano sul nucleo decisivo dell’accertamento, non determinano di per sé l’invalidità della decisione.
Nel caso concreto, il richiamo difensivo alla alternanza tra “Omissis” e “Omissis” Omissis o all’evidente incongruenza cronologica contenuta in un passaggio riferito all’audizione del sig. Omissis non vale a travolgere la decisione, giacché il fatto storico, i soggetti coinvolti, i due episodi contestati e le fonti probatorie valorizzate restano chiaramente individuabili e non risultano affetti da incertezza essenziale.
Si tratta, dunque, di irregolarità redazionali prive di effettiva incidenza decisiva sul decisum.
16. Con il nono motivo, il reclamante deduce il difetto di motivazione sul quantum sanzionatorio e la violazione del principio di proporzionalità.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, a fronte della richiesta della Procura di anni due di sospensione, ha irrogato una sanzione inferiore, pari a mesi diciotto di sospensione, mostrando così di avere operato una autonoma valutazione del caso concreto.
Il fatto che tale valutazione non sia stata diffusamente argomentata non determina, di per sé, l’illegittimità della statuizione sanzionatoria, quando - come nel caso in esame - la misura concretamente applicata risulti coerente con la gravità dei fatti accertati.
Nel caso di specie, i fatti accertati concernono due condotte ravvicinate nel tempo, entrambe lesive della dignità di una collega arbitro, commesse in un contesto associativo e aggravate, nel secondo episodio, da un’espressione verbale allusiva e irriguardosa; né può trascurarsi che la violazione proviene da un associato AIA, tenuto per ruolo a un grado di probità, equilibrio e rispetto più elevato rispetto agli altri tesserati (Corte fed. app., SS.UU., n. 95/2025-2026; Corte fed. app., SS.UU., n. 92/2025-2026).
Alla figura arbitrale - che rappresenta sul campo il regolamento di gioco e l’esigenza di imparzialità dell’ordinamento - si richiedono canoni deontologici particolarmente rigorosi, tanto nei rapporti esterni quanto nei rapporti interni all’associazione.
Basti ricordare che l’art. 42, comma 3, lett. c), del Regolamento AIA, di cui è appunto è contestata la violazione, fa obbligo agli arbitri di improntare il proprio comportamento, anche al di fuori dell’attività sportiva, non solo ai consueti principi di lealtà, trasparenza e rettitudine, ma pure a quelli “della comune morale”, dando così veste giuridica ai relativi precetti.
Ne consegue che condotte di omissis e di omissis non esauriscono il proprio disvalore nella lesione della sfera individuale della persona offesa, ma si proiettano immediatamente sulla credibilità dell’istituzione arbitrale e sul vincolo fiduciario che deve assistere i rapporti tra associati, giacché ledono dall’interno quella stessa immagine di correttezza, terzietà e affidabilità che l’arbitro è chiamato istituzionalmente a rappresentare.
In una simile prospettiva, la sanzione di mesi diciotto di sospensione non appare né eccessiva né sproporzionata, ma anzi congrua e coerente con i criteri dettati dall’art. 12, comma 1, e dall’art. 44, comma 5, CGS.
17. Con il decimo motivo, il reclamante deduce la violazione del principio di specificità della contestazione e di correlazione tra addebito e decisione.
Anche tale motivo è infondato.
Quanto alla supposta mancanza di specificità della contestazione, la lettura dell’atto di deferimento del 27 febbraio 2026 mostra come la Procura federale abbia compiutamente descritto i fatti contestati nei loro elementi essenziali (data, luogo, contesto associativo, condotta materiale, frase pronunciata, presenza di altri associati, conseguenze per la persona offesa) e abbia indicato puntualmente le norme che si assumono violate (art. 42, commi 1 e 3, lett. c), del Regolamento AIA; artt. 5 e 6.7 del Codice etico AIA).
Tale tecnica redazionale soddisfa pienamente i requisiti dell’art. 125, comma 4, CGS e della giurisprudenza consolidata in tema di contestazione disciplinare (Corte fed. app., SS.UU., n. 57/2022-2023; Corte fed. app., Sez. I, n. 33/2023-2024). Il reclamante ha avuto cognizione piena e tempestiva dell’ipotesi accusatoria e ha potuto compiutamente difendersi nelle sedi competenti; non è quindi configurabile alcuna violazione del principio di correlazione fra accusa e decisione, atteso che la decisione di primo grado ha riconosciuto la responsabilità per i medesimi fatti contestati, senza alcuna trasformazione radicale del fatto nei suoi elementi essenziali.
Quanto poi all’asserita ridondanza o sovrapposizione delle norme richiamate (lealtà, correttezza, probità, comune morale, credibilità e immagine dell’AIA), essa rispecchia la struttura stessa delle disposizioni evocate, che cumulano principi di carattere generale (art. 42, comma 1, del Regolamento AIA; artt. 5 e 6.7 del Codice etico AIA) la cui violazione è integrata, nel caso di specie, in modo unitario dal complesso delle condotte contestate.
18. Da ultimo, il reclamante insiste sulla necessità di rinnovare l’istruttoria acquisendo i verbali completi delle audizioni istruttorie, la memoria difensiva dichiarata inammissibile in primo grado, la documentazione attestante la comunicazione della stessa via PEC, nonché disponendo audizioni.
La richiesta non merita accoglimento.
Ferma restando l’inammissibilità della memoria difensiva tardivamente depositata in prime cure, i documenti richiesti sono già in atti.
Quanto alle audizioni richieste, non sono soddisfatti i requisiti prescritti dall’art. 60 CGS.
A fronte delle dichiarazioni univoche e concordanti dei tesserati ascoltati in istruttoria, il reclamante non ha saputo indicare contraddizioni o lacune che sole sarebbero idonee a fondare “la necessità di provvedere in tal senso” (comma 1).
Manca poi l’articolazione della richiesta in capitoli, come pure, in tutto o in parte, mancano i dati di individuazione e recapito dei testimoni (comma 2).
Ne consegue che non sussistono i presupposti per una rinnovazione della istruttoria in appello.
19. Dalle considerazioni che precedono discende che il reclamo è infondato e va perciò respinto, con conferma della decisione impugnata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L’ ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
