F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 263/TFN – SD del 5 Giugno 2026 (motivazioni) – Deiana Daniele, Ruda Alfredo e A.S.D. Polisportiva Sacra Famiglia – 240/TFNSD
Decisione/0263/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0240/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Valentina Ramella – Presidente
Valentina Aragona - Componente (Relatore)
Monica Coscia – Componente
Gianfranco Marcello – Componente
Francesco Ranieri - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 maggio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28034/559pf25-26/GC/DP/blp del 24 aprile 2026 nei confronti dei sigg. Deiana Daniele e Ruda Alfredo nonché nei confronti della società A.S.D. Polisportiva Sacra Famiglia, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto n. 28034 /559pf25-26/GC/DP/blp la Procura Federale ha deferito il sig. DEIANA Daniele, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Sacra Famiglia, il sig. RUDA Alfredo, allenatore con Licenza D, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Polisportiva Sacra Famiglia e la società A.S.D. Polisportiva Sacra Famiglia, per rispondere:
1. il sig. DEIANA Daniele: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 34 stagione sportiva 2025/2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Sacra Famiglia, omesso di tesserare nella stagione sportiva 2025-2026 un allenatore in prima per la categoria Giovanissimi Under 15 della predetta società; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dall’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dal Comunicato Ufficiale n. 34 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito e, comunque, non impedito che il sig. Alfredo Ruda, nel corso della corrente stagione sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra Giovanissimi Under 15 della società A.S.D. Polisportiva Sacra Famiglia, anche in occasione delle gare di campionato, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società e pur essendo sprovvisto della prescritta abilitazione;
2. il sig. RUDA Alfredo: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, commi 1 e 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 34 stagione sportiva 2025-2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della corrente stagione sportiva 20252026, svolto il ruolo e i compiti di allenatore della squadra Giovanissimi Under 15 della società A.S.D. Polisportiva Sacra Famiglia, anche in occasione delle gare di campionato, in mancanza 4 Procura Federale di rituale tesseramento per la predetta società e pur essendo sprovvisto della prescritta abilitazione.
3. la società A.S.D. Polisportiva Sacra Famiglia a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Daniele Deiana e Alfredo Ruda, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
La Procura ha iscritto il procedimento disciplinare al n. 559pfi25-26, avente ad oggetto: “Condotta della società A.S.D. Polisportiva Sacra Famiglia che per la stagione sportiva 2025-2026 non ha tesserato un tecnico per la conduzione della squadra militante nella categoria Giovanissimi Under 15”.
La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante ossia: − segnalazione dell’A.I.A.C. Gruppo Regionale Sardegna avente ad oggetto il mancato tesseramento da parte della società A.S.D. Polisportiva Sacra Famiglia di un tecnico abilitato per la conduzione della squadra partecipante al Campionato Giovanissimi Under 15, con i seguenti allegati: distinta ufficiale della gara ASD Pol. Sacra Famiglia – GSD Sorso 1930 del 16.11.2025 e stralcio del C.U. n. 23 del 13.11.2025 della Delegazione Provinciale di Sassari; − foglio censimento della società A.S.D. Polisportiva Sacra Famiglia relativo alla stagione sportiva 2025-2026; − n. 8 distinte di gara del campionato Giovanissimi Under 15 della società A.S.D. Polisportiva Sacra Famiglia; − nota del Settore Tecnico della F.I.G.C. del 13.1.2026 relativa ai tecnici tesserati per la società A.S.D. Polisportiva Sacra Famiglia; − audizione del 27.1.2026 del sig. Daniele Deiana, presidente della società A.S.D. Polisportiva Sacra Famiglia; − AS400 del sig. Alfredo Ruda.
All’esito delle indagini, l’Ufficio requirente ha adottato il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini all’incolpato e alle società.
Successivamente, la Procura Federale ha provveduto ad inviare la notifica del deferimento, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato, e il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza per il giorno 26.5.2026.
La fase predibattimentale
Nessuna memoria né altra difesa è pervenuta da parte dei deferiti.
Il dibattimento
All’udienza del 26 maggio 2026 è comparso l’Avv. Enrico Liberati in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso per i deferiti.
L’Avv. Liberati si è riportato all’atto di deferimento ha richiesto le seguenti sanzioni:
- al sig. Deiana Daniele, mesi 3 (tre) di inibizione;
- al sig. Ruda Alfredo, mesi 3 (tre) di squalifica;
- alla società A.S.D. Polisportiva Sacra Famiglia, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda
La decisione
ll presente procedimento trae origine dalla segnalazione del Gruppo Regionale Sardegna dell’A.I.A.C. avente ad oggetto il mancato tesseramento da parte della società A.S.D. Polisportiva Sacra Famiglia per la stagione sportiva 2025-2026 di un tecnico abilitato per la squadra partecipante al Campionato Giovanissimi Under 15 e l’impiego, quale allenatore, del sig. Alfredo Ruda, privo di regolare tesseramento e in possesso di abilitazione che non consente di allenare squadre del settore giovanile.
Le risultanze dell’attività inquirente svolta hanno consentito di ritenere accertate le condotte oggetto di segnalazione.
In particolare, il compimento delle condotte segnalate trova riscontro nelle distinte di gara nelle quali il sig. Alfredo Ruda è indicato quale primo allenatore della squadra Giovanissimi Under 15 e nelle dichiarazioni rese dal sig. Daniele Deiana, presidente della società A.S.D. Polisportiva Sacra Famiglia, nel corso della propria audizione del 27.1.2026 dinanzi alla Procura Federale. Il sig. Deiana, ha, infatti, affermato: “circa la posizione del sig. Alfredo Ruda, riferisco che per quanto a mia conoscenza egli è in possesso della Licenza D che non gli consentirebbe di allenare la formazione Giovanissimi Under 15. So che di fatto il Ruda ha svolto funzioni di allenatore nel Campionato Giovanissimi Under 15 pur non essendo a ciò abilitato (…) Voglio aggiungere che se non avessimo consentito al Ruda di svolgere di fatto le veci di allenatore non avremmo potuto partecipare al campionato Giovanissimi Under 15 in questione”.
Ne deriva la responsabilità disciplinare del sig. Ruda per violazione dell’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e 33 co. 1, Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. laddove impongono ai tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico di chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività nonché dell’art. 4, CGS e dell’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. che impongono ai Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore di rispettare lo Statuto e tutte le norme federali nonché essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.
Dai fatti sopra accertati deriva, altresì, la responsabilità disciplinare del sig. Deiana, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Polisportiva Sacra Famiglia, non solo per aver consentito e, comunque, non impedito che il sig. Alfredo Ruda, nel corso della corrente stagione sportiva 2025-2026, svolgesse il ruolo e i compiti di allenatore della squadra Giovanissimi Under 15 della società A.S.D. Polisportiva Sacra Famiglia, in mancanza di rituale tesseramento per la predetta società e pur essendo sprovvisto della prescritta abilitazione, ma anche per la violazione di quanto previsto al Comunicato Ufficiale n. 34 stagione sportiva 2025/2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C., il quale imponeva di tesserare nella stagione sportiva 2025-2026 un allenatore in prima per la categoria Giovanissimi Under 15.
Le condotte contestate agli odierni deferiti fanno sorgere, inoltre, la responsabilità diretta e oggettiva della società A.S.D. Polisportiva Sacra Famiglia ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.
P. Q. M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Deiana Daniele, mesi 3 (tre) di inibizione;
- al sig. Ruda Alfredo, mesi 3 (tre) di squalifica;
- alla società A.S.D. Polisportiva Sacra Famiglia, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentina Aragona Valentina Ramella
Depositato in data 4 giugno 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
