F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 264/TFN – SD del 5 Giugno 2026 (motivazioni) – F.C. Crotone s.r.l. – 249/TFNSD

Decisione/0264/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0249/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente

Antonella Arpini - Componente

Gaetano Berretta - Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente

Nicola Ruggiero - Componente (Relatore)

Carlo Purificato - Componente (Relatore)

Luca Voglino - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 28 maggio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 29032/1141pf25-26/GC/blp del 6 maggio 2026 nei confronti della società F.C. Crotone s.r.l., la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con l’atto indicato in epigrafe (che ha annullato e sostituito quello, di pari oggetto e contenuto, prot. n. 28930/1141pf25-26/GC/blp del 5 maggio 2026, contenente a pag. 3 un mero errore materiale nell’indicazione della società interessata), la Procura Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:

1. la società F.C. Crotone s.r.l.;

per rispondere a titolo di responsabilità propria:

“a. ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 3 lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. d), delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto, per avere omesso di provvedere, entro il termine del 16 aprile 2026, al pagamento degli emolumenti e degli incentivi all’esodo dovuti in favore dei tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2026;

Segnatamente, per aver omesso di provvedere ai seguenti pagamenti:

- emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026 in favore dei sigg.ri Mario Perlingieri, Andrea Sala, Andrea Buonaccorsi, Giuseppe Sinopoli e Giuseppe Terrasi;

- emolumenti relativi alla mensilità di gennaio 2026 in favore dei sigg.ri Daniel Cosimo Osvaldo Leo, Jacopo Pietro Murano e Federico Ricci;

- emolumenti relativi alla mensilità di febbraio 2026 in favore dei sigg.ri Cristian Andreoni, Nicolò Armini, Simone Antonio Calvano, Niccolò Cocetta, Davide Di Pasquale, Antonio Energe, Andrea Gallo, Guido Gomez, Walter Guerra, Matteo Maggio, Fabrizio Marazzotti, Marco Meli, Davide Merelli, Antonino Musso, Mattia Novella, Mattia Sandri e Marco Zunno;

- incentivi all’esodo relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026 in favore dei sigg.ri Eugenio D’Ursi e Giuseppe Loiacono;

- incentivi all’esodo relativi alla mensilità di gennaio 2026 in favore del sig. Federico Ricci;

- incentivi all’esodo relativi alla mensilità di febbraio 2026 in favore dei sigg.ri Giovanni D’Aprile, Thomas Schirò, Riccardo Stronati;

b. ai sensi dell’art. 33, comma 4 lett. f) del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1)lett. d), delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto, per aver omesso di provvedere, entro il termine del 16 aprile 2026, al versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026, nonché al versamento delle ritenute IRPEF relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2026”;

Fase istruttoria

Con nota protocollo prot. 28529 del 29/04/2026, la Segreteria Generale della F.I.G.C. trasmetteva alla Procura federale il verbale n.233/2026 della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, inerente la società FC Crotone s.r.l.

Tale verbale segnalava che la predetta società, alla data del 16 aprile 2026, non avrebbe provveduto al pagamento degli emolumenti e degli incentivi all’esodo dovuti in favore di alcuni tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2026.

La società, in particolare, avrebbe omesso di provvedere ai seguenti pagamenti:

- emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026 in favore dei sigg.ri Mario Perlingieri, Andrea Sala, Andrea Buonaccorsi, Giuseppe Sinopoli e Giuseppe Terrasi;

- emolumenti relativi alla mensilità di gennaio 2026 in favore dei sigg.ri Daniel Cosimo Osvaldo Leo, Jacopo Pietro Murano e Federico Ricci;

- emolumenti relativi alla mensilità di febbraio 2026 in favore dei sigg.ri Cristian Andreoni, Nicolò Armini, Simone Antonio Calvano, Niccolò Cocetta, Davide Di Pasquale, Antonio Energe, Andrea Gallo, Guido Gomez, Walter Guerra, Matteo Maggio, Fabrizio Marazzotti, Marco Meli, Davide Merelli, Antonino Musso, Mattia Novella, Mattia Sandri e Marco Zunno;

- incentivi all’esodo relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026 in favore dei sigg.ri Eugenio D’Ursi e Giuseppe Loiacono;

- incentivi all’esodo relativi alla mensilità di gennaio 2026 in favore del sig. Federico Ricci;

- incentivi all’esodo relativi alla mensilità di febbraio 2026 in favore dei sigg.ri Giovanni D’Aprile, Thomas Schirò, Riccardo Stronati.

Inoltre, la società F.C. Crotone s.r.l., sempre entro il termine del 16 aprile 2026, non avrebbe provveduto al versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026, nonché al versamento delle ritenute IRPEF relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2026.

L’attività istruttoria conseguentemente esperita dalla Procura federale, si sostanziava sostanzialmente nell’acquisizione dei seguenti documenti, cui veniva riconosciuta particolare valenza dimostrativa:

- comunicazione della Segreteria Generale della F.I.G.C. del 29.4.2026, con allegato verbale prot. n. 233/2026 della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche del 27.4.2026 e relativi allegati;

- fogli censimento della società F.C. Crotone s.r.l. relativi alla stagione sportiva 2025 -2026;

- visura camerale della società F.C. Crotone s.r.l..

All’esito della predetta attività, la Procura federale, ravvisata la sussistenza dei fatti oggetto di segnalazione e l’idoneità degli stessi ad integrare la responsabilità disciplinare dell’odierna deferita, adottava la comunicazione di conclusione delle indagini del 30 aprile 2026, notificata in pari data.

La fase precedente l’udienza del 28 maggio 2026

A seguito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, la società F.C. Crotone s.r.l.. depositava, in data 30 aprile 2026, richiesta di copia degli atti del procedimento, per il tramite dell’Avv. Eduardo Chiacchio, cui la predetta società aveva conferito mandato difensivo, unitamente all’Avv. Giuseppe Chiacchio.

La Procura federale dava riscontro alla richiesta in data 1° maggio 2026.

La società non avanza richiesta di essere ascoltata, né faceva pervenire memoria difensiva.

Seguiva l’adozione, da parte della Procura, dell’atto di deferimento del 5 maggio 2026, prot. n. 28930/1141pf25-26/GC/blp, notificato in pari data.

In data 6 maggio 2026, la Procura federale adottava l’atto di deferimento n. 29032/1141pf25-26/GC/blp del 6 maggio 2026, il quale annullava e sostituiva quello precedente, di pari oggetto e contenuto, del 5 maggio 2026, in quanto contenente, a pag. 3, un mero errore materiale nell’indicazione della società interessata (S.S. Juve Stabia srl anziché F.C. Crotone srl).

Il secondo atto di deferimento veniva notificato alla deferita in data 6 maggio 2026.

Nel medesimo atto, la Procura federale evidenziava che le violazioni contestate avrebbero trovato conferma nella dichiarazione del 21.4.2025, trasmessa dalla stessa società F.C. Crotone alla Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive Professionistiche.

Aggiungeva che la società F.C. Crotone, a fini di bonifica dell’impresa da infiltrazioni criminali, era stata ammessa all’amministrazione giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 di cui al D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia), con decreto del 16 luglio 2025 del Tribunale di Catanzaro - Sezione Misure di prevenzione.

L’adozione della richiamata misura aveva comportato, secondo quanto riportato nell’atto d’incolpazione:

-lo “spossessamento gestorio” in favore degli amministratori giudiziari all’uopo nominati (dott.ri Pierluigi Pisani e Alessandro Formisano), con impossibilità per gli amministratori della società calcistica, di compiere ogni attività in nome e nell’interesse della società, ivi compresa l’effettuazione di disposizioni di pagamento dai conti correnti intestati alla società;

-l’impossibilità d’individuare persone fisiche cui imputare le condotte censurate in questa sede, essendo la società amministrata da Organi statali nell’ambito di una procedura antimafia presieduta da un Giudice delegato all’uopo nominato (e, dunque, da soggetti terzi ed estranei all’ordinamento federale) e non potendo l’azione disciplinare essere esercitata nei confronti dei soggetti delegati dall’Autorità giudiziaria ordinaria ad amministrare la società calcistica;

-il permanere, comunque, della responsabilità propria della società F.C. Crotone s.r.l., non essendo gli obblighi federali di corretta gestione economico – finanziaria (quali discendenti dalle disposizioni puntualmente indicate nell’atto di deferimento) stati estinti né sospesi dalla misura giudiziaria adottata

In vista dell’udienza odierna, la società F.C. Crotone s.r.l. depositava articolata memoria, datata 25 maggio 2026, con il patrocinio degli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Giuseppe Chiacchio, impugnando e contestando il deferimento del giorno 6 maggio2026, n. 29032/1141pf25-26/GC/blp.

Nello specifico, la deferita sosteneva che gli omessi pagamenti contestati risulterebbero di poco conto, rispetto alla massa salariale corrisposta e alla ragguardevole somma concernente i contributi INPS e le ritenute IRPEF.

Evidenziava al riguardo che:

- sarebbero stati corrisposti emolumenti a n. 49 tesserati, per euro 283.643,00, a fronte di un totale dovuto pari ad euro 377.117,64, con 17 tesserati percettori di pagamenti parziali;

- nessun tesserato non avrebbe ricevuto nulla, nel senso che almeno una delle due mensilità di gennaio/febbraio sarebbe stata regolarmente pagata ai 17 tesserati creditori;

- l’omesso versamento dei contributi INPS e ritenute IRPEF avrebbe riguardato solo una parte di essi.

Ricorrerebbe, dunque, una situazione di acclarato inadempimento parziale, sia per gli emolumenti corrisposti ai calciatori, che per le posizioni erariali e contributive, e non già di mancata ottemperanza di quanto prescritto dall’art.85 lett. c) e d) delle N.O.I.F.

La società aggiungeva, inoltre, di non essere mai risultata inadempiente negli ultimi 25 anni di vita societaria, durante i quali ha militato prevalentemente in serie B, con tre apparizioni anche nella massima categoria, rimarcando che le difficoltà finanziarie di cui all’atto di deferimento sarebbero derivate essenzialmente dal decreto del 16 luglio 2025 di sottoposizione all’amministrazione giudiziaria, con il conseguente spossessamento dei beni e della gestione della società, intervenuto a carico dei rappresentanti legali del sodalizio deferito, impossibilitati per legge a compiere ogni attività nell’interesse della società.

Ed invero, nonostante l’assolvimento da parte degli amministratori giudiziari di quanto loro concesso nei limiti dell’incarico ricevuto e la proficua collaborazione degli stessi con i dirigenti della società (collaborazione che avrebbe consentito al sodalizio di disputare l’intero campionato di serie C), sarebbero venuti a mancare gli interventi bancari, del tutto sospesi in ragione del citato provvedimento del 16 luglio 2025.

Sarebbero, dunque, venute a mancare le risorse finanziarie solitamente garantite dagli istituti bancari, i quali avrebbero negato qualsiasi supporto di tipo economico.

La vicenda oggetto del presente deferimento si inserirebbe, dunque, in un contesto del tutto eccezionale, caratterizzato dall’intervento dell’Autorità Giudiziaria e dall’assoggettamento della Società ad amministrazione giudiziaria ex art. 34 D.Lgs.159/2011, situazione che avrebbe inevitabilmente inciso sulla piena capacità operativa e finanziaria del Club, pur a fronte del significativo sforzo economico comunque sostenuto per garantire la prosecuzione dell’attività sportiva e l’adempimento della gran parte delle obbligazioni federali.

In conclusione, i difensori della società deferita chiedevano:

- in via via principale, d’irrogare alla FC Crotone S.R.L. una sanzione circoscritta ad un’ammenda in misura ritenuta equa e di giustizia;

- in via subordinata, d’infliggere alla società deferita una sanzione al di sotto dei minimi edittali, tenuto conto anche del disposto degli artt.13e 16 del C.G.S.

Chiedevano, altresì:

- di essere ascoltati in sede di discussione, con riserva di ulteriore produzione documentale, nonché d’indicazione di nuovi mezzi e di quant’altro utile ai fini difensivi;

- di autorizzare la presenza in sede dibattimentale del Presidente del FC Crotone S.R.L. sig. Giovanni Vrenna e degli amministratori giudiziari, dott.ri Alessandro Formisano e Pierluigi Pisani.

L’udienza del 28 maggio 2026

All’udienza del 28 maggio 2026, erano presenti, in rappresentanza della Procura federale, i Sostituti Procuratori, Avv.ti Alessandro D’Oria e Francesco Salzano.

Per la deferita erano presenti gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Giuseppe Chiacchio.

Erano, altresì, presenti il sig. Giovanni Vrenna e l’amministratore giudiziario dott. Alessandro Formisano.

L’Avv. Francesco Salzano si riportava all’atto di deferimento, replicando alle argomentazioni dispiegate dai deferiti nella memoria difensiva ed evidenziando, tra l’altro, la non ricorrenza, nella fattispecie all’esame, di una situazione di forza maggiore.

In conclusione, chiedeva l’irrogazione, nei confronti della società deferita, di n. 6 punti di penalizzazione in classifica (2 punti per l’omesso pagamento degli emolumenti ed incentivi all’esodo, 2 punti per le ritenute IRPEF e 2 punti per i contributi INPS).

L’Avv. Eduardo Chiacchio si riportava alla memoria difensiva, ribadendo la ricorrenza, nella fattispecie all’esame, di una situazione di inadempimento solo parziale.

Nella medesima situazione sarebbe, inoltre, ravvisabile una ipotesi di forza maggiore, sul presupposto che la società si sarebbe trovare nell’impossibilità di eseguire tutti i pagamenti, in quanto gli sponsors e le banche si sarebbero tirati indietro, a seguito del provvedimento di sottoposizione all’amministrazione giudiziaria.

Ribadiva le richieste contenute nella memoria, ivi compresa quella di applicazione di una sanzione inferiore ai minimi edittali, anche a ragione della peculiarità del caso di specie, testimoniato dall’esercizio dell’azione disciplinare solo nei confronti della società.

L’amministratore giudiziario dott. Alessandro Formisano confermava la peculiarità della fattispecie all’esame, rimarcando, tra l’altro, il comportamento anomalo del sistema bancario, che sarebbe totalmente scomparso dopo il provvedimento di ammissione all’amministrazione giudiziaria.

Aggiungeva che, a seguito di tale provvedimento, molti creditori della società avrebbero chiesto il soddisfacimento dei propri crediti, anche con decreti ingiuntivi.

Infine, il sig. Giovanni Vrenna ribadiva che la società non si sarebbe mai trovata precedentemente in situazioni di questa natura e che il provvedimento di ammissione all’amministrazione giudiziaria sarebbe stato mal visto da tutto il sistema bancario.

La decisione

In assenza di eccezioni pregiudiziali e/o preliminari, il Collegio può procedere all’immediato scrutinio del merito delle contestazioni formulate a carico della società deferita, (contestazioni) attinenti, in particolare, all’omessa, integrale effettuazione, alla scadenza federale del 16 aprile 2026, dei pagamenti, come puntualmente indicati nell’atto di deferimento.

Il predetto inadempimento deve ritenersi sicuramente sussistente, con conseguente radicarsi della responsabilità disciplinare della soc. FC Crotone srl.

A tal riguardo, giova osservare, in termini generali, che l’Organo giudicante può pacificamente utilizzare ai fini probatori gli atti di indagine della Procura federale, risultando il criterio di valutazione del materiale probatorio nel giudizio sportivo, quello del libero convincimento da parte del Giudicante, con conseguente adeguata giustificazione nell’apparato motivazionale (in termini, Corte Federale d’Appello, Sez. I, n. 0011/CFA-2025-2026, richiamante SS. UU n. 117/CFA/2024-2025).

Nella fattispecie all’esame, all’esito dell’attività istruttoria della Procura federale, è risultata documentalmente provata la circostanza dell’omesso pagamento, alla scadenza del 16 aprile 2026 e da parte della società deferita, dei seguenti pagamenti:

- emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026 in favore dei sigg.ri Mario Perlingieri, Andrea Sala, Andrea Buonaccorsi, Giuseppe Sinopoli e Giuseppe Terrasi;

- emolumenti relativi alla mensilità di gennaio 2026 in favore dei sigg.ri Daniel Cosimo Osvaldo Leo, Jacopo Pietro Murano e Federico Ricci;

- emolumenti relativi alla mensilità di febbraio 2026 in favore dei sigg.ri Cristian Andreoni, Nicolò Armini, Simone Antonio Calvano, Niccolò Cocetta, Davide Di Pasquale, Antonio Energe, Andrea Gallo, Guido Gomez, Walter Guerra, Matteo Maggio, Fabrizio Marazzotti, Marco Meli, Davide Merelli, Antonino Musso, Mattia Novella, Mattia Sandri e Marco Zunno;

- incentivi all’esodo relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026 in favore dei sigg.ri Eugenio D’Ursi e Giuseppe Loiacono;

- incentivi all’esodo relativi alla mensilità di gennaio 2026 in favore del sig. Federico Ricci;

- incentivi all’esodo relativi alla mensilità di febbraio 2026 in favore dei sigg.ri Giovanni D’Aprile, Thomas Schirò, Riccardo Stronati;

- versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026, nonché versamento delle ritenute IRPEF relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2026.

Nello specifico, il verbale n.233/2026 della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (trasmesso alla Procura federale dalla Segreteria Generale della F.I.G.C con nota prot. 28529 del 29/04/2026), con allegata tabella analitica, ha chiaramente rappresentato, rispetto alla posizione della società F.C. Crotone srl, la mancata effettuazione dei predetti pagamenti.

Aggiungasi che la stessa società FC Crotone srl, con la dichiarazione del 21 aprile 2026, acclusa al verbale della Commissione, ha rappresentato/ammesso (i) di aver pagato, alla scadenza federale del 16 aprile 2026, soltanto una parte degli emolumenti relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026 (ovvero euro 223.123,00 a fronte dell’importo totale di euro 384.00,00), (ii) di non aver pagato i contributi INPS relativi alle mensilità di gennaio 2026 (pari ad euro 118.279,00) e di  febbraio 2026 (pari ad euro 100.771,00), (ii) di non aver corrisposto, infine, le ritenute INPS delle mensilità di gennaio 2026 (pari ad euro 89.491,00) e di febbraio 2026 (pari ad euro 79.844,45).

Di adempimento parziale, del resto, la società deferita ha parlato, sia pure in un’ottica negatoria e/o di limitazione della propria responsabilità, anche nella memoria difensiva presentata in vista dell’odierna udienza.

A fronte di tanto, resta acclarata la fondatezza delle contestazioni della Procura federale, non potendosi, per contro, riconoscere pregio alcuno alle pur articolate argomentazioni difensive, come sopra diffusamente riportate.

Ed invero, quanto alla circostanza per cui nella presente fattispecie verrebbe in rilievo un inadempimento solo parziale, il Collegio si limita a rilevare che tale circostanza, in base alla normativa di riferimento, non esclude né limita la responsabilità della società obbligata al pagamento.

La medesima società è, infatti, è tenuta a documentare alla competente Commissione, secondo le procedure dalla stessa stabilite, di aver assolto, per quanto di specifico rilievo in questa sede:

-“..entro il 16 aprile (…) al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati…e degli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati” ” (così, testualmente, l’art. 85, lett. C), par. V, punto 1, lett. d) delle NOIF);

- “..entro il 16 aprile (…) al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati…e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati” (così, testualmente, l’art. 85, lett. D), par. VI, punto 1, lett. d) delle NOIF).

Nella normativa sopra esposta manca, dunque, ogni riferimento a possibili adempimenti parziali.

L’irrilevanza dei predetti adempimenti parziali (ai fini dell’esclusione della contestata responsabilità) si spiega, del resto, con la stessa ragione giustificativa del rigoroso assetto normativo apprestato dall’ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle società nei confronti dei tesserati, e del conseguente obbligo di riversamento delle ritenute fiscali e contributive.

Nello specifico, per consolidata giurisprudenza, tale ragione giustificativa “..trova fondamento nell’esigenza, da un lato, di assicurare la costante stabilità economico – finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati, dall’altro, di salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle  obbligazioni assunte dalle Società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio.

In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili.

Ne discende che il puntuale rispetto delle scadenze federali non costituisce un mero adempimento formale, bensì un presidio essenziale dell’ordinato svolgimento delle competizioni sportive, sicché ogni loro inosservanza si pone in diretto contrasto con le finalità di tutela dell’equilibrio economicofinanziario del sistema e della parità concorrenziale tra le società partecipanti” (così testualmente, TFN, n. 194/2025-2026; id., n. 159/2022– 23; id., n. 163/2022–23; id., n. 16/2023–24; CFA, SSUU, n.103/2022–23).

Con ogni evidenza, la medesima ragione giustificativa verrebbe irrimediabilmente frustrata qualora si riconoscesse la possibilità per le singole società di provvedere, alle scadenze federali e secondo le possibilità/convenienze di ognuna di esse, al pagamento solo parziale degli importi dovuti, in assenza, per più, di parametri certi anche in ordine alla misura di volta in volta sufficiente ad escludere l’insorgenza della responsabilità.

In definitiva, in materia di versamenti e pagamenti contributivi, “l’ordinamento sportivo richiede l’assoluta regolarità dei versamenti al fine di dimostrare l’affidabilità delle società iscritte ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l’indicazione di precisi termini di scadenza (art. 85 NOIF) e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), sanzionandone, altresì, con severità la violazione. A tal fine, il giudizio circa la regolarità dei versamenti è operato dagli organi federali, prima, e dai giudici sportivi, poi, in modo autonomo senza risentire delle diverse valutazioni eventualmente operate in sede amministrativa dall’Agenzia dell’entrate o dall’INPS (per quanto riguarda i contributi previdenziali)” (CFA, Sezioni Unite, n.08/CFA/2022- 2023).

Allo stesso modo, non può trovare accoglimento la tesi difensiva concernente la prospettata ricorrenza, nella fattispecie all’esame, di una situazione di forza maggiore, tale da escludere la responsabilità della deferita per l’acclarato inadempimento di specifici obblighi federali.

Sul punto, giova osservare in termini generali che “Forza maggiore e caso fortuito sono pacificamente qualificati come circostanze oggettive ed imprevedibili o tali da essere, ancorché prevedibili, non evitabili poiché indipendenti dalla volontà del soggetto agente e, così, al di fuori della sfera di controllo di quest’ultimo e per esso invincibili.” (così, CFA Sez. Unite n. 40/2024-2025).

Deve trattarsi, in particolare “di assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, cioè da causa obiettiva estranea alla volontà del debitore” (così, CFA, Sez. Unite decisione n. 12/2024-25).

Qualora una tale forza maggiore non sia configurabile, la responsabilità disciplinare va affermata e giudicata sussistente sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto, con la conseguenza che “la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024)” (così, la già citata CFA, Sez. Unite n. 12/2024-2025).

In definitiva, secondo i rigorosi parametri applicati dalla giustizia sportiva nella valutazione sulla sussistenza di una causa di forza maggiore, “..l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’evento impongono l’assenza di qualsivoglia elemento soggettivo che possa avere inciso sul verificarsi del fatto antigiuridico, poiché sovrastato da una forza esterna tale da eliminare la possibilità di autodeterminazione del soggetto” (CFA, Sez. Unite n. 29/2025-2026).

Orbene, nel caso di specie, la soc. FC Crotone srl non ha allegato né provato situazioni tali da poter essere ricondotte alla nozione di forza maggiore, nei termini sopra esposti.

Essa, infatti, si è limitata a fare un generico riferimento alla ricorrenza di una situazione eccezionale, connotata dall’intervento dell’Autorità Giudiziaria e dall’assoggettamento della società all’amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs 159/2011, (situazione) che avrebbe inciso sulla piena capacità operativa e finanziaria del sodalizio, a ragione essenzialmente della circostanza (anch’essa genericamente enunciata e non puntualmente dimostrata) del venir meno del supporto finanziario solitamente garantito dagli Istituti bancari.

Sul punto, è appena il caso di evidenziare che la mera sottoposizione all’amministrazione giudiziaria non integra, di per sé sola, una ipotesi di forza maggiore, tale da scriminare il mancato pagamento dei pagamenti dovuti alle scadenze federali.

Ed invero, la misura in questione risponde essenzialmente alla finalità di “bonifica” dell’impresa dal pericolo di “infiltrazioni mafiose” ex art. 34 d.lgs n. 159/2011, ma lascia fermi gli obblighi federali di corretta gestione economico-finanziaria incombenti sulla società calcistica che ne viene attinta, la quale deve diligentemente attivare, per tempo, tutte le iniziative necessarie ad onorare le scadenze federali.

Tutto ciò a maggior ragione nell’ipotesi, come quella all’esame, di scadenze ben successive all’adozione della misura (la scadenza qui contestata attiene, in particolare, al 16 aprile 2026, a fronte di misura disposta a carico della soc. FC Crotone srl con decreto del 16 luglio 2025).

Del resto, il permanere degli obblighi federali di corretta gestione economico-finanziaria si giustifica appieno alla luce del fatto che la società calcistica, per quanto sottoposta ad amministrazione giudiziaria, continua a far parte “attiva” di un sistema basato, per quanto già visto, sulla necessità di salvaguardia dell’equilibrio economico-complessivo e della parità concorrenziale tra le società partecipanti.

In definitiva, pur in presenza di un provvedimento di amministrazione giudiziaria, per ritenere scriminato l’omesso adempimento dei perduranti obblighi di pagamento, è necessaria la ricorrenza, adeguatamente dimostrata, di situazioni del tutto eccezionali ed imprevedibili, tali da annullare completamente la volontà del debitore (in termini, CFA, Sez. Unite n. 29/2025-2026, la quale, nella fattispecie sottoposta al proprio esame, ha valorizzato la riconosciuta stabilità delle infiltrazioni mafiose ed il radicato condizionamento sulle attività societarie).

Tale situazione, per quanto sopra esposto, non ricorre e comunque non risulta provata nel caso di specie.

Resta conseguentemente confermata la responsabilità dell’odierna deferita, a titolo di responsabilità “propria”, in quanto collegata alla violazione di obblighi specifici, direttamente gravanti sulla società in ordine ai comportamenti contestati in questa sede, in ragione delle previsioni puntualmente indicate nell’odierno atto d’incolpazione.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio, sulla base di una valutazione complessiva della vicenda processuale, ritiene equo irrogare la sanzione, invocata dalla Procura federale, di n. 6 punti complessivi di penalizzazione in classifica, ovvero 2 punti per ciascuna delle violazioni accertate nel bimestre di riferimento (gennaio/febbraio 2026) e, dunque:

a) 2 punti per il mancato pagamento degli emolumenti e degli incentivi all’esodo (per l’applicazione di un’unica sanzione minima riferita all’omesso versamento di emolumenti stipendiali e di incentivi all’esodo, vedasi, tra le altre, TFN, n. 214/2024-2025);

b) 2 punti per il mancato versamento di quota parte delle ritenute IRPEF;

c) 2 punti per il mancato versamento di quota parte dei contributi INPS.

Tutto ciò tenendo presente che, per violazioni come quelle all’esame, la sanzione minima edittale, da scontarsi nella stagione sportiva successiva al bimestre di riferimento (qui 1° gennaio- 28/29 febbraio), è di due punti di penalizzazione (art. 33, comma 3, lett. f), C.G.S.; art. 33, comma 4, lett. f),  C.G.S.).

A tal riguardo, il Collegio evidenzia l’impossibilità di accogliere la richiesta della società deferita di applicazione di una sanzione inferiore ai limiti edittali, trattandosi di limiti inderogabili verso il basso, alla luce del tenore letterale del predetto art. 33 (“..a partire da almeno due punti di penalizzazione”) e della stessa natura della sanzione conseguente all’infrazione di cui si è resa responsabile la società sportiva.

Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale, alla cui stregua sussiste una  <<..una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva) devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibili da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti, quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali” (Cfr. ancora Corte federale d’appello, Sez. Unite n. 47/2021-2022).

Un simile orientamento “poggia sulla considerazione che la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere in varia misura avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione. In ciò risiede il fondamento del principio dell’inderogabilità dei minimi edittali nelle sanzioni a carico delle Società, che è stato ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza della Corte (n. 49/2021-2022; 78/CFA/2022-2023; 22/2022-2023; 108/2022-2023; 55/2023-2014), al quale deve darsi continuità anche nella vicenda esaminata. Vale osservare che l’obiettivo perseguito tramite l’irrogazione di una sanzione disciplinare è sempre quello di reprimere adeguatamente la condotta illecita e di prevenirne la reiterazione. Sotto il profilo sistematico ciò vale a realizzare, per la società resasi responsabile di quelle violazioni, lo scopo proprio retributivo della pena e anche un conseguente effetto di deterrenza; allo stesso tempo si concreta l’esigenza di garantire alle altre società, che partecipano allo stesso campionato, la regolarità dello stesso, ripristinando la par condicio nelle competizioni agonistiche” >> (così, CFA, Sezioni Unite, n. 40/CFA2024-2025 e giurisprudenza richiamata).

In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, nei confronti della società F.C. Crotone s.r.l. va irrogata la sanzione complessiva di n. 6 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile successiva alla presente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società F.C. Crotone s.r.l., la sanzione di punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile successiva alla presente.

 

I RELATORI                                                          IL PRESIDENTE

Nicola Ruggiero                                                                Carlo Sica

Carlo Purificato

Luca Voglino        

 

Depositato in data 5 giugno 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it