F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 265/TFN – SD del 5 Giugno 2026 (motivazioni) – S.S. JUVE STABIA s.r.l. – 247/TFNSD

Decisione/0265/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0247/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente

Gaetano Berretta - Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini - Componente

Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta - Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente

Ermando Bozza - Componente (Relatore)

Claudio Sottoriva - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 28 maggio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28905/1139pf25-26/GC/gb del 5 maggio 2026 nei confronti della società S.S. JUVE STABIA s.r.l., la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con la nota indicata in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:

1. la società S.S. Juve Stabia S.r.l., per rispondere a titolo di responsabilità propria - ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4 lett. f) del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. d), delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto - per avere omesso di provvedere, entro il termine del 16 aprile 2026, al versamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai tesserati con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2026 per un importo pari a circa Euro 624.371,00, nonché al versamento delle ritenute IRPEF relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2026 per un importo pari a circa Euro 7.105,00.

La fase istruttoria

Con comunicazione in data 29 aprile 2026, la Segreteria Generale FIGC trasmetteva alla Procura Federale il Parere prot. n.233/2026 della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche relativo all’analisi degli adempimenti previsti dalle disposizioni federali per la scadenza del 16 febbraio 2026 ed inerente, in particolare, alla posizione della società S.S. Juve Stabia S.r.l..

All’esito delle verifiche effettuate dall’ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo, sarebbe emerso il mancato versamento, da parte della S.S. Juve Stabia S.r.l., entro il termine federale del 16 febbraio 2026, delle ritenute IRPEF a valere sugli emolumenti dovuti ai tesserati per un importo di circa euro 624.371,00 e delle ritenute IRPEF a valere sugli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati per un importo pari a circa euro 7.105,00, entrambi relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2026. In violazione dell’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. d), delle N.O.I.F..

Il parere della Commissione veniva suffragato dall’allegata dichiarazione della società sportiva del 17 aprile 2026 con la quale veniva dato atto e riconosciuta l’inadempienza riscontrata a seguito delle verifiche contabili.

L’indagine della Procura Federale, espletata sulla base degli accertamenti istruttori elaborati dalla Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche e previa acquisizione dei Fogli censimento acquisiti dalla Lega Serie B via e-mail in data 30 Aprile 2026 e delle Visure Camerali della società sportiva con aggiornamento alle iscrizioni dell’8 Aprile 2026, si concludeva in data 30 Aprile 2026 con l’emersione di un’ipotesi di responsabilità a carico della S.S. Juve Stabia S.r.l. per responsabilità propria secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 4 lett. f) del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. d), delle N.O.I.F.).

La società sportiva, tramite il patrocinio dell’Avv. Alessandro Di Dato del Foro di Napoli, acquisiva copia degli atti del procedimento disciplinare e con memoria depositata in data 4 Maggio 2026, contestava l’ipotesi di responsabilità disciplinare prospettata nell’Avviso di Conclusione Indagini, evidenziando, in sintesi, quanto segue.

1. Sino agli inizi del 2025, il capitale della S.S. Juve Stabia S.r.l. era detenuto dalla società XX Settembre Holding S.r.l.

2. Successivamente, una rilevante partecipazione sociale, pari al 48%, veniva ceduta alla Brera Holdings Public Limited Company, società di diritto irlandese.

3. Con provvedimento del 13.10.2025, il Tribunale di Napoli disponeva la sottoposizione della società sportiva alla misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34, D.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), con nomina dei dottori Salvatore Scarpa e Mario Ferrara quali amministratori giudiziari.

4. In data 14.4.2026, a ridosso della scadenza federale del 16.4.2026, gli amministratori giudiziari, in pubblica conferenza stampa, rappresentavano che, nonostante gli impegni assunti dalla proprietà, non era stata immessa nella società la provvista necessaria per far fronte agli adempimenti federali in scadenza. Veniva pertanto sollecitato anche il supporto di sponsor e interlocutori economici al fine di assicurare, per quanto possibile, la continuità aziendale e sportiva ed evitare sanzioni.

5. Grazie a tale attività emergenziale, la società riusciva a far fronte al pagamento degli emolumenti dovuti ai calciatori (euro 1.203.762,00), ma non riusciva a rispettare la scadenza federale del 16 Aprile 2026 in ordine al pagamento delle Ritenute IRPEF dovute sia sui trattamenti stipendiali, sia sugli emolumenti corrisposti a titolo di incentivo all’esodo.

6. La situazione economica della società risultava aggravata da iniziative esecutive di creditori, per crediti risalenti anche di diversi anni addietro, che avevano inciso sulla libera disponibilità dei conti correnti societari ed imposto, alla gestione giudiziaria, un difficile contemperamento tra adempimenti fiscali, continuità aziendale, esigenze sportive e tutela della massa creditoria.

7. In data 17.4.2026, la Brera Holdings Public Limited Company cedeva l’intera partecipazione societaria alla Stabia Capital S.r.l., società di nuova costituzione dal capitale irrisorio. Tale operazione sarebbe avvenuta senza preventiva interlocuzione con gli amministratori giudiziari e senza la necessaria preventiva autorizzazione del Tribunale competente per le misure di prevenzione.

8. Gli amministratori giudiziari si sarebbero quindi trovati ad operare in un contesto eccezionale, segnato sia da disallineamenti nella rappresentanza formale dell’ente, avvicendamenti proprietari non coordinati con la gestione giudiziaria, mancata immissione di mezzi finanziari da parte della proprietà e necessità di relazionare al Tribunale per l’adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

Sulla base del riferito quadro fattuale, la difesa della società sportiva rappresentava che l’intervenuta sterilizzazione dei poteri gestori in capo alla proprietà e il trasferimento dell’amministrazione nella mano pubblica renderebbe la vicenda disciplinare del tutto peculiare.

Premesso che la contestazione formulata dalla Procura Federale sarebbe stata sollevata esclusivamente nei confronti della società sportiva a titolo di responsabilità propria ex art.33 CGS e non già nei confronti degli amministratori proprio in ragione dell’intervenuta sottomissione dell’ente alla misura di prevenzione prevista dal Codice Antimafia, l’addebito disciplinare dovrebbe essere ricondotto ad una ipotesi di responsabilità sostanzialmente oggettiva, in quanto privo di un collegamento causale con una condotta imputabile all’apparato gestionale della società.

Secondo la difesa della società deferita, nessuna responsabilità disciplinare potrebbe essere invero ipotizzata, atteso che la gestione societaria nell’ambito della quale era maturato il mancato rispetto del termine federale, risultava svolta da un’amministrazione di natura pubblica, come tale orientata, con la supervisione dell’autorità giurisdizionale, al rispetto obiettivo delle regole di buona amministrazione, senza che il mancato pagamento tempestivo delle Ritenute IRPEF possa essere quindi ricondotto a finalità di indebito vantaggio sportivo.

Sotto un diverso profilo, la circostanza che l’amministrazione della società sia stata preclusa agli organi gestori ed affidata ad un’amministrazione giudiziaria avrebbe da un lato privato la proprietà del potere di disporre in autonomia le risorse necessarie per rispettare le scadenze federali, dall’altro avrebbe imposto una gestione eteronoma da ritenere del tutto eccezionale, determinando in concreto una condizione di impossibilità oggettiva, da qualificare in termini di forza maggiore, del rispetto integrale degli obblighi federali previsti dall’art.85 NOIF.

Dopo aver domandato, in via subordinata, l’applicazione di una sanzione disciplinare meno afflittiva rispetto a quella prevista dall’art.33 CGS, la difesa produceva la documentazione concernente il procedimento di amministrazione giudiziaria disposto dal Tribunale di Napoli e formulava richiesta di audizione degli amministratori giudiziari Salvatore Scarpa e Mario Ferrara, successivamente ritirata con nota depositata il 4.5.2026.

La Procura Federale, alla luce degli accertamenti istruttori svolti non riteneva di dover disporre l’archiviazione del procedimento e disponeva pertanto il deferimento della società sportiva con atto depositato in data 5 Maggio 2026.

La fase predibattimentale

Il giudizio veniva chiamato per l’udienza di trattazione del 28 Maggio 2026.

Il contraddittorio processuale risulta regolarmente incardinato. Sia l’atto di deferimento, sia l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione risultano regolarmente portati a conoscenza della parte deferita con avviso recapitato via “pec” presso il domicilio digitale eletto successivamente alla comunicazione di conclusione indagini, come da documentazione agli atti del fascicolo d’ufficio.

La società S.S. Juve Stabia S.r.l., successivamente alla ricezione dell’atto di deferimento e dell’avviso di fissazione dell’udienza, non ha svolto ulteriore attività difensiva.

Il dibattimento

All’odierna udienza del 28 Maggio 2026 sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale nelle persone dell’Avv. Alessandro D’Oria e dell’Avv. Francesco Salzano. In rappresentanza della S.S. Juve Stabia S.e.l. è comparso l’Avv. Alessandro Di Dato.

L’Avv. Alessandro D’Oria si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso domandando l’irrogazione, nei confronti della società deferita, della sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della stagione sportiva successiva a quella corrente.

L’Avv. Alessandro Di Dato ha diffusamente riepilogato le eccezioni già formulate nella memoria depositata in sede istruttoria e ha concluso domandando il proscioglimento della Juve Stabia, in via subordinata l’irrogazione di una sanzione meno afflittiva rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale.

La decisione

Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale, in particolare le risultanze dell’attività di controllo della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche compendiate nel parere del 27 Aprile 2026, è obiettivamente emerso che la S.S. Juve Stabia S.r.l. non ha provveduto, per il quarto bimestre della stagione sportiva 2025/26 (1 gennaio  - 28 febbraio), al versamento delle ritenute IRPEF a valere sugli emolumenti dovuti ai tesserati per un importo di circa euro 624.371,00 e delle ritenute IRPEF a valere sugli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati per un importo pari a circa euro 7.105,00. In violazione dell’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. d), delle N.O.I.F..

I fatti, nella loro materialità, risultano comprovati dalle evidenze documentali agli atti del fascicolo processuale e non hanno formato oggetto di contestazione da parte della società deferita, la quale ha formalmente ammesso il mancato adempimento dell’obbligo previsto dalla normativa federale.

Il Tribunale accerta conseguentemente l’intervenuta violazione dell’art. 85, lett. C, par. VI, punto 1), lett. d), delle NOIF, a mente del quale “entro il 16 aprile e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati”.

Quale conseguenza della violazione della richiamata disposizione NOIF, l’art.33, comma 4, lett. f) CGS prevede che “ il mancato versamento delle suddette competenze relative al quarto bimestre (1° gennaio 28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;”.

Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. TFN, n. 159/2022 – 23; id., n. 163/2022 – 23; id., n.16/2023 – 24; id., n. 194/2025-2026; CFA, SSUU, n.103/2022 – 23), la ragione giustificativa del rigoroso assetto normativo apprestato dall’ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle Società nei confronti dei tesserati - e del conseguente obbligo di riversamento delle ritenute fiscali e contributive – trova fondamento nell’esigenza, da un lato, di assicurare la costante stabilità economico – finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati, dall’altro, di salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle Società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio.

Ne discende che il puntuale rispetto delle scadenze federali non costituisce un mero adempimento formale, bensì un presidio essenziale dell’ordinato svolgimento delle competizioni sportive, sicché ogni loro inosservanza si pone in diretto contrasto con le finalità di tutela dell’equilibrio economicofinanziario del sistema e della parità concorrenziale tra le società partecipanti.

In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili.

Nel caso di specie, la violazione dei rigidi precetti federali è evidente, così come è evidente la loro addebitabilità in termini di responsabilità propria ex art. 4, comma 1 e 33, comma 4, lett. f) CGS, della società S.S. Juve Stabia S.r.l..

Il Tribunale ritiene che non possa trovare accoglimento la tesi difensiva concernente la prospettata ricorrenza, nella fattispecie all’esame, di una situazione di forza maggiore, tale da escludere la responsabilità della società deferita per l’acclarato inadempimento di specifici obblighi federali.

Sul punto, giova osservare in termini generali che “Forza maggiore e caso fortuito sono pacificamente qualificati come circostanze oggettive ed imprevedibili o tali da essere, ancorché prevedibili, non evitabili poiché indipendenti dalla volontà del soggetto agente e, così, al di fuori della sfera di controllo di quest’ultimo e per esso invincibili.” (CFA Sez. Unite n. 40/2024-2025).

Deve trattarsi, in particolare “di assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, cioè da causa obiettiva estranea alla volontà del debitore” (CFA, Sez. Unite decisione n. 12/2024-25).

Qualora una tale forza maggiore non sia configurabile, la responsabilità disciplinare va affermata e giudicata sussistente sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto, con la conseguenza che “la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024)” (così, la già citata CFA, Sez. Unite n. 12/2024-2025).

In definitiva, secondo i rigorosi parametri applicati dalla giustizia sportiva nella valutazione sulla sussistenza di una causa di forza maggiore, “..l’imprevedibilità e l’inevitabilità dell’evento impongono l’assenza di qualsivoglia elemento soggettivo che possa avere inciso sul verificarsi del fatto antigiuridico, poiché sovrastato da una forza esterna tale da eliminare la possibilità di autodeterminazione del soggetto” (CFA, Sez. Unite n. 29/2025-2026).

Nel caso di specie, la S.S. Juve Stabia S.r.l. non ha allegato né provato situazioni tali da poter essere ricondotte alla nozione di forza maggiore, nei termini sopra esposti.

Essa, infatti, si è limitata a fare un generico riferimento alla ricorrenza di una situazione eccezionale, connotata dall’intervento dell’Autorità Giudiziaria e dall’assoggettamento della società all’amministrazione giudiziaria ex art. 34 d.lgs 159/2011. Tale situazione avrebbe inciso sulla piena capacità operativa e finanziaria della società, a ragione essenzialmente della circostanza del venir meno del supporto finanziario della proprietà.

Sul punto, è appena il caso di evidenziare che la mera sottoposizione all’amministrazione giudiziaria non integra, di per sé sola, una ipotesi di forza maggiore, tale da scriminare il mancato pagamento dei pagamenti dovuti alle scadenze federali.

Ed invero, la misura in questione risponde essenzialmente alla finalità di “bonifica” dell’impresa dal pericolo di “infiltrazioni mafiose” ex art. 34 d.lgs n. 159/2011, ma lascia fermi gli obblighi federali di corretta gestione economico-finanziaria incombenti sulla società calcistica che ne viene attinta, la quale deve diligentemente attivare, per tempo, tutte le iniziative necessarie ad onorare le scadenze federali.

Tutto ciò a maggior ragione nell’ipotesi, come quella all’esame, di scadenze ben successive all’adozione della misura (la scadenza qui contestata attiene, in particolare, al 16 aprile 2026, a fronte di misura disposta a carico della S.S. Juve Stabia S.r.l. con decreto del 13 Ottobre 2025).

Del resto, il permanere degli obblighi federali di corretta gestione economico-finanziaria si giustifica appieno alla luce del fatto che la società calcistica, per quanto sottoposta ad amministrazione giudiziaria, continua a far parte “attiva” di un sistema basato, per quanto già visto, sulla necessità di salvaguardia dell’equilibrio economico-complessivo e della parità concorrenziale tra le società partecipanti.

In definitiva, pur in presenza di un provvedimento di amministrazione giudiziaria, per ritenere scriminato l’omesso adempimento dei perduranti obblighi di pagamento, sarebbe necessaria la ricorrenza, adeguatamente dimostrata, di situazioni del tutto eccezionali ed imprevedibili, tali da annullare completamente la volontà del debitore (in termini, CFA, Sez. Unite n. 29/2025-2026, la quale, nella fattispecie sottoposta al proprio esame, ha valorizzato la riconosciuta stabilità delle infiltrazioni mafiose ed il radicato condizionamento sulle attività societarie).

Tale situazione, per quanto sopra esposto, non ricorre e comunque non risulta provata nel caso di specie.

Resta conseguentemente confermata la responsabilità della società deferita, a titolo di responsabilità “propria”, in quanto collegata alla violazione di obblighi specifici, direttamente gravanti sulla società in ordine ai comportamenti contestati in questa sede, in ragione delle previsioni puntualmente indicate nell’odierno atto d’incolpazione.

Venendo al trattamento sanzionatorio, sulla base di una valutazione complessiva della vicenda processuale, la sanzione nei confronti della società sportiva può essere ragionevolmente limitata al minimo edittale di 2 (due) punti di penalizzazione, che in applicazione della previsione contenuta nell’art. 33, comma 4, lett. f) CGS, dovrà essere scontato nella stagione sportiva successiva a quella corrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società S.S. JUVE STABIA s.r.l. la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile successiva alla presente.

 

I RELATORI                                                          IL PRESIDENTE

Gaetano Berretta                                                         Carlo Sica

Ermando Bozza

Claudio Sottoriva  

 

Depositato in data 5 giugno 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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