F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 276/TFN – SD del 15 Giugno 2026 (motivazioni) – Salvatore Caturano, Alessandro Demetrio Greco, Rosario Damiano Maddaloni, Daniel Nardozza, Nicola Nardozza e Giovanni Volpe – 211/TFNSD

Decisione/0276/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0211/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella - Vice Presidente

Gaetano Berretta - Componente (Relatore)

Ignazio Castellucci – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 giugno 2026, a seguito dell'atto di deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 25368/493pf25-26/GC/PM/ep del 27 marzo 2026 e depositato il 30 marzo 2026, nei confronti dei sigg. Salvatore Caturano, Alessandro Demetrio Greco, Rosario Damiano Maddaloni, Daniel Nardozza, Nicola Nardozza e Giovanni Volpe, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

 

Con atto depositato in data 30 marzo 2026, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:

- il sig. Salvatore Caturano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Potenza Calcio S.r.l.;

- il sig. Alessandro Demetrio Greco, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società Potenza Calcio S.r.l.;

- il sig. Rosario Damiano Maddaloni, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Potenza Calcio S.r.l.;

- il sig. Daniel Nardozza, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Assopotenza;

- il sig. Nicola Nardozza, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Città di Potenza Calcio a 5; -

 il sig. Giovanni Volpe, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Potenza Calcio S.r.l., per rispondere:

1. il sig. Salvatore Caturano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Potenza Calcio S.r.l.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso posto in essere un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva poiché al termine dell’incontro Potenza - Monterosi Tuscia valevole per i Play Out di ritorno del Campionato di Lega Pro disputato alle 20:30 del 19.5.2024 e precisamente alle ore 2:30 circa del 20.5.2024, prendeva parte ad una rissa – unitamente ad altri calciatori e sostenitori del Potenza Calcio - nei pressi dell’esercizio pubblico denominato “BLEND” ed ubicato in via Parigi nr. 20/22 di Potenza, in occasione della quale NARDOZZA Daniel riportava lesioni personali guaribili in giorni 15 (trauma cranio facciale escoriato, trauma distruttivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lordosi, frattura del terzo medio del quinto metacarpo a destra e contusioni multiple) e NARDOZZA Nicola lesioni personali guaribili in giorni 7 (trauma cranico minore, trauma distruttivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lordosi, trauma contusivo dorsale e contusioni multiple). Nonché, nella consapevolezza del comune agire criminoso, nel corso della rissa colpiva con pugni e calci NARDOZZA Daniel e NARDOZZA Nicola, causando a NARDOZZA Daniel lesioni personali guaribili in giorni 15 per trauma craniofacciale escoriato, trauma distruttivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lordosi, frattura del terzo medio del quinto metacarpo a destra e contusioni multiple e a NARDOZZA Nicola lesioni personali guaribili in giorni 7 per trauma cranico minore, trauma distruttivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lardosi, trauma contusivo dorsale e contusioni multiple, così come indicato nell’avviso della conclusione delle indagini della Procura della Repubblica di Potenza e come risulta dall’attività di indagine svolta dalla stessa Procura di Potenza;

2. il sig. Alessandro Demetrio Greco, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società Potenza Calcio S.r.l.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso posto in essere un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva poiché al termine dell’incontro Potenza - Monterosi Tuscia valevole per i Play Out di ritorno del Campionato di Lega Pro disputato alle 20:30 del 19.5.2024 e precisamente alle ore 2:30 circa del 20.5.2024, prendeva parte ad una rissa – unitamente ad altri calciatori e sostenitori del Potenza Calcio - nei pressi dell’esercizio pubblico denominato “BLEND” ed ubicato in via Parigi nr. 20/22 di Potenza, in occasione della quale NARDOZZA Daniel riportava lesioni personali guaribili in giorni 15 (trauma cranio facciale escoriato, trauma distruttivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lordosi, frattura del terzo medio del quinto meta-carpo a destra e contusioni multiple) e NARDOZZA Nicola lesioni personali guaribili in giorni 7 (trauma cranico minore, trauma distruttivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lordosi, trauma contusivo dorsale e contusioni multiple). Nonché, nella consapevolezza del comune agire criminoso, nel corso della rissa colpiva con pugni e calci NARDOZZA Daniel e NARDOZZA Nicola, causando a NARDOZZA Daniel lesioni personali guaribili in giorni 15 per trauma craniofacciale escoriato, trauma distruttivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lordosi, frattura del terzo medio del quinto metacarpo a destra e contusioni multiple e a NARDOZZA Nicola lesioni personali guaribili in giorni 7 per trauma cranico minore, trauma distruttivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lardosi, trauma contusivo dorsale e contusioni multiple, così come indicato nell’avviso della conclusione delle indagini della Procura della Repubblica di Potenza e come risulta dall’attività di indagine svolta dalla stessa Procura di Potenza;

3. il sig. Rosario Damiano Maddaloni, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Potenza Calcio S.r.l.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso posto in essere un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva poiché al termine dell’incontro Potenza - Monterosi Tuscia valevole per i Play Out di ritorno del Campionato di Lega Pro disputato alle 20:30 del 19.5.2024 e precisamente alle ore 2:30 circa del 20.5.2024, prendeva parte ad una rissa – unitamente ad altri calciatori e sostenitori del Potenza Calcio - nei pressi dell’esercizio pubblico denominato “BLEND” ed ubicato in via Parigi nr. 20/22 di Potenza, in occasione della quale NARDOZZA Daniel riportava lesioni personali guaribili in giorni 15 (trauma cranio facciale escoriato, trauma distruttivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lordosi, frattura del terzo medio del quinto meta-carpo a destra e contusioni multiple) e NARDOZZA Nicola lesioni personali guaribili in giorni 7 (trauma cranico minore, trauma distruttivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lordosi, trauma contusivo dorsale e contusioni multiple). Nonché, nella consapevolezza del comune agire criminoso, nel corso della rissa colpiva con pugni e calci NARDOZZA Daniel e NARDOZZA Nicola, causando a NARDOZZA Daniel lesioni personali guaribili in giorni 15 per trauma craniofacciale escoriato, trauma distruttivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lordosi, frattura del terzo medio del quinto metacarpo a destra e contusioni multiple e a NARDOZZA Nicola lesioni personali guaribili in giorni 7 per trauma cranico minore, trauma distruttivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lardosi, trauma contusivo dorsale e contusioni multiple, così come indicato nell’avviso della conclusione delle indagini della Procura della Repubblica di Potenza e come risulta dall’attività di indagine svolta dalla stessa Procura di Potenza;

4. il sig. Daniel Nardozza, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Assopotenza: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso posto in essere un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva poiché al termine dell’incontro Potenza - Monterosi Tuscia valevole per i Play Out di ritorno del Campionato di Lega Pro disputato alle 20:30 del 19.5.2024 e precisamente alle ore 2:30 circa del 20.5.2024, prendeva parte ad una rissa – unitamente ad altri calciatori e sostenitori del Potenza Calcio - nei pressi dell’esercizio pubblico denominato “BLEND” ed ubicato in via Parigi nr. 20/22 di Potenza, in occasione della quale lo stesso riportava lesioni personali guaribili in giorni 15 (trauma cranio facciale escoriato, trauma distruttivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lordosi, frattura del terzo medio del quinto metacarpo a destra e contusioni multiple) e NARDOZZA Nicola riportava lesioni personali guaribili in giorni 7 (trauma cranico minore, trauma distruttivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lordosi, trauma contusivo dorsale e contusioni multiple);

5. il sig. Nicola Nardozza, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Città di Potenza Calcio a 5: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso posto in essere un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva poiché al termine dell’incontro Potenza - Monterosi Tuscia valevole per i Play Out di ritorno del Campionato di Lega Pro disputato alle 20:30 del 19.5.2024 e precisamente alle ore 2:30 circa del 20.5.2024, prendeva parte ad una rissa – unitamente ad altri calciatori e sostenitori del Potenza Calcio - nei pressi dell’esercizio pubblico denominato “BLEND” ed ubicato in via Parigi nr. 20/22 di Potenza, in occasione della quale lo stesso riportava lesioni personali guaribili in giorni 7 (trauma cranico minore, trauma distruttivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lordosi, trauma contusivo dorsale e contusioni multiple) e NARDOZZA Daniel riportava lesioni personali guaribili in giorni 15 (trauma cranio facciale escoriato, trauma distruttivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lordosi, frattura del terzo medio del quinto metacarpo a destra e contusioni multiple);

6. il sig. Giovanni Volpe, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Potenza Calcio S.r.l.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso posto in essere un comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva poiché al termine dell’incontro Potenza - Monterosi Tuscia valevole per i Play Out di ritorno del Campionato di Lega Pro disputato alle 20:30 del 19.5.2024 e precisamente alle ore 2:30 circa del 20.5.2024, prendeva parte ad una rissa – unitamente ad altri calciatori e sostenitori del Potenza Calcio - nei pressi dell’esercizio pubblico denominato “BLEND” ed ubicato in via Parigi nr. 20/22 di Potenza, in occasione della quale NARDOZZA Daniel riportava lesioni per-sonali guaribili in gi rni 15 (t auma cranio faccia e escoriato, t auma distrutt vo rachid cerv cale con scomparsa della fisiologica lordosi, frattura del terzo medio del quinto meta-carpo a destra e contusioni multiple) e NARDOZZA Nicola lesioni personali guaribili in giorni 7 (trauma cranico minore, trauma distruttivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lordosi, trauma contusivo dorsale e contusioni multiple). Nonché, nella consapevolezza del comune agire criminoso, nel corso della rissa colpiva con pugni e calci NARDOZZA Daniel e NARDOZZA Nicola, causando a NARDOZZA Daniel lesioni personali guaribili in giorni 15 per trauma craniofacciale escoriato, trauma distruttivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lordosi, frattura del terzo medio del quinto metacarpo a destra e contusioni multiple e a NARDOZZA Nicola lesioni personali guaribili in giorni 7 per trauma cranico minore, trauma distruttivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lardosi, trauma contusivo dorsale e contusioni multiple, così come indicato nell’avviso della conclusione delle indagini della Procura della Repubblica di Potenza e come risulta dall’attività di indagine svolta dalla stessa Procura di Potenza.

La fase istruttoria

L’indagine della Procura Federale traeva origine dall’intervenuta trasmissione, in data 5 novembre 2025 da parte della DDA della Procura della Repubblica di Potenza, dell’avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis c.p.p. nei confronti dei soggetti deferiti, in relazione ad una rissa insorta tra diversi tesserati, segnatamente, all’epoca dei fatti, i calciatori della società Potenza Calcio S.r.l. Caturano Salvatore, Maddaloni Rosario Damiano e Volpe Giovanni, l’allenatore dei portieri della medesima Potenza Calcio S.r.l. Greco Alessandro Demetrio, il calciatore Nardozza Daniel  della società A.S.D. Assopotenza e il calciatore Nardozza Nicola, tesserato per la società Città di Potenza Calcio a 5.

Secondo quanto riportato nell’avviso di conclusione indagini, nei confronti di tutti i soggetti deferiti veniva ipotizzato il reato previsto dall’art. 588, comma 2, c.p., “per aver preso parte ad una rissa nei pressi dell’esercizio pubblico denominato “BLEND” ed ubicato in via Parigi nr. 20/22 di Potenza, in occasione della quale Nardozza Daniel riportava lesioni guaribili in 15 giorni (trauma cranio-facciale, trauma distrattivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologia lordosi, frattura del terzo medio del quinto metacarpo a destra e contusioni multiple) e Nardozza Nicola lesioni personali guaribili in giorni 7 (trauma cranico minore, trauma distrattivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lordosi, trauma contusivo dorsale e contusioni multiple). Fatti commessi in Potenza, il 20.05.2024”.

Inoltre, i sigg.ri Salvatore Caturano, Alessandro Greco, Rosario Damiano Maddaloni e Giovanni Volpe risultavano altresì indagati per il reato di lesione personale in concorso cui agli artt. 110, 582 e 585 c.p. “perché, nella consapevolezza del comune agire criminoso, nel corso della rissa di cui al precedente capo 19, colpendo con pugni e calci Nardozza Daniele e Nardozza Nicola, causavano a Nardozza Daniel lesioni personali guaribili in 15 giorni per trauma cranio-facciale, trauma distrattivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologia lordosi, frattura del terzo medio del quinto metacarpo a destra e contusioni multiple e a Nardozza Nicola lesioni personali guaribili in giorni 7 per trauma cranico minore, trauma distrattivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lordosi, trauma contusivo dorsale e contusioni multiple. Fatti commessi in Potenza, il 20.05.2024”.

L’indagine veniva espletata dalla Procura Federale tramite l’acquisizione del fascicolo istruttorio penale, dei fogli censimento delle società dove attualmente risultano tesserati i soggetti deferiti e delle audizioni dei sigg.ri Nicola Nardozza, attualmente tesserato in qualità di calciatore per la società A.S.D. Viribus Potenza (audizione del 13.1.2026), Alessandro Demetrio Greco, attualmente tesserato in qualità di tecnico per la società Mantova 1911 S.r.l. (audizione in data 15.1.2026), Giovanni Volpe, attualmente tesserato in qualità di calciatore per la società Giugliano Calcio 1928 S.r.l. (audizione in data 26.1.2026), Rosario Damiano Maddaloni, attualmente tesserato in qualità di calciatore per la società Nuova Igea Virtus SSDSRL (audizione in data 27.1.2026) e Salvatore Caturano, attualmente tesserato in qualità di calciatore per la società Catania F.C. S.r.l. (audizione in data 29.1.2026).

A seguito della ricostruzione fattuale sarebbe emerso che nella sera del giorno in cui veniva disputato l’incontro Potenza Monterosi Tuscia, valevole per i Play Out di ritorno del Campionato di Lega Pro disputato alle 20:30 del 19.5.2024, nel corso dei festeggiamenti per la salvezza ottenuta dal Potenza, segnatamente negli spazi adiacenti il locale “BLEND”, alcuni calciatori della squadra venivano alle mani con due fratelli appartenenti a diverse squadre della stessa città di Potenza. Nel corso della rissa, intervenuta intorno alle 2:30 del 20.5.2024, i due fratelli Nardozza sarebbero stati colpiti con pugni e calci da parte dei calciatori del Potenza e dal tecnico Greco e sarebbero ricorsi alle cure del Pronto Soccorso di Potenza che refertava lesioni personali guaribili per Daniel Nardozza in 15 giorni di cure (trauma cranio-facciale, trauma distrattivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologia lordosi, frattura del terzo medio del quinto metacarpo a destra e contusioni multiple), per Nicola Nardozza in 7 giorni di cure (trauma cranico minore, trauma distrattivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lordosi, trauma contusivo dorsale e contusioni multiple).

In data 12 febbraio 2026, la Procura Federale formalizzava l’Avviso di Conclusione indagini.

Nel corso della fase istruttoria successiva alla conclusione delle indagini, soltanto il sig. Greco Alessandro, con il patrocinio dell’Avv. Alberto Carelli Basile del Foro di Castrovillari, depositava una memoria con la quale contestava la ricostruzione dei fatti e l’addebito disciplinare nei propri confronti.

Sulla base dell’istruttoria espletata, la Procura Federale, non ritenendo di dover accogliere le difese svolte dal sig. Greco, disponeva il deferimento di tutti i soggetti incolpati con atto depositato il 30.6.2026.

Secondo la Procura Federale la responsabilità disciplinare contestata emergerebbe chiaramente dalle indagini espletate in sede penale.

Rileverebbero in particolare i seguenti fatti.

1) La vicenda illecita si sarebbe verificata in data 20 maggio 2024 subito dopo l’uscita dallo stadio della squadra di calcio del Potenza al termine dell’incontro disputato la sera del 19 maggio 2024, alle ore 20:30, tra il Potenza e il Monterosi Tuscia, valevole per i Play Out di ritorno del Campionato di Lega Pro.

2) Al termine del doppio incontro il Potenza otteneva la salvezza.

3) L’indagine penale scaturiva dalla denuncia sporta dai sigg.ri Daniel Nardozza e Nicola Nardozza, i quali dopo essersi recati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Potenza, riferivano di aver subito un’aggressione da parte dei sigg.ri Salvatore Caturano, Giovanni Volpe, Alessandro Greco ed altre persone con schiaffi e pugni al volto, agli arti ed altre parti del corpo.

4) I calciatori e lo staff della società Potenza Calcio, in data 20 maggio 2024 intorno alle ore 2:00, si sarebbero ritrovati presso il Lounge Bar denominato “BLEND” per festeggiare la vittoria ai play out.

5) Presso tale locale sarebbero arrivati anche i sigg.ri Nardozza Nicola e Daniel, i quali sarebbero verosimilmente giunti per provocare e infastidire i calciatori e la società, non soddisfatti dell’annata appena conclusa come invero già fatto meno di un’ora prima in un altro punto della città con esiti però privi di conseguenze.

6) I calciatori e gli altri membri della società del Potenza Calcio avrebbero risposto alle provocazioni dei due tifosi con più vigorosa violenza fisica, cagionando loro le lesioni poi refertate dai sanitari del Pronto Soccorso San Carlo.

7) Dall’analisi della documentazione fornita dalla Procura della Repubblica di Potenza - consistente nelle immagini risultanti dalle registrazioni effettuate dalle telecamere di sorveglianza ubicate all’interno ed all’esterno del locale nonché dai verbali delle dichiarazioni rese dai numerosi testimoni presenti ai fatti escussi a sommarie informazioni – sarebbe stato possibile ricostruire la vicenda e i comportamenti dei singoli soggetti deferiti.

8) Nello specifico, alle ore 02:30:45 – dopo che gli animi erano già accesi a seguito dell’arrivo presso il locale di alcuni tifosi, tra cui i fratelli Nardozza - il sig. Rosario Damiano Maddaloni avrebbe sferrato un violento pugno al volto di Daniel Nardozza. Duramente colpito, Daniel Nardozza si sarebbe piegato su sé stesso per poi, rimessosi in posizione eretta, tentare di colpire a sua volta il suo aggressore, senza riuscirci. In tale contesto, Rosario Damiano Maddaloni avrebbe sferrato un secondo pugno al volto di Daniel Nardozza che, però, sembrerebbe non essere andato a segno, poichè poi il Nardozza avrebbe colpito il Maddaloni che indietreggiava vistosamente.

9) Alle ore 02:31:27, dalle immagini acquisite, si vedrebbe inoltre Salvatore Caturano che, alle spalle di Nicola Nardozza avrebbe sferrato un violento calcio di “collo piede” sinistro sulla schiena di quest’ultimo. Sempre il Caturano avrebbe sferrato una ulteriore violenta pedata a Nicola Nardozza, colpendolo al bacino con la pianta del piede destro.

10) Contestualmente, dalle immagini, si vedrebbe Salvatore Volpe sopraggiungere da dietro, allungare il braccio sinistro per colpire Nicola Nardozza.

11) I fatti sarebbero stati confermati dai testimoni ascoltati durante le indagini dei Carabinieri ed in particolare dal sig. Rocco Miglionico, il quale avrebbe dichiarato di aver visto “i calciatori Rosario Damiano Maddaloni, Giovanni Volpe e Salvatore Caturano nonché il preparatore atletico Alessandro Greco, colpire con pugni, calci e schiaffi i due fratelli Nardozza”.

12) Dagli atti di indagine risulterebbe che un altro testimone, segnatamente il sig. Michele Santarsiero, avrebbe dichiarato che:“vedevo anche il calciatore Maddaloni tirare uno schiaffo a Nicola....vedevo il calciatore Volpe che tirava forse degli schiaffi a

Nardozza Nicola..., ho visto il preparatore atletico Greco mettere una mano al collo a Daniel Nardozza...”

13) Il testimone Nicolò Armini, calciatore del Potenza, avrebbe dichiarato ai Carabinieri: “non so dirvi chi ha avuto la prima reazione manesca nella circostanza. Di sicuro, gli antagonisti erano: da un lato i due giovani tifosi (gli altri due sono rimasti fermi in maniera passiva, nel senso che non sono intervenuti nella disputa); dall’altra Volpe, Caturano e Maddaloni (...omissìs…) Ricordo che uno dei tifosi litigava e si picchiava (o tentava di farlo) con Volpe mentre l’altro con Caturano e Maddaloni. Ricordo che in quel contesto Volpe ha spinto il suo antagonista contro la serranda abbassata di un negozio attiguo all’ingresso del Blend sul lato destro. Dall’altra parte, ovvero nel piazzale lato sinistro, l’altro tifoso litigava con Maddaloni e Caturano. Ho visto questi due colpire con calci e pugni questo secondo tifoso. Non so dirvi in maniera specifica chi abbia tirato calci o chi pugni ma lo hanno colpito più volte buttandolo anche a terra.”

14) In merito alle dichiarazioni rese in sede di indagini dai soggetti deferiti, la Procura Federale rilevava che gli stessi avevano invero fornito versioni volte a minimizzare il proprio ruolo senza tuttavia poter negare la propria presenza - anche attiva – prima, durante e dopo la rissa. Tuttavia, le loro dichiarazioni risulterebbero in contrasto con quanto emerso dall’attività dal Comando Stazione Carabinieri di Potenza, che avrebbe permesso di ricostruire nei dettagli l’episodio accaduto grazie ad una meticolosa attività di visione dei filmati di video-sorveglianza e di audizione di vari testimoni.

La fase predibattimentale

Il giudizio veniva chiamato per l’udienza del 28 aprile 2026.

Con memoria depositata il 22 aprile 2026, si costituivano i sigg.ri Salvatore Caturano e Giovanni Volpe, rappresentati e difesi dall’avv. Gaetano Aita del Foro di Salerno.

Dopo aver riepilogato la vicenda disciplinaee, la difesa dei deferiti eccepiva preliminarmente la nullità del capo d’incolpazione ex art. 125, comma, 4 CGS per genericità, indeterminatezza ovvero per mancata o insufficiente specificazione della condotta contestata ai singoli calciatori Caturano e Volpe, con conseguente violazione del diritto di difesa. Premesso che la Procura Federale avrebbe sostanzialmente recepito, all’atto del deferimento, il capo d’imputazione penale, difetterebbe una compiuta rappresentazione dell’incidenza della condotta posta in essere dai deferiti nell’ambito del giudizio sportivo, con precipuo riguardo alla violazione dell’art.4 CGS. L’assenza di tale rappresentazione non avrebbe consentito di esercitare compiutamente il diritto di difesa, con conseguente nullità del deferimento.

In via parimenti preliminare veniva richiesta la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio penale, ancora in corso di svolgimento.

Ad avviso della difesa risulterebbe preliminare l’accertamento del reato di “rissa” in sede penale, essendo contestato il medesimo illecito/reato anche in sede sportiva, in coerenza con un recente pronunciamento della Corte Federale d’Appello del 2024 che in una vicenda parimenti connotata dal rilievo strettamente penale delle condotte contestate in sede sportiva, ha disposto la sospensione del giudizio in attesa del giudicato penale.

Nel caso di specie la sospensione potrebbe essere tranquillamente concessa non sussistendo valide ragioni alla celebrazione immediata del giudizio, atteso che lo stesso viene all’esame del Tribunale a distanza di ben 2 anni dai fatti e dall’originaria attivazione della Procura Federale.

In via preliminare veniva inoltre eccepito, sulla scorta dei principi elaborati dalla Corte Federale d’Appello, il difetto di giustiziabilità della fattispecie da parte degli organi di giustizia sportiva, atteso che la vicenda oggetto del deferimento avrebbe riguardato fatti estranei al contesto sportivo e non riferibili all’attività sportiva, segnatamente una vile aggressione perpetrata da pseudo-tifosi ai danni dei calciatori del Potenza a distanza di oltre 6 ore dal termine della gara e ed avvenuta all’interno di un BAR del centro di Potenza ove questi ultimi stavano festeggiando la salvezza con cornetti e caffè.

In via preliminare veniva infine eccepita la violazione degli artt.118, 119 e 122 CGS.

Secondo la difesa dei deferiti, il presente procedimento risulterebbe improcedibile in ragione del fatto che la Procura Federale, già nel 2024, nell’imminenza del fatto, aveva attivato un procedimento di indagine sulla base di un articolo di stampa che riferiva la vicenda. Poiché tale procedimento era stato archiviato senza lo svolgimento, peraltro, di alcuna indagine, le norme del codice di giustizia sportiva precluderebbero l’attivazione di un nuovo procedimento, essendo consentito esclusivamente la riapertura dell’originario procedimento in ipotesi eccezionali, qualora emergano fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza. La Procura Federale avrebbe indebitamente proceduto all’apertura di un nuovo procedimento in luogo della riapertura di quello originariamente attivato ed in ogni caso le nuove indagini sarebbero state disposte in assenza di alcun fatto nuovo o circostanza rilevante di cui il Procuratore federale non fosse a conoscenza. Con conseguente violazione della prescrizione contenuta nell’art.122 CGS.

Nel merito, la difesa contestava fermamente la ricostruzione della Procura Federale, atteso che le immagini e le contraddittorie testimonianze acquisite in istruttoria non proverebbero la colpevolezza dei deferiti, bensì solo la loro legittima difesa rispetto ad un’aggressione posta in essere nei loro confronti dai c.d. “tifosi”, in particolare i fratelli Nardella.

Veniva in particolare contestata la ricostruzione operata dalla Procura Federale nella parte in cui pur riconoscendo che i fratelli Nardozza erano giunti presso il BAR per provocare e infastidire i calciatori, avrebbe tuttavia deferito i calciatori per aver risposto alle provocazioni dei due tifosi con più vigorosa violenza fisica, dunque per eccesso di legittima difesa.

Il deferimento andrebbe quindi rigettato per la mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa, ovvero per la mancanza sia dell’elemento oggettivo, la partecipazione contestuale di 3 o più persone, e sia dell’elemento soggettivo, la coscienza e volontà di partecipare alla contesa con intento offensivo, in quanto i calciatori, improvvisamente aggrediti, avrebbero reagito esclusivamente allo scopo di difendersi.

Sia Caturano, sia Volpe, come confermato dalle immagini riportate nella relazione istruttoria penale, avrebbero effettivamente avuto contatti fisici con i fratelli Nardella, ma si sarebbero limitati a parare i colpi provenienti dagli aggressori.

Premesso che le dichiarazioni rese dai tifosi che avevano seguito i calciatori del Potenza al BAR - segnatamente i fratelli Nardella, Miglionico Rocco e Santarsenio Michele – non dovrebbero essere tenute in considerazione in ragione dell’obiettivo ruolo di provocatori da essi assunto nella vicenda, dovrebbe in questa sede essere valorizzata la circostanza, confermata in particolare dalla deposizione del barista Da Silva, il quale avrebbe riferito di aver visto il sig. Nardozza Daniel avviarsi presso la porta d’ingresso del BAR mentre invitava con la mano i calciatori ad uscire fuori ed assumeva un atteggiamento violento e minatorio.

Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere che le condotte dei sigg.ri Caturano e Volpe abbiano determinato una violazione delle norme comportamentali, la difesa domandava di considerare che la condotta dei calciatori sarebbe stata soltanto una reazione difensiva all’aggressione subita, con conseguente applicazione dei benefici di cui all’art. 13, comma 1, lett a) e b) CGS.

Sul punto veniva in particolare evidenziato che sia Volpe, sia Caturano, entrambi calciatori attualmente in attività nella Lega Pro, non avrebbero mai subito, nel corso della carriera, sanzioni disciplinari per condotte antisportive.

In via ulteriormente gradata, veniva richiesto di riqualificare le condotte nell’alveo dell’eccesso colposo della legittima difesa e per l’effetto applicare la sanzione nel minimo edittale.

Venivano formulate le seguenti conclusioni.

In via preliminare e pregiudiziale.

1) Sospendere il presente procedimento in attesa della formazione del giudicato penale

2) Accertare la nullità del capo d’incolpazione e per l’effetto dichiarare l’inammissibilità del deferimento

3) Accertare il difetto di giustiziabilità degli Organi di Giustizia Sportiva e per l’effetto dichiarare l’inammissibilità del deferimento.

4) Accertare il superamento dei termini di durata delle indagini e per l’effetto dichiarare l’improcedibilità del deferimento. In via principale e nel merito.

5) Prosciogliere i deferiti.

In via subordinata.

6) Previa applicazione della continuazione e delle circostanze attenuanti ex art. 13 CGS ovvero di quelle ritenute applicabili anche con riferimento all’eccesso colposo della legittima difesa, determinare la squalifica nel minimo ritenuto di giustizia, anche con commutazione della squalifica in ammenda.

Con memoria difensiva depositata il 24 aprile 2026, si costituiva il sig. Maddaloni Rosario Damiano, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Oddo del Foro di Palermo.

La difesa del deferito procedeva al riepilogo della vicenda controversa, così come risultante dall’istruttoria espletata in sede penale e formulava in via preliminare le medesime eccezioni difensive già formalizzate dalla difesa dei sigg.ri Caturano e Volpe, segnatamente la nullità del capo d’incolpazione ex art.125, comma 4, CGS, il difetto di giustiziabilità della fattispecie da parte degli organi di giustizia sportiva per esser i fatti avulsi dal contesto sportivo ex art.4, comma 1, CGS, l’improcedibilità del giudizio disciplinare ex artt. 118, 119 e 122 CGS e la necessità di sospendere il presente procedimento in attesa della definizione irrevocabile del pendente procedimento penale in merito ai medesimi fatti oggetto del deferimento. A sostegno delle eccezioni preliminari venivano rappresentate le medesime argomentazioni delineate dalla difesa dei sigg.ri Caturano e Volpe.

Nel merito, la difesa del deferito rimarcava che dal compendio istruttorio emergerebbe con evidenza che il sig. Maddaloni, così come i compagni di squadra, abbia subito un’indebita aggressione da parte di alcuni tifosi presso il Bar “BLEND” - ove si erano ritrovati per festeggiare l’ottenuta salvezza nei Play out del campionato di Lega Pro - ed abbiano esclusivamente posto in essere atti di legittima difesa. In questo senso dovrebbero essere interpretati, anche alla luce delle informazioni assunte dai soggetti presenti in loco, in particolare il barista Da Silva, i dati emergenti dall’indagine, non potendo invero essere ritenute attendibili le dichiarazioni rese dai fratelli Nardella e dai tifosi Miglionico e Santarsenio.

In via subordinata, veniva domandata l’applicazione dell'art. 13, comma 1 lettere a) e b), CGS, a mente del quale la sanzione disciplinare può essere attenuata quando emergono circostanze favorevoli al responsabile, tra cui l'aver agito in reazione immediata a un comportamento o fatto ingiusto altrui, o il contributo del comportamento doloso o colposo della persona offesa alla determinazione dell'evento.

Dopo aver evidenziato la correttezza comportamentale che il calciatore Maddaloni avrebbe dimostrato nel corso degli anni, la difesa formulava le seguenti conclusioni.

In via preliminare:

1) Accertare la nullità del capo d’incolpazione e per l’effetto dichiarare l’inammissibilità del deferimento;

2) Accertare il difetto di giustiziabilità degli Organi di Giustizia Sportiva e per l’effetto dichiarare l’inammissibilità del deferimento;

3) Accertare il superamento dei termini di durata delle indagini e per l’effetto dichiarare l’improcedibilità del deferimento;

4) Sospendere il presente procedimento in attesa della formazione del giudicato penale.

Nel merito:

5) Prosciogliere i deferiti per tutti i motivi innanzi esposti.

In via subordinata:

6) Previa applicazione della continuazione e delle circostanze attenuanti ex art. 13 CGS ovvero di quelle ritenute applicabili anche con riferimento all’eccesso colposo della legittima difesa, determinare la squalifica nel minimo ritenuto di giustizia, anche con commutazione della squalifica in ammenda.

Con memoria depositata il 28 aprile 2026, si costituiva il sig. Greco Alessandro, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Carelli Basile del Foro di Castrovillari.

La difesa del deferito prendeva direttamente posizione rispetto al merito della controversia ed eccepiva che contrariamente a quanto contestato nell’atto di deferimento, non sussisterebbero i presupposti per ritenere che il sig. Greco, tesserato per il Potenza Calcio all’epoca dei fatti nel ruolo di allenatore dei portieri, abbia partecipato alla rissa ed abbia concorso a cagionare a Nardella Daniel e Nardella Nicola le lesioni accertate nel Pronto Soccorso dell’Ospedale di Potenza.

Secondo la difesa dovrebbe essere considerato, in primo luogo, che nel suo ruolo di allenatore dei portieri non poteva essere immediatamente individuato, a differenza dei calciatori, come soggetto facente parte della squadra, in secondo luogo, che la sua ritenuta partecipazione alla rissa non sarebbe stata ripresa dalle telecamere esterne al Bar “BLEND” e sarebbe da ritenere esclusa in ragione delle plurime deposizioni acquisite in sede istruttoria, in particolare quelle dei baristi presenti dell’esercizio pubblico in loco e financo quella del tifoso Santarsiero Michele, amico dei fratelli Nardella, il quale dichiarava che il sig. Greco era intervenuto durante la lite nel tentativo di sedarla.

Dopo aver rimarcato che non potrebbero avere rilievo decisivo le affermazioni dei fratelli Nardella e del teste Miglionico Rocco, in quanto parti direttamente interessate a far ricadere sui componenti della squadra del Potenza le responsabilità della lite, la difesa osservava che il sig. Greco non avrebbe assunto alcun ruolo attivo nella vicenda, essendosi limitato ad intervenire allo scopo di sedare gli animi. In quel contesto avrebbe cercato di separare i contendenti, senza aver in alcun modo partecipato alla presunta rissa.

In conclusione, veniva domandato il proscioglimento del deferito.

In giudizio disciplinare veniva discusso all’udienza del 28 aprile 2026, a seguito della quale il Tribunale, rilevato che l'avviso di fissazione udienza al sig. Daniel Nardozza risultava consegnato il 20 aprile 2026, data non utile con il rispetto del termine di comparizione, rinviava - con Ordinanza n.37/TFNSD-2025-2026 - la trattazione del procedimento all'odierna udienza del 4 giugno 2026, disponendo inoltre che la parte più diligente producesse, ove depositata presso il Tribunale di Potenza, la richiesta di rinvio a giudizio ovvero la richiesta di archiviazione, entro la data del 28 maggio 2026.

Con memoria depositata il 28 maggio 2026, si costituivano i sigg.ri Nardella Nicola e Nardella Daniel, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Silvano Sabia e Piergiuseppe Metastasio del Foro di Potenza.

La difesa dei deferiti affrontava direttamente il merito della controversia e premetteva che sulla base del materiale istruttorio in atti, emergerebbe con evidenza, anche in considerazione delle valutazioni del Pubblico Ministero Penale fissate nell’Avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis c.p.p. dell’8 settembre 2025, che la posizione dei fratelli Nardella, nel contesto fattuale oggetto del deferimento, risulterebbe nettamente distinta e meno grave rispetto a quella degli altri deferiti. Ciò in considerazione del fatto che se è risultato vero che tra i calciatori del Potenza e i tifosi presenti nel Bar “BLEND” la sera successiva all’incontro di calcio vi fosse stato un acceso confronto verbale, nondimeno la successiva degenerazione dell’alterco sarebbe stata connotata da una vera e propria aggressione da parte di più soggetti appartenenti al Potenza Calcio nei confronti dei due fratelli Nardella, come comprovato, in primo luogo, dai riscontri filmati analizzati in sede istruttoria, in secondo luogo, dalle convergenti deposizioni assunte all’indomani dei fatti e, soprattutto, dalle risultanze dei referti medici che avrebbero cristallizzato il dato evidente che i fratelli Nardella, contrariamente ai calciatori del Potenza che non avrebbero riportato alcun significativo nocumento fisico, avevano subito serie lesioni in tutto il corpo.

La difesa evidenziava, in particolare, quanto segue.

1) L'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza del locale «Blend» - di cui veniva richiesta la visione integrale in udienza – consentirebbe di vagliare gli accadimenti in modo diverso rispetto alle conclusioni del deferimento.

2) Alle ore 02:29:20 del 20 maggio 2024, i fratelli Nardozza entrerebbero nel locale insieme ai tifosi Miglionico e Santarsiero.

3) Nei minuti successivi si sarebbe sviluppata una discussione verbale animata con i calciatori del Potenza, culminata nell'invito ad uscire dal locale.

4) Quando si esce dal locale che la situazione degenera.

5) Alle ore 02:30:42, Daniel Nardozza subisce un primo spintone da Maddaloni.

6) Alle 02:30:45, mentre il calciatore Sbraga tenta di frapporsi, Maddaloni sferra un violento pugno al volto di Daniel, che si piega su se stesso.

7) Maddaloni sferra un secondo pugno.

8) Solo a questo punto Daniel tenta di difendersi.

9) Alle ore 02:31:27, la scena è ancora più eloquente. Nicola Nardozza è di spalle rispetto a Caturano. Caturano carica il colpo e sferra un violento calcio di collo piede sinistro sulla schiena di Nicola, che, colpito, si gira.

10) Caturano sferra una seconda violenta pedata al bacino.

11) Contemporaneamente, Volpe sopraggiunge da dietro allungando il braccio sinistro per colpire Nicola, che esce dal campo visivo della telecamera.

Secondo la difesa, le immagini mostrerebbero calciatori professionisti che aggrediscono due giovani tifosi colpendoli alle spalle, con calci e pugni, in schiacciante superiorità numerica.

Le dichiarazioni raccolte dai Carabinieri di Potenza nell'immediatezza dei fatti confermerebbero questa ricostruzione attraverso le parole di testimoni che non avevano alcun interesse a favorire i Nardozza. Il sig. Rocco Miglionico, tifoso del Potenza presente ai fatti, avrebbe infatti dichiarato: “A subirli erano principalmente i fratelli NARDOZZA. [...] ad essere violenti in particolare erano VOLPE, MADDALONI, CATURANO e GRECO i quali tiravano schiaffi e spingevano”. Alla domanda se avesse visto i Nardozza usare violenza: “forse qualche spintarella difensiva, non ricordo altre violenze”.

Il sig. Michele Santarsiero, altro tifoso presente, avrebbe confermato di aver visto il preparatore atletico Greco Alessandro “mettere una mano al collo a Daniel Nardozza”, i calciatori Volpe, Caturano e Maddaloni “tirare schiaffi a Nicola”, e alla domanda se avesse visto i Nardozza usare violenza avrebbe risposto seccamente: “no”.

Anche il sig. Mauricio Antonio Gomes da Silva Junior, impiegato presso il locale Blend di Potenza, pur affermando che i Nardozza “cercavano lo scontro”, avrebbe precisato che “reagivano agli attacchi sferrati dai calciatori”.

Premesso che l’istruttoria convergerebbe per escludere una condotta illecita dei fratelli Nardella e che in ogni caso la loro reazione sarebbe comunque scusata dalla legittima difesa, venivano formulate specifiche richieste istruttorie allo scopo di meglio chiarire i fatti.

Veniva in particolare domandata l'audizione in udienza dei testimoni oculari indipendenti Miglionico, Santarsiero e Gomes da Silva Junior, l'acquisizione e la visione integrale dei filmati del locale “Blend” e l'acquisizione dei referti medici del Pronto Soccorso.

Venivano formulate le seguenti conclusioni.

- In via principale e nel merito, dichiarare l'insussistenza della responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati e disporre la loro piena assoluzione dalla violazione dell'art. 4, comma 1, CGS FIGC, per le ragioni diffusamente esposte: i fratelli Nardozza non hanno partecipato attivamente alla rissa in posizione offensiva, ma hanno subito le aggressioni fisiche dei calciatori del Potenza Calcio, come dimostrato dai filmati, dai referti medici, dalle dichiarazioni dei testimoni indipendenti e dalla stessa differenziazione operata dalla Procura della Repubblica di Potenza; mancano, nella loro condotta, l'elemento materiale e l'elemento soggettivo della rissa; le loro uniche reazioni fisiche sono state immediate, difensive e proporzionate, e come tali scriminate dalla legittima difesa; la prova della responsabilità disciplinare è insufficiente, perché fondata su filmati lacunosi e su dichiarazioni di soggetti interessati.

- In via subordinata, qualora il Collegio ritenesse sussistente la responsabilità, riconoscere le circostanze attenuanti già argomentate (provocazione subita in schiacciante inferiorità numerica, stato d'ira determinato dalle violenze patite, ruolo marginale e meramente difensivo, gravità delle lesioni subite a fronte dell'assenza di lesioni ai calciatori, assenza di precedenti disciplinari, giovane età di entrambi) e, per l'effetto, applicare sanzioni minime o commutarle in ammenda, evitando squalifiche o inibizioni che comprometterebbero l'attività sportiva di due giovani calciatori già gravemente danneggiati dall'episodio.

Il dibattimento

All’odierna udienza del 4 giugno 2026 è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona dell'Avv. Debora Bandoni.

Per i soggetti deferiti sono comparsi l'Avv. Gaetano Aita in difesa del sig. Giovanni Volpe e del sig. Salvatore Caturano, l'Avv. Piergiuseppe Metastasio, in difesa del sig. Daniel Nardozza e del sig. Nicola Nardozza, l'Avv. Francesco Oddo in difesa del sig. Rosario Damiano Maddaloni, quest'ultimo presente anche personalmente e l'Avv. Alberto Carelli Basile, in difesa del sig. Alessandro Demetrio Greco, quest'ultimo presente anche personalmente.

L’Avv. Bandoni ha contestato le eccezioni preliminari formulate dalle difese dei deferiti e dopo aver richiamato l’attività istruttoria espletata e le conclusioni riportate nell’atto di deferimento, ha formulato le seguenti richieste di irrogazione sanzionatoria.

- al sig. Salvatore Caturano, giornate 6 (sei) di squalifica;

- al sig. Alessandro Demetrio Greco, giornate 6 (sei) di squalifica;

- al sig. Rosario Damiano Maddaloni, giornate 6 (sei) di squalifica;

- al sig. Daniel Nardozza, giornate 5 (cinque) di squalifica;

- al sig. Nicola Nardozza, giornate 5 (cinque) di squalifica;

- al sig. Giovanni Volpe, giornate 6 (sei) di squalifica

I difensori dei deferiti hanno diffusamente argomentato in ordine alla ritenuta assenza di responsabilità dei propri assistiti, concludendo in conformità agli scritti defensionali versati in atti.

L’avv. Metastasio ha aderito alle eccezioni preliminari sollevate dalle difese Caturano, Volpe e Maddaloni.

La decisione

In via preliminare deve essere analizzata l’eccezione di nullità dell’atto di deferimento ex art. 125, comma, 4 CGS per genericità, indeterminatezza ovvero per mancata o insufficiente specificazione della condotta contestata.

L’eccezione non può trovare accoglimento.

Secondo la difesa dei sigg.ri Caturano, Volpe e Maddaloni, la mera riproposizione in sede disciplinare delle contestazioni formalizzate in sede penale non avrebbe determinato una chiara rappresentazione dell’asserito illecito nell’ambito sportivo ex art. 4, comma 1, CGS, con conseguente compromissione del diritto di difesa dei deferiti.

La norma contenuta nell’art.125, comma 4, CGS prevede che “Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare”.

E’ senz’altro vero che l’atto di deferimento deve indicare con chiarezza le contestazioni disciplinari, correlando i fatti accertati con i precetti federali asseritamente violati, ma nel caso di specie ciò è accaduto, atteso che la Procura Federale, sulla base delle acquisizioni istruttorie, ha formulato precisi addebiti a tutti i soggetti deferiti.

La rappresentazione dell’incolpazione, direttamente rilevante in funzione del dovere di lealtà, correttezza e probità sancito dall’art.4, comma 1, CGS, si è evidentemente affiancata a quella penale, ma ha assunto netta differenziazione nell’ambito del processo sportivo.

I fatti a sostegno del deferimento sono stati delineati in modo chiaro ed esaustivo, come inequivocabilmente dimostrato dalla circostanza che tutti i soggetti deferiti hanno svolto compiutamente ed esaustivamente la difesa della propria posizione.

In via parimenti preliminare deve essere vagliata la richiesta di sospensione del presente procedimento in attesa del giudicato penale in merito ai fatti controversi.

La richiesta non può essere accolta.

La fattispecie di asserita responsabilità disciplinare risulta oggetto di una istruttoria penale in corso di svolgimento. Tale circostanza non costituisce tuttavia condizione ostativa al libero apprezzamento, da parte del Tribunale, delle allegazioni offerte dalla Procura Federale a sostegno dell’atto di deferimento.

Secondo consolidata giurisprudenza “…il giudizio disciplinare-sportivo è autonomo e indipendente dagli eventuali paralleli giudizi penale. Gli Organi della giustizia sportiva (salvo le tassative ipotesi codificate di rilevanza del giudizio penale o civile) hanno infatti autonomi ambiti di valutazione degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli provenienti dagli accertamenti o dai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria ordinaria, che, nel giudizio sportivo, sono e restano liberamente valutabili come meri elementi probatori.” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 71/2019). Si vedano inoltre le conformi CFA, decisione n.7/2004; id., n.48/2011, dove viene statuito che nell’ambito dell’autonomia del giudizio disciplinare degli organi di giustizia FIGC, è rimessa ad essi la ponderazione sulla rilevanza degli elementi probatori acquisiti in sede di investigazioni penali. Le allegazioni contenute nel fascicolo di giudizio risultano complete ed esaurienti e consentono pertanto al Tribunale, nell’ambito dei limiti propri del giudizio sportivo, di delibare la fattispecie e pervenire alla decisione, nel merito, degli illeciti disciplinari contestati.

In via preliminare deve essere inoltre analizzata l’eccezione di difetto di giustiziabilità della fattispecie da parte degli organi di giustizia sportiva, atteso che la vicenda oggetto del deferimento avrebbe riguardato fatti estranei al contesto sportivo.

L’eccezione è da ritenersi infondata.

Sulla base della disposizione contenuta nell’art. 4, comma 1, CGS, i doveri comportamentali che ricadono sui tesserati “in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

Nella fattispecie portata all’attenzione del Tribunale, tale rapporto è da ritenersi chiaramente sussistente, atteso che gli asseriti illeciti oggetto del deferimento hanno riguardato fatti verificatisi in un contesto temporale strettamente connesso con la disputa di un incontro di calcio valevole per i Play out della Lega Pro, ha coinvolto la squadra del Potenza Calcio, che risultava riunita per i festeggiamenti per la vittoria conseguita ed ha avuto per oggetto una lite insorta in merito a questioni comunque connesse con l’attività sportiva della squadra del Potenza Calcio.

In via preliminare deve essere infine verificata la fondatezza dell’eccezione di improcedibilità dell’atto di deferimento per essere stato aperto, in relazione ai medesimi fatti, un nuovo procedimento d’indagine a fronte della precedente archiviazione di un originario procedimento avente ad oggetto la medesima vicenda disciplinare.

L’eccezione non può essere accolta.

Secondo la previsione dell’art.122, comma 4, CGS, “Dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato”.

Nel caso di specie è da ritenere comprovato che la Procura Federale aveva attivato, sulla base di un articolo di stampa della rivista “Sportface” del 22.5.2024, che riportava la lite insorta dopo la partita di calcio Potenza - Monterosi Tuscia del 19.5.2024, un’indagine in merito ai fatti riportati nell’articolo, così come è vero che l’indagine si è conclusa con un provvedimento di archiviazione in assenza di accertamenti. Tale circostanza non impediva tuttavia alla Procura Federale di riattivare il procedimento (sul punto si osserva che è irrilevante il fatto che si sia disposto un nuovo procedimento in luogo della riapertura formale del fascicolo originario), atteso che l’art.122, comma 4, CGS consente tale evenienza in tutti i casi in cui intervengano fatti nuovi rilevanti di cui il Procuratore Federale non era a conoscenza.

La riapertura è stata sorretta da un evidente fatto nuovo, segnatamente la ricezione del provvedimento del settembre 2025 con cui è stata disposta la chiusura delle indagini avviate in merito alla vicenda dal Pubblico Ministero penale, con la conseguenza che sussistevano i presupposti per la riattivazione dell’istruttoria.

In assenza di altre questioni preliminari, può essere affrontato il merito della controversia.

La documentazione presente nel fascicolo processuale, in particolare le risultanze dell’istruttoria espletata dalla Procura Federale a seguito dell’acquisizione del fascicolo d’indagine penale, consente di ritenere dimostrato che nel proseguo della serata del 19.5.2024 in cui venne disputato l’incontro di ritorno dei Play out Lega Pro tra la squadra del Potenza e il Monterosi Tuscia, alcuni giocatori del Potenza Calcio abbiano partecipato ad una violenta lite con alcuni tifosi e che da tale lite siano derivate lesioni a danno dei deferiti Nardella Daniel (trauma cranio facciale escoriato, trauma distruttivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lordosi, frattura del terzo medio del quinto metacarpo a destra e contusioni multiple; lesioni guaribili in giorni 15)  e Nardella Nicola (trauma cranico minore, trauma distruttivo rachide cervicale con scomparsa della fisiologica lordosi, trauma contusivo dorsale e contusioni multiple; lesioni guaribili in giorni 7).

Dal compendio probatorio contenuto nella Relazione Istruttoria – in particolare la copia del fascicolo P.M. relativo al procedimento penale n. 1912/24 RGNR Mod. 21 (pag.6 – 178) e i verbali delle audizioni dei deferiti (pag. 773 e ss.) può essere ritenuto accertato quanto segue.

1) La violenta lite verificatasi presso il Bar “BLEND” intorno alle 2:30 del mattino del 20.5.2024, alla quale hanno partecipato, con ruoli diversi, i soggetti deferiti, ha trovato un primo antecedente, documentato dai Carabinieri di Potenza nell’informativa del 30.7.2024 (pag. 40 e ss. della Relazione istruttoria), presso il Mc Donald di Via del Basento, dove le telecamere ivi ubicate riprendevano alcuni soggetti non identificati che inveivano contro l’autovettura Jeep Renegade condotta dai calciatori del Potenza Maddaloni e Steffè e introducendosi nell’abitacolo, sottraevano le felpe rosse dei calciatori.

2) I Carabinieri di Potenza, tramite il vaglio delle registrazioni delle telecamere ubicate presso un Distributore Agip, ricostruiscono un’ulteriore importante antecedente. La Jeep Renegade con all’interno i calciatori Maddaloni e Steffè viene avvicinata dai tifosi Nardella Daniel e Nicola, i quali inveiscono contro di essi. Con un’accelerata, i calciatori si allontanano dall’area di servizio.

3) Più tardi, presso il Bar “Blend di Via Parigi, dove erano riuniti alcuni calciatori e tesserati del Potenza Calcio per festeggiare l’ottenuta salvezza, intorno alle 2:00 del mattino, sulla base delle telecamere interne ed esterne al locale, emerge che i fratelli Nardella, unitamente ai tifosi Miglionico Rocco e Santarsiero Michele, entrano nel locale e, successivamente, cominciano a discutere animatamente con alcuni calciatori del Potenza.

4) Intorno alle 2:30 le telecamere esterne documentano, seppure parzialmente, la lite. Dalle immagini può ritenersi che i fratelli Nardella si azzuffino, principalmente, con i calciatori Maddaloni (che viene ripreso mentre sferra un pugno a Nardella Daniel) e Caturano (che viene ripreso mentre sferra due calci a Nardella Nicola). Partecipa alla lite anche il calciatore Volpe, il quale viene inquadrato mentre tenta di colpire Nardella Nicola (le registrazioni non consentono di accertare se il colpo sia andato a segno).

5) I dati emergenti dalle registrazioni risultano sostanzialmente confermati dalle audizioni rese in sede di indagini, sebbene i soggetti a vario titolo coinvolti abbiano tentato di sminuire la propria partecipazione all’evento.

Sulla base delle allegazioni probatorie deve ritenersi che la condotta posta in essere dai deferiti Caturano, Maddaloni, Volpe, Nardella Daniel e Nardella Nicola abbia palesemente violato le regole comportamentali alle quali deve inspirarsi un tesserato FIGC.

Con riguardo alla posizione dei fratelli Nardella, deve essere rilevato che essi hanno obiettivamente provocato la lite e vi hanno partecipato attivamente, sebbene non abbiano cagionato lesioni ai calciatori del Potenza e abbiano per contro riportato essi stessi ferite guaribili in giorni 15 (Nardella Daniel) e giorni 7 (Nardella Nicola), come certificato nei referti del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Potenza.

Con riguardo alla posizione dei calciatori Maddaloni, Caturano e Volpe, non vi sono dubbi che abbiano reagito smodatamente alle provocazioni dei fratelli Nardella e abbiano dato corso ad un’inammissibile e censurabile condotta violenta nei loro confronti. A diversa conclusione perviene il Tribunale con riguardo alla posizione del tecnico Greco Alessandro, il quale non risulta essere stato ripreso dalle telecamere mentre partecipa alla lite e risulta invero coinvolto nella vicenda soltanto in ragione delle dichiarazioni rese, in particolare, dai tifosi presenti alla lite Miglionico Rocco e Santarsiero Michele (cfr. Relazione d’indagine pag. 73 e ss.), le quali risultano invero generiche e poco circostanziate e non hanno trovato conferme sostanziali nelle deposizioni rese da altri soggetti.

Sulla base di una valutazione complessiva della vicenda processuale ed avuto riguardo alla gravità della condotta imputata ai deferiti Caturano, Maddaloni, Volpe, Nardella Daniel e Nardella Nicola, la sanzione disciplinare viene fissata, per tutti, in 6 giornate di squalifica, mentre il tecnico Greco Alessandro deve essere prosciolto per non essere stata raggiunta compiutamente la prova di un suo coinvolgimento attivo nella lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Alessandro Demetrio Greco.

Irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Salvatore Caturano, giornate 6 (sei) di squalifica;

- al sig. Rosario Damiano Maddaloni, giornate 6 (sei) di squalifica;

- al sig. Daniel Nardozza, giornate 6 (sei) di squalifica;

- al sig. Nicola Nardozza, giornate 6 (sei) di squalifica;

- al sig. Giovanni Volpe, giornate 6 (sei) di squalifica.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Gaetano Berretta                                                               Carlo Sica

 

Depositato in data 15 giugno 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 
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