F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 277/TFN – SD del 15 Giugno 2026 (motivazioni) – Marco Marsili, Luca Petrilli e società Pol. Colonna Indicatore – 258/TFNSD

Decisione/0277/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0258/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sig.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Serena Callipari - Componente (Relatore)

Paolo Clarizia – Componente

Maurizio Lascioli – Componente

Daniela Nardo – Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 giugno 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 29743/672pf 25-26/GC/PM/ep del 13 maggio 2026 nei confronti dei Sig.ri Marco Marsili e Luca Petrilli nonché della società Pol. Colonna Indicatore, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 13 maggio 2026, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, i sig.ri Marco Marsili, Luca Petrilli e la società Pol. Colonna Indicatore per rispondere:

1. il sig. Marco Marsili, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Colonna Indicatore, della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 1.1, lett. c), del Comunicato Ufficiale n. 1 dell’11 luglio 2025 del Settore Giovanile Scolastico, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Colonna Indicatore, affidato il ruolo di responsabile tecnico dell’attività di base della società Colonna Indicatore nella stagione sportiva 2025-2026 al sig. Luca Petrilli, nonostante la licenza UEFA B di quest'ultimo fosse scaduta in data 31 dicembre 2024;

2. il sig. Luca Petrilli, all’epoca dei fatti allenatore iscritto ai ruoli del Settore Tecnico e dirigente tesserato per la società Colonna Indicatore, della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 1.1, lett. c), del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11 luglio 2025 del Settore Giovanile Scolastico, nonché in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Re-golamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso svolto il ruolo di responsabile tecnico dell'attività di base della società Colonna Indicatore, nella stagione sportiva 2025-2026, nonostante la sua licenza UEFA B fosse scaduta in data 31 dicembre 2024;

3. la società Colonna Indicatore a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Marco Marsili e dal sig. Luca Petrilli, così come riportati nei capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento disciplinare n. 672 p.f. 2025/2026 trae origine da una segnalazione trasmessa dal Comitato Regionale Toscana in data 14 dicembre 2025, alla quale era allegata una comunicazione del 10 dicembre 2025 a firma del sig. Luca Petrilli, responsabile della Scuola Calcio della società Colonna Indicatore.Tale esposto, concernente la partecipazione non autorizzata di alcuni giovani calciatori dell'Indicatore a un allenamento di prova organizzato dalla S.S. Arezzo S.r.l. in assenza di regolare nulla osta, determinava l'avvio dell'attività d'indagine da parte della Procura Federale.  Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio inquirente acquisiva i fogli di censimento della stagione 2025-2026 della Pol. Colonna Indicatore e della S.S. Arezzo S.r.l., le risultanze del Settore Giovanile Scolastico e le note informative della Segreteria del Settore Tecnico della F.I.G.C. datate 20, 25 e 27 febbraio 2026. Il sig. Luca Petrilli veniva escusso in data 24 gennaio 2026.

All'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, i sig.ri Guglielmo Antonio Manzo e Daniele Rossi, unitamente alla società S.S. Arezzo S.r.l., convenivano con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione concordata ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva. I sig.ri Marco Marsili, Luca Petrilli e la società Pol. Colonna Indicatore non facevano pervenire memorie difensive né formulavano istanza di audizione. La Procura Federale procedeva, pertanto, all’emissione dell'atto di deferimento.

La fase predibattimentale

Il Presidente Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 9 giugno 2026. I deferiti non depositavano memorie.

Il dibattimento

All’udienza del 9 giugno 2026, tenutasi in videoconferenza, è comparso l’Avv. Sandro D’Oria per la Procura Federale, il quale si è riportato integralmente all’atto di deferimento chiedendo irrogarsi le seguenti sanzioni:

- al sig. Marco Marsili, mesi 1 (uno) di inibizione;

- al sig. Luca Petrilli, mesi 1 (uno) di squalifica;

- alla società Pol. Colonna Indicatore, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, esaminati gli atti e la documentazione acquisita, ritiene pienamente provata la responsabilità dei sig.ri Marco Marsili e Luca Petrilli nonché della società Pol. Colonna Indicatore in ordine a tutte le violazioni oggetto di deferimento.

Quanto alla posizione del sig. Luca Petrilli, la nota della Segreteria del Settore Tecnico della F.I.G.C. del 25 febbraio 2026 comprova in modo oggettivo che lo stesso era in possesso di una licenza UEFA B scaduta in data 31 dicembre 2024 e che, ciononostante, ha svolto le funzioni di Responsabile Tecnico dell'Attività di Base della società Colonna Indicatore per l'intera stagione sportiva 2025-2026. Lo svolgimento effettivo dell'incarico trova riscontro anche nelle dichiarazioni rese dallo stesso Petrilli in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale, ove ha dichiarato espressamente: "sono tesserato per la società Colonna Indicatore nella corrente stagione sportiva 2025/2026 con il ruolo di Dirigente-allenatore e nello specifico svolgo il ruolo di responsabile della Scuola calcio" e "riferisco che sono in possesso del patentino da allenatore con qualifica UEFA B": dichiarazioni che, lette alla luce della comunicazione della Segreteria del Settore Tecnico, attestano la perdurante operatività di fatto della qualifica nonostante la sua scadenza formale.

La condotta del sig. Petrilli integra la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS in combinato disposto con l’art. 1.1, lett. c), del C.U. n. 1 del Settore Giovanile Scolastico dell'11 luglio 2025 – a tenore del quale le società che svolgono attività nelle categorie di base devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base in possesso di qualifica federale – nonché la violazione dell'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., che sancisce l'obbligo del tecnico di mantenere valida la propria abilitazione quale condizione indefettibile per l'esercizio dell'attività. La ratio di tali disposizioni risiede nell'esigenza di garantire standard qualificati di competenza tecnica a presidio dell’attività formativa svolta nei confronti di atleti in età minorile, contesto nel quale l’ordinamento federale appresta una tutela rafforzata.

È parimenti accertata la responsabilità del Presidente, sig. Marco Marsili. Sul rappresentante legale della società grava il preciso obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti abilitanti in capo a tutti i propri tecnici, obbligo che nel caso di specie è stato disatteso attraverso il conferimento e la prosecuzione dell'incarico in favore del sig. Petrilli nonostante la scadenza della licenza. Tale omessa vigilanza integra autonoma violazione dell'art. 4, comma 1, CGS in relazione all'art. 1.1, lett. c), del C.U. n. 1 del Settore Giovanile Scolastico, norma precettiva posta a presidio della necessaria qualificazione e competenza professionale dei soggetti preposti all’insegnamento calcistico nelle categorie di base dei minori.

Dall’accertamento delle descritte condotte discende la responsabilità della società Pol. Colonna Indicatore, da imputarsi sia a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS – in ragione del rapporto di immedesimazione organica con il proprio Presidente – sia a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS, per gli atti posti in essere dal proprio tesserato.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio ritiene che le misure debbano essere graduate in applicazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e afflittività.

Con specifico riferimento alla posizione del sig. Luca Petrilli, assume rilievo la circostanza che lo stesso rivestisse contestualmente la duplice qualifica di allenatore iscritto ai ruoli del Settore Tecnico e di dirigente tesserato per la società; ne consegue che la sanzione deve colpire l’attività del deferito nelle sue due forme corrispondenti attraverso l’irrogazione congiunta della squalifica e dell’inibizione reputandosi congrua la sanzione di mesi 1 (uno) di squalifica e inibizione.

A carico del sig. Marco Marsili, la cui responsabilità è di natura gestionale e consegue all’omessa vigilanza sui requisiti del tecnico da lui nominato, si ritiene congrua la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno).

Infine, nei confronti della società Pol. Colonna Indicatore, in virtù dei titoli di responsabilità sopra delineati, si reputa equa la sanzione pecuniaria dell’ammenda fissata in euro 300,00 (trecento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Marco Marsili, mesi 1 (uno) di inibizione;

- al sig. Luca Petrilli, mesi 1 (uno) di inibizione e squalifica;

- alla società Pol. Colonna Indicatore, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 giugno 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Serena Callipari                                                        Roberto Proietti

 

Depositato in data 15 giugno 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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