F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 290/TFN – SD del 23 Giugno 2026 (motivazioni) – Elia VISCONTI – 236/TFNSD
Decisione/0290/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0236/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sig.ri:
Amedeo Citarella – Presidente
Edoardo Ales - Componente
Paolo Clarizia - Componente (Relatore)
Valentino Fedeli – Componente
Gaia Golia – Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 giugno 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n.27891/401pf25-26/GC/gb del 23 aprile 2026 nei confronti del sig. Elia VISCONTI, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto n. 27891/401pf25-26/GC/gb del 23 aprile 2026 il Procuratore Federale, per quanto d’interesse, deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
“il sig. Visconti Elia, calciatore attualmente tesserato per la società Cavese, all’epoca dei fatti tesserato per la Lucchese (Campionato Lega Pro), per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso effettuato scommesse su competizioni calcistiche nazionali e/o internazionali, e in particolare due giocate – in data 31 ottobre 2021 e in data 5 novembre 2021 – per il tramite del concessionario SnaiTech S.p.A. e del conto di gioco n. 21662845, asseritamente da lui aperto ed allo stesso intestato”.
La fase predibattimentale
Il presente procedimento trae origine dalla trasmissione, da parte della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, Gruppo Investigativo Antiriciclaggio, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca (proc. pen. n. 2726/2025 R.G.N.R.), degli atti di un’attività d’indagine nel corso della quale era emersa l’esistenza di conti di gioco, intestati ad alcuni tesserati F.I.G.C., sui quali erano state rilevate scommesse su competizioni calcistiche. Acquisita la documentazione presso i diversi concessionari ed esperite le audizioni dei soggetti interessati, la Procura Federale iscriveva il procedimento nel relativo registro.
Con specifico riferimento alla posizione dell’odierno deferito, la contestazione si fondava sull’acquisizione documentale presso il concessionario SnaiTech S.p.A., dalla quale risultava un conto di gioco n. 21662845 intestato al deferito, sul quale venivano in rilievo due giocate: l’una del 31 ottobre 2021 sull’incontro Sassuolo – Empoli, l’altra del 5 novembre 2021 sull’incontro Mainz – Borussia Mönchengladbach; giocate entrambe risultate perdenti.
Regolarmente notificata la comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Elia Visconti non effettuava alcuna attività difensiva. La Procura Federale esercitava quindi l’azione disciplinare con l’atto di deferimento sopra indicato.
Ritualmente notificati il deferimento e l’avviso di fissazione dell’udienza, si costituiva il sig. Elia Visconti, con l’Avv. Luigi Carvelli, depositando memorie difensive nelle quali, contestata integralmente la riconducibilità del conto di gioco alla sua persona, chiedeva in via preliminare il rinvio in attesa del riscontro del concessionario; in via principale il proscioglimento per estraneità ai fatti e, in via subordinata, l’applicazione della sanzione nel minimo edittale. Alle memorie era allegata copiosa documentazione (querela presentata dal deferito; corrispondenza p.e.c. intercorsa con SnaiTech S.p.A.; contratto sportivo con la Lucchese per la stagione 2021/2022; estratti conto del deferito e del fratello, nonché screenshot di conversazioni riferite al giorno e all’ora delle giocate contestate).
Con ordinanza assunta all’esito dell’udienza del 21 maggio 2026, il Tribunale, in ragione della “richiesta di autorizzazione del difensore del deferito di procedere alla produzione di documentazione pervenuta successivamente alla scadenza dei termini di rito” e della “istanza della Procura Federale, nel caso di accoglimento, di un rinvio dell’[…]udienza onde procedere all’esame della nuova produzione”, preso atto dell’“accordo di entrambe le parti al suddetto rinvio, con espressa concessione della sospensione dei termini ai sensi dell'art. 38 CGS CONI”, “autorizza[va] la difesa del deferito alla produzione della documentazione pervenuta successivamente alla scadenza del termine di rito, da effettuarsi mediante caricamento sulla piattaforma del Processo Sportivo Telematico, con termine per l'adempimento sino al 29 maggio 2026” e “rinvia[va] la trattazione all’udienza del 16 giugno 2026 ore 10.30, in modalità videoconferenza, con sospensione dei termini ai sensi dell’art. 38 CGS CONI”.
Con successivo e tempestivo deposito la difesa produceva ulteriore documentazione sopravvenuta e, segnatamente: il riscontro fornito da SnaiTech S.p.A. con lettera del 19 maggio 2026; il verbale di integrazione di denuncia reso alla Questura di Piacenza in data 20 maggio 2026; le certificazioni relative all’utenza telefonica e all’indirizzo di posta elettronica effettivamente riconducibili al deferito; la documentazione attestante la non titolarità, in capo al medesimo, di numerazioni TIM; l’esito della ricerca sull’utenza telefonica associata al conto di gioco; nonché la lista movimenti del conto di gioco.
Il dibattimento
All’udienza del 16 giugno 2026, svoltasi in videoconferenza, erano presenti l’Avv. Alessandro D’Oria in rappresentanza della Procura Federale e l’Avv. Luigi Carvelli in qualità di difensore del sig. Elia Visconti, il quale partecipava anche personalmente. La Procura Federale, alla luce delle evidenze emerse a seguito della nuova documentazione depositata dalla difesa del deferito, chiedeva il proscioglimento del sig. Elia Visconti. L’Avv. Luigi Carvelli, dopo essersi riportato ai propri scritti difensivi, si associava alla richiesta di proscioglimento.
La decisione
Il deferimento non può trovare accoglimento, non risultando raggiunta la prova della riconducibilità al sig. Elia Visconti delle condotte contestate, come confermato dalla stesa Procura Federale in udienza.
L’art. 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vieta ai soggetti dell’ordinamento federale di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso soggetti autorizzati o non autorizzati a riceverle, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell’ambito della F.I.G.C., della F.I.F.A. e della U.E.F.A. L’art. 4, comma 1, del medesimo Codice impone, in via generale, l’osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità. Presupposto indefettibile dell’affermazione di responsabilità resta, tuttavia, che la condotta vietata sia riferibile, con la dovuta certezza, al soggetto incolpato.
Secondo i consolidati orientamenti degli Organi di giustizia sportiva, la responsabilità disciplinare, pur non richiedendo il rigore probatorio proprio del processo penale, deve nondimeno fondarsi su un compendio idoneo a fornire la ragionevole certezza dell’avvenuta commissione dell’illecito da parte del tesserato. Quando la prova abbia carattere indiziario, la deduzione del fatto ignoto da quello noto non può riposare su un unico indizio, ma deve conseguire dall’apprezzamento di una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti, secondo un criterio di normalità ancorato all’id quod plerumque accidit.
La contestazione mossa al sig. Elia Visconti si fonda esclusivamente sulla formale intestazione al deferito del conto di gioco SnaiTech n. 21662845, sul quale risultano registrate le due giocate del 31 ottobre e del 5 novembre 2021. Dal riscontro del concessionario del 19 maggio 2026 emerge che il conto è stato aperto in via telematica il 27 ottobre 2021 e che il relativo contratto è stato perfezionato mediante invio del documento di identità, con validazione affidata a piattaforma esterna di verifica dell’identità digitale. Lo stesso concessionario ha, peraltro, precisato di non avere accesso alle informazioni relative ai mezzi di pagamento utilizzati dal titolare del conto.
A fronte di tale dato formale, la difesa ha offerto un compendio documentale di segno univocamente contrario, che il Collegio reputa adeguato e sufficiente.
In primo luogo, lo stesso concessionario, SnaiTech S.p.A. ha riscontrato che il conto di gioco n. 21662845 è associato a un indirizzo di posta elettronica e a un’utenza telefonica che non sembrano appartenere al deferito: l’indirizzo di posta elettronica effettivamente riconducibile al sig. Visconti è infatti un altro, attivo dal 2015, come documentato; l’utenza telefonica del deferito è un’altra, attivata nel 2020. La verifica sull’utenza associata al conto di gioco – che è numerazione di un altro gestore telefonico – conduce, del resto, a un soggetto terzo, estraneo al deferito; e la documentazione prodotta attesta che il sig. Elia Visconti non sarebbe mai stato titolare di numerazioni mobili TIM. La divergenza tra i recapiti associati al conto e quelli effettivamente del deferito – in disparte ogni rilievo penale – vale, sul piano disciplinare, a recidere il nesso di riferibilità del conto alla sua persona. Gli estratti conto del deferito – e, per scrupolo difensivo, anche quelli del fratello – non recano alcun movimento in favore di SnaiTech S.p.A. né di alcun altro concessionario di giochi e scommesse. Del resto in coerenza con la dichiarazione del concessionario di non avere accesso ai mezzi di pagamento del titolare non è stato fornito alcuna prova di flussi finanziari idonei a collegare il deferito alle giocate contestate.
Del resto all’epoca dei fatti (anno 2021) l’apertura di un conto di gioco poteva avvenire mediante il solo invio di un documento di identità, senza che fosse richiesta né una verifica biometrica, né la corrispondenza tra l’intestatario del conto e il soggetto che ne curava l’alimentazione finanziaria. È, dunque, astrattamente possibile, e nella specie appare plausibile dagli elementi forniti dal deferito, che il conto sia stato aperto da un terzo utilizzando i dati anagrafici e il documento del deferito.
In ultimo, non si può fare a meno di evidenziare che anche la condotta processuale del deferito sembrerebbe confermare che il deferito non abbia posto in essere le condotte contestate. Il sig. Visconti, lungi dal definire la propria posizione in via conciliativa – come pure avrebbe potuto fare al pari degli altri tesserati a maggior ragione in considerazione dell’approssimarsi della fine del campionato– ha presentato querela presso l’Autorità di pubblica sicurezza in ordine all’apertura del conto a suo nome, sollecitando ripetutamente, anche a mezzo del proprio difensore, gli accertamenti del concessionario e degli organi inquirenti. Si tratta di condotta coerente con l’affermata estraneità ai fatti e difficilmente spiegabile in chi avesse effettivamente posto in essere le condotte contestate.
Significativamente, la stessa Procura Federale ha rivalutato il compendio probatorio alla luce della documentazione sopravvenuta e ha concluso chiedendo il proscioglimento del deferito. Tale richiesta, pur non vincolante per il Collegio, conferma l’infondatezza del deferimento alla stregua delle risultanze in atti.
Alla luce di quanto precede, l’unico elemento a carico – la formale intestazione del conto di gioco – risulta non solo isolato, ma positivamente smentito da una pluralità di elementi documentali gravi, precisi e concordanti, che escludono la riferibilità del conto e delle giocate al sig. Elia Visconti. Difetta, pertanto, la ragionevole certezza dell’avvenuta commissione della violazione, non potendo la sola intestazione anagrafica di un conto di gioco – in presenza di recapiti associati appartenenti a terzi e in assenza di qualsivoglia riscontro finanziario, biometrico o ulteriore – fondare un’affermazione di responsabilità disciplinare. Conseguentemente, il deferito deve essere prosciolto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il deferito.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Paolo Clarizia Amedeo Citarella
Depositato in data 23 giugno 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
