F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 291/TFN – SD del 23 Giugno 2026 (motivazioni) – Ivan Ghilardi e società U.S.D. Città di Fasano – 234/TFNSD
Decisione/0291/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0234/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sig.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Monica De Vergori – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 giugno 2026, a seguito dell'atto di deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27567/443pf25-26/GC/PG/ep del 21 aprile 2026, nei confronti del sig. Ivan Ghilardi e della società U.S.D. Città di Fasano, la seguente
DECISIONE
Con atto del giorno 21 aprile 2026, depositato lo stesso giorno, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:
1) Ivan GHILARDI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. CITTÀ DI FASANO, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1 sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 6, del Comunicato Ufficiale n. 1 del Dipartimento Interregionale del 04/08/2025 per non avere lo stesso versato alla società SAVOIA 1908 FC la quota dell’incasso della gara di Coppa Italia di Serie D U.S.D. CITTÀ DI FASANO – SAVOIA 1908 FC disputata in data 22/10/2025, nonché per non aver trasmesso, entro cinque giorni dalla effettuazione della gara, al Dipartimento Interregionale il borderò dell’incasso (c.d. Mod. C1) e la ricevuta del bonifico comprovante l’avvenuta liquidazione della quota incassi spettante alla società Savoia 1908 FC;
2) la società A.S.D. CITTÀ DI FASANO, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Ivan Ghilardi come riportati nel capo di incolpazione contenuto nella comunicazione di conclusione delle indagini notificata, in precedenza richiamato.
La fase istruttoria
In data 20.11.2026 la Procura Federale, a seguito di nota del 29.10.2026 del SAVOIA 1908 FC, relativa al rispetto degli adempimenti previsti all’art. 6 del Comunicato Ufficiale n° 1 del 4/08/2025 del Dipartimento Interregionale della LND, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 443 pf25-26 avente ad oggetto “Presunto mancato pagamento della società Fasano della quota incassi relativa alla gara valevole per la Finale di Coppa Italia di Serie D Fasano-Savoia del 22.10.2025”.
Con la nota citata il SAVOIA 1908 FC rappresentava alla Procura Federale che l’U.S.D. CITTÀ DI FASANO non aveva provveduto a versare alla stessa la quota dell’incasso della gara di Coppa Italia di Serie D U.S.D. CITTÀ DI FASANO – SAVOIA 1908 FC disputata in data 22/10/2025 in violazione di quanto previsto all’art. 6 del Comunicato Ufficiale n° 1 del 4/08/2025 del Dipartimento Interregionale della LND.
L’Organo inquirente, valutato quanto pervenutogli, avviava l’attività istruttoria acquisendo il foglio di censimento della Società U.S.D. CITTÀ DI FASANO per la s.s. 2025-26, il referto arbitrale della gara U.S.D. CITTÀ DI FASANO – SAVOIA 1908 FC disputata in data 22/10/2025, la copia della corrispondenza intercorsa fra le due Società, la copia del bonifico disposto dal FASANO il 21.11.2025 in favore del SAVOIA per euro 1.947,90 e la copia del mod. C1 (borderò) parzialmente compilato da parte del FASANO. Provvedeva poi all’audizione del Presidente Ghiladi e, successivamente alla concessione della prima proroga del termine di conclusione delle indagini, all’audizione dei Sigg.ri Antonino CONTE e Arcangelo SESSA, rispettivamente Dirigente e Presidente del SAVOIA. Veniva, infine, acquisita agli atti una nota del 27.01.2027 del Dipartimento Interregionale della LND che comunicava che a quella data il FASANO non aveva ancora provveduto a inviare il mod. C1
La Procura Federale, ritenuto, a questo punto, il procedimento istruito in base alla documentazione raccolta, in data 11.03.2026, notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando al Sig. Ivan GHILARDI e alla società U.S.D. CITTÀ DI FASANO quanto riportato nel suddetto atto.
Gli avvisati non svolgevano attività difensiva limitandosi a depositare in atti mandato alle liti ai propri difensori e chiedendo alla Procura di poter concordare la sanzione irroganda ai sensi dell’art. 126 del CGS. La Procura Federale, dopo aver replicato con nota del 30.03.2026 con la quale rappresentava di non poter patteggiare la sanzione vertendosi in ipotesi di recidiva, con atto del 21 aprile 2026, deferiva i suddetti innanzi a questo Tribunale contestando loro le condotte di cui si è detto in precedenza.
La fase predibattimentale e l’udienza del 19.05.2026
Il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 19.05.2026.
Entrambi i deferiti depositavano distinte memorie i cui contenuti risultavano praticamente sovrapponibili. Sostenevano che il ritardo nel pagamento era stato causato da fattori non a loro imputabili in considerazione del fatto che la Società che gestiva il tiketing dell’evento non aveva tempestivamente fornito i dati dell’incasso e che il mancato inoltro al Dipartimento Interregionale del mod modello C1 (borderò) era dipeso dal fatto che la consorella SAVOIA non aveva mai indicato il nominativo del suo dirigente che avrebbe dovuto quietanzare il borderò stesso. In subordine rilevavano la lieve entità della violazione. Concludevano in via principale per il proscioglimento e in subordine per l’irrogazione di una sanzione inferiore al minimo edittale.
All’udienza del 19.05.2026, svoltasi in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale dell’1.07.2025, erano presenti l'Avv. Enrico Liberati e l'Avv. Alfonso Oliva in rappresentanza della Procura Federale nonché l'Avv. Filippo Pandolfi in rappresentanza dei deferiti.
Il Tribunale, rilevato che dal fascicolo istruttorio risultava una mail datata 30.03.2026 con la quale la Procura Federale sosteneva di non poter addivenire alla determinazione concordata della sanzione prima del deferimento, ai sensi dell’art. 126 del CGS, proprio in virtù dell’enunciato del comma 7 del ridetto articolo, vertendosi in ipotesi di recidiva, al fine di verificare la circostanza, pronunciava la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando,ritiene necessario che la Procura Federale produca agli atti del presente procedimento, entro la data dell'11 giugno 2026, la comunicazione di conclusione delle indagini, la proposta ex art. 126 CGS degli allora indagati, l'eventuale risposta scritta della Procura Federale, nonché l'accordo ex art. 126 CGS, atti tutti relativi al procedimento n. 524pf25-26. Rinvia la trattazione del procedimento all'udienza del 18 giugno 2026, ore 11:10, in modalità videoconferenza”
La fase predibattimentale e l’udienza del 18.06.2026
La Procura Federale, nel termine dettato dal Tribunale, depositava copia della comunicazione di conclusione delle indagini relativa al procedimento 524pf25-26, che vedeva fra gli avvisati anche il Presidente GHILARDI e l’U.S.D. CITTÀ DI FASANO, nonché copia del carteggio intercorso fra la Procura e gli avvisati con i relativi moduli definitivi di patteggiamento intervenuti ai sensi dell’art. 126 CGS.
Nessun ulteriore deposito operavano i deferiti.
All’udienza del 18.06.2026, svoltasi anch’essa in modalità videoconferenza, era presente l’Avv. Debora Bandoni in rappresentanza della Procura Federale.
Per i deferiti era presente l’Avv. Filippo Pandolfi.
Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale che, illustrato brevemente il deferimento, richiamatone il contenuto, concludeva chiedendo per il Sig. Ivan GHILARDI l’irrogazione della inibizione per la durata di mesi sei e per la società U.S.D. CITTÀ DI FASANO euro 1.000,00 di ammenda.
Interveniva quindi il difensore dei deferiti il quale evidenziava che a seguito del deposito dei documenti operato dalla Procura in ossequio all’ordinanza assunta dal Tribunale all’udienza del 19.05.2026, l’Organo requirente aveva immotivatamente negato l’accesso all’istituto previsto dall’art. 126 del CGS non vertendosi in ipotesi di condotta integrante recidiva. Si riportava ai propri scritti difensivi insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
La decisione
Ritiene il Tribunale, esaminati gli atti del procedimento, di dovere, in primo luogo, valutare se la Procura Federale, indipendentemente dal possibile accordo sulla sanzione da irrogare ai deferiti, abbia correttamente negato agli stessi, l’accesso all’istituto previsto dall’art.126 del CGS sul presupposto che le condotte contestate nel presente procedimento abbiano costituito oggetto di analoga contestazione anche nel procedimento n. 524pf25-26.
All’uopo occorre sottolineare che il procedimento recante il n. 524pf25-26, pur instaurato successivamente al presente procedimento, ha avuto uno sviluppo più veloce e si è concluso con il patteggiamento, in data 2-9.03.2026, di tutti gli avvistati fra i quali vi erano anche il Sig. Ivan GHILARDI e la società U.S.D. CITTÀ DI FASANO. Oggetto di tale procedimento era “Segnalazione, formulata dalla F.B.C. Gravina, concernente la gestione dei biglietti e dei relativi incassi inerenti alla partita disputata, in data 08.10.2025, con l’U.S.D. Città di Fasano” e, per quanto di interesse, la contestazione mossa al Sig. GHILARDI era costituita dalla “violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 6 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Dipartimento Interregionale LND del 4.8.2025 stagione sportiva 2025/2026, per non aver provveduto, nel termine previsto dal citato Comunicato ufficiale, a predisporre e rimettere al Dipartimento Interregionale la documentazione ivi indicata, relativa alla gara di Coppa Italia di serie D dell’ 8.10.2025, U.S.D Città di Fasano F.B.C. Gravina, nonché …”. La società U.S.D. CITTÀ DI FASANO rispondeva, fra l’atro, a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto al suo presidente.
Orbene è sufficiente leggere il capo di incolpazione del Presidente GHILARDI nel presente procedimento per poter affermare che il comportamento quest’oggi contestato è certamente recidivante, almeno parzialmente, quello contestatogli nel procedimento n. 524pf25-26. Viene quindi integrata l’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 18 del CGS laddove ci si riferisce a coloro “che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva …”.
Nella fattispecie, dunque, con la nota del 30.03.2026 la Procura Federale ha fatto buon governo del settimo comma dell’art. 126 del CGS che preclude l’accesso alla sanzione concordata in caso di comportamento recidivante. Qualche dubbio, invece, permane sul successivo contegno della Procura che, nel capo di incolpazione del presente procedimento, non ha ritenuto di contestare, al GHILARDI e alla società dallo stesso presieduta, la recidiva.
Passando all’esame del merito non può che osservarsi che le omissioni contestate risultano pacificamente ammesse dai deferiti e che le giustificazioni addotte dal Presidente GHIRARDI appaiono inconsistenti e prive di giuridico fondamento.
Che il pagamento di quota parte dell’incasso dovuto al SAVOIA sia avvenuto in ritardo è pacifico in atti e la giustificazione addotta, relativa a problematiche create della società che gestiva il tiketing della gara, non può trovare ingresso in questa sede, né essere opposta al creditore, non essendovi alcuna norma che imponga il ricorso a tali società per gestire gli incassi delle gare. Nello stesso modo il mod. C1 (borderò) ben avrebbe potuto essere trasmesso nel termine di cinque giorni, previsto dall’art. 6 del Comunicato Ufficiale n° 1 del 4/08/2025 del Dipartimento Interregionale della LND, o anche successivamente, al Dipartimento stesso, sia pure privo della firma per quietanza, nel mentre non risulta mai essere stato spedito.
Con riferimento al regime sanzionatorio ritiene il Tribunale, per quanto attiene al Presidente GHILARDI, di poter leggermente ridurre la sanzione richiesta dalla Procura Federale in considerazione del fatto che non si verte nell’ipotesi di mancato pagamento, come sembrerebbe evincersi dal tenore del capo si incolpazione, ma di ritardato pagamento. Allo stesso modo e per lo stesso motivo, con riferimento alla Società, ritiene il Tribunale di poter scendere leggermente al di sotto del minimo edittale. Si provvede, dunque, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Ivan Ghilardi, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- alla società U.S.D. Città di Fasano, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Depositato in data 23 giugno 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
