F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0221/CSA pubblicata del 15 Giugno 2026 – società ARS ET Labor Ferrara S.S.D a r.l.
Decisione/0221/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0317/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente
Andrea Lepore - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0317/CSA/2025-2026, proposto dalla società ARS ET Labor Ferrara S.S.D a r.l. in data 26.05.2026,
per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento interregionale LND – Serie D, di cui al Com. Uff. n. 461 del 25.05.2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella riunione del 04.06.2026, tenutasi in videoconferenza, il Prof. Avv. Andrea Lepore; sentito il quarto ufficiale e udito l’Avv. Marco Sabato per la reclamante.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società ARS ET Labor Ferrara propone reclamo in data 15 aprile 2026 avverso delibera del Giudice sportivo, pubblicata in Com. Uff. n. 461 del 25.05.2026 del Dipartimento interregionale LND – Serie D, mediante la quale, in relazione alla gara di Campionato di Eccellenza – Play Off nazionali, Ars et Labor Ferrara/Santegidiese del 24.05.2026, venivano inflitte le sanzioni dell’obbligo di disputa di 1 (una) gara a porte chiuse e ammenda di € 4.000,00 «Per avere propri sostenitori nel corso del secondo tempo, dopo la segnatura di una rete subita dalla propria squadra, lanciato all’interno del terreno di gioco circa 5 accendini, una sigaretta elettronica, una monetina, e 1 fumogeno. Al termine della gara alcune persone non identificate (circa 10), chiaramente riconducibili alla società, accedevano indebitamente nella zona antistante gli spogliatoi, accerchiavano gli Ufficiali di gara e rivolgevano espressioni offensive all’Arbitro, strattonandolo».
La reclamante contesta la ricostruzione della vicenda da parte degli Ufficiali di gara, giungendo ad affermare che quanto riportato negli atti di gara non risponde a quanto realmente accaduto, come sarebbe dimostrato dalla dichiarazione rilasciata dalla Questura di Ferrara che allega e che è bene riportare integralmente.
In essa si afferma che «Al termine dell’incontro, la tifoseria locale iniziava ad inveire contro la terna arbitrale per la decisione assunta di annullare due reti segnate dall’Ars et Labor, ritenute invero valide da parte dei supporters locali. In particolare, alcuni tifosi cominciavano ad ammassarsi vicino alle balaustre di accesso al campo da gioco, nonché nei pressi del tunnel che porta gli arbitri verso gli spogliatoi, tentando altresì di lanciare oggetti in campo all’indirizzo degli arbitri. Attesa la situazione concitata e al fine di evitare che i componenti della terna arbitrale venissero colpiti dal lancio di oggetti, un Funzionario della Questura presente sul posto congiuntamente a personale Digos, interveniva prontamente accedendo al campo da gioco, per scortare in sicurezza la terna arbitrale verso il tunnel che conduce verso gli spogliatoi. L’intervento del personale della Questura si rendeva necessario anche a fronte del fatto che gli arbitri persistevano nel voler restare sul campo da gioco per interloquire con alcuni componenti della società locale, malgrado il clima teso con la tifoseria. Nonostante il lancio in campo di alcuni accendini e di una sigaretta elettronica, nessun componente della terna arbitrale, ovvero dei giocatori presenti in campo, veniva attinto dai predetti oggetti».
Ad avviso della reclamante, da tale dichiarazione si evincerebbe che il sodalizio estense, unitamente ai propri dirigenti, avrebbe sempre salvaguardato, durante la gara e al termine della stessa, l’integrità fisica dei componenti la terna arbitrale. Ciò sarebbe ulteriormente provato dal fatto che il vice Questore D.ssa Luciana Fusco ed il Sig. Luca Pozzoni, S.L.O. della ARS ET LABOR Ferrara si frapponevano innanzi al direttore di gara, fungendo materialmente da barriera protettiva al fine di garantirne l’incolumità fisica.
La reclamante chiede pertanto: in linea principale, di accogliere il reclamo in appello avverso la decisione emessa da Giudice Sportivo Nazionale, e, per l’effetto, revocare, annullare e/o privare di qualsivoglia efficacia le sanzioni disciplinari dell’ammenda di € 4.000,00 e della disputa di una gara a porte chiuse; in linea meramente subordinata, di ridurre congruamente le predette sanzioni disciplinari comminate alla medesima società appellante nei limiti del minimo edittale e, in ogni caso, in maniera proporzionata alla condotta effettivamente tenuta dai tesserati di quest’ultima; in linea ulteriormente gradata, di disporre che l’eventuale gara a porte chiuse sia disputata nella stagione sportiva 2026/27 anziché nella prossima gara casalinga di play off nazionali, qualora la società appellante consegua il diritto a prendervi parte.
Il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte ritiene che il reclamo sia infondato per i motivi che seguono.
Premesso che non viene contestata la circostanza del lancio di oggetti sul terreno di gioco, ivi compreso 1 fumogeno, ad opera della tifoseria della ARS ET LABOR, la doglianza è incentrata su presunte incongruenze tra quanto indicato nel referto di gara e quanto dichiarato nella relazione redatta dalla Questura di Ferrara, relativamente al procurato pericolo per l’incolumità fisica degli ufficiali di gara.
La Corte, in primo luogo, onde evitare qualsiasi fraintendimento, ha ritenuto di audire il quarto ufficiale, sig. Nonnato, il quale ha pienamente confermato il contenuto sia del referto di gara sottoscritto dall’arbitro e da lui stesso, sia della integrazione di referto richiesta dal Giudice sportivo. In tale ultimo documento, il sig. Nonnato afferma che «al termine della partita un gruppo di dieci persone non autorizzate, riconducibili alla squadra di casa ARS et Labor, entrava nel recinto di gioco, ci accerchiava, strattonandoci e insultandoci con frasi “vergognatevi! Siete dei co*** voi e chi vi manda!”». Trattasi di refertazione perfettamente in linea con quanto riferito dal Direttore di Gara: “a fine gara notavo la presenza di diversi soggetti non identificati (una decina) all’interno del recinto di gioco. Alcuni di loro mi strattonavano verso gli spogliatoi e mi gridavano vergognatevi, vi dovete vergognare”.
Quanto alla relazione redatta dalla Questura di Ferrara ed all’interpretazione che ne prospetta la società reclamante, il Collegio ritiene, al contrario, che dagli atti emerga in maniera inequivoca la gravità del comportamento posto in essere dai tesserati della società di casa, seppure non singolarmente identificati. In vero, dal documento in questione – ove si afferma che «al fine di evitare che i componenti della terna arbitrale venissero colpiti dal lancio di oggetti, un Funzionario della Questura presente sul posto congiuntamente a personale Digos, interveniva prontamente accedendo al campo da gioco, per scortare in sicurezza la terna arbitrale verso il tunnel che conduce verso gli spogliatoi» – si evince chiaramente la situazione di oggettivo pericolo per l’incolumità fisica degli ufficiali di gara, determinata dal lancio di oggetti al loro indirizzo e dai quali solo fortuitamente non sono stati attinti: incolumità preservata solo grazie al pronto intervento del vice Questore e del personale della Digos, i quali non hanno tuttavia potuto evitare gli insulti e gli strattonamenti cui i medesimi ufficiali sono stati sottoposti.
Pertanto, la Corte ritiene che la sanzione comminata in primo grado sia congrua.
Quanto alla domanda subordinata relativa alle modalità di esecuzione della sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse nella prossima stagione sportiva, deve ritenersi venuto meno l’interesse alla relativa pronuncia, per non essersi la società reclamante qualificata alla fase successiva del torneo (play off nazionali).
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Lepore Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
