F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0222/CSA pubblicata del 18 Giugno 2026 – società F.C. Internazionale Milano S.p.A. – calc.Taho Alain

Decisione/0222/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0315/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Antonino Savo Amodio – Presidente

Barbara Del Duca – Componente

Piervincenzo Pacileo - Componente (Relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0315/CSA/2025-2026 proposto dalla Società F.C. Internazionale Milano SPA in data 26.05.2026 avverso la sanzione della squalifica per 8 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Taho Alain in relazione alla gara di Primavera 1 - Trofeo Giacinto Facchetti Cesena/Inter del 22.05.2026 con Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 196 del 23.05.2026.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti di causa; relatore nell’udienza tenutasi in presenza il giorno 08.06.2026 Piervincenzo Pacileo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con Delibera del Giudice presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 196 del 23.05.2026 veniva disposta la squalifica, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. b) CGS, per otto giornate effettive di gara a carico del calciatore della F.C. Internazionale Milano SPA Alain Taho “per avere, al 35° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale correndo verso il Direttore di gara fino ad urtarlo con il petto all’altezza della spalla e proferendo, nei confronti del medesimo, espressioni ingiuriose, sanzione comminata ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. b) CGS”.

In dettaglio, nel referto arbitrale redatto dal direttore di gara, Sig. Matteo Dini, che descrive i fatti posti a fondamento della pronuncia del Giudice di prime cure, si evince che il calciatore della F.C. Internazionale Milano SPA, Sig. Taho Alain al 35° del secondo tempo è stato espulso “perché dopo una mia decisione arbitrale protestava nei miei confronti correndo verso di me e colpendomi alla spalla, con il petto, senza causarmi dolore o infortuni. Contemporaneamente pronunciava verso di me le seguenti parole: «che cazzo fai, è fallo, coglione»”.

Le ragioni della Società reclamante sono riconducibili alla presunta erronea applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. b) CGS per insussistenza di una condotta gravemente irriguardosa con contatto fisico, al preteso travisamento della concreta portata offensiva del fatto ed alle eccepite eccessiva afflittività e sproporzione della sanzione.

Per quanto concerne il primo motivo di reclamo, la Società F.C. Internazionale Milano SPA, richiamando anche alcuni precedenti giurisprudenziali della Corte Sportiva di Appello, afferma che “la condotta contestata al tesserato non appare integrare gli estremi della fattispecie aggravata prevista dall'art. 36, comma 1, lett. b), CGS”, poiché la descrizione contenuta negli atti ufficiali “consente di escludere la sussistenza di una condotta caratterizzata da violenza, aggressività volontaria o impeto incontrollato, elementi che la costante giurisprudenza sportiva ritiene necessari ai fini dell’applicazione della fattispecie aggravate contestata”, e non palesa né lesioni, né dolori patiti dall’Ufficiale di gara a seguito del contatto fisico avvenuto con il calciatore espulso; quanto innanzi ricondurrebbe “la condotta contestata al tesserato, pur censurabile sotto il profilo disciplinare”, ad una mera “protesta irriguardosa tenuta in un contesto agonistico concitato, ma priva di quella concreta carica aggressiva richiesta dall'art. 36, comma 1, lett. b), CGS”.

Inoltre, il Sodalizio reclamante contesta la gravità attribuita alla condotta de quo, atteso che “lo stesso referto arbitrale non descrive alcuna aggressione, non riporta conseguenze fisiche, non evidenzia alcun comportamento violento o minaccioso successivo” e che la protesta del tesserato espulso, “successiva ad una decisione arbitrale contestata, sviluppatasi nell'arco di pochissimi istanti e senza assumere carattere minaccioso o intimidatorio”, è priva di “quella particolare carica intimidatoria ed aggressiva richiesta dalla fattispecie contestata”.

In sostanza, la Società reclamante eccepisce che la squalifica inflitta, “anche a voler ritenere sussistente una condotta irriguardosa, … risulta manifestamente sproporzionata rispetto alla concreta entità del contatto, all'assenza di conseguenze fisiche, alle  modalità non violente dell'episodio e ai principi di gradualità e proporzionalità della sanzione” e, di conseguenza, ne richiede la rideterminazione in misura sensibilmente inferiore.

In conclusione, la Società F.C. Internazionale Milano SPA chiede l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

in via principale, la riforma del provvedimento impugnato mediante riqualificazione della condotta contestata al Sig. Taho Alain, con conseguente esclusione dell’applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. b), CGS, e, per l'effetto, la rideterminazione della sanzione in misura sensibilmente inferiore rispetto a quella irrogata dal Giudice Sportivo;

in via subordinata, la riduzione della sanzione nei limiti di giustizia dalla Corte, in applicazione dei principi di proporzionalità e gradualità della sanzione disciplinare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La fattispecie ascritta al comportamento del tesserato di F.C. Internazionale Milano SPA, Sig. Taho Alain, è riconducibile alla previsione codicistica di cui all’art. 36, comma 1, lett. b) del CGS, che disciplina l’ipotesi della condotta gravemente irriguardosa da parte, segnatamente, dei calciatori nei confronti degli ufficiali di gara “che si concretizza in un contatto fisico”.

Infatti, atteso che la giurisprudenza consolidata della Corte Sportiva d'Appello, peraltro, paradossalmente, richiamata proprio dalla Società reclamante (Decisioni n. 0179/CSA-2023-2024, 0195/CSA-2025-2026, 0085/CSA-2023-2024, 0213/CSA-2023-2024 e C.S.A., Sez. Un., 15 maggio 2019 n. 146), individua quale carattere necessario per la configurabilità del “contatto fisico” rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. b), CGS la volontaria aggressività finalizzata a produrre una lesione personale o inserita in un’azione impetuosa ed incontrollata, a giudizio di questa Corte il comportamento tenuto dal tesserato della Società reclamante squalificato in danno dei Direttore di gara presenta incontrovertibilmente il suindicato secondo presupposto.

Le concrete carica aggressiva e offensività richieste dall’art. 36, comma 1, lett. b), CGS, emergono in modo evidente dal referto dell’Ufficiale di gara, il cui rapporto, come sancito dall’art. 61, comma 1, CGS, fa “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”: la Corte rileva, in particolare, oltre alla circostanza che un calciatore del campionato Primavera, nato nel 2007, abbia proferito nei confronti dell’arbitro espressioni gravemente ingiuriose (già innanzi riportate per esteso), l’inequivocabile descrizione fornita dal Direttore di gara dell’azione compiuta dal Sig. Taho Alain: il colpo arrecato da quest’ultimo con il petto sulla spalla dell’arbitro non è qualificato “lieve” o “leggero”, come viceversa contenuto in ciascuno dei referti oggetto dei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Società reclamante.

Conseguentemente, a giudizio di questa Corte, appare corretta la decisione del Giudice di prime cure di disporre la squalifica, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. b), CGS, per otto giornate effettive di gara a carico del calciatore della F.C. Internazionale Milano SPA, Sig. Taho Alain.

Pertanto, per le già indicate ragioni il reclamo va respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE                                                IL PRESIDENTE

Piervincenzo Pacileo                                     Antonino Savo Amodio

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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