F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0223/CSA pubblicata del 19 Giugno 2026 – società U.S. Cremonese S.p.A. – calciatore Alberto Grassi

Decisione/0223/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0318/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Antonino Savo Amodio – Presidente

Gianluca Di Vita – Componente

Michele Bonetti - Componente (Relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0318/CSA/2025-2026, proposto dalla Società U.S. Cremonese S.p.A. in data 30.05.2026, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Serie A - C.U. n. 198 del 25 Maggio 2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza dell'8 giugno 2026, tenutasi in modalità mista, l'Avv. Michele Bonetti e udito l’Avv. Paolo Rodella per la reclamante.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 28 maggio 2026, a seguito di rituale preannuncio, la Società U.S. Cremonese S.p.A. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Serie A, pubblicata con C.U. n. 198 del 25 maggio 2026.

Preso atto della rinuncia alla proposizione del reclamo, pur preannunciato, in merito alle sanzioni inflitte al calciatore DJURIC Milan (squalifica per due giornate effettive di gara), al calciatore OKEREKE Chidozie David (squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di 5.000,00) al calciatore Matteo Bianchetti (ammonizione ed ammenda di 1.500,00) ed alla medesima Società U.S. Cremonese S.p.A. (ammenda di 8.000,00 oltre ad ammenda di 5.000,00), il presente giudizio è circoscritto alla sola posizione del calciatore Alberto Grassi.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Alberto Grassi per quattro giornate effettive di gara così motivando il provvedimento: “per avere, al 28° del secondo tempo, proferito una espressione blasfema, avvicinandosi con fare minaccioso al Direttore di gara spingendolo leggermente”.

La Società reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica da quattro a tre giornate effettive di gara ovvero, in via subordinata, la riduzione della squalifica da quattro a tre giornate effettive di gara con ammenda.

A sostegno del reclamo la società ha dedotto, in sintesi, la natura lieve, involontaria e fortuita del contatto fisico intervenuto e l’assenza di effettiva offensività delle espressioni attribuite al calciatore affermando che il tutto si svolgeva in un contesto emotivo e agonistico idoneo a giustificare una mitigazione della sanzione, anche al di sotto del minimo edittale.

L’esponente richiedeva altresì un approfondimento istruttorio.

Alla riunione, svoltasi dinanzi a questa Corte in modalità mista, è stato ascoltato il difensore della società ed il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare, devono essere rigettate le istanze istruttorie formulate dalla reclamante, in quanto il compendio documentale acquisito agli atti è già pienamente sufficiente a formare il convincimento del Collegio in ordine alla ricostruzione dei fatti e alla qualificazione giuridica della condotta contestata. Non residuano, nella fattispecie, margini di ambiguità, lacune descrittive o elementi di contraddittorietà tali da rendere necessario, o anche solo utile, un approfondimento istruttorio.

La contestazione dei fatti, oltretutto, è generica, formale, non circostanziata e non nega, sostanzialmente, le parole proferite né il leggero contatto che, pacificamente, non ha determinato alcuna conseguenza.

Ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Conseguentemente, va escluso che la rappresentazione dei fatti acclarata nel rapporto arbitrale possa essere superata da una diversa ricostruzione di parte, fatto salvo il caso, del tutto eccezionale, in cui il contenuto del referto non appaia sufficiente per formare il convincimento del Giudice, ovvero non contenga elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulti, per altra ragione, intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze oggettive (ex plurimis, CSA, Sez. III, decisione n. 10 del 18.8.2025; CSA, Sez. III, decisione n. 77 del 16 dicembre 2025).

Tale condizione non ricorre nel caso di specie in quanto la narrazione arbitrale è univoca, circostanziata e priva di qualsiasi elemento di incompletezza, ragion per cui la richiesta di integrazione istruttoria non può essere accolta.

Nel merito il reclamo è infondato.

Nel referto arbitrale l’Ufficiale di gara descrive una condotta composta da più segmenti convergenti, riportando che il Grassi «protestando dopo l'espulsione di un suo compagno mi si avvicinava con fare minaccioso dicendo: "Porco dio. Dio cane ma che cazzo stai facendo?". A quel punto essendosi portato a pochi centimetri da me mi colpiva con una leggera spinta con la mano sul petto senza causare conseguenze».

L’art. 36 C.G.S., rubricato “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”, al comma 1, lett. b), delinea una struttura normativa sanzionatoria che prevede la combinazione di due condotte costituite da un comportamento gravemente irriguardoso verso l’ufficiale di gara, in cui si innesti anche un contatto fisico con quest’ultimo. La disposizione non richiede di operare interpretazioni o valutazioni circa la consistenza o l’intensità del contatto fisico, che risulta essere l’unico requisito necessario per l’integrazione della fattispecie prevista dalla disposizione in esame, ovvero una condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

La condotta accertata si presenta come una sequenza unitaria e progressiva, articolata in più segmenti tra loro strettamente connessi e tutti disciplinarmente rilevanti: l’utilizzo di espressioni blasfeme, la protesta verbale rivolta al Direttore di gara in termini gravemente irriguardosi e l’avvicinamento culminato nel contatto fisico realizzatosi mediante una leggera spinta con la mano sul petto dell’arbitro. In tale contesto, pur rilevando la blasfemia ai sensi dell’art. 37 C.G.S., il nucleo centrale e giuridicamente assorbente della condotta è integrato dal contegno gravemente irriguardoso concretizzatosi nel contatto fisico con l’Ufficiale di gara, sussumibile nell’art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S., disposizione che, come predetto, non richiede particolari valutazioni circa l’intensità del contatto, essendo sufficiente, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che il contatto fisico si inserisca in una condotta gravemente irriguardosa. I restanti profili della sequenza fattuale non impongono, nel caso di specie, un autonomo aggravamento del trattamento sanzionatorio, ma concorrono a confermare il complessivo disvalore disciplinare del fatto e, quindi, la piena congruità della sanzione irrogata, già corrispondente al minimo edittale previsto per la fattispecie più grave.

Il Collegio non ritiene fondata la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti, non rilevandone i presupposti.

È principio consolidato che il riconoscimento delle circostanze attenuanti — ivi comprese quelle generiche di cui all'art. 13, comma 2, C.G.S. espressamente invocate dalla reclamante — non possa tradursi in un indiscriminato potere di mitigazione della pena da parte del giudice. Tale riconoscimento deve fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali che, con riferimento al singolo caso concreto, giustifichino il contenimento della stessa, e non può costituire un riconoscimento conseguente alla mera assenza di elementi negativi connotanti il genere o l'entità della violazione, presupponendo invece la sussistenza di fattori positivi concreti che dimostrino un comportamento particolarmente meritevole o idoneo a ridurre il disvalore disciplinare della condotta posta in essere.

Nel caso di specie tali fattori positivi non si riscontrano nei fatti descritti. La difesa invoca, a sostegno della riduzione, la tenuità del contatto fisico, il contesto emotivo della gara e la tensione agonistica del momento. Nessuno di questi argomenti è suscettibile di determinare una mitigazione della sanzione.

Quanto alla tenuità del contatto, va nuovamente osservato che l'art. 36, comma 1, lett. b), C.G.S. non richiede di operare valutazioni circa la consistenza o l'intensità del contatto fisico. La lievità della spinta è già compatibile con la fattispecie tipizzata e con la sanzione irrogata e non vale a ridurne il disvalore.

Quanto al contesto emotivo della gara, esso costituisce una circostanza ordinaria nel contesto delle competizioni calcistiche professionistiche, inidonea a giustificare condotte irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara, e già implicitamente considerata dal legislatore federale nella determinazione del minimo edittale. Non emergono, nel caso in esame, elementi positivi ulteriori — quali scuse immediate, ravvedimento operoso, collaborazione con gli organi di giustizia ecc. — che possano giustificare una valutazione differenziata (cfr. Sez. I, n. 0061/2025-2026).

La sanzione di quattro giornate effettive di squalifica inflitta dal Giudice Sportivo è pertanto proporzionata, congrua e rispettosa dei criteri edittali stabiliti dall'ordinamento federale.

La Corte, per i motivi sopra esposti, ritiene non meritevole di accoglimento il reclamo proposto dalla società U.S. Cremonese S.p.A. nell’interesse del proprio tesserato, Sig. Alberto Grassi, che, pertanto, deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Michele Bonetti                                                Antonino Savo Amodio

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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