F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0224/CSA pubblicata del 23 Giugno 2026 – società Palermo F.C. S.p.A.

Decisione/0224/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0314/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Antonino Savo Amodio – Presidente

Rocco Vampa – Componente

Claudio Contessa - Componente (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0314/CSA/2025-2026 proposto dalla società Palermo F.C. S.p.A. in data 30.05.2026;

per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al C.U. n. 189 del 21.05.2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza dell’8 giugno 2026, tenutasi in presenza, il Pres. Claudio Contessa; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con il reclamo in epigrafe la soc. Palermo F.C. s.p.a. ha chiesto la riforma della Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B di cui al comunicato ufficiale n. 189 del 21 maggio 2026 con cui, in relazione ai fatti accaduti in occasione della gara Palermo - Catanzaro del giorno 20 maggio 2026 (partita play-off – semifinali di ritorno del Campionato di calcio di Serie B 2025-2026), è stata irrogata la sanzione dell’ammenda di euro 20mila.

Per quanto riguarda i fatti materiali oggetto della contestazione, dal referto arbitrale emerge quanto segue:

- (Comportamento del pubblico) “Durante la gara, in 2 occasioni, mentre un calciatore del Catanzaro si accingeva a battere un calcio d’angolo, dagli spalti venivano lanciate numerose bottigliette al suo indirizzo. La stessa cosa si verificava a fine gara, quando io e i miei assistenti stavamo raggiungendo il tunnel degli spogliatoi e venivamo fatti oggetto di un lancio di numerose bottigliette d’acqua”

- (Incidenti avvenuti) – Nessuna nota

- (Osservazioni assistenti) – Nessuna nota;

- (Varie ed eventuali) “A fine gara, soggetto non identificato, ma riconducibile alla società Palermo (in quanto indossava la tuta sociale della squadra) ci faceva oggetto di numerosi epiteti ingiuriosi prima che raggiungessimo il nostro spogliatoio”.

Dalla relazione dei delegati della procura Federale in pari data (20 maggio 2026) emerge quanto segue:

“per la tifoseria ospitante venivano rilevati il lancio di bottigliette di plastica semipiene e bicchieri, indicati in n. 25 sul terreno di giuoco e n. 10 nelrecinto di giuoco”.

Il provvedimento sanzionatorio qui impugnato ha motivato come segue l’irrogata sanzione dell’ammenda nella misura di euro 20mila:

“- per avere [i sostenitori della società reclamante], nel corso della gara, lanciato numerose bottigliette di plastica all’indirizzo di calciatori della squadra avversaria intenti a battere il calcio d’angolo;

- per avere, al 51° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco ed un fumogeno sul terreno di giuoco;

- per avere inoltre, al termine della gara, i suoi sostenitori lanciato numerose bottigliette di plastica in direzione degli Ufficiali di gara mentre si accingevano ad uscire dal recinto di giuoco;

- per avere, infine, negli spogliatoi, un proprio collaboratore rivolto espressioni ingiuriose agli ufficiali di gara;

- sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lettera b) CGS”.

Il reclamo in oggetto è affidato a una pluralità di motivi rubricati come segue:

1. In ordine alla responsabilità oggettiva della Società e alla delimitazione dell’oggetto del reclamo.

2. In ordine al lancio delle bottigliette di plastica.

3. In ordine al lancio del petardo e del fumogeno.

3. [sic] In ordine alla condotta asseritamente tenuta dal collaboratore riconducibile alla reclamante.

4. In ordine alla quantificazione dell’ammenda di Euro 20.000,00 e all’applicazione delle attenuanti.

Più in dettaglio, con il primo motivo del reclamo la società Palermo F.C. S.p.A. delimita l’oggetto del thema decidendum e precisa di non intendere promuovere un gravame generalizzato avverso l’intera decisione del Giudice sportivo di primo grado ma di mirare, piuttosto, alla “riforma e/o riduzione” del quantum della sanzione in concreto irrogata. In particolare, la società reclamante osserva che il complesso delle circostanze rilevanti avrebbe dovuto condurre all’adozione di una sanzione meno afflittiva e meglio calibrata sulla concreta offensività delle condotte contestate.

Con il secondo motivo di reclamo si lamenta (allegando a sostegno alcuni precedenti della Giustizia sportiva) che, nel sanzionare il contestato lancio sul terreno di gioco e nel recinto di gioco di alcune bottigliette di plastica, il primo Giudice non avrebbe considerato il complesso di circostanze rilevanti e sarebbe pervenuto a una conclusione (in punto di dosimetria sanzionatoria) eccessivamente afflittiva e non proporzionata all’oggettiva gravità e alla concreta offensività connessa ai fatti contestati.

Con il terzo motivo del reclamo la società Palermo F.C. S.p.A. (anche in questo caso, allegando a sostegno delle proprie tesi alcuni precedenti della Giustizia sportiva) lamenta che il primo Giudice avrebbe fatto derivare conseguenze sanzionatorie eccessivamente afflittive dal lancio di un solo petardo nel recinto di gioco e di un solo fumogeno sul terreno di gioco. Il carattere sproporzionato della risposta sanzionatoria deriverebbe – fra l’altro – dal carattere isolato degli episodi contestati e dall’assenza di danni a persone o cose.

Con un ulteriore motivo di reclamo (rubricato con il n. 3 – come il precedente – per un evidente refuso nella numerazione) si lamenta l’eccessivo rilievo attribuito – ai fini sanzionatori – all’episodio della presunta condotta ingiuriosa nei confronti della terna arbitrale che un collaboratore riconducibile alla reclamante avrebbe realizzato dopo la fine della partita.

Al riguardo la società reclamante (richiamando a sostegno delle proprie tesi alcuni precedenti giurisprudenziali) lamenta la genericità di quanto riportato nel referto arbitrale (il quale non consentirebbe né di indentificare il soggetto agente, né di comprendere in modo esatto le condotte contestate) e – in ogni caso – l’assenza di contatti fisici o condotte violente, sì da rivelare, anche sotto tale aspetto, un’eccessiva severità nella risposta sanzionatoria.

Con l’ultimo motivo di reclamo (rubricato con il numero 4) la società Palermo F.C. S.p.A. osserva che, quand’anche venisse confermata la sua responsabilità in ordine agli addebiti contestati, la sanzione in concerto irrogata dovrebbe essere congruamente ridotta sia in ragione dell’applicazione dei princìpi di gradualità e proporzionalità, sia grazie al riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli articoli 7, 13, comma 2 e 29 del CGS della FIGC.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere respinto per le ragioni che seguono.

Il Collegio rileva in primo luogo che il preannuncio di reclamo in data 21 maggio 2026 delimitava il thema decidendum in modo più ampio di quanto infine è stato fatto con il reclamo in data 31 maggio 2026. In particolare, non risulta in seguito coltivato il reclamo (che, pure, era stato preannunciato) avverso la sanzione della squalifica per due giornate e dell’ammenda di euro 5.000 a carico di un calciatore della società per le condotte tenute al termine della gara.

Prima di passare all’esame puntuale dei singoli motivi di reclamo il Collegio formula alcune osservazioni di carattere preliminare.

La prima osservazione consiste nel fatto che la società reclamante non nega alcuno dei fatti contestati nella sua materialità (lancio di bottigliette in plastica sul terreno di gioco e nel recinto di gioco; lancio di un petardo nel recinto di gioco e di un fumogeno sul terreno di gioco; condotta tenuta da un soggetto non identificato nei confronti nei confronti della terna arbitrale), anche se contesta sotto svariati profili impugnatori le conseguenze sanzionatorie che il Giudice sportivo di primo grado ha fatto discendere da ciascuna di esse.

La seconda osservazione consiste nel fatto che la società appellante non sembra mirare a un’integrale riforma della sanzione inflitta, mirando – piuttosto – a una sua congrua riduzione per le ragioni puntualmente esposte nel reclamo.

La terza osservazione consiste nel fatto che, anche se le condotte e gli episodi contestati alla reclamante sono plurimi e distinti, la risposta in termini sanzionatori assume un carattere evidentemente unitario. Sotto tale aspetto, stante la sicura sussistenza di entrambe le condotte richiamate nell’ambito del secondo e del terzo motivo di reclamo (lancio di bottigliette di plastica e lancio di un petardo e di un fumogeno) e stante la possibilità di applicare anche congiuntamente le sanzioni disciplinari a fronte di una pluralità di condotte sanzionabili (articolo 12, comma 2 CGS della FIGC), la disposta sanzione dell’ammenda di 20mila euro risulterebbe comunque giustificata anche tenendo in considerazione la circostanza attenuante di cui all’articolo 29, comma 1, lettera b) del CGS della FIGC (si tratta, oltretutto, di una circostanza che il Giudice sportivo di prima istanza ha concretamente valutato in favore dell’odierna reclamante).

Tanto premesso in via generale, è ora possibile passare all’esame puntuale dei motivi di reclamo, più analiticamente descritti nell’ambito della premessa in fatto.

Per quanto riguarda il primo motivo di impugnativa, la sua articolazione non ne consente un esame autonomo rispetto ai successivi motivi di reclamo: come si è in precedenza osservato, il motivo in questione – richiamando le ragioni di impugnativa più analiticamente esposte nei successivi motivi – si limita a contestare il quantum sanzionatorio, domandandone la “riforma e/o riduzione”.

È infondato il secondo motivo di impugnativa, con il quale la Società Palermo F.C. S.p.A. chiede una diversa (e più mite) valutazione in ordine alla contestazione relativa al lancio delle bottigliette di plastica sul terreno di gioco e nel recinto di gioco.

Va premesso al riguardo che le condotte dinanzi descritte (reiterate nel corso dello svolgimento della gara) sono certamente riconducibili alla previsione di cui all’articolo 25, comma 3 del CGS della FIGC (secondo cui le società rispondono per l’introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi – inter alia – “di strumenti ed oggetto comunque idonei ad offendere”).

Ai fini della presente decisione rileva non solo il carattere reiterato della condotta in questione, ma anche il numero oggettivamente elevato di bottigliette rinvenute sul terreno di gioco e nel recinto di gioco (rispettivamente, in numero di 25 e di 10, secondo la relazione dei delegati della Procura federale).

Né può pervenirsi all’accoglimento delle tesi della reclamante in ragione del mancato accertamento della presenza o meno del tappo di chiusura, del mancato attingimento di giocatori o ufficiali di gara ovvero della carenza di danni materiali o interruzioni della gara.

Siccome la previsione di cui al richiamato articolo 25, comma 3 CGS della FIGC descrive chiaramente una fattispecie di pericolo, la stessa risulta di certo concretata nel caso in esame e l’eventuale realizzazione delle ulteriori conseguenze descritte dalla reclamante avrebbe, semmai, giustificato una risposta sanzionatoria ancora più afflittiva.

Al riguardo è appena il caso di osservare che per ciascuna delle condotte di cui al secondo e al terzo motivo di ricorso (lancio di bottigliette di plastica; lancio di un petardo e di un fumogeno) l’articolo 25, commi 1 e 3 del CGS della FIGC avrebbe giustificato l’irrogazione nei confronti della reclamante di una sanzione pari, nel massimo, a 50mila euro.

Per le medesime ragioni (connesse all’obiettiva realizzazione della condotta sanzionabile e alla sua qualificazione come fattispecie di pericolo) non risulta dirimente la circostanza per cui, nell’ambito del referto arbitrale, non siano stati annotati “incidenti avvenuti” e non risulti compilata la voce “osservazioni assistenti”.

Né può condurre all’accoglimento delle conclusioni della reclamante il precedente di cui alla decisione di questa CSA, Sezione III, n. 0251/CSA del 18 giugno 2024. In quel caso, infatti, il mancato attingimento di alcuno a seguito del lancio di bottigliette era stato valorizzato al fine di escludere una sanzione più afflittiva rispetto alla sola ammenda: si tratta di un caso indubbiamente diverso da quello che qui ricorre, atteso che nella presente vicenda è stata, appunto, irrogata la sola sanzione dell’ammenda.

Per quanto riguarda, inoltre, il secondo dei precedenti giurisprudenziali invocati dalla reclamante (CSA, sez. I, Decisione n. 0171/CSA del 31 marzo 2025) non può trovare riconoscimento l’attenuazione delle conseguenze sanzionatorie ivi ammessa in ragione dell’oggettiva gravità del fatto, del carattere reiterato della condotta e dell’oggettiva numerosità delle bottigliette rinvenute sul terreno di gioco e nel recinto di gioco (pari, come si è già osservato, a 35).

È infondato il terzo motivo di impugnativa, con il quale la Società Palermo F.C. S.p.A. chiede una diversa (e più mite) valutazione in ordine alla contestazione relativa al lancio di un petardo nel recinto di gioco e di un fumogeno sul terreno di gioco.

Si osserva che, anche in questo caso, le condotte dinanzi descritte (riportate in modo puntuale nel referto arbitrale, in tal modo assumendo fede privilegiata ai sensi dell’art. 61, comma 1 del CSA della FIGC) sono certamente riconducibili alla previsione di cui all’articolo 25, comma 3 del medesimo CGS (secondo cui le società rispondono per l’introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi – inter alia – “di materiale pirotecnico di qualsiasi genere”).

Anche in questo caso, poi, l’evidente configurazione della condotta sanzionabile come fattispecie di pericolo non consente di valutare, a fini esimenti, l’assenza di conseguenze dannose.

Il fatto, poi, che un evento analogo si sia verificato nel caso della coeva partita Monza – Juve Stabia e che in tale secondo caso – pur a fronte del lancio in campo di materiale pirotecnico - sia stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 29 del CGS della FIGC non consente ipso facto di ammettere il medesimo beneficio anche nel caso in esame.

Come risulta agli atti del presente giudizio, infatti, nel caso della partita Monza – Juve Stabia l’esimente è stata riconosciuta perché sono state ritenute sussistenti tre delle circostanze di cui all’articolo 29, cit., mentre nel caso in esame è stata riconosciuta la sola circostanza di cui alla lettera b) (i.e.: l’aver cooperato con le FF.OO. e le altre Amministrazioni competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti, ponendo in essere specifiche misure di prevenzione e vigilanza). È qui appena il caso di rammentare che il riconoscimento di tale (unica) circostanza attenuante è stato espressamente valutato al fine della determinazione del quantum sanzionatorio.

Né la società reclamante ha addotto elementi dirimenti atti a ritenere che il mancato riconoscimento di ulteriori favorevoli circostanze sia dipeso da specifici errori di valutazione o di giudizio.

Né può condurre all’accoglimento delle conclusioni della reclamante il precedente di cui alla decisione di questa CSA, n. 0206/CSA del 29 aprile 2025. In quel caso era stata infatti contestata l’esplosione di un solo petardo mentre nel caso in esame – come si è già osservato – sono stati contestati ben due episodi (con il lancio di un petardo e di un fumogeno).

L’infondatezza del secondo e del terzo motivo giustifica di per sé l’irrogazione della disposta sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di 20mila euro (e, di conseguenza, la reiezione del reclamo nel suo complesso, anche prescindendo dall’esame del successivo motivo di reclamo – anch’esso rubricato con il n. 3 -).

Osserva comunque il Collegio che anche il motivo in questione risulta infondato, dal momento: i) che la condotta contestata a un collaboratore riconducibile alla reclamante è stata comunque descritta in modo (sintetico ma) adeguato nell’ambito del referto arbitrale; ii) che tale descrizione è assistita dalla forza della fede privilegiata ai sensi dell’articolo 61, comma 1 del CGS della FIGC; iii) che le risultanze in atti inducono a ritenere – oltre ogni ragionevole dubbio – che il soggetto autore della condotta verbalmente aggressiva, pur se non identificato, fosse riconducibile alla reclamante; iv) che di tale condotta possa essere chiamata a rispondere la società ai sensi al combinato disposto degli articoli 6, comma 2 e 2, comma 2 del CGS della FIGC.

Sotto tale aspetto si ribadisce che, anche a voler tenere nella massima considerazione i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla reclamante (CSA, decisione 0213/CSA del 2 maggio 2024; Decisione CSA, Sez. Un., n. 004-005/CSA del 2 agosto 2016; Decisione CSA, n. 0085/CSA del 27 dicembre 2024), la conseguenza sanzionatoria non avrebbe comunque potuto esser diversa da quella qui in concreto disposta.

È infondato, infine, l’ultimo motivo di reclamo, con il quale la società Palermo F.C. S.p.A. lamenta il mancato riconoscimento di una riduzione proporzionale della sanzione irrogata ai sensi degli articoli 7, 13, comma 2 e 29 del CGS della FIGC.

Al riguardo il Collegio si limita ad osservare che tutte le circostanze richiamate alla pagina 5 del reclamo (lettere dalla a) alla e)) sono state già in precedenza vagliate e ritenute inidonee a pervenire a conclusioni diverse sotto il profilo sanzionatorio (ci si riferisce, in particolare, all’assenza di conseguenze lesive, all’assenza di sospensioni o interruzioni della gara, alla mancata identificazione del collaboratore autore dell’aggressione verbale, alla natura e alla concreta lesività degli oggetti lanciati, nonché al carattere isolato del lancio del petardo e del fumogeno).

Per quanto riguarda poi, la mancata valutazione in favore della società reclamante della circostanza attenuante di cui all’articolo 29, lettera a) del CGS della FIGC (adozione di appositi modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi), non sussistono nel caso in esame i presupposti per il riconoscimento di tale attenuante.

La disposizione invocata consente infatti il riconoscimento del beneficio soltanto laddove “la società [abbia] adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo”.

Come è evidente, la disposizione appena richiamata non mira unicamente a un obiettivo di carattere formale (quello dell’adozione di generici modelli organizzativi), ma mira altresì a un obiettivo di carattere teleologico e sostanziale (in tal senso il richiamo all’efficace attuazione dei modelli organizzativi e alla complessiva adeguatezza delle risorse finanziarie e umane utilizzate rispetto allo scopo perseguito).

Ebbene, se – per un verso – può ammettersi che la società reclamante abbia ottemperato agli obblighi di cui all’art. 29, cit. sotto il profilo formale (adottando i modelli organizzativi ivi richiamati), per altro verso non può ammettersi, sulla base delle risultanze in atti che la stessa abbia anche soddisfatto alle esigenze sostanziali dell’efficace adozione delle misure e dell’adeguata finalizzazione dei mezzi allo scopo.

Pertanto, l’attenuante di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a) del CGS della FIGC non può essere riconosciuta e anche il motivo in esame deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Claudio Contessa                                           Antonino Savo Amodio

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it