CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 7 del 05/02/2026 – omissis / FISE

 

Decisione n. 7

 

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE

composta da

Massimo Zaccheo - Presidente Alfonso Celotto - Relatore Giacomo Rojas Elgueta

Carlo Rasia

Mario Zoppellari - Componenti ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2025, presentato, in data 24 settembre 2025, dalla sig.ra

[omissis], rappresentata e difesa dagli avv.ti Jacopo Tognon e Fabio Campese,

contro

la  Federazione  Italiana  Sport  Equestri  (FISE),  in  persona  del  legale  rappresentante  pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Enrico Lubrano e prof. Filippo Lubrano,

nonché contro

il Presidente Federale FISE, avv. [omissis], non costituitosi in giudizio,

il Consiglio Federale FISE, non costituitosi in giudizio,

il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti FISE, dott. [omissis], non costituitosi in giudizio,

il Consiglio Federale FISE, in persona dei Consiglieri, sigg. [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis], non costituitisi in giudizio,

avverso

la decisione della Corte Federale d’Appello della FISE, pubblicata e comunicata il 25 luglio 2025, inclusa l’ordinanza C.A.F. sul procedimento incidentale di ricusazione dell’avv. [omissis], inclusa, altresì, la decisione del Tribunale Federale della FISE resa in primo grado nel procedimento dinanzi al Tribunale Federale, avente medesimo n. RG 16/2024, pubblicata in data 25 febbraio 2025, che ne costituisce presupposto logico, inclusa l’ordinanza C.A.F. sul procedimento incidentale di ricusazione dell’avv. [omissis].

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 10 dicembre 2025, i difensori della parte ricorrente - sig.ra [omissis] - avv.ti Jacopo Tognon e Fabio Campese; l’avv. prof. Enrico Lubrano, per la resistente FISE, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio, il relatore, prof. avv. Alfonso Celotto.

Ritenuto in fatto

Al fine di inquadrare la vicenda sottoposta alla cognizione di questo Collegio di Garanzia dello Sport, investito dell’impugnazione proposta avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (di seguito, per brevità, anche “FISE”), inclusa l’ordinanza C.A.F. sul procedimento incidentale di ricusazione dell’avv. [omissis], la decisione del Tribunale Federale della FISE, resa in primo grado nel procedimento dinanzi  al  Tribunale Federale, avente medesimo n. R.G. n. 16/2024, pubblicata in data 25 febbraio 2025, che ne costituisce presupposto logico, e l’ordinanza C.A.F. sul procedimento incidentale di ricusazione dell’avv. [omissis], si rende opportuno procedere a una sintetica ricostruzione dei fatti rilevanti di causa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti Federale, nell’esercizio delle funzioni di controllo previste dall’art. 141 del Libro II del Regolamento Generale FISE (“Norme di Amministrazione e Contabilità”), con nota del 15 aprile 2024, richiedeva al Segretario Generale di inoltrare ai Comitati Regionali Veneto, Umbria, Calabria e Piemonte una comunicazione volta ad acquisire la documentazione relativa ai rimborsi spese effettuati nel corso dell’anno 2023.

In esecuzione di tale richiesta, il Segretario Generale FISE, con nota prot. n. 01476 del 16 aprile 2024, invitava i Comitati Regionali interessati a trasmettere, entro il termine del 10 maggio 2024, la documentazione concernente i rimborsi spese erogati per organi elettivi (Presidente e Consiglieri regionali), per eventuali collaborazioni a lungo termine (incarichi annuali) e per incarichi tecnico-sportivi. Con successiva nota prot. n. 1586 del 24 aprile 2024, venivano forniti ulteriori chiarimenti sulle tipologie di rimborsi oggetto di verifica.

In data 10 maggio 2024, il Comitato Regionale FISE del [omissis] riscontrava la richiesta, trasmettendo al Collegio dei Revisori Federale la documentazione richiesta.

Il Collegio dei Revisori, nella riunione del 19 giugno 2024, delegava il proprio Presidente a richiedere ai Revisori dei Conti dei Comitati sottoposti a controllo una specifica attestazione circa:

(i) l’inerenza dei rimborsi spese richiesti e documentati alle finalità istituzionali; (ii) la conformità dei medesimi alle disposizioni del Libro III del Regolamento FISE (Rimborsi, Trasferte e Indennità).

Il Revisore dei Conti del Comitato Regionale FISE [omissis] trasmetteva la propria relazione in data 11 luglio 2024.

All’esito degli approfondimenti istruttori condotti sulla base della documentazione pervenuta, il Collegio dei Revisori ravvisava la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti da parte di tre Comitati Regionali (tra cui il [omissis]), con particolare riferimento alla rendicontazione dei pagamenti effettuati tramite carte di credito intestate al Presidente regionale e ai relativi giustificativi, anche ai fini della verifica dell’inerenza delle singole spese a finalità istituzionali.

Con nota prot. n. 02710 del 16 luglio 2024, tali ulteriori esigenze istruttorie venivano comunicate, per il tramite del Segretario Generale FISE, ai Comitati Regionali del Veneto, della Calabria e del Piemonte. Il Comitato Regionale [omissis] riscontrava la richiesta in data 9 agosto 2024.

Sulla base dei chiarimenti e dei documenti ricevuti, il Collegio dei Revisori completava i controlli

avviati nel mese di maggio 2024. Per quanto qui rileva, gli esiti concernenti il Comitato Regionale del [omissis] venivano compendiati nella relazione del 27 settembre 2024, nella quale venivano segnalate irregolarità, anomalie e prassi ritenute non conformi alla normativa federale di riferimento.

La relazione veniva trasmessa al Consiglio Federale FISE, che, preso atto del contenuto della stessa, con delibera n. 1048 del 1° ottobre 2024, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lett. n), dello Statuto Federale, disponeva lo scioglimento del Comitato Regionale del [omissis] e la nomina di un Commissario ad acta ai fini della convocazione dell’Assemblea regionale elettiva per la ricostituzione dell’Organo.

In detta delibera venivano indicate, quale base fattuale del commissariamento, contestazioni riconducibili, tra l’altro: (i) a rimborsi chilometrici ritenuti non dovuti in relazione all’utilizzo, da parte della Presidente del Comitato Regionale, di un’autovettura concessa in comodato d’uso gratuito nell’ambito di un contratto di sponsorizzazione; (ii) a spese ritenute prive di motivazione istituzionale o non adeguatamente documentate (anche quanto a nominativi dei partecipanti e/o percorsi); (iii) a poste di spesa connesse all’iniziativa “[omissis]”, ritenuta evento privato organizzato da terzi con finalità commerciali e privo di rapporto contrattuale con la Federazione o con il Comitato Regionale; (iv) a talune trasferte (Sardegna, Abu Dhabi) ritenute non inerenti e/o non autorizzate secondo le procedure interne; (v) a ulteriori addebiti concernenti l’utilizzo del sito federale regionale e del logo, nonché la permanenza sul sito di loghi di sponsor privi di contratto in corso o scaduti e l’apertura/gestione di pagine social con uso del logo del Comitato Regionale affidate a soggetti terzi senza accordi scritti.

Avverso la delibera di commissariamento, la sig.ra [omissis], Presidente del Comitato Regionale [omissis], proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Federale FISE, chiedendo l’annullamento del provvedimento.

Con provvedimento del 7 novembre 2024, veniva fissata udienza per la discussione; nelle more, l’11 novembre 2024 la Federazione si costituiva nel giudizio.

In data 10 novembre 2024, la sig.ra [omissis] adiva la Corte Federale d’Appello proponendo istanza di ricusazione nei confronti dell’avv. [omissis].

Con decreto del 18 novembre 2024, la Corte fissava l’udienza per la trattazione dell’istanza di ricusazione al 3 dicembre 2024 e disponeva la sospensione dei termini e di ogni attività del procedimento principale (R.G. n. 16/2024) nelle more della definizione del sub-procedimento incidentale.

Con decisione del 4 dicembre 2024, la Corte Federale d’Appello dichiarava inammissibile il ricorso volto alla ricusazione, rilevando la competenza della Commissione Federale di Garanzia in ordine alla valutazione dei presupposti di autonomia e indipendenza dei giudici federali, e trasmetteva gli atti al predetto Organo.

Riassunto il procedimento principale, la ricorrente chiedeva la fissazione di nuova udienza; veniva, quindi, fissata udienza al 24 gennaio 2025, poi differita al 31 gennaio 2025.

In prossimità dell’udienza, la ricorrente depositava memoria con cui sollevava, tra l’altro, eccezioni pregiudiziali e preliminari (tra cui la dedotta improcedibilità/sospensione per pregiudizialità penale in relazione a querela del [omissis]), contestava la composizione del Collegio giudicante e insisteva per l’ammissione di mezzi istruttori, anche testimoniali, integrando nel contempo le produzioni documentali. La Federazione replicava con memorie, contestando le eccezioni e opponendosi alle istanze istruttorie.

All’esito dell’udienza, il Tribunale Federale adottava provvedimenti istruttori, ritenendo superato un paventato profilo di inammissibilità del ricorso e rigettando le richieste di prova testimoniale sia per carenze di formulazione (mancata articolazione in capitoli specifici) sia, comunque, per asserita superfluità o irrilevanza, con rinvio della trattazione all’udienza del 10 febbraio 2025 per le conclusioni.

Trattenuta la causa in decisione, il Tribunale Federale, con decisione (in epigrafe indicata), rigettava il ricorso, affermando, per quanto qui interessa: (i) la non necessità di decidere immediatamente le eccezioni pregiudiziali/preliminari; (ii) l’infondatezza dell’istanza di sospensione per pregiudizialità penale alla luce del principio di autonomia del procedimento sportivo; (iii) la legittimità della prosecuzione in regime di prorogatio degli organi di giustizia; (iv) la legittimità, nel merito, della delibera di commissariamento, ritenuta espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o travisamento; (v) la natura plurimotivata dell’atto; (vi) l’assorbimento di taluni motivi relativi a profili concernenti sito e loghi a fronte della ritenuta sufficienza di altre irregolarità a fondare la misura.

Avverso tale decisione, la sig.ra [omissis] proponeva reclamo dinanzi alla Corte Federale d’Appello, depositato in data 11 marzo 2025, articolando plurimi motivi (tra cui quelli concernenti composizione degli organi giudicanti e prorogatio, pregiudizialità penale, diniego delle prove, consolidamento del bilancio, valutazione delle risultanze istruttorie e invocazione di sopravvenienze normative).

Con apposito provvedimento, veniva fissata l’udienza di discussione per l’8 aprile 2025, in modalità telematica. La Federazione si costituiva con memoria del 4 aprile 2025, chiedendo il rigetto del reclamo e proponendo reclamo incidentale su uno specifico capo motivazionale relativo alla qualificazione della convocazione del Consiglio Federale.

In vista dell’udienza dell’8 aprile 2025, la reclamante depositava memoria reiterando, tra l’altro, l’istanza di pubblica udienza, l’istanza di sospensione per pregiudizialità penale e ulteriori rilievi concernenti la composizione degli organi giudicanti.

All’esito dell’udienza, la Corte Federale d’Appello si riservava di decidere sulle istanze; quindi, con provvedimento del 30 aprile 2025, rigettava le istanze di sospensione dell’efficacia della delibera e di sospensione del procedimento per pregiudizialità penale, rigettava le richieste istruttorie testimoniali e disponeva la trattazione pubblica dell’udienza di discussione nei limiti e con le modalità organizzative ivi stabilite, fissando l’udienza del 7 maggio 2025.

In prossimità dell’udienza pubblica, la reclamante formalizzava istanza di ricusazione del Vice Presidente della Corte – Presidente del Collegio. Con ordinanza del 7 maggio 2025, veniva disposta la sospensione dell’attività processuale fino alla definizione del sub-procedimento incidentale. Con decisione del 27 giugno 2025, la Corte Federale d’Appello, in diversa composizione, respingeva l’istanza di ricusazione; quindi, su istanza di parte, veniva fissata udienza pubblica per il 17 luglio 2025.

Con decisione del 25 luglio 2025, la Corte Federale d’Appello dichiarava inammissibile il quarto motivo del reclamo, ritenuto nuovo rispetto al thema decidendum come delimitato in primo grado, respingeva i restanti motivi e accoglieva il reclamo incidentale proposto dalla Federazione, confermando, per il resto, la decisione del Tribunale Federale e, conseguentemente, la delibera del Consiglio Federale n. 1048 del 1° ottobre 2024.

Avverso tale decisione, la sig.ra [omissis] proponeva ricorso dinanzi a questo Collegio di Garanzia dello Sport, depositato in data 24 settembre 2025, articolando l’impugnazione in otto motivi, concernenti - in sintesi - profili di giusto processo e imparzialità, regolare costituzione degli organi giudicanti, sospensione per pregiudizialità penale, diniego delle prove, valutazione del materiale documentale, dedotte sopravvenienze normative, omesso esame di elementi istruttori e insussistenza dei presupposti delle “gravi irregolarità di gestione” posti a fondamento del commissariamento.

Nel giudizio innanzi al Collegio di Garanzia si costituiva la Federazione Italiana Sport Equestri, eccependo in via preliminare la possibile tardività del ricorso e chiedendone, comunque, il rigetto nel merito.

Con memoria ex art. 60, comma 4, CGS CONI, depositata il 5 dicembre 2025, la ricorrente contestava l’eccezione di tardività e replicava alle difese della Federazione,  insistendo per l’accoglimento delle domande.

All’udienza del 10 dicembre 2025, le parti, regolarmente costituite, svolgevano le rispettive difese e insistevano nelle conclusioni già rassegnate; all’esito, la causa veniva trattenuta in decisione.

Considerato in diritto

I.          In via preliminare, la Federazione Italiana Sport Equestri ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per asserita tardività della sua proposizione. In particolare, la resistente ha sostenuto che il termine di trenta giorni previsto dall’art. 59 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, decorrente dal deposito della motivazione della decisione della Corte Federale d’Appello del 25 luglio 2025 e tenuto conto della sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto, sarebbe spirato in data 24 settembre 2025. Da ciò la Federazione ha fatto discendere la pretesa tardività del ricorso, sul rilievo che lo stesso sarebbe stato trasmesso alla FISE, a mezzo PEC, in data 26 settembre 2025. L’eccezione non è fondata.

Dalla documentazione prodotta in atti (cfr. doc. n. 40) risulta, infatti, che il ricorso è stato depositato presso questo Collegio in data 24 settembre 2025, e dunque entro il termine decadenziale previsto dall’art. 59 Codice della Giustizia Sportiva del CONI. Ai fini della tempestività dell’impugnazione rileva, infatti, il momento del deposito del ricorso presso il Collegio di Garanzia, mentre la successiva trasmissione alla controparte non incide sul rispetto del termine perentorio di proposizione del gravame.

Ne consegue che l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla Federazione Italiana

Sport Equestri deve essere respinta, risultando il ricorso tempestivamente proposto.

II.        Si può, dunque, procedere all’esame del merito delle censure sollevate dalla ricorrente.

Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce che l’intero procedimento iscritto al R.G.

n. 16/2024, svoltosi dinanzi agli organi di giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri, sarebbe stato celebrato in violazione dei principi del giusto processo, assumendo il contrasto con l’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, con l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, con l’art. 111 della Costituzione, nonché con gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, e lamentando, altresì, la manifesta illogicità delle motivazioni della decisione impugnata.

In particolare, con riferimento al giudizio dinanzi al Tribunale Federale, la ricorrente censura il fatto che la fissazione dell’udienza di trattazione del ricorso sarebbe stata effettuata dalla Presidente del Tribunale Federale, avv. [omissis], la quale, tuttavia, avrebbe dovuto astenersi in quanto destinataria di un’istanza di ricusazione proposta dalla sig.ra [omissis]. La ricorrente evidenzia, inoltre, che la gestione processuale della controversia avrebbe determinato il deposito di querele e di integrazioni di querela nei confronti dei giudici [omissis] e [omissis] per fatti asseritamente commessi nell’esercizio delle rispettive funzioni giurisdizionali. Sempre secondo la prospettazione di parte istante, assumerebbe rilievo sintomatico di un difetto di imparzialità anche il complessivo andamento del procedimento, caratterizzato - a dire della ricorrente - dal rigetto sistematico delle eccezioni preliminari, delle istanze di sospensione, delle richieste istruttorie e della domanda di pubblica trattazione, con conseguente volontà di gestire l’intero processo “in camera di consiglio”. Con riguardo al giudizio dinanzi alla Corte Federale d’Appello, invece, la ricorrente deduce che il ricorso per ricusazione proposto nei confronti della Vicepresidente della Corte, avv. [omissis], sarebbe stato respinto nonostante la sussistenza - a suo dire - di reiterati comportamenti illegittimi e di provvedimenti gravemente pregiudizievoli per il diritto di difesa.

Da tali circostanze la ricorrente fa discendere la conclusione secondo cui i giudici avrebbero dovuto astenersi o essere sostituiti per difetto di indipendenza e imparzialità, con conseguente invalidità dei provvedimenti incidentali e, per derivazione, dell’intera decisione resa nel merito.

Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente ricordato, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, che il ricorso al Collegio di Garanzia è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto o per vizi motivazionali rilevanti, restando preclusa ogni rivalutazione del merito delle scelte processuali e delle determinazioni assunte dagli organi federali. Segnatamente, come affermato in modo costante dalla giurisprudenza di questo Collegio, «nel giudizio di legittimità non è consentito riesaminare le valutazioni discrezionali operate dal giudice di merito, né sostituire a esse un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto, salvo che la decisione risulti sorretta da motivazione meramente apparente o manifestamente illogica» (cfr. C.G.S., Sezioni Unite, decisioni n. 93/2017 e n. 57/2023).

Pertanto, il sindacato di questo Collegio, quale giudice di legittimità dell’ordinamento sportivo, non consente di sovrapporre una valutazione soggettiva di “sfavore” processuale alla verifica oggettiva del rispetto delle regole del giusto processo.

Ciò posto, va rilevato che tutte le questioni inerenti ai profili di ricusazione e sospensione, dedotti dalla ricorrente, da cui la ricorrente fa discendere la violazione del giusto processo, sono state oggetto di specifici procedimenti incidentali, definiti dagli organi competenti dell’ordinamento federale con decisioni autonome e motivate. In particolare, l’istanza di ricusazione proposta in relazione alla composizione del giudice di primo grado è stata definita con decisione della Corte Federale d’Appello del 4 dicembre 2024, mentre quella proposta nei confronti della Vicepresidente della Corte Federale d’Appello è stata respinta con decisione del 27 giugno 2025. Analogamente, l’istanza  di  sospensione  della  decisione  resa  dal  Tribunale  Federale  e  la  questione  della pregiudizialità penale sono state motivatamente rigettate con provvedimento del 30 aprile 2025. Tali  pronunce  hanno  espressamente  esaminato  le  doglianze  prospettate,  escludendo  la sussistenza di cause di incompatibilità, di difetto di imparzialità o di pregiudizialità, alla luce delle norme federali e dei principi generali dell’ordinamento.

Orbene, il motivo di impugnazione proposto dinanzi a questo Collegio di Garanzia non evidenzia la violazione di norme di diritto nella definizione di tali procedimenti incidentali, né individua puntualmente profili di motivazione meramente apparente, manifestamente illogica o giuridicamente incongrua. La ricorrente, invece, tende a ricostruire in modo cumulativo una pluralità di circostanze - quali la gestione del processo, il rigetto delle istanze istruttorie e cautelari, la celebrazione del giudizio in camera di consiglio, la proposizione di esposti e querele - al fine di desumerne, in via indiziaria, un asserito pregiudizio strutturale dei giudici.

Nondimeno, nel caso di specie, la decisione impugnata dà conto, in modo puntuale e coerente, delle ragioni per le quali le istanze di ricusazione sono state respinte, chiarendo che le doglianze formulate attenevano prevalentemente a provvedimenti adottati nell’esercizio della funzione giurisdizionale, ovvero a valutazioni discrezionali sulla gestione del processo, e che la mera presentazione di querele o iniziative giudiziarie da parte della stessa ricorrente non può integrare, di per sé, una causa di incompatibilità o di difetto di imparzialità.

Parimenti, la dedotta “politicità” della vicenda e la risonanza della stessa tra tesserati ed elettori non assumono rilievo giuridico ai fini della verifica della terzietà del giudice, non potendo la rilevanza pubblica o istituzionale di una controversia fondare, in assenza di elementi oggettivi specifici, un sospetto generalizzato di parzialità.

Quanto, infine, ai rilievi concernenti il rigetto delle istanze istruttorie, delle domande di sospensione e della richiesta di pubblica trattazione, va ribadito che tali determinazioni rientrano nei poteri discrezionali del giudice e sono sindacabili in sede di legittimità solo ove si traducano in una violazione diretta di norme di diritto o in una motivazione apparente, evenienza che, nel caso di specie, non ricorre, essendo le relative statuizioni sorrette da argomentazioni intelligibili e coerenti. Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo è inammissibile.

III.       Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge e delle regole sulla composizione del collegio giudicante, lamentando la nullità o comunque l’inesistenza degli atti compiuti nel procedimento dinanzi al Tribunale Federale e nel successivo giudizio di reclamo dinanzi alla Corte Federale d’Appello, per asserita carenza di titolarità dei giudici che hanno pronunciato le decisioni impugnate. Le censure sono prospettate in riferimento agli artt. 25 Cost., 168-bis, 157 e 158 c.p.c., nonché sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione resa sul punto dalla Corte Federale d’Appello.

La doglianza si articola in due distinti profili.

Con un primo profilo, la ricorrente lamenta che la fissazione dell’udienza di trattazione dinanzi al Tribunale  Federale  sarebbe  avvenuta  con  provvedimento  sottoscritto  dalla  Presidente  del Tribunale Federale, Avv. [omissis], senza che la stessa, ove non avesse inteso presiedere il Collegio, procedesse a una formale designazione del Presidente facente funzioni o del giudice istruttore. Invero, secondo la prospettazione attorea, in assenza di una disciplina specifica, avrebbe dovuto trovare applicazione in via suppletiva l’art. 168-bis c.p.c., il quale stabilisce che

«formato un fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale designa il giudice istruttore davanti al quale le parti debbono comparire, se non creda di procedere egli stesso all’istruzione». A ciò si aggiunge il rilievo secondo cui i nominativi dei componenti del Collegio sarebbero stati comunicati dalla Segreteria, e la fissazione dell’udienza effettuata  dall’Avv. [omissis], quale componente più anziano, con conseguente lesione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale.

Con un secondo profilo, la ricorrente deduce la decadenza dei giudici del Tribunale Federale dalla titolarità della funzione per intervenuta scadenza del mandato quadriennale, contestando la motivazione con cui la Corte Federale d’Appello ha ritenuto legittima la prosecuzione dell’attività giurisdizionale in regime di prorogatio. In particolare, l’appellante censura:

- il richiamo all’istituto della prorogatio officii di matrice pubblicistica (d.l. n. 293/1994);

- la reiterazione delle proroghe disposte dal Consiglio Federale, ritenuta incompatibile con il carattere eccezionale dell’istituto.

Il motivo è infondato.

Quanto al primo profilo, la disciplina della composizione e del funzionamento degli organi di giustizia sportiva è rimessa in via primaria alle norme statutarie e regolamentari dell’ordinamento federale, espressione dell’autonomia organizzativa riconosciuta all’ordinamento sportivo. Invero, l’art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che, «Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva». Pertanto, il richiamo alle norme del codice di procedura civile - e, segnatamente, al citato art. 168- bis c.p.c. - può operare esclusivamente in via residuale, nei limiti della compatibilità con la struttura, le finalità e i principi propri del processo sportivo.

Orbene, la questione relativa alla composizione del Collegio di primo grado è già stata oggetto di specifico scrutinio nell’ambito del procedimento incidentale definito con decisione del Tribunale Federale del 4 dicembre 2024, confermata dalla Corte Federale d’Appello. In tali pronunce è stato chiarito, con motivazione puntuale, che il Collegio di primo grado era stato correttamente composto dall’avv. [omissis] quale componente più anziano, in conformità alle disposizioni del Regolamento di Giustizia FISE e in assenza di qualsivoglia atto di designazione presidenziale invalido o suscettibile di annullamento.

In particolare, l’art. 28, comma 9, del Regolamento di Giustizia FISE stabilisce che «nel caso in cui oggetto di ricusazione sia il Presidente, spetta al membro effettivo più anziano di età indicare il componente in sostituzione». Tale previsione, correttamente applicata in via analogica al caso di specie, consente l’individuazione del Presidente facente funzioni sulla base del criterio dell’anzianità, assicurando la continuità dell’attività giurisdizionale e la precostituzione del giudice secondo criteri normativamente predeterminati.

Parimenti priva di fondamento è la censura relativa alla comunicazione successiva dei nominativi dei componenti del Collegio da parte della Segreteria. Tale modalità organizzativa non incide sulla legittima costituzione dell’organo giudicante, né la ricorrente ha allegato - né tantomeno dimostrato - un pregiudizio al proprio diritto di difesa.

Ne consegue che, sotto tale profilo, non sussiste alcuna violazione del principio del giudice naturale, né può ravvisarsi la nullità o l’inesistenza degli atti compiuti dal Collegio così costituito. Quanto al secondo profilo, invece, la Corte Federale d’Appello ha dato conto, con motivazione né apparente né illogica, del quadro normativo e fattuale entro il quale si colloca la prosecuzione temporanea delle funzioni degli organi di giustizia federale (cfr. §21.2.2.- §21.2.4.).

Invero, dalla lettura sistematica della sentenza n. 208 del 1992 della Corte Costituzionale - richiamata dalla stessa ricorrente - si ricava che «ove sia previsto per legge che gli organi amministrativi abbiano una determinata durata e che, quindi, la loro competenza sia temporalmente circoscritta, una eventuale prorogatio sine die (…) violerebbe il principio della riserva di legge in materia di organizzazione degli organi amministrativi». La giurisprudenza costituzionale ha dunque escluso la legittimità di proroghe indefinite, ma non ha negato l’ammissibilità di proroghe temporanee e funzionali, giustificate da esigenze di continuità dell’azione amministrativa.

Orbene, nel caso di specie, l’art. 53, comma 5, dello Statuto Federale prevede una durata quadriennale degli organi giudicanti, coincidente con il quadriennio olimpico; il procedimento di rinnovo per il quadriennio 2025–2028 risultava avviato sin dall’ottobre 2024 e si è concluso con deliberazione del Consiglio Federale del 31 gennaio 2025.

Nelle more del completamento di tale procedimento, il Consiglio Federale ha disposto, con delibere del 30 ottobre 2024 e del 16 dicembre 2024, proroghe temporalmente circoscritte, funzionali a evitare una soluzione di continuità nell’esercizio della funzione giustiziale.

Non ricorre, pertanto, alcuna prorogatio sine die, ma una misura limitata nel tempo, giustificata all’esigenza di garantire la continuità di un servizio essenziale quale quello giurisdizionale.

In altri termini, gli organi di giustizia federale non hanno continuato ad operare autonomamente, ma temporaneamente in forza di un formale e previo atto deliberativo dell’organo competente.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il secondo motivo di ricorso è infondato, risultando correttamente esclusa, nei precedenti gradi di giudizio, ogni violazione del principio del giudice naturale e delle regole sulla composizione degli organi giudicanti.

IV.       Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione del principio di buon andamento e di corretta gestione del procedimento, censurando:

(a)       il rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia della decisione di primo grado da parte della Corte Federale d’Appello;

(b)       il rigetto dell’istanza di sospensione del giudizio per asserita pregiudizialità penale, prospettata in relazione, dapprima, alla querela del [omissis], presentata dalla sig.ra [omissis] per i reati di diffamazione aggravata, calunnia e falso ideologico (con iscrizione del procedimento penale

R.G. n. [omissis] presso la Procura della Repubblica di [omissis]) in danno del Consiglio Federale della FISE e del Collegio dei Revisori dei Conti, oltre che del Presidente [omissis] e del Segretario Generale [omissis], e, successivamente, alla dedotta improcedibilità per pregiudiziale penale “a carico” del giudice avv. [omissis], in ragione di integrazione di querela presentata dal sig. [omissis] presso la Procura della Repubblica di [omissis] (R.G. n. [omissis]), nella quale risultano menzionati, tra gli altri, il Presidente [omissis], il giudice avv. [omissis] e la Presidente del T.F. avv. [omissis], in relazione a una pronuncia resa nel procedimento RGT [omissis];

(c)       la mancata celebrazione pubblica del procedimento di reclamo.

A sostegno delle doglianze vengono invocati, tra l’altro, l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, l’art. 97 Cost., l’art. 283 c.p.c., l’art. 55, comma 4, del Regolamento di Giustizia FISE e l’art. 295 c.p.c..

Il motivo è infondato.

Quanto al profilo sub a), deve rilevarsi che la concessione della sospensione dell’efficacia della decisione impugnata costituisce espressione di un potere discrezionale dell’organo giudicante, da esercitarsi sulla base di una valutazione prognostica circa la sussistenza del presupposto di “gravi motivi”. Segnatamente, l’art. 55, comma 4, del Regolamento di Giustizia della FISE stabilisce che

«La proposizione del reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata; tuttavia, il Presidente del Collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento con il quale fissa l’udienza di discussione la sospensione dell’esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo ad evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All’udienza di trattazione camerale da tenersi tempestivamente, il Collegio, conferma, modifica o revoca il provvedimento precedentemente disposto dal Presidente. Le ordinanze cautelari perdono efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il procedimento».

Orbene, nel caso di specie, la Corte Federale d’Appello ha motivatamente escluso la ricorrenza di gravi motivi, ritenendo che le conseguenze patrimoniali dedotte dalla ricorrente non presentassero carattere di irreversibilità e fossero, in ogni caso, suscettibili di eventuale ristoro. Invero, nel provvedimento del 30 aprile 2025, con il quale la Corte Federale d’Appello ha rigettato la richiesta di sospensione, si legge: «risulta assistita da alcuna deduzione o prova sul pregiudizio grave e irreparabile che la reclamante potrebbe subire, né in relazione alla propria situazione patrimoniale, né in relazione ad eventuali contestazioni o rifiuti di rateizzazione delle somme a debito».

Ne discende che la valutazione operata dalla Corte Federale d’Appello rientra pienamente nell’ambito dell’apprezzamento discrezionale riservato al giudice di merito e non risulta affetta né da manifesta illogicità né da travisamento dei presupposti normativi.

Né può attribuirsi rilievo decisivo al richiamo operato dalla ricorrente all’art. 283 c.p.c., il quale, anche ove applicabile in via analogica al processo sportivo, non configura un diritto soggettivo alla sospensione, ma rimette la relativa decisione a una valutazione discrezionale del giudice, che nel caso di specie risulta essere stata esercitata in modo non irragionevole.

Parimenti infondato è il profilo sub b), relativo al rigetto dell’istanza di sospensione del giudizio per pregiudizialità penale, la cui decisione a detta della ricorrente sarebbe erronea.

Nello specifico, la ricorrente assume che la sospensione per pregiudizialità penale ricorrerebbe in presenza di un legame necessario e diretto, tale che la decisione del giudizio sportivo non potrebbe essere assunta senza la previa definizione del procedimento penale; e sostiene, in termini apodittici, che l’avvio di indagini penali - scaturite dalle querele sopra indicate e relative a reati che la ricorrente reputa commessi “mediante” la delibera di commissariamento n. 1048 del 1° ottobre 2024 - imporrebbe la sospensione del giudizio sportivo, posto che l’accertamento penale costituirebbe “elemento di gravità” decisivo.

Tale impostazione non è condivisibile.

In primo luogo, l’ordinamento sportivo è informato al principio di autonomia dei procedimenti innanzi agli Organi di Giustizia rispetto ai procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria penale; e la sospensione del procedimento sportivo per pregiudizialità penale costituisce evenienza eccezionale, ammissibile soltanto quando una questione pregiudiziale di merito debba essere decisa con efficacia di giudicato e la relativa causa sia già stata proposta davanti al giudice statale, nei termini e nei limiti espressamente previsti dalle disposizioni federali (cfr. art. 57.7 Regolamento di Giustizia FISE).

In secondo luogo, la mera pendenza di indagini o procedimenti penali, derivanti da notitiae criminis presentate dalla parte, non integra di per sé alcun vincolo logico-giuridico sulla decisione sportiva, né comporta, automaticamente, una pregiudizialità “in senso tecnico” ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la cui applicazione presuppone un rapporto di dipendenza necessaria tra l’accertamento devoluto al giudice pregiudicante e la decisione del giudizio pregiudicato. Come è noto, infatti, «La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ex art. 295 c.p.c., è subordinata, a norma dell'art. 211 disp. att. c.p.p., alla condizione che l’azione penale sia stata effettivamente esercitata, nelle forme previste dall'art. 405 c.p.p. mediante la formulazione o la richiesta di rinvio a giudizio. Ciò significa che la sospensione richiede, quale primo e irrinunciabile presupposto, la contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, sicché la sospensione stessa non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia o di una querela e della conseguente apertura di indagini preliminari» (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23 luglio 2014, n. 16700). Non è sufficiente, quindi, la mera comunanza o interferenza fattuale tra i due procedimenti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel giudizio “pregiudicato” sia normativamente subordinato all’accertamento del reato oggetto del giudizio penale.

Orbene, tale rapporto non emerge nel caso di specie.

L’oggetto del presente giudizio sportivo è circoscritto alla verifica della legittimità della delibera di commissariamento alla luce dei presupposti statutari e regolamentari (in particolare, della ricorrenza di “gravi irregolarità di gestione”, ai sensi dell’art. 30, comma 2, lett. n), Statuto FISE), non già all’accertamento della responsabilità penale di soggetti terzi, né alla qualificazione penalistica delle condotte denunciate. Le querele richiamate dalla ricorrente - anche nella parte in cui prospettano ipotesi di diffamazione, calunnia o falso ideologico - attengono a un diverso piano (quello dell’eventuale rilevanza penale di taluni enunciati o condotte) e non condizionano, in termini di necessità giuridica, l’accertamento demandato al giudice sportivo, che resta fondato su presupposti e criteri propri dell’ordinamento federale.

Né può attribuirsi rilievo alla seconda prospettazione della ricorrente, nella parte in cui invoca una pregiudizialità penale “a carico” del giudice, avv. [omissis], in conseguenza di un’integrazione di querela presentata dal sig. [omissis] in altro procedimento (R.G. n. [omissis]). Anche qui, la doglianza tende, in realtà, a far discendere dalla mera iniziativa penale della parte (o di terzi) effetti paralizzanti sul processo sportivo, secondo una logica incompatibile con i principi di autonomia e con l’esigenza di garantire continuità ed effettività della funzione giustiziale sportiva. La pendenza di iniziative penali, di per sé, non vale a determinare l’improcedibilità o la sospensione del giudizio sportivo, salvo che venga allegato e dimostrato - nei rigorosi termini di legge - quel rapporto di pregiudizialità necessaria che qui difetta.

Alla luce di quanto premesso, coerentemente, la Corte Federale d’Appello ha richiamato, in modo

non illogico né apparente, l’art. 57.7 Regolamento di Giustizia FISE e i precedenti del Collegio di Garanzia in materia di autonomia del procedimento sportivo rispetto a quello penale, evidenziando che i due piani attengono a fatti e finalità non sovrapponibili e che non vi è alcuna pregiudizialità del giudizio penale rispetto a quello sportivo.

Infine, è infondato anche il profilo sub c), relativa alla mancata celebrazione pubblica del procedimento.

Occorre evidenziare, ai fini dirimenti, come sul punto la ricorrente ometta di motivare in ordine alla rilevanza in termini di violazione di legge o in termini di omissione e lacunosità della decisione impugnata.

Pertanto, il terzo motivo di impugnazione è infondato.

V.        Con il quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 25 Cost., lamentando che la Corte Federale d’Appello avrebbe illegittimamente confermato il rigetto delle istanze istruttorie - segnatamente di quelle testimoniali - formulate in primo grado e reiterate in sede di reclamo, con motivazione asseritamente insufficiente, illogica e contraddittoria. Con un primo profilo, la ricorrente censura la motivazione della Corte Federale d’Appello laddove ha ritenuto non ritualmente formulate le richieste di prova testimoniale, osservando che, ai sensi dell’art. 30, comma 3, lett. e), del Codice di Giustizia Sportiva, il ricorrente sarebbe tenuto unicamente a indicare i mezzi di prova di cui intende valersi, senza l’onere di articolare compiutamente i capitoli di prova già nel ricorso introduttivo. Secondo tale prospettazione, la motivazione resa dalla Corte Federale d’Appello finirebbe per svuotare di effettiva portata anche la facoltà, prevista dall’art. 29, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, di indicare i mezzi di prova e depositare memorie nei giorni precedenti l’udienza.

Con un secondo profilo, la ricorrente deduce un vizio di contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte Federale d’Appello, dopo aver ritenuto corretto il rigetto delle istanze istruttorie per inammissibilità formale, avrebbe comunque proceduto a una valutazione della loro superfluità, incorrendo così - secondo l’assunto attoreo - in un’inammissibile duplicazione e incoerenza argomentativa.

Anche tale censura è infondata.

Va preliminarmente ricordato che, nel giudizio di legittimità dinanzi a questo Collegio, non è consentito sindacare il merito delle valutazioni istruttorie compiute dal giudice federale,  né sostituire il proprio apprezzamento a quello espresso dagli organi di giustizia endofederale, salvo che la decisione risulti affetta da motivazione meramente apparente, manifestamente illogica o giuridicamente incongrua (in materia, con riferimento al processo civile, da ultimo, Cass. civ., sez. III, 14 aprile 2025, n. 9731; Cass. civ., sez. III, 14 dicembre 2024, n. 32547).

Ciò debitamente premesso, con riferimento al primo profilo, occorre richiamare l’art. 2.6 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e l’art. 20.6 del Regolamento di Giustizia FISE, i quali prevedono che, per quanto non espressamente disciplinato, trovino applicazione le norme del processo civile nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità del processo sportivo.

In tale quadro normativo, il richiamo all’art. 244 c.p.c., operato nella decisione impugnata, risulta del tutto coerente. La disposizione richiamata, infatti, richiede che la prova testimoniale sia dedotta mediante l’indicazione specifica dei fatti, formulati in capitoli separati, sui quali ciascun teste deve essere interrogato, configurando un requisito minimo e indefettibile, funzionale a consentire al giudice una valutazione consapevole dell’ammissibilità e della rilevanza della prova richiesta. Orbene, nel ricorso introduttivo la reclamante si era limitata a indicare i nominativi dei testimoni, senza alcuna specificazione dei fatti oggetto di prova. Solo con la memoria depositata in vista dell’udienza del 9 dicembre 2024 erano stati genericamente indicati taluni “argomenti” o “aspetti” della controversia, comunque privi della necessaria individuazione di fatti storici concreti, specifici e circostanziati, idonei a integrare capitoli di prova in senso proprio.

La Corte Federale ha, pertanto, correttamente ritenuto che le richieste istruttorie non fossero state ritualmente formalizzate, evidenziando come neppure una lettura ispirata al principio di informalità del processo sportivo possa condurre a ritenere ammissibili istanze istruttorie carenti dei requisiti minimi indispensabili per l’esercizio del potere valutativo e selettivo del giudice.

Non è fondato neppure il secondo profilo della censura attinente alla contraddittorietà della motivazione.

Come puntualmente evidenziato nei §§ 21.4.2 e 21.4.3 della decisione impugnata, il Tribunale Federale, prima, e la Corte Federale d’Appello, poi, hanno esaminato le istanze istruttorie secondo un duplice percorso argomentativo: da un lato, rilevandone la carenza di ritualità formale; dall’altro, valutandone comunque la concreta rilevanza e utilità ai fini del decidere.

Tale tecnica motivazionale non integra alcuna incoerenza logica, ma risponde a un criterio di completezza della motivazione, volto a chiarire che, anche a voler superare i rilievi formali, le prove richieste non sarebbero state comunque idonee ad apportare un contributo conoscitivo decisivo rispetto alla documentazione già acquisita agli atti.

In particolare, la Corte Federale - anche mediante l’ordinanza del 30 aprile 2025 - ha proceduto a un’analitica disamina dei capitoli di prova articolati con riferimento ai singoli testimoni, evidenziandone, caso per caso, la genericità, il carattere valutativo, l’irrilevanza rispetto al thema decidendum ovvero la riferibilità a circostanze già documentalmente provate. È stato, altresì, chiarito che molte delle richieste miravano a sollecitare giudizi di valore o apprezzamenti giuridici, estranei all’oggetto della prova testimoniale.

Alla luce di tali considerazioni, risulta evidente che la censura della ricorrente mira, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito delle scelte istruttorie operate dai giudici federali, sollecitando un sindacato sostitutivo che esula dalle competenze di questo Collegio di Garanzia. La decisione impugnata risulta sorretta da motivazione ampia, coerente e non manifestamente illogica, né giuridicamente incongrua.

Il quarto motivo di ricorso è, pertanto, infondato.

VI.       Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta l’omessa, ovvero insufficiente, valutazione dei documenti prodotti a propria difesa, assumendo che gli organi di giustizia federale avrebbero trascurato elementi decisivi idonei a smentire le contestazioni poste a fondamento del provvedimento di commissariamento.

Tale motivo è infondato.

Va preliminarmente ribadito che, nel giudizio di legittimità, non è consentito sindacare il modo in cui il giudice di merito ha valutato il materiale probatorio, salvo che la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente ovvero affetta da contraddizioni insanabili. Invero, come è stato rilevato più volte dalle Sezioni Unite di questo Collegio di Garanzia, «nel momento in cui viene impugnato un provvedimento dell’organo di giustizia endofederale di secondo grado, il rimedio proposto dal legislatore sportivo si sostanzia nel ricorso al cosiddetto giudizio di legittimità (…) nella cui sede è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni,  argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il giudizio di legittimità è, dunque, preordinato all’annullamento delle pronunce che risultano viziate da violazioni di norme giuridiche ovvero da omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ovvero alla risoluzione di questioni di giurisdizione o di competenza, ognuna di esse specificatamente censurata» (cfr. C.G.S., Sezioni Unite, decisione n. 93/2017). La norma, pertanto «limita la cognizione del Collegio di Garanzia ai soli profili di legittimità, oltre che di omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, rimanendo precluse indagini e valutazioni tendenti a una rivalutazione dei fatti quali accertati in sede endofederale» (cfr. C.G.S., Sezioni Unite, decisione n. 57/2023). In particolare, secondo tale principio e in aderenza all’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva, la rivalutazione delle risultanze istruttorie rientra esclusivamente nelle prerogative del giudice di merito; così come esula dalle funzioni e competenze del Collegio di Garanzia l’esame di censure finalizzate a mettere in rilievo «la debolezza di alcune prove rilevanti nella impugnata decisione» (cfr. Collegio di Garanzia, sez. I, 3 maggio 2019, n. 31).

Ebbene, nel caso di specie, dalla lettura della decisione impugnata emerge che la Corte Federale d’Appello ha espressamente esaminato la documentazione prodotta dalla ricorrente, collocandola nel contesto complessivo delle risultanze istruttorie e valutandola unitamente agli altri elementi acquisiti.

Con specifico riferimento all’iniziativa “[omissis]”, la Corte Federale, al paragrafo 21.4.4, ha dato atto delle produzioni difensive richiamate dalla ricorrente - lettere, attestazioni di apprezzamento, interviste e iniziative di comunicazione - ma le ha ritenute non decisive, valorizzando quale profilo dirimente l’assenza di un titolo giuridico idoneo a fondare l’assunzione di obbligazioni di spesa a carico dell’ente federale e, più in generale, la non conformità delle spese alle regole interne in materia di autorizzazione, gestione e rendicontazione. In tale ambito, risulta espressamente esaminata anche la “tabella riepilogativa delle spese e delle giustificazioni” prodotta dalla ricorrente, ritenuta non idonea a dimostrare l’inerenza delle spese alle finalità istituzionali e, conseguentemente, a legittimarne il rimborso.

Analoga valutazione è stata svolta al paragrafo 21.7.1 con riferimento ai rimborsi chilometrici e alle ulteriori poste di spesa, laddove la Corte Federale ha ricondotto le contestazioni non già a un mero profilo quantitativo - come sostenuto dalla ricorrente - bensì alla spettanza stessa del rimborso, in relazione alla disponibilità del mezzo, alle modalità di utilizzo e alla completezza e regolarità della documentazione giustificativa. La scelta di ritenere non spettanti, anziché riducibili, talune voci di rimborso costituisce espressione di un apprezzamento valutativo che, ove sorretto da motivazione intellegibile e non manifestamente illogica, non è sindacabile in questa sede.

Le ulteriori deduzioni relative alle trasferte in Sardegna e ad Abu Dhabi, nonché all’utilizzo del sito federale e del logo, si risolvono parimenti nella sollecitazione di un giudizio sostitutivo di merito sull’inerenza e sulla legittimità delle spese, laddove la Corte Federale ha ritenuto prevalenti, ai fini della legittimità dell’atto di commissariamento, i profili di corretta gestione delle risorse e di rispetto delle procedure federali. Quanto, infine, alla doglianza concernente l’assorbimento di talune censure, va ricordato che la scelta di arrestare l’esame di ulteriori motivi, una volta individuata una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione, rientra nella fisiologia della tecnica decisoria e non integra, di per sé, un vizio di omessa motivazione.

Ne consegue che la censura della ricorrente non individua un effettivo omesso esame di fatti storici decisivi, ma mira, in sostanza, a una diversa e più favorevole valutazione del materiale probatorio, estranea ai limiti del sindacato di legittimità.

Pertanto, il quinto motivo è infondato.

VII.      Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente censura la decisione della Corte Federale d’Appello nella parte in cui ha dichiarato inammissibile, perché nuova, la doglianza relativa all’incidenza dello ius superveniens sui presupposti del commissariamento del Comitato Regionale [omissis], deducendo la violazione dell’art. 345, comma 2, c.p.c., in relazione al d.l. n. 71 del 2024 e alle modifiche regolamentari federali introdotte con le delibere nn. 1248 e 1249 del 27 novembre 2024. Secondo la ricorrente, l’entrata in vigore della normativa sopravvenuta e il conseguente adeguamento dei Libri III e IV del Regolamento Federale avrebbero inciso su alcune delle contestazioni poste a fondamento del commissariamento - in particolare in materia di rimborsi chilometrici, utilizzo del logo federale e permanenza di loghi di sponsor sul sito - con la conseguenza che la relativa censura avrebbe dovuto ritenersi ammissibile anche se proposta per la prima volta in sede di reclamo, trattandosi di questione attinente a norme imperative e, come tale, rilevabile d’ufficio.

Il motivo è inammissibile.

Il divieto di ius novorum in appello, sancito dall’art. 345 c.p.c. quale espressione di un principio generale dell’ordinamento processuale, trova applicazione anche nel processo sportivo e preclude l’introduzione, in sede di reclamo, di nuove censure che amplino il thema decidendum e non siano rilevabili d’ufficio.

Secondo un orientamento costante, devono considerarsi “nuove” - e, come tali, inammissibili - le doglianze che introducono un diverso parametro normativo di valutazione, idoneo a modificare l’oggetto dell’indagine rispetto a quello devoluto al giudice di primo grado (cfr. C.F.A., SS.UU., n. 7/2016-2017).

Orbene, nel ricorso introduttivo di primo grado non vi era alcun riferimento né al d.l. n. 71 del 2024 né alle modifiche regolamentari adottate in sua attuazione. La questione relativa all’incidenza dello ius superveniens sulla legittimità del commissariamento è stata, pertanto, prospettata per la prima volta in sede di reclamo.

Ne consegue che la Corte Federale d’Appello ha correttamente qualificato tale doglianza come nuova, in quanto diretta a rimettere in discussione la decisione impugnata mediante un raffronto tra discipline succedutesi nel tempo, estraneo all’originario perimetro del giudizio.

In particolare, secondo il consolidato orientamento, devono considerarsi “nuove” - e, come tali, inammissibili - le doglianze che introducono un diverso parametro normativo di valutazione, idoneo ad ampliare il thema decidendum e l’oggetto dell’indagine rispetto a quanto devoluto al giudice di prime cure (cfr. C.F.A., SS.UU., n. 7/2016-2017).

Muovendo da tali premesse, nel ricorso introduttivo di primo grado non vi era alcun riferimento né al d.l. n. 71/2024, né alle modifiche regolamentari adottate in sua attuazione, sicché la prospettazione dell’incidenza dello ius superveniens sulla legittimità del commissariamento è affiorata per la prima volta in sede di reclamo.

Ne consegue che correttamente tale doglianza è stata qualificata come nuova dalla Corte Federale d’Appello, in quanto diretta a rimettere in discussione la decisione impugnata sulla base di un raffronto tra discipline succedutesi nel tempo, estraneo all’originario perimetro del giudizio. In ogni caso - e dunque anche a voler prescindere dai profili di inammissibilità - la censura muove da un presupposto giuridico non condivisibile.

La legittimità della delibera di commissariamento deve, infatti, essere scrutinata alla luce della disciplina vigente ratione temporis al momento dei fatti contestati e dell’adozione dell’atto, non potendo essere infirmata ex post da modifiche normative o regolamentari sopravvenute, in assenza di una espressa previsione di efficacia retroattiva. In tal senso, la Corte Federale d’Appello ha correttamente evidenziato che la disciplina regolamentare invocata dalla ricorrente - in particolare quella relativa al “Regolamento Rimborsi, Trasferte e Indennità” - è entrata in vigore solo successivamente alla decisione del Tribunale Federale, in data 27 febbraio 2025, con conseguente insussistenza dei presupposti per invocarne l’applicazione nel giudizio di merito, né tantomeno per fondare una censura di legittimità.

Ne deriva che la decisione impugnata risulta sorretta da una motivazione coerente, non apparente e conforme ai principi che regolano il giudizio di appello e, a maggior ragione, il sindacato di legittimità affidato a questo Collegio.

Il sesto motivo di ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

VIII.    Con il settimo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la falsa applicazione dell’art. 30, comma 2, lett. n), e dell’art. 45, comma 2, dello Statuto Federale FISE, anche in relazione all’art. 2409 c.c., deducendo che la delibera di commissariamento del Comitato Regionale [omissis] sarebbe stata adottata in assenza del presupposto delle “gravi irregolarità di gestione” richiesto dalla citata disposizione statutaria.

In particolare, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata si fonderebbe esclusivamente sulla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del 27 settembre 2024, documento che, a suo dire, non conterrebbe alcuna affermazione riconducibile a gravi irregolarità di gestione, ma si limiterebbe a formulare richieste di  chiarimenti e integrazioni documentali, concettualmente incompatibili con l’adozione di un provvedimento di scioglimento e commissariamento. Viene, inoltre, dedotta l’omessa considerazione della relazione del Revisore dei Conti Regionale dell’11 luglio 2024, ritenuta favorevole alla ricorrente, nonché il mancato richiamo ai criteri di gravità sostanziale delle irregolarità desumibili dall’art. 2409 c.c.

Il motivo è infondato.

Dalla motivazione della decisione impugnata emerge, in primo luogo, che la delibera di commissariamento non si fonda su un unico elemento istruttorio, né assume quale esclusivo presupposto la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del 27 settembre 2024. Al contrario, come confermato dalla Corte Federale d’Appello, la delibera di commissariamento è stata il frutto di una valutazione sistematica delle risultanze istruttorie acquisite afferenti ai profili critici alla gestione del Comitato Regionale, con specifico riferimento, tra l’altro, ai rimborsi chilometrici, alle manifestazioni “[omissis]”, alle spese sostenute in Sardegna e alla trasferta ad Abu Dhabi in assenza di idonei giustificativi, nonché all’indebito utilizzo del sito e del logo federale (cfr. § 21.4.4. e ss.). In tale contesto, risulta del tutto indimostrata la dedotta omissione di esame della relazione del Revisore dei Conti Regionale dell’11 luglio 2024.

Muovendo da tale ricostruzione, il giudice federale ha ritenuto che le irregolarità riscontrate - pur formalmente declinate anche mediante richieste di chiarimenti e integrazioni documentali - non dovessero essere valutate in modo atomistico, bensì inserite in un contesto gestionale complessivo, caratterizzato da prassi reiterate e strutturali, tali da integrare, nel loro insieme, i presupposti richiesti dall’art. 30, comma 2, lett. n), dello Statuto FISE.

La censura della ricorrente, fondata sull’asserita incompatibilità concettuale tra la nozione di “gravi irregolarità di gestione” e la formulazione di richieste istruttorie da parte dell’organo di revisione, muove da una lettura eccessivamente formalistica del documento contabile, non imposta dal dato normativo. La nozione statutaria di “gravi irregolarità di gestione” rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento di commissariamento non presuppone, infatti, la previa cristallizzazione di illeciti già definitivamente accertati o sanzionati, potendo fondarsi su un complesso di elementi sintomatici di criticità gestionali idonee a compromettere il corretto funzionamento dell’organo territoriale o il rispetto delle regole federali.

Quanto, infine, al richiamo all’art. 2409 c.c., esso non assume carattere vincolante nell’ambito dell’ordinamento sportivo, potendo operare, al più, quale parametro analogico di valutazione, ma non quale criterio rigido e tassativo di qualificazione delle irregolarità. La disciplina statutaria federale individua, infatti, in modo autonomo i presupposti per l’adozione del provvedimento di commissariamento, che non richiedono necessariamente la dimostrazione di un danno patrimoniale attuale, ma consentono di valorizzare anche situazioni di disfunzione gestionale idonee a incidere sull’ordinato svolgimento delle attività federali.

Ne deriva che le censure articolate dalla ricorrente si risolvono, in sostanza, nella sollecitazione a una diversa valutazione del materiale istruttorio e della gravità delle irregolarità riscontrate, valutazione che attiene al merito e che non è consentita in sede di legittimità. In ogni caso, deve escludersi la configurabilità di un vizio di omesso esame di fatti decisivi, avendo il giudice federale comunque pronunciato nel merito sulla base di una motivazione ampia, coerente e non apparente. La decisione impugnata risulta, pertanto, conforme al quadro normativo statutario applicabile.

Ne consegue che il settimo motivo è da ritenersi infondato.

IX.       Con l’ottavo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in correlazione con il d.lgs. n. 14 del 2019, con il d.lgs. n. 231 del 2001 e con il d.lgs. n. 58 del 1998, nonché la falsa applicazione dell’art. 30, comma 2, lett. n), e dell’art. 45, comma 2, dello Statuto FISE, lamentando che la Corte Federale d’Appello avrebbe erroneamente qualificato come “gravi irregolarità di gestione” condotte che, alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza civilistica in tema di responsabilità degli amministratori, non presenterebbero i requisiti della gravità, dell’intenzionalità, del danno patrimoniale o reputazionale, né del dolo o della consapevolezza del pregiudizio. A sostegno delle proprie tesi, la ricorrente richiama pronunce della Corte di Cassazione (Sez. Un., n. 500 del 1999; Cass. civ., n. 18992 del 2011), invocandone l’applicazione analogica al caso di specie.

Il motivo è inammissibile.

La doglianza, pur formalmente prospettata come violazione e falsa applicazione di legge, non individua in realtà una specifica norma di diritto che sarebbe stata violata, né chiarisce in che modo la Corte Federale d’Appello avrebbe falsamente applicato l’art. 30, comma 2, lett. n), dello Statuto FISE. In particolare, il motivo non dimostra l’esistenza di un obbligo giuridico di valutare la nozione statutaria di “gravi irregolarità di gestione” secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza civilistica  in  materia  di  responsabilità  degli  amministratori,  limitandosi  a  prospettare,  in  via assertiva, la pretesa necessità di applicare parametri valutativi estranei all’ordinamento sportivo. La censura si risolve, pertanto, nella mera contestazione della valutazione di gravità operata dagli organi di giustizia federale nel merito, senza indicarne il fondamento normativo. In tal modo, la ricorrente mira a ottenere una rivalutazione delle condotte accertate e della loro rilevanza ai fini del commissariamento, operazione che è preclusa in questa sede.

Tale operazione valutativa esula, infatti, dai limiti del sindacato demandato al Collegio di Garanzia, il quale - ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI - è circoscritto alla verifica di violazioni di norme di diritto ovvero di vizi motivazionali nei ristretti termini dell’omessa, insufficiente o manifestamente illogica motivazione, restando preclusa ogni rivalutazione dei fatti e del merito della decisione impugnata, come invece richiesta nel caso di specie.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l’ottavo motivo di ricorso deve essere dichiarato nammissibile.

Spese compensate tra le parti, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Terza Sezione

Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 dicembre 2025.

Il Presidente   Il Relatore

F.to Massimo Zaccheo          F.to Alfonso Celotto

Depositato in Roma, il 5 febbraio 2026. Il Segretario

F.to Alvio La Face

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it