CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 11 del 23/02/2026 – omissis/ FIG/ omissis

Decisione n. 11

 

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE

composta da

Massimo Zaccheo - Presidente Giovanni Pesce - Relatore Roberto Bocchini

Roberto Carleo

Valerio Pescatore - Componenti ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 50/2025, presentato, in data 29 giugno 2025, dal sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Raffaella Vignotto,

contro

la Federazione Italiana Golf (FIG), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Berruti e Massimiliano Montone,

e nei confronti

dei sigg. [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], non costituitisi in giudizio,

per la riforma

della sentenza della Corte di Appello Federale FIG, che dichiarava inammissibile il reclamo, depositato in data 17 aprile 2025, ex art. 60 Regolamento di Giustizia Sportiva FIG, del sig. [omissis] e per il conseguente annullamento dell’assemblea ordinaria elettiva della FIG del 3 febbraio 2025 e di tutti gli atti propedeutici, connessi e consequenziali.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 18 novembre 2025, il difensore della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv. Raffaella Vignotto; l’avv. Paolo Berruti, per la resistente FIG, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Giovanni Pesce.

Ritenuto in fatto

1.         Con la circolare n. del 4 dicembre 2024, pubblicata negli Atti Ufficiali FIG, è stato reso noto l’avviso di convocazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche federali della Federazione Italiana Golf per il giorno 3 febbraio 2025 recante, tra l’altro, all’Ordine del Giorno, la “Elezione del Presidente Federale”.

2.         Come risulta dagli atti di causa (doc. 2 ricorso CGS), il sig. [omissis], che aveva presentato domanda per la carica di Presidente Federale, è stato escluso dalla competizione elettorale, con provvedimento della Commissione dei Garanti adottato il 4 gennaio 2025, con la seguente motivazione: “sottoscrizioni non sufficienti a sostenere la candidatura a Presidente federale. Candidatura non accolta”.

Il provvedimento di esclusione non è stato impugnato dal [omissis].

3.         L’Assemblea proclamava eletto alla Presidenza FIG il sig. [omissis] (con 1.719 voti) e secondo non eletto il sig. [omissis] (con 929,5).

4.         Con ricorso del 19 febbraio 2025, promosso ex art. 54 del Regolamento di Giustizia FIG, il sig. [omissis] chiedeva “l’annullamento dell’assemblea ordinaria elettiva della FIG del 3 febbraio 2025 e di tutti gli atti propedeutici, connessi e consequenziali”. Il ricorso del sig. [omissis] aveva ad oggetto, in primo luogo, una asserita causa di incandidabilità del dott. [omissis], che, all’epoca della candidatura, ricopriva la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti della stessa Federazione; in secondo luogo, una asserita irregolarità del sistema di voto elettronico adottato durante l’assemblea elettiva, ritenuto illegittimo.

Tale ricorso è stato deciso dal Tribunale Federale, con sentenza del 4 aprile 2025 (n. 5/2025), che lo ha dichiarato inammissibile a causa del difetto di legittimazione attiva del ricorrente.

5.         Con reclamo datato 17 aprile 2025, il sig. [omissis] ha, quindi, impugnato la decisione del Tribunale Federale dinanzi alla Corte Federale di Appello, che, con decisione n. 1/2025, ha rigettato il ricorso, confermando quanto statuito dal Tribunale di primo grado in punto di inammissibilità del gravame ed adducendo considerazioni ulteriori a sostegno della pronuncia in rito, fondate sulla omessa impugnativa del provvedimento di esclusione della candidatura a presidente della FIG.

7.         Con ricorso del 29 giugno 2025, il sig. [omissis] ha impugnato, infine, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, la sentenza della Corte Federale di Appello n. 1/2025, chiedendone l’integrale riforma.

8.         Con memoria ex art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva, la FIG ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato.

9.         All’udienza del 18 novembre 2025, le parti hanno diffusamente esposto le proprie posizioni. In particolare, la difesa del ricorrente ha insistito per la incompatibilità del dr. [omissis], che rivestiva la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti della stessa FIG, richiamando all’uopo l’art. 70 dello Statuto FIG, da interpretarsi alla luce dell’art. 2399 c.c. e della disciplina contenuta nel d. lgs. n. 39/2010 sui revisori dei conti delle imprese che operano nel mercato (art. 10, comma 7; art. 17, comma 5); ha poi eccepito l’inesistenza dello jus postulandi e la inammissibilità della costituzione della FIG per asseriti vizi di rappresentanza e di conferimento del mandato alle liti. La difesa della FIG ha replicato e, a sua volta, ha insistito per la inammissibilità del gravame sotto vari profili, ivi compreso l’omessa notifica del ricorso a tutti i componenti eletti al Consiglio Federale della FIG, adempimento cui il ricorrente era tenuto ab origine oltre che per effetto dell’ordinanza del  Tribunale  Federale,  che,  ad  esito  dell’udienza  del  20  marzo  2025,  aveva  richiesto l’integrazione del contraddittorio. Nel merito, la difesa della FIG ha contestato la applicabilità della normativa contenuta nel d. lgs. n. 39/2010 al caso di specie, che ha ad oggetto, invece, la carica dei revisori dei conti di una federazione sportiva.

Il rappresentante della Procura Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, rilevando peraltro l’esistenza di una “doppia conforme” che ha risolto la controversia in tal senso; ha poi, a sua volta, eccepito l’omessa notifica del ricorso ai controinteressati e, nel merito, ritenuto infondato il gravame.

In replica, la ricorrente ha lamentato il mancato accesso a tutti gli atti della procedura, evento dal quale deriverebbero conseguenze ad essa favorevoli in punto di legittimazione al gravame.

Considerato in diritto

I)         Il perimetro del presente giudizio, per come ricondotto dal sig. [omissis] a pag. 3 del ricorso, ha ad oggetto “l’ineleggibilità del dott. [omissis]”, mentre “non verte sulla eventuale candidabilità o meno del sig. [omissis]” alle elezioni del Presidente Federale della FIG. Per tale ragione, nelle conclusioni rassegnate nel ricorso presentato al Collegio di Garanzia dello Sport, il [omissis], modificando in parte la domanda originaria, ha chiesto (solo) di “accertare e dichiarare l’ammissibilità del ricorso, l’incandidabilità e/o ineleggibilità del sig. [omissis] a Presidente Federale e ad ogni altra carica elettiva federale, e dichiararlo decaduto dalla carica assunta in palese conflitto di interessi, con conseguente decadenza di tutti gli eletti”. Sembra così superata la questione originariamente dedotta della asserita irregolarità delle operazioni di voto mediante sistema elettronico (in merito alla quale, peraltro, non si spendono motivi di ricorso).

Il ricorso odierno, che non contiene motivi specifici, ma una critica alle sentenze del Tribunale e della Corte Federale di Appello, non è idoneo, tuttavia, a scalfire i profili di inammissibilità emersi in primo e in secondo grado.

II)        Giova ricordare preliminarmente il quadro normativo di riferimento, nel cui contesto occorre richiamare, per quanto qui rileva, le seguenti disposizioni.

-          L’art. 6.1.6 dei “Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate”, secondo cui “(…) Gli Statuti disciplinano le modalità di convocazione dell’Assemblea (…). Nel caso di Assemblea elettiva, le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI”.

-          Il (sopra citato) Regolamento della Giunta Nazionale del CONI per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive, secondo cui (sub 2), una volta pubblicato l’elenco delle candidature, nei successivi sette giorni “il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l’esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale”. Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve contenere le motivazioni a sostegno dell’impugnazione, nonché essere corredato da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione (lettera c). Inoltre, “l’impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l’ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all’altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso” (lett. d). Seguono disposizioni sui tempi (invero, strettissimi, data la natura del giudizio) del procedimento dinanzi agli organi di giustizia federale.

-          L’art. 31, comma 1, del CGS CONI, secondo cui: “Le deliberazioni dell’Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni”.

-          L’art. 32, comma 25, dello Statuto FIG, per cui: “Sempre in caso di Assemblea elettiva, è ammessa l'impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi, avverso l'elenco degli aventi diritto di voto e le candidature. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure emanate in materia dal CONI”.

-          L’art. 53, comma 1, del Regolamento di Giustizia della FIG, secondo cui “Per la tutela di situazioni protette dall'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva, è possibile ricorrere dinanzi al Tribunale federale”.

- L’art. 54, comma 1, del medesimo Regolamento FIG, secondo cui: “Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate dal Tribunale federale su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni”.

-          L’art. 32 del Regolamento organico della FIG, secondo cui “Una commissione nominata dal Consiglio Federale verifica la regolarità delle candidature, ai sensi dell'art. 69 e 70 dello Statuto FIG. Contro i provvedimenti della Commissione è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 32, comma 25, dello Statuto FIG”.

III)       A tali disposizioni risulta essersi conformato anche il procedimento di elezione del Presidente della FIG, oggetto dell’odierna impugnativa, scandito dalle fasi di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, di presentazione e pubblicazione delle candidature, e, infine, dalla votazione finale del Presidente.

IV)      Il ricorso odierno, ad avviso del Collegio, deve essere dichiarato inammissibile. La inammissibilità deve essere affermata sotto plurimi profili, in parte già dedotti dal Tribunale e della Corte Federale ed in parte rilevabili d’ufficio dalla Corte, a norma dell’art. 62, comma 1, del CGS.

V)        Risulta che il ricorrente non ha impugnato il provvedimento della Commissione dei Garanti, adottato il 4 gennaio 2025, con il quale è stato escluso dalla competizione elettorale in esame (fatto pacifico). In sostanza, la competizione de qua si è conclusa con l’emanazione del verbale di proclamazione dell’eletto (dr. [omissis]) e solo avverso detto provvedimento il ricorrente risulta avere proposto gravame, deducendo l’incandidabilità del dr. [omissis], senza aver, però, previamente impugnato la propria esclusione e neppure, a ben vedere, la candidatura del [omissis] nei tempi indicati dalle norme sopra indicate. Tale inazione si traduce nella inoppugnabilità del provvedimento di proclamazione dell’eletto. La mancata impugnazione dell’esclusione dalla procedura, infatti, nega qualsiasi interesse giuridicamente rilevante all’elezione del Presidente, cioè del provvedimento che integra il bene della vita nel caso concreto. Le disposizioni dell’ordinamento sportivo sopra richiamate, in linea con quelle nazionali che regolano il procedimento elettorale, stabiliscono il principio per cui deve ritenersi immediatamente e autonomamente impugnabile il provvedimento di esclusione di una candidatura, attesa la sua idoneità a ledere il bene della vita costituito dalla partecipazione ad una tornata di voto caratterizzata da un preciso contesto temporale e ambientale (si veda l’art. 129 del c.p.a. e la sentenza della Corte Costituzionale n. 236 del 2010).

Nella fattispecie, si versa indubbiamente in una di quelle ipotesi in presenza delle quali nessuna utilità può ricavare il ricorrente dall’eventuale accoglimento del gravame se non ha tempestivamente impugnato un altro provvedimento anteriore, idoneo a procurare la stessa lesione che egli intende rimuovere (ex multis: T.A.R. Sicilia, Sez. CT, 19 luglio 1981, n. 383; T.A.R. Campania, sez. II, 18 giugno 2010, n. 15238).

Con più specifico riferimento all’impugnativa del provvedimento di ammissione di una lista e/o di candidati alla competizione elettorale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto occasione di chiarire che l’eventuale suo accoglimento non comporta la caducazione ipso iure dei successivi atti del procedimento, né consente al giudice di annullare per  invalidità derivata gli atti di proclamazione degli eletti, se non vi è stata una tempestiva e rituale impugnazione degli atti preparatori da parte del candidato escluso e con la prescritta notifica a tutti i controinteressati (sin da Cons. Stato, Sez. V, 7 maggio 1994, n. 447).

Il rapporto indissolubile, che sorregge l’interesse al ricorso durante l’intero giudizio e che deve sussistere, pena l’inammissibilità e improcedibilità del gravame, tra l’impugnativa dell’atto di esclusione e quella dei successivi segmenti del procedimento, costituisce una costante nel panorama giurisprudenziale (per i concorsi pubblici, si veda, ad esempio, TAR Lazio, 14 ottobre 2021, n. 10556; TAR Lazio, 15 gennaio 2021, n. 610).

A differenza di quanto dedotto nel ricorso, detto rapporto, ad avviso della Corte, appare, del resto, coerente con le citate previsioni del Regolamento della Giunta Nazionale del CONI per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive, alla cui luce devono essere interpretate le norme federali che a tale Regolamento rinviano, disposizioni che prevedono: i) l’impugnazione del “soggetto escluso” (sub 2 lett. c), legittimato ad impugnare la propria esclusione; ii) l’impugnazione proposta anche “da un candidato ammesso…”, che, proprio perché tale, ha legittimazione e interesse giuridicamente protetto a contestare subito l’ammissione alla competizione degli altri candidati, salvo dover parimenti confermare detto interesse in ipotesi di elezione medio tempore celebrata con relativa conferma della legittimità sia dell’ammissione sia dell’elezione. Analogamente dispone l’art. 31, comma 1, del CGS CONI, che legittima l’impugnazione delle “deliberazioni dell’Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione…” mediante ricorso di chi dimostri di essere: i) titolare “…di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale”; ii) e di aver subito “...un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni”.

Il ricorrente postula, a ben vedere, una giurisdizione degli organi sportivi di tipo oggettivo, che tuttavia non si ricava dalle norme dell’ordinamento settoriale. Il ricorrente, cioè, ragiona come se fosse titolare di una legittimazione attiva che gli sarebbe concessa non a tutela di una posizione giuridica propria di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ma a tutela di un interesse semplice alla regolarità dei risultati elettorali, che pertiene piuttosto al corpo elettorale nel suo complesso. Ma così non è e la circostanza è confermata dal fatto che il ricorso odierno ha ad oggetto, come si è visto, “l’incandidabilità e/o ineleggibilità del sig. [omissis] a Presidente Federale e ad ogni altra carica elettiva federale…”: l’azione mirava, cioè, ad escludere [omissis] da una elezione cui lo stesso ricorrente ha inteso partecipare nella sua qualità di candidato e al fine di essere eletto, salvo poi perdere tale qualità per effetto di un provvedimento di esclusione ormai consolidato. Il ricorrente, in altre parole, non è mosso da un interesse astratto, ma qualificato (cfr. anche sul punto CGS, n. 8/2023). Ma per coltivare adeguatamente siffatto interesse (CGS, S.U. n. 9/2024) il ricorrente, seguendo l’iter descritto nelle norme sopra elencate, avrebbe potuto (e dovuto), anche in ossequio al principio della certezza delle situazioni giuridiche connesse alle operazioni elettorali, presentare ricorso immediato avverso la propria esclusione dalla competizione elettorale e avverso l’ammissione della candidatura del [omissis] (di cui si lamenta la incandidabilità, appunto), salvo confermare l’interesse con l’impugnativa della proclamazione degli eletti eventualmente pronunciata nelle fasi successive del procedimento elettorale. L’omissione di tali passaggi rende inevitabilmente inammissibile il ricorso odierno, per carenza di interesse.

Le disposizioni di settore dell’ordinamento sportivo rafforzano la finalità di separare nettamente gli effetti lesivi derivanti dagli atti conclusivi della procedura di ammissione delle liste e dei candidati da quella successiva della competizione elettorale che si conclude con la proclamazione degli eletti e che è tenuta indenne dai vizi della fase preparatoria, sia attraverso la inoppugnabilità degli atti, che attraverso la formazione del giudicato correlato alla particolarità del rito caratterizzato dalla accelerazione dei termini per la definizione delle controversie.

Oltre tutto, l’accertamento dell’eventuale “incandidabilità e/o ineleggibilità” del [omissis] avrebbe in teoria determinato, infatti, la nullità della elezione del candidato interessato, con la sua surroga con chi ne dovesse avere diritto (e nella specie esisteva un secondo classificato), ma non la contestuale nullità della espressione dei voti attribuiti, con conseguenze invalidanti delle operazioni elettorali. Con ciò, appunto, si rafforza la già evidente carenza di interesse e la erroneità delle conclusioni cui giunge il ricorrente, che invoca la “conseguente decadenza di tutti gli eletti” dalla (ipotetica) incandidabilità del [omissis]. Secondo la pacifica giurisprudenza, infatti, le cause di ineleggibilità non sono di ostacolo all’ammissione della lista, nella quale è ricompreso il soggetto ineleggibile, e non integrano una causa di invalidità che possa trasmettersi alle operazioni successive, ma il solo effetto della decadenza di chi è ineleggibile (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 settembre 1999, n. 1052; Consiglio di Stato, Sez. V, 15 febbraio 2002, n. 908; Consiglio di Stato, Sez. V, 21 giugno 2012, n. 3673; Consiglio di Stato, Sez. V, 23 agosto 2006, n. 948).

VI)      Un distinto profilo di inammissibilità, che il Collegio deve rilevare, attiene all’omessa notifica del ricorso ai controinteressati, cioè agli eletti alla carica. Profilo che era emerso anche a seguito dell’ordinanza del Tribunale Federale, che, dopo l’udienza del 20 marzo 2025, aveva richiesto l’integrazione del contraddittorio. Le deduzioni del ricorrente, svolte anche oralmente in udienza, appaiono irrilevanti, perché, ai fini della presente controversia, è assorbente il rilievo della omessa ed obbligatoria notifica del gravame introduttivo al controinteressato vincitore (e, per quanto di ragione, ai restanti eletti), qui pacificamente inesistente (come risulta dalla pec dell’avv. Vignotto del 18 febbraio 2025, in atti). Sul punto sarà sufficiente rinviare al (già citato) Regolamento della Giunta Nazionale del CONI per l’impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive, secondo cui (sub 2), “l’impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l’ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all’altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso” (lett. d).

Si può, altresì, aggiungere che la rilevanza del controinteressato dinanzi agli organi della giustizia sportiva viene in rilievo a prescindere dalle disposizioni specifiche del procedimento elettorale. Il Codice di Giustizia Sportiva stabilisce all’art. 2, comma 2, il principio secondo cui il processo sportivo “attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo” e prevede che il ricorso debba contenere (artt. 30 e 59, comma 3, lett. a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati. La figura del “controinteressato”, richiamata nel Codice, rinvia a quella prevista nel processo amministrativo (art. 41, comma 2, del c.p.a.), secondo cui i soggetti che assumono la qualifica di controinteressati sono titolari di un interesse qualificato che attribuisce loro, nell’azione di annullamento, una posizione giuridica di vantaggio, di natura uguale e contraria a quella del ricorrente: ragione per cui ad essi deve essere notificato il ricorso, a pena di inammissibilità (tra le tante, Cons. Stato, n. 5362/2015).

VII)     La dedotta inammissibilità del presente ricorso esonera il Collegio dalla disamina degli ulteriori profili preliminari sollevati nella causa, pur valutandone la irrilevanza ai fini della decisione alla luce dei motivi del ricorso presentato al CGS e delle relative conclusioni (in specie, quanto al diritto di accesso agli atti che sarebbe stato negato al ricorrente; alla asserita irregolarità della costituzione in giudizio della FIG; alla richiesta di esclusione della Procura Federale, rilevando per altro verso come sia rimasta incontestata, per quest’ultimo profilo, l’ordinanza del Tribunale Federale n. 5/2025).

VIII)    Quanto ai profili di merito, parimenti, la dedotta inammissibilità del presente ricorso esonererebbe il Collegio dalla disamina dei relativi motivi. Tuttavia, la Sezione reputa opportuno dedurre quanto segue.

Ad avviso del ricorrente, il dr. [omissis] non poteva essere candidato alla carica federale cui poi è risultato eletto (Presidente della FIG), in quanto in precedenza aveva ricoperto la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti della stessa Federazione (precisamente in regime di prorogatio, per il periodo di commissariamento della Federazione: dal 10 ottobre 2024 al 3 febbraio 2025). A tal fine, il ricorrente invoca la asserita violazione dell’art. 70, comma 1 e comma 2, dello Statuto FIG (secondo cui, rispettivamente, << La carica di componente degli organi centrali e federali è incompatibile con qualsiasi carica elettiva federale, centrale e periferica della FIG; << Le cariche di Presidente Federale, di componente il Collegio dei Revisori dei Conti, di membro di qualsiasi organo di giustizia federale, sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale, centrale o periferica, nonché con qualsiasi carica sociale presso qualsiasi affiliato od aggregato sempre nell’ambito della stessa Federazione>>.

Il Collegio di Garanzia osserva, anzitutto, che la norma in esame non predica una causa di ineleggibilità, ma di incompatibilità. Quest’ultima pone una limitazione al diritto elettorale passivo (storicamente legata all'articolo 97 Cost.) e si risolve nel divieto di cumulo fra più cariche in capo allo stesso soggetto che, se eletto, dovrà optare tra il mandato elettivo e l'altra carica al fine di rimuovere la causa di incompatibilità. Sul punto, pertanto, la doglianza non coglie nel segno.

Il ricorrente invoca, poi, a sostegno della incompatibilità del [omissis], l’applicabilità al caso concreto dell’art. 10, comma 7, del d. lgs. n. 39/2010 (norma che pone un divieto al revisore legale di rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente o società che ha conferito l'incarico di revisione). Il Collegio, in merito, si limita ad osservare la non sovrapponibilità - predicata dal ricorrente, invece, come certa - del regime giuridico della revisione legale, per come disciplinata dal decreto legislativo n. 39/2010 (sia piano soggettivo: quanto alla finalità della revisione, ai compiti del revisore legale, ai requisiti di iscrizione all’albo; sia sul piano oggettivo: quanto ai soggetti giuridici nei cui confronti la revisione deve essere svolta, alle modalità di assolvimento dell’incarico del revisore, ecc.), con il regime giuridico della revisione dei conti all’interno della FIG e delle relative finalità. Basti pensare: i) che l’art. 28 dello Statuto FIG qualifica il Collegio dei Revisori dei Conti come “organo primario” della Federazione, laddove il revisore legale non è organo della società nei cui confronti esercita la revisione; ii) che gli artt. 41 e 42 dello Statuto FIG delineano, rispettivamente, requisiti di nomina e compiti dei revisori dei conti peculiari alla carica in questione.

IX)      Il ricorso odierno, assorbita ogni altra questione, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Sussistono giusti motivi, attesa la particolarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

 

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione

Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 novembre 2025.

Il Presidente                                                              Il Relatore

F.to Massimo Zaccheo                                             F.to Giovanni Pesce

Depositato in Roma, il 23 febbraio 2026.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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