CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 26 del 22/05/2026 – omissis/FPI

Decisione n. 26

 

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

composta da

Dante D’Alessio - Presidente Laura Santoro - Relatore Stefano Bastianon

Mario Serio

Ruggero Stincardini - Componenti ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2026, presentato, in data 24 febbraio 2026, dal sig. [omissis], assistita e difesa dall’avv. Carmine Fabio La Torre,

contro

la Federazione Pugilistica Italiana (FPI), rappresentata e difesa dall’avv. Federica Ferrari,

per l’annullamento

della decisione della Corte Federale d'Appello della FPI n. 2 del 15 gennaio 2026, comunicata in data 26 gennaio 2026, con la quale, nel respingere il reclamo presentato dal suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale n. 27/2025, procedimento 15/FPI/2025, pubblicata in data 5 dicembre 2025, con cui è stata applicata, a carico del sig. [omissis], la sanzione di n. 1 anno di sospensione da ogni attività agonistica e federale.

Si è costituita in giudizio la FPI.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 27 aprile 2026, il difensore della parte ricorrente – sig. [omissis] - avv. Carmine Fabio La Torre; l’avv. Cesare Di Cintio, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Federica Ferrari, per la resistente Federazione Pugilistica Italiana, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, CGS CONI;

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la Relatrice, prof. Laura Santoro.

Ritenuto in fatto

1.         Con atto di deferimento del 27 ottobre 2025, veniva avviata l’azione disciplinare nei confronti del Sig. [omissis] nella qualità di Presidente del Comitato Regionale Lombardia, perché, essendo venuto a conoscenza della proposta avanzata dalla ASD Gold Academy Boxing Team di Cesate (MI) di svolgere un Training Camp internazionale con la partecipazione delle nazionali di Belgio e Ungheria, «ometteva di chiedere l’autorizzazione alla FPI per lo svolgimento di tale evento o, quantomeno, di informare la stessa FPI, con ciò violando sia l’art. 1, commi 3 e 6 dello Statuto della FPI che l’art. 34, comma 2, lettera e) Statuto della FPI».

2.         Il TFN, sezione disciplinare, ritenuto fondato il deferimento, condannava il ricorrente alla sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale per la durata di un anno.

Il ricorrente interponeva reclamo innanzi alla CFA, la quale confermava integralmente la condanna irrogata in primo grado con la decisione oggetto del presente ricorso, il quale è fondato sui seguenti due motivi.

2.1 Erronea e/o falsa applicazione di norme: art. 33, comma 7, e 34, comma 1, Statuto FPI; artt. 24 e 33, comma 7, Cost.; art. 345, comma 3, e art. 437, comma 2, c.p.c.

2.1.1.   Il ricorrente lamenta che la CFA, non valutando correttamente che l’attività svolta sarebbe consistita in un «allenamento svolto in una palestra accessibile solo ad associati del territorio lombardo, ha ritenuto applicabile alla fattispecie una normativa che non riguarda assolutamente il fatto contestato», giacché «ai sensi degli artt. 33, comma 7, e 34, comma 1, dello Statuto, erroneamente ritenuti non applicabili al caso di specie dalla sentenza impugnata, lo sviluppo delle attività sportive (agonistiche e/o amatoriali) a carattere territoriale, qual è stata quella che ci occupa, rientra nella competenza delle strutture periferiche dei Comitati Regionali proprio perché concerne attività non sovrapponibili con la struttura centrale».

2.1.2.   Sul punto il ricorrente denuncia nello specifico l’erronea applicazione, da parte della CFA, dell’art. 34, comma 2, lett. e), dello Statuto, il quale attribuisce ai Presidenti dei Comitati Regionali il potere di «concedere le autorizzazioni per le riunioni di pugilato programmate nel proprio territorio», là dove la CFA ne ha tratto il convincimento che «il potere autorizzatorio è limitato a eventi interni e territoriali, e non può estendersi a iniziative che coinvolgano rappresentative nazionali estere o che incidano sulla sfera della rappresentanza internazionale della Federazione», posto che, a detta del ricorrente, il predetto art. 34, comma 2, lett. e) riguarderebbe

«quelle attività concernenti le competizioni finalizzate ad ottenere un risultato sportivo da omologare con la presenza di ufficiali di gara, presenza che nella fattispecie (il dato è pacifico) non vi è stata».

2.1.3.   In secondo luogo, il ricorrente lamenta l’omesso accoglimento, da parte della CFA, della richiesta istruttoria concernente la nota a firma del CT della nazionale ungherese, dalla quale era dato evincere che l’evento in contestazione era consistito in un «allenamento organizzato dal sodalizio dell’ASD Gold Academy Boxing Team, aperto ai soli tesserati di sodalizi affiliati al Comitato Regionale FPI della Lombardia» nonché la «conoscenza da parte della FPI della presenza delle Nazionali straniere».

2.2.     Insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente denuncia il rigetto, da parte della CFA, del motivo di reclamo fondato sul legittimo affidamento che sarebbe stato ingenerato dalla FPI allorché, notiziata dell’evento de quo, avrebbe omesso di comunicare alcunché al ricorrente, mentre all’opposto comunicava l’espresso diniego di partecipazione ad un’atleta, e sul punto osserva che la CFA «non ha dato conto dei motivi che hanno indotto il Presidente del Comitato Regionale Lombardia ad operare in buona fede a vantaggio dei propri tesserati (…) impedendo ogni controllo sul percorso logico argomentativo seguito per la formazione del convincimento dello stesso Collegio giudicante».

3.         In ultimo, il ricorrente propone istanza di trattazione del ricorso a Sezioni Unite, sull’assunto che «i vizi denunciati pongono questioni di massima importanza rilevanti in ambito non solo FPI ma sportivo in generale, che quindi richiedono una pronuncia a carattere nomofilattico» per stabilire

«criteri interpretativi uniformi applicabili a tutto l’ordinamento sportivo».

4. In conclusione, il ricorrente chiede l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata in accoglimento, in via principale, del primo motivo di ricorso e, in via subordinata, del secondo motivo; in estremo subordine, che, in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, sia accertato e dichiarato che nessuna sanzione è applicabile a qualsiasi titolo al ricorrente per i fatti di causa. Con vittoria di spese di lite e rimborso del contributo di accesso per le spese di giustizia.

5.         Con memoria del 6 marzo 2026, si costituiva in giudizio la FPI, eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica nei termini di cui all’art. 59 CGS CONI, nonché la mancata allegazione dell’attestazione dell’avvenuto invio del ricorso ai destinatari prescritta dal comma 4, lett. b) del sopra citato articolo.

6.         Sul punto la FPI rileva che il ricorso è stato trasmesso dal ricorrente il 24 febbraio 2026 all’indirizzo PEC organi.giustizia@pec.fpi.it, il quale è «destinato esclusivamente alla ricezione degli atti processuali indirizzati agli organi di giustizia sportiva endofederali», invece che all’indirizzo segreteria@pec.fpi.it, che è quello ufficiale della Federazione, e soltanto il 27 febbraio 2026 (allorché il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso era già scaduto) lo stesso ricorso è stato trasmesso dal menzionato indirizzo PEC degli organi di giustizia a quello della segreteria federale.

7.         Nel merito, la Federazione resistente eccepisce, avverso il primo motivo di ricorso, l’inammissibilità dello stesso in quanto diretto «a ottenere una rivalutazione dei fatti di causa, piuttosto che a evidenziare effettivi vizi di legittimità».

8.         Avverso il secondo motivo di ricorso, la resistente ne eccepisce l’infondatezza nonché l’inammissibilità, rilevando sul punto che «il principio del legittimo affidamento trova applicazione nell’ordinamento sportivo, così come in quello civile e amministrativo, e tutela il soggetto che, sulla base di comportamenti chiari, coerenti e inequivoci dell’autorità competente, abbia fatto affidamento su un determinato assetto normativo o su una condotta amministrativa, confidando nella sua legittimità. (…). Non è sufficiente, pertanto, la mera inosservanza o inerzia dell’organo federale: l’affidamento deve fondarsi su una condotta positiva, esplicita e comunicata al destinatario, tale da poter giustificare la convinzione di operare entro i limiti della normativa sportiva».

9.         Infine, sulla richiesta di discussione a Sezioni Unite, la FPI ne denuncia l’infondatezza e l’inammissibilità, a motivo che il CGS CONI «non attribuisce alla parte ricorrente alcuna facoltà di richiedere autonomamente la trattazione a Sezioni Unite» e, d’altra parte, le questioni sollevate dal ricorrente «non costituiscono principi di diritto tali da giustificare un intervento nomofilattico delle Sezioni Unite», cosicché risultano difettare i presupposti normativi e procedurali per tale intervento.

10.       In conclusione, la resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e/o improcedibile, con vittoria di spese ed onorari.

11.       Con memoria ex art. 60, comma 4, CGS CONI, il ricorrente, avverso l’eccezione pregiudiziale promossa dalla resistente, oppone che l’omessa regolare notifica costituirebbe comunque una causa di nullità sanata ex tunc per effetto dell’avvenuta costituzione della convenuta e, d’altra parte, eccepisce l’irregolarità della costituzione di controparte «per essere stata formalizzata con una procura speciale priva di attestazione di conformità». Nel merito, il ricorrente contesta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando che esso attiene alla lamentata illegittima applicazione di norme statutarie.

12.       Con ulteriore memoria del 17 aprile 2026, la FPI ha ribadito le eccezioni già sollevate nella memoria di costituzione insistendo sulle conclusioni ivi formulate.

13.       All’Udienza pubblica le parti hanno insistito sulle loro domande.

Il Procuratore Nazionale dello Sport,  per la Procura Generale dello Sport  presso il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, CGS CONI, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

14.       Si esamina preliminarmente, per ragioni di coerenza logica, l’istanza di trattazione a Sezioni

Unite presentata dal ricorrente.

Va sul punto ricordato che l’art. 56, co. 5, CGS CONI prevede che «Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, anche su proposta del Presidente di una Sezione, può stabilire che una determinata controversia, per i profili di rilevanza e di principio che essa riveste, debba essere decisa dalle Sezioni unite».

14.1.    L’istanza in esame è, quindi, irrituale, non essendo nella disponibilità delle parti la richiesta di trattazione a Sezioni Unite di una questione.

Peraltro, nel caso in esame, la causa non presenta questioni controverse di tale rilevanza da giustificare l’intervento delle Sezioni Unite di questo Collegio. L’istanza deve essere, quindi, respinta.

15.       Si passa, quindi, a trattare l’eccezione pregiudiziale di parte resistente relativa alla asserita omessa notifica del ricorso nei termini di legge, stante l’avvenuto invio, entro detti termini, del ricorso all’indirizzo PEC della FPI dedicato alla ricezione degli atti processuali destinati agli organi di giustizia endofederale invece che all’indirizzo PEC della Segreteria della stessa Federazione.

15.1.    L’eccezione non risulta fondata stante il fatto che la notifica eseguita dal ricorrente è stata eseguita nei termini alla PEC degli Organi di Giustizia della FPI, e quindi ad una PEC ufficiale della Federazione, ed è stata poi prontamente trasmessa alla Segreteria della FPI, con la conseguenza che la notifica ha raggiunto lo scopo cui la stessa è indirizzata senza compromissione del diritto di difesa della parte resistente, la quale ha ben potuto pienamente esercitare tutte le attività ad esso riferite. Peraltro, gli Organi di Giustizia sono l’Ufficio interno della Federazione incaricato di seguire e istruire le questioni riguardanti la giustizia federale e l’attività della Corte Federale di Appello che ha emesso la decisione impugnata.

16.       Parimenti infondata è l’eccezione sollevata dal ricorrente in seno alla sua memoria ex art. 60, co. 4, CGS, relativa all’asserita nullità della procura conferita dalla resistente a motivo dell’assenza del visto di conformità in calce alla firma digitale.

Le disposizioni normative richiamate dal ricorrente, relative al requisito dell’attestazione di conformità, concernono infatti il processo civile telematico che non è sovrapponibile al processo sportivo.

Peraltro, l’art. 2, co. 6, CGS CONI, nel consentire «Per quanto non disciplinato» il richiamo «ai principi e alle norme generali del processo civile», prevede espressamente che ciò avvenga «nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva».

17.       È poi infondata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente relativa all’asserita estraneità dei motivi di ricorso dal perimetro del sindacato di questo Collegio, in quanto diretti ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa, piuttosto che evidenziare effettivi vizi di legittimità.

Sia il primo che il secondo motivo di ricorso attengono, invece, a questioni che rientrano nella piena competenza del Collegio di Garanzia dello Sport concernendo i vizi della violazione di legge e della omessa o insufficiente motivazione della decisione impugnata.

18.       Quanto al primo motivo di ricorso, va osservato che esso attiene all’esatta interpretazione delle norme statutarie contenute nell’art. 33, comma 7, che attribuisce ai Comitati Regionali

«l’autonomia decisionale per la definizione degli obiettivi tecnico-sportivi nell’ambito degli indirizzi approvati dal Consiglio Federale», nell’art. 34, comma 1, secondo cui «I Presidenti dei Comitati Regionali (…) svolgono le funzioni analoghe a quelle del Presidente federale in quanto compatibili», nell’art. 33, comma 2, lett. e), che individua tra le funzioni dei Presidenti del Comitati Regionali quella di «concedere le autorizzazioni per le riunioni di pugilato programmate nel proprio territorio».

19.       Dette norme vanno interpretate in combinato disposto con l’art. 1 dello Statuto FPI, in specie nella parte in cui si prevede che «La F.P.I. è autorizzata in via esclusiva a svolgere in Italia l’attività sportiva del pugilato agonistico e amatoriale, in armonia con le deliberazioni del C.I.O. e del C.O.N.I., (…) e a rappresentarlo in ambito internazionale» e «(…) ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare, regolamentare, propagandare, sviluppare e attuare programmi di formazione di atleti e tecnici, nonché di svolgere lo sport del pugilato nei settori Pugilato Olimpico, Pro, Amatoriale e Giovanile anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. nel territorio nazionale e internazionale. Essa rappresenta l’attività del pugilato in via esclusiva nei confronti delle Federazioni Internazionali (…)».

20.       Ciò ricordato, interpretando l’art. 1 dello Statuto FPI, intitolato «Natura e scopi della F.P.I.», si evince che la sua ratio è quella di identificare nella F.P.I. l’unico soggetto istituzionale dotato dei poteri e delle funzioni correlate alla rappresentanza dello sport del pugilato in Italia, in ossequio al principio cardine dell’ordinamento sportivo «One Sport, One Federation».

21.       Correttamente la CFA ha quindi sul punto qualificato l’art 1 dello Statuto FPI come «norma di carattere primario dell’ordinamento federale, idonea a cristallizzare il principio di unitarietà e indivisibilità del movimento pugilistico italiano, attribuendo in via esclusiva alla FPI la rappresentanza nei confronti delle Federazioni internazionali».

22.       Va, però, sul punto precisato che, proprio sull’assunto della ratio predetta, il richiamo alla FPI, operato nell’art. 1, è all’intera sua struttura (l’art. 1 apre, infatti, il Titolo I che si intitola, per l’appunto

«La Struttura») la quale si articola, com’è più sotto specificato all’art. 16, «in Organi centrali, Organi di giustizia, Strutture territoriali e altre Strutture».

23.       Ordunque, allorché all’art.  1 il legislatore sportivo cristallizza il principio di unitarietà e indivisibilità del movimento pugilistico italiano, i soggetti identificabili in possibile antitesi alla FPI non sono le sue strutture territoriali, di cui essa si compone, bensì altri enti, ad essa estranei, che possano eventualmente proporsi in concorrenza ad essa, come altre associazioni di secondo livello operanti nell’ambito del pugilato.

24.       L’attività riferita all’esclusiva competenza della FPI è quella tipicamente agonistica, la quale è idonea a realizzare il fine proprio dell’ordinamento sportivo, vale a dire il raggiungimento del miglior risultato nella singola disciplina sportiva. Tale attività si svolge nelle varie aree territoriali nelle quali svolgono la loro funzione i Comitati Territoriali che operano nel rispetto degli indirizzi dettati dagli Organi centrali della Federazione nell’organizzazione delle attività pugilistica nel territorio di competenza.

25.       Tale articolazione non consente alle strutture territoriali di svolgere in autonomia funzioni riguardanti attività di rilievo sovranazionale e alle quali partecipino atleti della nazionale italiana e di altre nazionali non italiane.

I rapporti internazionali della Federazione sono quindi esercitati dagli Organi  centrali della Federazione che ovviamente può servirsi delle strutture territoriali per il raggiungimento dei suoi fini.

26.       Nel caso in esame, la condotta disciplinarmente rilevante addebitata al ricorrente è quella di

«aver promosso e sostenuto lo svolgimento di un training camp internazionale organizzato dalla ASD Gold Academy di Cesate (MI), con la partecipazione delle Nazionali di Belgio e Ungheria, omettendo di richiedere la preventiva autorizzazione alla FPI».

L’attività ritenuta non consentita a livello territoriale, in assenza di autorizzazione degli Organi centrali, è quindi quella di aver promosso e sostenuto lo svolgimento di un Training Camp Internazionale in assenza di autorizzazione dei competenti Organi Centrali della Federazione.

27.       Come si è prima ricordato, si deve ritenere che non rientri fra le attività che in autonomia può svolgere un Comitato Territoriale della Federazione pugilistica quella di organizzare o patrocinare nel proprio territorio incontri con atleti delle nazionali di Stati esteri. Come sostenuto nella decisione impugnata l’organizzazione di una manifestazione con la partecipazione di atleti di nazionali straniere deve essere, infatti, autorizzata dagli Organi centrali della Federazione.

28.       Ciò posto occorre ora valutare la responsabilità disciplinare del sig. [omissis], nella vicenda che ha portato all’irrogazione della sanzione della sua sospensione da ogni attività per un anno, e considerare alcune peculiarità della fattispecie in esame.

29.       Con il primo motivo di ricorso, il sig. [omissis] ha sostenuto che l’art. 34, comma 2, lett. e), dello Statuto riguarderebbe solo «quelle attività concernenti le competizioni finalizzate ad ottenere un risultato sportivo da omologare con la presenza di ufficiali di gara, presenza che nella fattispecie (il dato è pacifico) non vi è stata» e lamenta comunque l’omesso accoglimento, da parte della CFA, della richiesta istruttoria concernente la nota a firma del CT della nazionale ungherese, dalla quale era dato evincere che l’evento in contestazione era consistito in un «allenamento organizzato dal sodalizio dell’ASD Gold Academy Boxing Team, aperto ai soli tesserati di sodalizi affiliati al Comitato Regionale FPI della Lombardia», nonché la «conoscenza da parte della FPI della presenza delle. Nazionali straniere».

30.       In proposito, se è vero che il sig. [omissis], nell’esercizio delle sue funzioni di Presidente del Comitato Regionale, ha “avallato l’organizzazione” di una manifestazione alla quale avrebbero partecipato atleti appartenenti a nazionali di stati esteri, occorre evidenziare che, come ricordato dal ricorrente, il Training non comportava lo svolgimento di incontri con la presenza di Ufficiali di gara e che, in sede di reclamo alla CFA, il ricorrente aveva chiesto di produrre come prova documentale la dichiarazione scritta resa in data 16 dicembre 2025 dal c.t. della nazionale ungherese, dalla cui lettura si evince che l’iniziativa è stata ideata dallo stesso c.t., d’intesa con il collega della nazionale belga (entrambi residenti in Italia), per fare allenare per alcuni giorni i propri atleti in Italia, ottenendo a tal fine la disponibilità delle strutture della ASD sopra menzionata.

31.       Sul punto la CFA, dopo aver dato atto che «Trattasi di documento formato successivamente alla decisione impugnata, ad iniziativa unilaterale di soggetto terzo estraneo al procedimento», ha concluso nel senso che, in quanto «non prodotto nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale Federale», debba ritenersi inammissibile perché «in violazione dei principi di concentrazione e preclusione che regolano il giudizio sportivo di impugnazione».

32.       Il diniego di accoglimento della prova documentale richiesta dal ricorrente innanzi alla CFA non può essere, tuttavia, condiviso per le seguenti ragioni.

L’art. 37, co. 6, del Regolamento di Giustizia FPI, conformemente all’art. 37, co. 6, del CGS CONI, che regolamenta il «Giudizio innanzi alla Corte federale di appello», dispone che «Il collegio, anche d’ufficio, può rinnovare l’assunzione delle prove o assumere nuove prove».

Non vige, dunque, nel processo sportivo il generale divieto di nuovi mezzi di prova in appello e, peraltro, come rilevato nella giurisprudenza di questo Collegio, «anche nel processo civile nel giudizio di appello possono essere ammesse nuove prove compresi i documenti, laddove utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sulla esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata» (Collegio di Garanzia, sez. I, n. 15/2017, secondo cui, «a mente dell’art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI (cui ogni Federazione deve uniformarsi), i principi che ispirano il processo sportivo sono principi tesi alla piena tutela degli interessati secondo regole di informalità, pur facendo riferimento alle regole del processo civile, in quanto compatibili; ma quest’ultima locuzione non può far perdere di vista che nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi  di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori»; in senso conforme, cfr. anche Collegio di Garanzia, sez. II, n. 83/2017; sez. I, n. 56/2018).

33. Peraltro, va osservato che, pur volendo fare richiamo al divieto di cui all’art. 345, 3° co., c.p.c., nei limiti in cui l’art. 2, co. 6, CGS ne consente il rinvio, l’omessa produzione in primo grado della prova documentale nel caso de quo dipenderebbe da causa non imputabile al ricorrente, che, come tale, escluderebbe il suddetto divieto.

34.       La CFA ha, dunque, omesso di considerare una prova di cui, invece, avrebbe dovuto tener conto ai fini della sua piena valutazione dei fatti di causa.

L’esatta valutazione del contesto in cui si pone la condotta del ricorrente assume primaria rilevanza al fine della graduazione della sua responsabilità e, in questa prospettiva, in seno alla cornice di un evento che appare formalmente di rilievo internazionale, poiché coinvolgente due rappresentative nazionali estere e, come tale, estraneo alla competenza territoriale di un Comitato regionale, va nella sostanza messa in risalto la natura di semplice attività di allenamento dello stesso, ideato e organizzato in Italia dalle rappresentative estere, senza la partecipazione della rappresentativa italiana, con diffusione della iniziativa entro il perimetro del territorio lombardo. Tali elementi appaiono suffragare una posizione di sostanziale buona fede del ricorrente (della quale occorre tener conto) nel ritenere l’evento in contestazione ricompreso entro l’ambito della propria competenza riferita, ex art. 34, co. 2, lett. e), Stat. FPI alla concessione delle autorizzazioni per le «riunioni di pugilato programmate nel proprio territorio».

In tali limiti il primo motivo di ricorso deve essere, quindi, accolto.

35.       Il secondo motivo di ricorso non risulta, invece, accoglibile per le seguenti ragioni.

Il ricorrente lamenta l’insufficiente motivazione da parte della CFA in ordine alla denunciata «contraddittorietà della condotta del Vicepresidente Federale (…), da una parte, nei confronti del Presidente del Comitato Regionale Lombardia e, dall’altra, nei confronti dell’atleta dell’Arma dei Carabinieri», stante il fatto che la FPI, notiziata dell’allenamento tramite la lettura del verbale di assemblea del Comitato Regionale Lombardia, comunicava il suo diniego a partecipare all’atleta suddetta, mentre ometteva di comunicare alcunché al ricorrente.

36.       Vero è che la CFA, nel motivare il rigetto del motivo fondato sulla violazione del principio del legittimo affidamento, tace apparentemente sulla asserita contraddittorietà del comportamento della FPI, soffermandosi specificamente sui profili concernenti l’assenza «di un provvedimento favorevole o comunque di un comportamento federale idoneo a fondare una situazione giuridica di vantaggio». È, però, da osservare che una trattazione specifica della lamentata contraddittorietà del comportamento imputato dal ricorrente alla FPI sarebbe comunque risultata superflua visto che il comportamento attuato nei confronti dell’atleta è stato di diniego e non già autorizzatorio e, dunque, come correttamente accertato dalla CFA, non sussiste alcun atto o comportamento sul quale potere fondare un legittimo affidamento del ricorrente.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, e rinvia alla CFA FPI in diversa composizione, per un nuovo esame.

Spese al definitivo.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 29 aprile 2026.

Il Presidente                                                  La Relatrice

F.to Dante D’Alessio                                     F.to Laura Santoro

Depositato in Roma, in data 22 maggio 2026.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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