CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 27 del 25/05/2026 – omissis e ASD Shooting Area Barbarasco / FITDS
Decisione n. 27
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente Mario Serio - Relatore Stefano Bastianon
Laura Santoro
Ruggero Stincardini - Componenti ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2026, presentato, in data 16 gennaio 2026, dal sig. [omissis] e dalla ASD Shooting Area Barbarasco, rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Santucci e Paolo Ravaglioli,
contro
la Federazione Italiana di Tiro Dinamico Sportivo (FITDS), rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Benincampi e dall’avv. Gian Paolo Guarnieri.
avverso
la decisione della Corte Federale di Appello FITDS n. 3/2025, pubblicata il 19 dicembre 2025, con la quale, nel respingere il reclamo dei suddetti ricorrenti, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FITDS n. 14/2025, con cui è stata irrogata, a carico del sig. [omissis], la sanzione della radiazione e, a carico della ASD Shooting Area Barbarasco, la sanzione della sospensione consistente nell'inibizione a svolgere tutte le funzioni riconosciute dall'Ordinamento Federale, comprese quelle di istruttore, per attività Nazionale e/o Internazionale, per un periodo di 22 mesi.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nella udienza del 29 aprile 2026, i difensori della parte ricorrente - sig. [omissis] e ASD Shooting Area Barbarasco - avv.ti Roberto Santucci e Paolo Ravaglioli; l’avv. Alessandro Benincampi, per la resistente FITDS, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Mario Serio.
Svolgimento del procedimento
1. Con atto del 17 giugno 2025, il Procuratore della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (d'ora in poi FITDS) deferiva al Tribunale Federale [omissis], tesserato e Presidente della A.S.D. Shooting Area-Barbarasco, nonché quest'ultima in quanto oggettivamente responsabile in relazione alle incolpazioni, di cui si sta per dire, rivolte al suo Presidente [omissis], oltre che con riguardo all'illecito commesso dal [omissis] in una prova agonistica del 9-10 novembre 2024.
1.1. Il procedimento disciplinare era stato preceduto da due precedenti procedimenti disciplinari instaurati nei confronti dello stesso signor [omissis], per aver preso parte al pre match di una manifestazione di tiro dinamico seppur privo di porto d’armi (procedimento concluso con l’applicazione consensuale di sanzione senza incolpazione), e nei confronti del sig. [omissis], per l’affermazione del [omissis] secondo il quale sarebbe stato il sig, [omissis] ad autorizzarlo a partecipare alla manifestazione (procedimento concluso con l’archiviazione).
1.2. La Procura Federale, in particolare, contestava al sig, [omissis] i seguenti addebiti: a) l'espressione di dichiarazioni false e lesive, poi giudicate infondate, della reputazione del Vice- Presidente Federale, [omissis], accusato di aver autorizzato il tesserato a partecipare “fuori classifica” alla gara di Barbarasco del 2022; b) il rifiuto ad essere ascoltato in video conferenza, quale persona informata sui fatti, nell'ambito di un procedimento disciplinare istruito dalla Procura Federale che lo aveva regolarmente convocato; c) l'adozione, nel corso di una competizione svoltasi a Barbarasco tra il 30 aprile ed il 2 maggio 2025, di una condotta violenta ed offensiva nei confronti della figlia della propria compagna.
2. Con decisione del 14 ottobre 2025, il Tribunale Federale, in esito ad un dibattimento nel corso del quale venivano escussi i testi indicati dalla Procura, mentre non venivano ammessi quelli addotti dell'incolpato, dichiarava entrambi i deferiti, persona fisica e società dallo stesso presieduta, responsabili di tutte le violazioni loro ascritte ed applicava al primo la sanzione della radiazione ed alla seconda l'inibizione a svolgere ogni funzione prevista dall'ordinamento federale per un periodo di 22 mesi.
3. I giudici di primo grado ritenevano provata l'accusa di cui al capo a), alla stregua delle “affermazioni circostanziate, precise e concordanti” rese dai testi escussi in merito all'allegata ed inveritiera autorizzazione a partecipare a gare, pur in difetto di porto d'armi, che sarebbe stata concessa dal Vice-Presidente Federale, nel frattempo, eletto Presidente. Tali deposizioni avrebbero reso superflua quelle dei testi addotti dall'incolpato per un loro preteso carattere inaffidabile. La contestazione sub b) sarebbe stata documentalmente provata attraverso le acquisizioni prodotte dalla Procura. Anche la terza contestazione avrebbe trovato conferma, ad avviso del Tribunale Federale, nelle dichiarazioni rese da soggetti terzi ed affidabili e ripetute in due distinti procedimenti. La gravità degli elementi complessivamente raccolti nei confronti del [omissis] giustificava l'applicazione della massima sanzione.
Quanto alla società sportiva, la relativa colpa veniva logicamente desunta da quella del suo Presidente, la gravità delle cui condotte non poteva che dar vita alla sanzione inibitoria di 22 mesi.
4. Contro tale decisione entrambi gli incolpati proponevano impugnazione, contenente istanza cautelare, davanti alla Corte d'Appello Federale, sulla base di 5 motivi (nullità della decisione per violazione dei principii del giusto processo e della parità delle parti; travisamento dell'oggetto dell'incolpazione di cui al capo A ed assenza di prove quanto alla commissione del fatto; assenza della disposizione incriminatrice e giustificabilità della condotta in relazione al capo B; negazione del diritto di difesa e, comunque, mancata formazione della prova in ordine al capo C; omessa motivazione e, in ogni caso, improcedibilità e tardività dell'azione con riguardo al capo D contestato alla società).
5. Con decisione del 19 dicembre 2025, la Corte d'Appello rigettava complessivamente l'impugnazione e, per l'effetto, confermava la pronuncia di primo grado.
6. In particolare, i Giudici d'Appello concordavano con la valutazione delle prove effettuata in primo grado, giudicata aderente al principio del libero convincimento del Giudice. La pronuncia proseguiva giudicando inescusabile la partecipazione dell'incolpato a manifestazioni sportive federali pur privo del porto d'armi, ritirato dall'autorità competente. Quanto all'incolpazione relativa alla mancata collaborazione prestata alla Procura Federale, la Corte d'Appello osservava che essa va senz'altro ricompresa tra gli organi di giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, sotto il profilo che la Procura stessa concorre a garantire la corretta applicazione della normativa sportiva e ad assicurare l'effettività dei poteri di controllo ed accertamento. Veniva poi reputata congruamente motivata, alla luce delle risultanze istruttorie, l'incolpazione concernente il comportamento violento ed offensivo ai danni della figlia della compagna. Veniva, infine, ribadita la tempestività e procedibilità dell'azione disciplinare di cui al capo D, promossa nei confronti dell'ASD Barbarasco, in quanto tra le contestazioni oggetto del giudizio ve ne sono di relative a fatti accertati tra gennaio e aprile 2025, ossia in epoca compatibile con l'atto di deferimento. Ed infine, la gravità delle violazioni era giudicata perfettamente compatibile con entrambe le sanzioni applicate in primo grado.
7. Contro tale pronuncia, di cui hanno chiesto l'annullamento, entrambi gli incolpati hanno proposto ricorso davanti a questo Collegio di Garanzia, sulla base di 5 motivi.
8. La FITDS ha resistito con memoria.
9. Entrambi le parti hanno depositato repliche.
10. All'udienza del 29 aprile 2026, le parti costituite hanno insistito nelle rispettive difese. La Procura Generale dello Sport ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
11. Con il primo motivo, intitolato “Nullità del procedimento per violazione dei principii del giusto processo e della parità delle parti”, i ricorrenti sostanzialmente ripropongono la corrispondente censura disattesa nel giudizio d'appello. La doglianza viene formulata sotto un triplice aspetto:
1. illegittima compressione dei termini (5 giorni) per formulare osservazioni all'atto di intendimento di deferimento;
2. mancata ammissione dei mezzi di prova chiesti dagli incolpati;
3. Mancata corrispondenza tra le dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado e la loro verbalizzazione, nella quale figura la relativa sottoscrizione, pur non avvenuta nel corso dell'udienza.
Il Collegio ritiene che ciascuno dei profili appena illustrati, seppur elegantemente svolto, si risolva, in sostanza, in una sollecitazione, in questa sede di legittimità non consentita, ad una revisione critica di valutazioni di merito effettuate nei due gradi di giudizio federale. Ed infatti, la pronuncia d'appello, con motivazione congrua e, come tale, non meritevole di censura, che qui può solo integrarsi in maniera non decisiva, ha spiegato le ragioni per le quali andava considerata condivisibile la valutazione delle prove testimoniali acquisite già davanti al Tribunale Federale. In particolare, da esse sono stati desunti elementi conducenti in relazione alla natura inveritiera della pretesa autorizzazione fornita da un alto dirigente federale alla partecipazione del ricorrente a competizioni in difetto di porto d'armi. Lo stesso è da dire con riferimento alle deposizioni afferenti all'episodio in pregiudizio della figlia della compagna dello stesso ricorrente, tutte legittimamente tratte da atti acquisiti al fascicolo del procedimento disciplinare e di adeguato tenore incriminante. Miglior sorte, in termini di ammissibilità, non merita la doglianza relativa alla lamentata esiguità del termine a dedurre rispetto ad un atto endoprocedimentale, cui seguì poi la fase del giudizio che consentì la piena esplicazione dell'attività difensiva: la durata del termine non soggiace a regole prestabilite ed è rimessa al prudente apprezzamento della Procura, il cui operato non rivela alcun sintomo di irragionevolezza, anche alla luce del carattere non pregiudizievole della scelta della Procura stessa. Quanto alla mancata ammissione dei testi indicati della difesa, essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, insindacabili in questa sede in ragione della relativa giustificazione identificata nella sufficienza del materiale probatorio acquisito (argomento che assorbe la non perfettamente congrua razionalmente dichiarazione pregiudiziale di inaffidabilità di testimonianze non ancora rese). Ed infine, nessuna prova è stata prospettata (ed avrebbe dovuto costituire oggetto di un procedimento incidentale di falso) circa la mancata rispondenza tra l'effettivo contenuto delle deposizioni e la loro trasposizione nel verbale.
In conclusione, il primo motivo, che evidentemente si infrange contro il muro dell'inammissibilità, non può trovare accoglimento alcuno.
12. Con il secondo motivo, relativo al capo A di incolpazione, si denuncia violazione e falsa applicazione dei principii del giusto processo, nonché degli articoli 2909 c.c. e 112, 115, 116, 246 c.p.c.
La complessa censura, ancora una volta, si incentra sul lamentato cattivo esercizio, da parte dei giudici di merito, ed in particolare di quelli di secondo grado, a proposito della valutazione delle risultanze probatorie. Si addebita alla Corte d'Appello di aver utilizzato, quali argomenti posti a fondamento tanto della ritenuta commissione della condotta lesiva della reputazione del Vice-Presidente, all'epoca dei fatti, quanto della connessa reiezione delle istanze istruttorie difensive, tra l'altro, del materiale proveniente da un procedimento disciplinare archiviato relativo allo stesso. Ed invero, nel presupposto della necessaria tensione al conseguimento della verità effettiva non può dirsi operante alcuna preclusione nei confronti dei giudici federali; né può ad essi rimproverarsi la motivata scelta di giudicare esauriente il materiale probatorio di cui disponevano, sì da ritenere, con motivazione immune da censure ed in questa sede insindacabile, superflua ed inconducente l'attività proposta dalla difesa. Anche questo motivo, nuovamente ricadente nella rete dei ristretti limiti di ammissibilità del ricorso a questo Collegio, non può trovare accoglimento.
13. Con il terzo motivo, afferente al capo B, si lamenta la violazione delle norme sia del CONI sia dell'ordinamento federale di settore, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione alla affermata riconduzione della Procura Federale tra gli organi rispetto ai quali l'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo dello stesso CONI impone ai soggetti partecipi dell'ordinamento sportivo di prestare collaborazione “ai fini della corretta applicazione della normativa vigente”.
Ora, è proprio nell'inciso finale appena riportato che risiede la qualificazione, esattamente individuata dalla Corte d'Appello, della natura dell'attività posta in essere dalla Procura Federale, appunto chiamata alla corretta, coerente, uniforme applicazione della normativa vigente. Correlativo è, pertanto, l'obbligo, che in questo caso risulta essere rimasto inosservato, pur di fronte alla disponibilità della Procura stessa a tener conto delle legittime esigenze dell'incolpato, di rendersi disponibile nella prospettiva di contribuire alla piena e non intralciata attività istituzionale della Procura. Il motivo è, pertanto, infondato.
14. Con il quarto motivo, relativo al capo di incolpazione C, si lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme sul giusto processo, nonché dell'art. 115 c.p.c., ed al tempo stesso omessa motivazione su plurimi punti decisivi della controversia. La censura ha ad oggetto la piena condivisione, da parte dei Giudici d'appello, dell'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale Federale in merito alla condotta posta in essere dal ricorrente nei riguardi della figlia della compagna. Ancora una volta, il motivo pretende di sostituire alle valutazioni di merito, effettuate con motivazione adeguata e del tutto aderente alle risultanze processuali quali desumibili dagli atti, una propria, autonoma, e, in questa sede, non consentita, rilettura delle stesse. In altri termini, lo scopo cui il motivo tende è di riproporre un giudizio di fatto, con la conseguente rivalutazione di circostanze già vagliate, con doppia, conforme pronuncia, nei due gradi federali di merito. Di ciò è agevole rendersi conto considerando che il ricorrente, disvelando nuovamente la propria propensione ad utilizzare il giudizio davanti questo Collegio come un procedimento di terzo grado, qualifica come “inverosimili” circostanze riferibili alle deposizioni testimoniali acquisite. Ed il giudizio di inverosimiglianza procede, nella prospettazione del ricorrente, secondo un criterio di preclusa rivalutazione delle circostanze stesse. Egualmente è da dirsi in relazione alla dedotta “discrasia palese tra i due unici testimoni asseritamente diretti dei fatti”: con ciò, infatti, non si deduce un difetto logico nell'impianto motivazionale di appello, bensì si stimola il giudice di legittimità ad indossare gli indebiti panni di giudice del merito. Gli evidenti aspetti di inammissibilità appena illustrati escludono in radice che il motivo possa aver successo.
15. Infine, con il quinto ed ultimo motivo, inerente all'incolpazione unicamente contestata all'ASD Barbarano, questa si duole della violazione e falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c. e 3 e 64 del Regolamento di Giustizia FITDS sotto il duplice profilo della tardività della contestazione e della mancata estensione ad essa dell'accordo sull'applicazione consensuale di sanzione raggiunto dal suo Presidente.
Quanto al primo aspetto, la pronuncia d'appello ha chiarito che l'incolpazione definitiva rifletteva circostanze maturate in diretta prossimità della sua formulazione, così sfuggendo alla possibile decadenza.
Quanto all'ulteriore aspetto, è da considerare che, con riferimento ad esso, seppur in ipotesi possa dirsi fondata l'invocazione del principio della coestensività alla rappresentata del trattamento sanzionatorio concordato dal rappresentante, manca in concreto qualunque beneficio in astratto derivante da tale configurazione giuridica in quanto la sanzione irrogata per questo capo di incolpazione rivela carattere globale ed onnicomprensivo, così rendendo indistinguibili i singoli segmenti di condotta che vi hanno dato vita e legittimando, in quanto rispondente ai criteri di ragionevolezza illustrati dalla Corte d'Appello, la pena di fatto inflitta. Anche questo motivo va, pertanto, dichiarato privo di fondamento e rigettato.
16. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla numerosità e serietà delle questioni giuridiche affrontate, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Respinge il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 29 aprile 2026.
Il Presidente Il Relatore
F.to Dante D’Alessio F.to Mario Serio
Depositato in Roma, in data 25 maggio 2026.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
