CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 31 del 28/05/2026 – omissis/ FIGC
Decisione n. 31
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composta da
Gabriella Palmieri - Presidente Vito Branca - Relatore
Dante D’Alessio
Massimo Zaccheo
Attilio Zimatore - Componenti ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 18/2026, presentato, in data 21 marzo 2026, dal dott. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. prof. prof. Sergio Santoro, dall’avv. Matteo Sperduti e dall’avv. prof. Daniele Sterrantino,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del presidente pro tempore, dott. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
la Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC, la Procura Federale presso la FIGC,
la Procura Generale dello Sport presso il CONI,
per l’integrale riforma e conseguente annullamento
della decisione n. 0092/CFA-2025-2026 (Registro procedimenti n. 0106/CFA/2025-2026 e Registro procedimenti n. 0108/CFA/2025-2026 riuniti) della Corte Federale di Appello Nazionale, Sezioni Unite, FIGC, emessa in data 23 febbraio 2026 e notificata in pari data, con la quale, nel respingere il reclamo del suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione n. 0143/TFNSD- 2025-2026 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, FIGC del 22 gennaio 2026, con cui è stata irrogata, a carico del dott. [omissis], la sanzione di mesi 13 di inibizione; nonché di ogni eventuale atto, decisione, comunicato e/o provvedimento annesso e connesso;
viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 28 aprile 2026, i Difensori delle Parti, avv. ti prof. Sergio Santoro, Matteo Sperduti e prof. Daniele Sterrantino, per il ricorrente, dott. [omissis], nonché l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente, Federazione Italiana Giuoco Calcio;
udita la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI - il Procuratore Generale dello Sport, pref. Ugo Taucer, - che conclude per l’inammissibilità e per l’infondatezza del ricorso;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno 28 aprile 2026, il relatore. avv. prof. Vito Branca.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso del 21 marzo 2026, il Sig. [omissis] ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione n. 0092/CFA-2025-2026 (Registro procedimenti n. 0106/CFA/2025-2026 e Registro procedimenti n. 0108/CFA/2025-2026 riuniti) della Corte Federale di Appello Nazionale, Sezioni Unite, FIGC, emessa in data 23 febbraio 2026 e notificata in pari data, con la quale, nel respingere il reclamo del suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione n. 0143/TFNSD-2025-2026 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC del 22 gennaio 2026, con cui è stata irrogata al medesimo ricorrente la sanzione di mesi 13 di inibizione.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato, in data 15 dicembre 2025, dal Procuratore Federale FIGC, nei confronti del Sig. [omissis], a causa della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere osservati in ogni atto o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 42, comma 1 e comma 3, lettere a) e c), del Regolamento AIA e dagli artt. 3, 5, 6.1 del Codice Etico AIA, nonché in relazione a quanto previsto dall’art. 25, comma 1, del Regolamento AIA, entrato in vigore con C.U. FIGC n. 268/A del 27 giugno 2024, in ordine alle condotte, in tesi accusatoria, poste in essere dall'odierno ricorrente, in prossimità della seduta del Comitato Nazionale dell’Associazione del 4 luglio 2025, verso alcuni organi tecnici ed altri responsabili regionali.
1.1. È d’uopo premettere che il procedimento nei confronti dello [omissis], eletto Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri il 14 dicembre 2024, origina da un esposto presentato dal sig. [omissis], all’epoca arbitro della Sezione AIA di Macerata, il 28 luglio 2025, con cui si denunciavano condotte “gravemente lesive dell’autonomia e integrità dell’Associazione Italiana Arbitri” perpetrate dall’odierno ricorrente. Si denunciava, in particolare, “una serie di comportamenti reiterati, gravi e sistemici … che … hanno cercato di indurre, con modalità aggressive e minacciose, plurimi dirigenti arbitrali a rassegnare le dimissioni dai propri incarichi
… Tali condotte, verificatesi nei giorni 29 e 30 giugno u.s., risultano essere organizzate, coordinate e finalizzate alla rimozione forzata di figure sgradite per motivazioni interne, al fine di sostituirle con soggetti preventivamente selezionati dalla dirigenza centrale”; si citavano a tal proposito i casi dei sig.ri [omissis] (allora Responsabile CAN D) e [omissis] (allora Responsabile CAN C), i quali secondo la segnalazione erano stati indotti a dimettersi dai propri incarichi prima della scadenza naturale degli stessi.
1.1.1. È doveroso ricordare in questa sede che nel mese di giugno del 2024, il Consiglio Federale della FIGC, con il C.U. n. 249/A del 14 giugno 2024, deliberava di approvare un nuovo testo dei "Principi informatori dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri”, ai quali il Regolamento AIA avrebbe dovuto adeguarsi. Con C.U. n. 268/A del 24 giugno 2024, quindi, il Consiglio Federale della FIGC, al fine di adeguare il Regolamento AIA ai nuovi principi, approvava le modifiche di alcuni articoli di detto Regolamento, tra cui l’art. 25, il quale, mentre nella versione abrogata prevedeva che tutti gli organi che svolgevano funzioni tecniche (ad eccezione dei Presidenti Sezionali) dovessero restare in carica per una stagione sportiva, nella nuova versione, entrata in vigore a giugno 2024, stabilisce che “Tutti i Responsabili degli Organi che svolgono funzioni tecniche, ad eccezione del Presidente sezionale con funzioni di Organo Tecnico Sezionale, restano in carica per due stagioni sportive ed eventuali sostituti nominati nel corso delle stesse cessano automaticamente dalle funzioni al termine del biennio”.
Allorquando, dunque, il Sig. [omissis] è stato eletto Presidente dell’AIA, elezione avvenuta all’esito dell’Assemblea Generale tenutasi il 14 dicembre 2024, i Responsabili degli Organi che svolgevano funzioni tecniche insediatisi all’inizio della stagione sportiva 2024-2025, tra cui il sig. [omissis] e il sig. [omissis], non sarebbero cessati al termine della stessa stagione sportiva 2024-2025 e, dunque, a giugno 2025, ma solo al termine della successiva stagione 2025-2026, ossia a giugno 2026. In tale biennio, eventuali avvicendamenti nel ruolo di responsabile degli organi tecnici avrebbero potuto concretizzarsi solo per effetto di dimissioni da parte di chi ricopriva detto ruolo. È questo, dunque, il contesto nel quale si collocano le dimissioni anticipate rassegnate dai Sig.ri [omissis] e [omissis]. Secondo la Procura Federale, in particolare, dette dimissioni non sarebbero state spontanee, ma indotte dal Presidente [omissis] attraverso il compimento di una serie di condotte che avrebbero portato a tale risultato, e ciò, dunque, in violazione dei principi sanciti dall’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 42, comma 1 e comma 3, lettere a) e c), del Regolamento A.I.A. e dagli artt. 3, 5, 6.1 del Codice Etico A.I.A.
1.2. Orbene, aperto il fascicolo di indagine, la Procura Federale procedeva con plurime audizioni (sig.ri [omissis] e [omissis] e altri soggetti interessati, responsabili regionali), nonché a ricevere ulteriori segnalazioni contro il sig. [omissis]. Il 18 settembre 2025, la Procura provvedeva altresì all’audizione del segnalante, sig. [omissis], il quale non smentiva di essere tesserato AIA, negava fermamente di essere lui l’autore dell’esposto, disconosceva il contenuto nonché la sigla apposta in calce allo stesso, affermava di non voler rispondere alla domanda formulatagli circa il sospetto su chi avesse utilizzato il suo nome, si riservava di depositare querela di falso e, dopo qualche giorno, presentava le sue dimissioni dall’AIA.
Con nota del 23 settembre 2025, la Procura Federale richiedeva alla Procura Generale dello Sport presso il CONI una “prima proroga del termine per la conclusione delle indagini, ai sensi dell’art. 119, comma 5, del C.G.S. e dell’art. 47, comma 3, del C.G.S. CONI”.
Con nota prot. 6602 del 23.09.2025, la Procura Generale dello Sport presso il CONI “concede(va) la richiesta di 1^ proroga di gg 40 (quaranta) decorrenti dal giorno successivo della scadenza del termine ordinario ex art. 47, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI”.
Atteso che “non appare possibile procedere all’espletamento delle predette attività nel termine per lo svolgimento dell’attività inquirente di imminente scadenza (6.11.2025)”, la Procura Federale richiedeva, con ulteriore nota prot. 12025/120pf25-26/GC/gb del 5.11.2025, alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, una “seconda proroga del termine per la conclusione delle indagini”. Proroga che, con nota prot. n. 7831 del 6 novembre 2025, la Procura Generale dello Sport presso il CONI, “Lette e condivise le motivazioni addotte, (...) concede(va) - per - gg 20 (venti), decorrenti dal giorno successivo alla scadenza della già concessa 1^ proroga”.
All’esito dell’ulteriore attività istruttoria svolta, in data 19 novembre 2025, la Procura Federale notificava ai Sigg.ri [omissis] ed [omissis] (quale componente del Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri) la “Comunicazione di conclusione delle indagini” prot. n. 13536/120pf25-26/GC/blp. Il signor [omissis] faceva pervenire dunque richiesta di audizione e depositava memorie difensive con le quali chiedeva integrazione istruttoria, disattesa dalla Procura Federale in quanto oltre il termine per il compimento delle indagini preliminari e comunque non rilevante alla luce degli elementi a carico dei predetti soggetti.
In data 12 dicembre 2025, l’odierno ricorrente depositava richiesta di “Applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento”, ai sensi dell’art. 126 del CGS, proponendo una sanzione di giorni 15 di sospensione che, tuttavia, non trovava il consenso della Procura Federale.
Il successivo 15 dicembre, la Procura Federale, con nota prot. n. 15586/120pf25-26/GC/blp, deferiva l’odierno ricorrente per: a) “violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere osservati in ogni atto o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 42, comma 1 e comma 3, lettere a) e c), del Regolamento A.I.A. e dagli artt. 3, 5, 6.1 del Codice Etico A.I.A., secondo cui gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità e ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’A.I.A. e del loro ruolo arbitrale ed anche in relazione a quanto previsto dall’art. 25, comma 1, del Regolamento A.I.A., entrato in vigore con C.U. F.I.G.C. n. 268/A del 27.06.2024, che - a decorrere dalla sua entrata in vigore - impone che tutti i Responsabili apicali degli Organi tecnici restino in carica per due stagioni sportive, per avere lo stesso, in qualità di Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, in occasione della seduta del Comitato Nazionale A.I.A. del 4 luglio 2025, fissata, tra l’altro, per le nomine dei Responsabili e Componenti OOTTNN, al fine di fare deliberare dall’Organo Collegiale la nomina dei Sig.ri [omissis] e [omissis], rispettivamente a Responsabile della C.A.N. C e della C.A.N. D dell’A.I.A., posto in essere una pluralità di condotte che hanno di fatto indotto i Sig.ri [omissis] e [omissis] a rassegnare le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi, ricoperti all’epoca dei fatti, di Responsabili della C.A.N. C e della C.A.N. D dell’A.I.A., nonostante i medesimi [omissis] e [omissis] avessero contratti biennali stipulati con la F.I.G.C. aventi entrambi scadenza il 30 giugno 2026, come previsto dall’art. 25, comma 1 del Regolamento AIA, entrato in vigore con C.U.
F.I.G.C. n. 268/A del 27.06.2024, nonché ad accettare incarichi diversi e non apicali, comunque meno remunerati di quelli precedentemente ricoperti (segnatamente, [omissis] componente CAN e [omissis] componente CAN C)”; nonché per b) “violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere osservati in ogni atto o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 42, comma 1 e comma 3, lett. a) e c) del Regolamento A.I.A. e dagli artt. 3, 5 e 6.1 del Codice Etico A.I.A., secondo cui gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità e ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’A.I.A. e del loro ruolo arbitrale, per avere lo stesso, in qualità di Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, al fine di celare la circostanza che i Sig.ri [omissis] e [omissis] fossero stati indotti a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi di Responsabili della C.A.N. C e della C.A.N. D dell’A.I.A. a seguito di una sua espressa richiesta finalizzata a nominare al loro posto, rispettivamente, i Sig.ri [omissis] e [omissis], avallato e fatto propria una proposta di modifica del verbale della seduta del Comitato Nazionale A.I.A. del 4 luglio 2025, formalmente avanzata dal Sig. [omissis], Componente del Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, nella parte relativa alle nomine dei Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali e dei Componenti gli Organi Tecnici Nazionali, dal contenuto non veridico, in quanto consistente in una integrale riscrittura della verbalizzazione non corrispondente a quanto effettivamente dichiarato dal Presidente [omissis] in occasione della predetta seduta con riguardo alle motivazioni sottese alla nomina dei Sig.ri [omissis] e [omissis] rispettivamente quali Responsabili della C.A.N. C e della C.A.N. D dell’A.I.A.”.
2. Radicatosi il procedimento dinnanzi al Tribunale Federale, all’udienza del 12 gennaio 2026 il ricorrente chiedeva di “sospendersi il procedimento ordinando alla Procura Federale di audire i Sig.ri [omissis] e [omissis] in contraddittorio con il deferito e al fine di acquisire agli atti del procedimento la copia dei contratti che avevano legato e legavano i Sig.ri [omissis] e [omissis] alla FIGC”. Il TFN, riunitosi in camera di consiglio, adottava la ordinanza n. 26/TFNSD-2025-2026, nella quale così si legge: “esaminate le istanze di sospensione del procedimento proposte dalla difesa del Dott. [omissis]: - rigetta l'istanza di sospensione di cui alla lettera A delle conclusioni della memoria in data 7 gennaio 2026, relativa all'audizione dei sigg.ri [omissis] e [omissis], riservando la valutazione in ordine all'audizione degli stessi all'esito della discussione del merito;
- dispone l'immediata acquisizione agli atti del presente procedimento dei contratti stipulati dalla FIGC con i sigg.ri [omissis] e [omissis], relativamente alle S.S. 2024/2026 e 2025/2026, estraendoli dagli atti del fascicolo RG n. 135/TFNSD; - rigetta la relativa istanza di sospensione concedendo termine alle parti per l'esame dei contratti sino alle ore 14:30 …”.
2.1. Con la decisione citata, il TFN irrogava le seguenti sanzioni: “- al dott. [omissis], mesi 13 (tredici) di inibizione; - al dott. [omissis], mesi 2 (due) di inibizione”, statuendo, altresì, sulle eccezioni preliminari formulate dall’istante.
Il TFN si occupava preliminarmente altresì:
i) dell’improcedibilità ed inammissibilità del procedimento disciplinare in relazione alla illegittima segnalazione/denuncia introduttiva da considerarsi anonima: «la Procura Federale potrebbe avere avuto il sospetto, ma non la certezza per quanto “infra”, che in effetti l’autore dell’esposto fosse sconosciuto. Tuttavia aveva già acquisito elementi, sia pure parziali, che confermavano quanto era oggetto dell’esposto e aveva quindi eseguito quelle attività preliminari, sia pure non preprocedurali ma equiparabili alle stesse, secondo i principi più volte affermati dalla giurisprudenza endofederale che affermano che “… se è vero che una denuncia anonima non può essere posta a fondamento di atti tipici di indagine, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità e quindi di una notitia criminis qualificata, è pur vero che le denunce anonime possono stimolare l’attività di iniziativa della Procura al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall’esposto anonimo possono ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una notitia criminis” (CFA, SS.UU., n. 2/2023/2024). Infine si consideri che il denunciante è un soggetto effettivamente esistente, rispondente al nome e con le qualifiche di cui all’esposto e che, secondo questo Tribunale, solo l’effettiva presentazione all’autorità giudiziaria ordinaria di una querela di falso, prospettata ma della quale non v’è traccia in atti, potrebbe offrire un grado di certezza apprezzabile circa il disconoscimento che, comunque, giunti allo stato delle indagini di cui si è detto, non avrebbe in ogni caso potuto travolgere il procedimento»;
ii) della eccepita illegittima modalità di acquisizione del materiale probatorio che sarebbe stata eseguita in modo parziale e indirizzata unicamente all’incolpazione: “osserva ancora il Collegio che la stessa non costituisce né eccezione pregiudiziale né, tantomeno preliminare, investendo esclusivamente una valutazione di merito, da parte del Tribunale, delle prove raccolte dall’accusa che verranno quindi esaminate nel prosieguo”;
iii) della eccepita mancata acquisizione di indagini suppletive dopo la chiusura delle indagini: «Certamente corretto e ben motivato appare il diniego al supplemento di indagini opposto dalla Procura Federale che nell’atto di deferimento ha osservato in proposito: ”… ai sensi del vigente Codice di Giustizia Sportiva, a seguito della scadenza dei termini delle indagini e della notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini medesime, non è previsto alcun potere della Procura Federale di svolgere ulteriore attività istruttoria suppletiva, fatta eccezione per l’espletamento dell’audizione richiesta dall’interessato ai sensi dell’art. 123, comma 1, C.G.S., con la ovvia conseguenza che le predette istanze istruttorie – proposte soltanto in sede di audizione della persona avvisata dopo la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini ex art. 123 C.G.S. - non possono trovare accoglimento. E invero, ai sensi dell’art. 119, comma 6, C.G.S., “Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati””. Non occorre aggiungere altro»;
iv) della eccezione relativa alla pretesa illegittima richiesta e concessione della prima proroga alle indagini del 23 settembre 2025: “Occorre richiamare, anche in questo caso, l’art. 119 del CGS che, al quinto comma, per quanto di interesse, stabilisce che “Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga del termine di cui al comma 4 per quaranta giorni...”. Orbene, alla luce della formulazione codicistica appena richiamata non v’è chi non veda come l’unica condizione posta dalla norma in esame per la concessione della proroga è quella che alla Procura Generale dello Sport del CONI pervenga un’istanza “congruamente” motivata. La verifica circa l’esistenza dei presupposti per la concessione della proroga spetta dunque alla Procura Generale dello Sport che dovrà valutare i motivi che hanno determinato la mancata conclusione delle indagini nell’originario e ordinario termine di sessanta giorni e la valenza, ai fini istruttori, delle attività che la Procura Federale prospetta di dover ancora espletare. Nel caso di specie la Procura Federale, non essendo riuscita a completare l’attività istruttoria nel termine ordinario (si consideri che il procedimento risulta essere stato aperto il 29 luglio e buona parte del termine ordinario ha coinciso con il periodo feriale) ha formulato istanza di proroga precisando, tra l’altro e dopo aver dato atto dell’attività istruttoria compiuta, l’esigenza di “ascoltare altri tesserati o in ipotesi procedere a riascoltare alcuni tesserati già auditi per chiarire alcune circostanze in fatto di interesse investigativo, alla luce delle risultanze ad oggi acquisite”. La Procura Generale dello Sport, ritenendo congrue le motivazioni addotte dall’Organo inquirente, concedeva la prima proroga del termine d’indagine. Si consideri, da ultimo, che la Procura Generale dello Sport del CONI svolge una specifica funzione di controllo sull’attività delle Procure delle varie Federazioni affiliate al CONI e la valutazione sulla concessione o meno della proroga, pur essendo un provvedimento endoprocessuale, non sembra
impugnabile davanti a questo Tribunale trattandosi di provvedimento reso da organismo di controllo estraneo alla FIGC”;
v) infine, della eccezione relativa alle dichiarazioni rese in momenti successivi dai sig. [omissis] e [omissis], giudicate contraddittorie, con la conseguenza che solo le prime audizioni sarebbero effettivamente utilizzabili ai fini accusatori mentre quelle successive, in virtù dell’art.128, perderebbero valenza: “L’eccezione, anche se di merito e quindi non annoverabile fra quelle preliminari o pregiudiziali, appare davvero inconsistente alla luce delle seguenti considerazioni: i) la clausola è di mero stile e compare in tutti i verbali di audizione della Procura Federale sia che venga audita una persona informata sui fatti che una persona sottoposta a indagini; ii) il richiamato art. 128 del CGS reca, in rubrica, il titolo “Collaborazione degli incolpati” e la lettura del precetto non può lasciare dubbi laddove si dice “ In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. La riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità”. Quanto sostenuto dal deferito [omissis] circa la valenza delle dichiarazioni successive alla prima da parte dei Sig.ri [omissis] e [omissis] appare quindi completamente decontestualizzato oltre che palesemente infondato indipendentemente dalle valutazioni che il Tribunale farà, nel prosieguo, delle ridette testimonianze”.
2.2. Nel merito della controversia, il Tribunale, onde giungere alla irrogazione delle predette sanzioni, così motivava: “ricostruite le vicende, va subito evidenziato che l’accadimento dei fatti così come rappresentati dagli arbitri [omissis] e [omissis] alla Procura Federale trova conferma nelle dichiarazioni rilasciate, sempre innanzi alla Procura, dallo stesso Presidente [omissis] e dal componente del Comitato Nazionale, Dott. [omissis], anch’egli deferito nel presente procedimento, nonché dai documenti da quest’ultimo depositati. Non solo. È proprio dalle dichiarazioni rilasciate dagli odierni deferiti che, a parere del Tribunale, emerge la dimostrazione che le dimissioni rese dagli arbitri [omissis] e [omissis] non possano ritenersi volontarie, e, dunque, frutto di una decisione autonoma e spontanea, presa senza alcun condizionamento […] In definitiva, alla luce degli elementi risultanti dal fascicolo processuale, il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità del Presidente [omissis] in ordine alle condotte allo stesso contestate, in quanto poste in essere in violazione dei principi sanciti dagli degli artt. 4, comma 1, CGS, 42, comma 1 e comma 3 lett.
a) e c), 3, 5, 6.1 Codice Etico AIA, i quali impongo agli arbitri, non solo per le funzioni di garanzia loro attribuite ma anche per la difesa dell’immagine e della credibilità di tutta la categoria cui hanno chiesto di appartenere, di svolgere le loro funzioni con trasparenza, correttezza e probità, e nel più assoluto rispetto delle regole e dell’etica sportiva, improntando ogni comportamento, anche estraneo all’attività sportiva e nei rapporti con i colleghi e con i terzi, ai principi di rettitudine e della comune morale. Il comportamento dell’Arbitro, inoltre, deve essere espressione di legalità ed apparire come tale, deve riscuotere la fiducia e l’affidamento attraverso comportamenti improntati alla dignità della funzione, alla correttezza ed alla lealtà ed i suoi comportamenti oltre a riferirsi al senso di giustizia, devono essere ispirati alla virtù del ben operare. Principi che devono, ancor di più, informare le condotte di coloro i quali sono al vertice dell’Associazione […]”.
2.3. Passando all’esame del capo b) degli addebiti mossi dalla Procura Federale al Presidente [omissis], il TNF riteneva, in conclusione, scrutinando anche la posizione del deferito, sig. [omissis], “che la responsabilità dei deferiti debba ritenersi accertata anche in relazione al rispettivo capo di incolpazione sul punto”.
2.4. Il Tribunale da ultimo rigettava la richiesta di esame testimoniale di una serie di soggetti, nonché l’audizione dei sig.ri [omissis] e [omissis]: “Preliminarmente, va ricordato che la giustizia sportiva è ispirata a ragioni di speditezza, che mal si conciliano con l’espletamento di prove orali, se non assolutamente necessarie per assumere la decisione. In questo senso, i procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione.[…] Ebbene, alla luce del materiale probatorio in atti ed alla luce delle stesse dichiarazioni rilasciate dagli odierni deferiti, le prove testimoniali richieste appaiono non necessarie ai fine della decisione. Né l’esigenza di sentire, in particolare, il [omissis] e il [omissis] è da ravvisarsi nella circostanza che, come sostenuto dal Presidente [omissis], le dichiarazioni rilasciate dagli stessi alla Procura sarebbero contrastanti. Difatti, se è pur vero che le prime dichiarazioni rilasciate nel mese di agosto possono ritenersi più edulcorate di quelle successive (probabilmente per il timore delle eventuali conseguenze), è anche vero che le seconde dichiarazioni risultano avvalorate non solo, come dimostrato, dalla documentazione, rinveniente anche da telefoni cellulari, depositata in corso di istruttoria dagli arbitri [omissis] e [omissis], ma anche e soprattutto dalle dichiarazioni rese dal [omissis] e dallo stesso Presidente [omissis] […]”.
2.5. Conclusivamente, i giudici di primo grado, quanto al profilo sanzionatorio, ritenevano “che la richiesta della Procura Federale riferita al Presidente [omissis], considerato il vincolo della continuazione fra le due condotte contestate, possa essere ritenuta congrua in relazione alla posizione del deferito, Presidente di un organismo di assoluto livello e prestigio in seno alla FIGC, alla gravità dei fatti rapportata proprio all’incarico ricoperto e alle sleali modalità con le quali, abusando della propria funzione, ha ottenuto le dimissioni degli associati [omissis] e [omissis]. Ritiene, invece, di dover ridurre la sanzione richiesta per il Sig. [omissis] sia in considerazione del fatto che lo stesso ha fornito elementi di interesse per gli accertamenti istruttori sia in considerazione del comportamento processuale. Si condivide, infine, il richiamo operato dalla Procura Federale al comma 7 bis dell’art. 9 del CGS essendo stata contestata, a entrambi i deferiti, anche la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva”.
3. Il sig. [omissis] proponeva ricorso in appello dinanzi alla Corte Federale di Appello, nel quale presentava nuovamente le eccezioni di diritto già valutate dal Tribunale di primo grado. La CFA, con la decisione quivi impugnata, disposta la riunione con il reclamo del [omissis], confermava le sanzioni irrogate in primo grado.
Si legge, per quanto di interesse, nella decisione impugnata: “Con il primo motivo di appello, dettagliatamente articolato al suo interno, il reclamante dichiara di ripresentare le eccezioni preliminari, pregiudiziali e di merito formulate in primo grado. Denuncia poi la nullità della decisione impugnata per genericità e illegittimità della motivazione e mancata o omessa pronuncia su punti essenziali delle richieste delle parti, il travisamento dei fatti, la violazione dei principi del processo sportivo, del diritto di difesa e del contraddittorio, delle norme federali, di disposizioni costituzionali. In questo ambito, il sub-motivo I.1, in relazione al punto 1.1 della decisione impugnata, censura il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 9, comma 4, 36, commi 1 e 2, CGS CONI nonché degli artt. 50, comma 3, 60 e 62, comma 3, CGS […]
Con il sub-motivo I.2, in relazione al punto 1.2 della decisione impugnata, il reclamante si duole della modalità di acquisizione dei contratti stipulati con la FIGC dai sigg. [omissis] e [omissis], disposta con la prima ordinanza dibattimentale. […] Questa doglianza non può essere condivisa. Il reclamante non nega di avere avuto disponibilità dei documenti, quanto meno a partire dal 7 gennaio 2026, giorno in cui sono stati depositati nel fascicolo n. 135 TFN SD, non dice quali sarebbero state le corrette formalità da rispettare, non indica quali conseguenze negative avrebbero avuto per lui modi e tempi dell’acquisizione. Da ciò, dunque, l’infondatezza della censura.
Con il sub-motivo I.3, in relazione al punto 1.5 della decisione impugnata, il Presidente [omissis] deduce la violazione dell’art. 118 CGS. Nell’avvio dell’istruttoria, la Procura federale si sarebbe limitata a una mera ricerca sull’esistenza del soggetto firmatario dell’esposto e avrebbe ascoltato diversi soggetti invece di udire preliminarmente - come da consuetudine - l’esponente che, convocato solo quando appariva che le accuse mosse non avevano immediato riscontro, ha negato di essere l’autore dell’esposto stesso e ne ha disconosciuto il contenuto, riservandosi di depositare querela per falso. […] Da tutto ciò discenderebbe l’improcedibilità del deferimento.
La doglianza non è fondata […].
Con il sub-motivo I.4, in relazione al punto 1.7 della decisione impugnata, il reclamante si duole del mancato accoglimento da parte della Procura federale della istanza di integrazione istruttoria da lui presentata a seguito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini. […] La censura non ha pregio. A norma dell’art. 123 CGS FIGC, concluse le indagini, l’incolpando ha un termine non superiore a 15 giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria difensiva. Non è invece contemplata la facoltà di chiedere una integrazione istruttoria. Questa non sarebbe coerente con l’esigenza di celerità propria del processo sportivo per cui, definita l’istruttoria nei tempi certi e serrati previsti dalle norme, ogni ulteriore valutazione passa al dibattimento. Al contrario, l’art. 119, comma 6, CGS FIGC rende inutilizzabili gli atti compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini e - diversamente da quanto dispone l’art. 123, comma 3, ultimo periodo, CGS FIGC - non vi è norma che preveda la riapertura del termine in casi di eventuale accoglimento di una istanza di integrazione istruttoria […].
Con il sub-motivo I.5, in relazione al punto 1.8 della decisione impugnata, il reclamante censura la violazione dell’art. 119, comma 5, CGS FIGC, in ordine alla richiesta e alla concessione della prima proroga del termine per la conclusione delle indagini. […] Al riguardo, ritiene il Collegio che, invece, che il Tribunale federale abbia motivato correttamente sul punto. Nell’articolato complesso giustiziale endo ed eso-federale, l’unica valutazione sulla richiesta di proroga del termine delle indagini spetta alla Procura generale dello sport; il Tribunale federale non può vagliare l’adeguatezza, la concretezza e l’effettività delle relative motivazioni, ogni valutazione dell’istruttoria e del materiale ivi raccolto dovendo confluire nella decisione giustiziale.
Con il sub-motivo I.6, in relazione al punto 1.9 della decisione impugnata, il reclamante denuncia la violazione dell’art. 128 CGS FIGC, per violazione delle disposizioni contenute nella parte preliminare del testo letto ai sigg. [omissis] e [omissis] ascoltati in istruttoria […].
Con il sub-motivo II.2, il reclamante si duole dell’erronea analisi del contesto fattuale operata dal Tribunale federale. All’esito di una analisi particolarmente dettagliata del materiale istruttorio, il Tribunale ha ritenuto sussistere gli illeciti disciplinari contestati ai deferiti. Nello specifico, nell’ambito del sub-motivo II.2, il punto II.1 espone il quadro cronologico, la prorogatio e le riforme regolamentari.
La successiva censura II.2.2 è dedicata all’analisi delle vicende successive, comprese le richieste di manifestazioni di interesse rivolte agli associati. […] La censura II.2.3 insiste sull’assenza di coercizione e sulla natura degli accordi. […] La censura II.2.4 esamina le questioni contrattuali, il recesso e la tutela economica degli associati. […] Con la censura II.3, si contesta l’erroneità della ricostruzione fattuale operata dalla decisione di primo grado rispetto a entrambi i capi dell’incolpazione. […] È necessario allora procedere all’esame del materiale istruttorio a partire dalle dichiarazioni rese e dei documenti acquisiti in sede di audizione, nella lettura del quale si contrappongono Procura e Tribunale federale, da un lato, il reclamante [omissis], dall’altro. […]
Il motivo è infondato […].
In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, e valutate nel loro insieme le complesse articolazioni della vicenda, il Collegio riscontra un compendio di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare il confortevole convincimento (Coll. gar. sport, sez. II, n. 38/2022; Coll. gar. sport, SS.UU., n. 71/2021; Corte fed. app., SS. UU., n. 88/2025-2026; Corte fed. app., SS. UU., n. 81/2025-2026; TAS, lodo arbitrale in proc. n. 2024/A/11046) ovvero la prevalente probabilità (Cass. civ., Sez. III, n. 28722/2024; Cass. civ., Sez. lav., n. 21714/2024; Cass. civ., Sez. II, n. 2951/2024) della commissione degli illeciti disciplinari contestati ai deferiti, secondo i capi di incolpazione loro rispettivamente ascritti. In particolare, è provato che il Presidente [omissis], valendosi dell’influenza derivante dalla sua carica, ha posto in essere robuste e ripetute pressioni emotive nei confronti dei sigg. [omissis] e [omissis] per realizzare l’obiettivo di ottenerne le dimissioni e procedere alla nomina di altri arbitri nelle posizioni di responsabilità così divenute vacanti e il sig. [omissis], d’intesa con il Presidente, ha posto in essere una condotta finalizzata a occultare un fondamentale elemento di prova di quell’illecito. Quanto alla natura e gravità dei fatti, queste emergono chiaramente da ciò che sinora si è detto, fermo ovviamente il diverso grado di antigiuridicità delle condotte addebitate ai due deferiti […].
Sono soddisfatti, poi, i criteri dell’adeguatezza, della proporzionalità e della ragionevolezza, che sembrano in realtà declinazioni specifiche di un generale canone di giustizia, di cui il giudice sportivo deve fare uso nel procedere alla determinazione equitativa della sanzione (Coll. gar. sport, Sez. I, n. 25/2018; Corte fed. app., n. 28/2025-2026; Corte fed. app., SS.UU., n. 67/2022- 2023). Per il sig. [omissis] appare equo stabilire la misura della inibizione nella misura di 10 mesi, aumentata a 13 per effetto dell’aumento di un terzo dovuto all’applicazione della continuazione. Per il sig. [omissis], il fatto contestato richiede la sanzione dell’inibizione, che peraltro, tenuto conto della condotta istruttoria e processuale del deferito, può essere contenuta nella misura di 2 mesi. In definitiva, anche i motivi da ultimo presi in esame non appaiono fondati”.
4. Ha, dunque, proposto ricorso al Collegio di Garanzia il Sig. [omissis], affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.
I) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO. MOTIVAZIONE APPARENTE,CARENTE E CONTRADDITTORIA. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 9, co 4, e 36, co 2, CGS CONI; artt. 50 co. 3, 60 e 63, co. 3, CGS FIGC; violazione dell’art. 2 principi del giusto processo sportivo e violazione del diritto di difesa dell’incolpato; alterazione della corretta formazione della prova nel giudizio; violazione o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 115 c.p.c. ed art. 6 CEDU.
Secondo il ricorrente, la decisione impugnata sarebbe viziata in radice per violazione del contraddittorio, in quanto la prova determinante sarebbe stata formata integralmente nella fase istruttoria dinanzi alla Procura Federale e mai sottoposta a verifica dibattimentale. In particolare, si evidenzia che le dichiarazioni dei sigg. [omissis] e [omissis] – ritenute decisive ai fini della responsabilità – non sarebbero state acquisite come prova testimoniale in udienza, nonostante la difesa ne avesse espressamente richiesto l’escussione, ai sensi degli artt. 50, 60 e 63 CGS FIGC. Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi su tale richiesta, mentre la Corte d’Appello avrebbe ritenuto legittimo tale modus procedendi, affermando che la richiesta non era stata respinta, ma solo “assorbita”, così di fatto svuotando di contenuto il diritto di difesa.
Il ricorrente sottolinea che le dichiarazioni dei due soggetti presentavano evidenti contraddizioni: in una prima fase entrambi avrebbero escluso qualsiasi forma di pressione, per poi, in un momento successivo e dopo ulteriori audizioni, riferire di “pressioni emotive” ricevute dal Presidente [omissis]. A giudizio del ricorrente, la Corte avrebbe arbitrariamente ritenuto attendibile solo questa seconda versione, senza spiegare perché le precedenti dichiarazioni fossero inattendibili, in violazione dell’art. 115 c.p.c. e dei principi in tema di valutazione della prova.
Viene, inoltre, evidenziato che la decisione avrebbe attribuito rilievo a una e-mail del sig. [omissis], acquisita solo in fase successiva, senza che la difesa potesse interloquire efficacemente sul punto. Il ricorrente richiama, altresì, il principio, più volte affermato anche in giurisprudenza sportiva, secondo cui la prova dichiarativa deve essere sottoposta a contraddittorio pieno quando assume carattere decisivo.
Secondo tale prospettazione, il richiamo operato dalla Corte alla sussistenza di “indizi gravi, precisi e concordanti” risulterebbe meramente assertivo, non essendo stati individuati né gli indizi specifici né il percorso logico che condurrebbe dalla loro valutazione alla prova della responsabilità. La motivazione, pertanto, sarebbe solo apparente e non consentirebbe il controllo sulla correttezza del ragionamento decisorio, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2.2 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, in relazione all’art. 2.6 del medesimo Codice ed in violazione degli artt. 17, 21, 24, 25 e 111 Cost. ed art 115 c.p.c. con omessa ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo oggetto di discussione.
Il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe costruito l’affermazione di responsabilità sulla base di un quadro probatorio parziale, omettendo di valutare una pluralità di dichiarazioni favorevoli. In particolare, richiama le audizioni di Branciforte, Reni, Fraschetti e Falvo, i quali avrebbero escluso di aver subito pressioni o condizionamenti, descrivendo i rapporti con [omissis] come istituzionali e privi di qualsiasi coercizione.
Secondo il ricorrente medesimo, tali dichiarazioni sarebbero state completamente ignorate, nonostante fossero idonee a incidere sulla qualificazione dei fatti. La Corte avrebbe invece valorizzato esclusivamente le dichiarazioni di [omissis] e [omissis] nella loro versione più recente, senza confrontarsi con il quadro complessivo.
Viene, inoltre, criticata la nozione di “pressione emotiva” utilizzata dalla Corte, ritenuta priva di un preciso fondamento normativo e tale da ampliare in modo indeterminato l’ambito applicativo dell’art. 4 CGS FIGC. Il ricorrente sostiene che, in assenza di minacce, imposizioni o condotte coercitive, non potrebbe configurarsi alcuna violazione disciplinare.
Si deduce, altresì, che la mancata ammissione delle prove testimoniali avrebbe impedito di chiarire le discrasie tra le diverse versioni, impedendo un accertamento completo e conforme ai principi dell’art. 2 CGS CONI. Ne deriverebbe una motivazione insufficiente e non rispettosa degli standard costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost.
III) Violazione dell’art. 118 CGS FIGC. Denuncia anonima o comunque derivante da soggetto non identificato o identificabile. Assenza di attività preprocedimentali.
Il ricorrente evidenzia che l’intero procedimento trae origine da un esposto attribuito al sig. [omissis], il quale, tuttavia, una volta sentito dalla Procura, avrebbe disconosciuto integralmente la segnalazione, affermando di non esserne l’autore né di condividerne il contenuto.
Secondo il ricorrente, tale circostanza avrebbe dovuto determinare l’immediata archiviazione del procedimento, in quanto l’art. 118 CGS FIGC non consentirebbe l’avvio di indagini sulla base di segnalazioni anonime o non riconducibili con certezza a un soggetto identificato. La Procura, invece, avrebbe proseguito l’attività istruttoria senza svolgere alcuna verifica preliminare effettiva sull’autenticità dell’esposto.
Il ricorrente sottolinea che la stessa decisione di primo grado riconosce che l’audizione del [omissis] è avvenuta solo in un momento successivo, quando l’istruttoria era già in corso, segno - secondo la difesa - di una inversione logica del procedimento.
La Corte avrebbe ritenuto sufficiente la “apparente riferibilità” dell’esposto, senza considerare che il successivo disconoscimento ne faceva venir meno ogni valore. Ne deriverebbe, secondo il ricorrente, un vizio genetico del procedimento, tale da travolgere l’intera azione disciplinare.
IV) Violazione dell’art. 119 co. 5 CGS FIGC ed art. 47 co. 3 CGS CONI. Illegittima richiesta e concessione della proroga alle indagini.
Il ricorrente contesta il ricorso reiterato alle proroghe delle indagini, evidenziando che, nella fase iniziale, le dichiarazioni raccolte non avevano fatto emergere alcun elemento di responsabilità. In tale contesto, la Procura avrebbe richiesto una prima proroga senza indicare specifiche attività investigative da svolgere.
A seguito della proroga, sarebbero stati nuovamente escussi [omissis] e [omissis], i quali avrebbero modificato le loro precedenti dichiarazioni, introducendo per la prima volta il tema delle “pressioni emotive”. Analoga dinamica si sarebbe verificata con la seconda proroga, anch’essa giustificata in modo generico.
Secondo il ricorrente, tali proroghe sarebbero state utilizzate non per approfondire fatti nuovi, ma per ottenere dichiarazioni più favorevoli all’impostazione accusatoria, alterando così la genuinità della prova.
Si deduce che la Procura avrebbe violato i limiti posti dall’art. 119 CGS FIGC e dall’art. 47 CGS CONI, che consentono la proroga solo in presenza di esigenze investigative concrete e specifiche. Le dichiarazioni rese in tale fase, pertanto, dovrebbero considerarsi inutilizzabili.
V) Omesso esame, omessa valutazione ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione dei Principi Informatori FIGC per l’AIA (Comunicato n. 9/A del 15.07.2024), del Regolamento AIA (artt. 8, 11, 25 e 42) e del Codice Etico AIA. Erronea contestazione dell’art. 4 CGS FIGC.
Il ricorrente ricostruisce il contesto, evidenziando che la vicenda si inserirebbe in un più ampio progetto di riorganizzazione tecnica dell’AIA, promosso dal Presidente [omissis] nell’esercizio delle proprie prerogative. In tale ambito, i contatti con [omissis] e [omissis] sarebbero stati finalizzati a valutare possibili cambi di incarico.
Viene sottolineato che entrambi i soggetti avevano già manifestato, in precedenza, disponibilità a lasciare l’incarico o a ricoprire ruoli diversi, circostanza che escluderebbe qualsiasi forma di costrizione.
Il ricorrente richiama le disposizioni dei Principi Informatori FIGC e del Regolamento AIA, sostenendo che le condotte contestate rientrerebbero pienamente nelle prerogative organizzative dell’organo tecnico. La Corte, tuttavia, avrebbe omesso di confrontarsi con tali norme, limitandosi a qualificare i fatti in termini di violazione dell’art. 4 CGS FIGC.
Secondo la difesa, l’assenza di minacce, sanzioni o atti coercitivi renderebbe giuridicamente insussistente la contestazione disciplinare, essendo state le dimissioni il frutto di scelte autonome.
VI) Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 13 CGS FIGC – Erronea determinazione e motivazione della sanzione disciplinare.
Il ricorrente contesta la sanzione di tredici mesi di inibizione, ritenendola sproporzionata e priva di adeguata motivazione. In particolare, evidenzia che la Corte non avrebbe esplicitato i criteri utilizzati ai sensi degli artt. 9 e 13 CGS FIGC, né avrebbe valutato elementi attenuanti quali l’assenza di precedenti disciplinari e il contesto istituzionale della vicenda.
Si deduce che la sanzione sarebbe stata determinata in modo automatico, senza una reale ponderazione della gravità dei fatti e della personalità dell’incolpato.
Il ricorrente sostiene, inoltre, che, essendo viziato l’accertamento della responsabilità, risulterebbe conseguentemente viziata anche la determinazione della sanzione.
In ogni caso, anche a voler ritenere sussistente una qualche irregolarità, la sanzione irrogata sarebbe eccessiva rispetto ai fatti, in violazione del principio di proporzionalità che governa il sistema disciplinare sportivo.
4.1. Il ricorrente ha, dunque, concluso chiedendo al Collegio di Garanzia, previa sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata:
- in via principale, di cassare, annullare, revocare e dire nulla, senza rinvio, la decisione 0092/CFA- 2025-2026 della CFA FIGC, che ha confermato la connessa decisione 0143/TFNSD-2024-2025 di primo grado adottata dal TFN FIGC, da intendersi, per l'effetto, anch'essa impugnata quale atto presupposto, con ogni atto o provvedimento ad essi precedente, consequenziale e connesso, in essi compresa la decisione nel merito sui vizi e gli effetti lamentati in narrativa e, per l’effetto, di annullare la relativa sanzione inflitta di 13 mesi di inibizione;
- in subordine, di annullare e cassare la decisione impugnata della CFA per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, nonché, per l’effetto, di rinviare all'Organo di giustizia sportiva federale ritenuto competente il relativo procedimento, il quale, secondo il principio di diritto che sarà indicato dal Collegio di Garanzia, deve procedere a riformare l'impugnata decisione attraverso il rinnovo della fase istruttoria come richiesta ovvero ordinare di citare in udienza i testimoni, sigg. [omissis], [omissis] ed anche il codeferito sig. [omissis], al fine di ascoltarli in contraddittorio, nonché dettando ogni altra azione utile al fine di rendere legittima la definizione dell’istruttoria e del compendio probatorio, garantendo il diritto di difesa;
- in ultimo, in accoglimento del motivo di ricorso in narrativa, di annullare e cassare la decisione impugnata della CFA rispetto alla determinazione e quantificazione della sanzione irrogata e, per l’effetto, di rinviare all'Organo di giustizia sportiva federale competente al fine di riformare in suo favore l'impugnata decisione circa la determinazione della corretta sanzione secondo equità e giustizia, con anche il riconoscimento delle relative circostanze attenuanti;
- nel merito, qualora il Collegio di Garanzia decida di vagliare anche il merito del procedimento, per i motivi di cui in narrativa, di annullare la decisione impugnata senza rinvio e, per l’effetto, di proscioglierlo poiché i fatti non sussistono, ovvero non sono provati, ovvero non integrano le fattispecie normative contestate dalla Procura Federale e di revocare e/o annullare le sanzioni.
5. La FIGC, nel costituirsi in giudizio, eccepisce in via preliminare che il ricorso proposto dal dott. [omissis] sarebbe inammissibile, in quanto diretto, nella sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività che esulerebbe dai poteri del Collegio di Garanzia, il cui sindacato è limitato alla sola legittimità della decisione impugnata. In tal senso, la Federazione richiama l’orientamento consolidato del Collegio secondo cui non sarebbe consentito “riesaminare il merito delle risultanze istruttorie”, né sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
Nel merito, la FIGC contesta puntualmente le doglianze relative alla asserita violazione del contraddittorio, sostenendo che nel processo sportivo la prova testimoniale non costituisce la regola, bensì un’eccezione, in ragione della natura documentale e semplificata del procedimento disciplinare. In tale prospettiva, il mancato accoglimento delle richieste di escussione dei sigg. [omissis] e [omissis] sarebbe pienamente legittimo, essendo rimesso alla discrezionalità del giudice di merito valutare la sufficienza del materiale probatorio già acquisito. La FIGC richiama, inoltre, il principio secondo cui il giudice può formare il proprio convincimento anche sulla base di prove precostituite e delle audizioni rese in fase istruttoria, senza necessità di rinnovarle in udienza.
Quanto alla dedotta contraddittorietà delle dichiarazioni di [omissis] e [omissis], la Federazione sostiene che le seconde dichiarazioni - ritenute accusatorie - sarebbero più attendibili, in quanto supportate da ulteriori elementi documentali (anche provenienti da dispositivi mobili) e coerenti con le dichiarazioni rese da altri soggetti, tra cui [omissis] e lo stesso [omissis]. Le prime dichiarazioni, invece, sarebbero state “edulcorate”, verosimilmente per timore delle conseguenze, e pertanto legittimamente superate dal giudice di merito.
La FIGC contesta, altresì, la ricostruzione difensiva secondo cui le interlocuzioni sarebbero state meramente istituzionali, sostenendo che già nelle prime audizioni emergerebbe il tema delle dimissioni richieste, e che diversi soggetti (tra cui [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis]) avrebbero comunque fatto riferimento, in modo più o meno esplicito, a una pressione esercitata dal Presidente per ottenere l’abbandono anticipato degli incarichi.
Con riferimento al quadro normativo, la FIGC evidenzia che i contratti stipulati con [omissis] e [omissis] prevedevano una durata biennale fino al 30 giugno 2026, in applicazione dell’art. 25 del Regolamento AIA, e che non sarebbe stato previsto alcun avvicendamento anticipato. Pertanto, la richiesta di dimissioni si porrebbe in contrasto con tale assetto regolamentare, rafforzando la rilevanza disciplinare della condotta.
Quanto alle censure relative al contraddittorio, la FIGC sottolinea che nel processo sportivo esso si realizzerebbe in forme diverse rispetto al processo penale, essendo garantito, in particolare, attraverso la piena conoscenza degli atti di indagine (discovery) e la possibilità di articolare difese prima del deferimento, ai sensi delle norme del CGS FIGC. Ne conseguirebbe che non sarebbe necessario un contraddittorio orale nella formazione della prova.
Infine, la Federazione ritiene infondate anche le censure relative alla sanzione, evidenziando come la stessa sia stata determinata sulla base della gravità della condotta e confermata nei due gradi di merito, senza che emergano vizi di legittimità.
In conclusione, la FIGC chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile e comunque infondato, con integrale conferma della decisione impugnata.
6. Con decreto Prot. n. 00227/2026 del 30 marzo 2026, la Presidente del Collegio di Garanzia ha rigettato l’istanza cautelare, «rilevato che le questioni sottoposte al vaglio del Collegio non riguardano, prima facie, questioni di diritto e di legittimità di pronto scrutinio ovvero di pacifica soluzione», «rilevato, altresì, che l’istanza de qua non è sorretta da alcuna specifica considerazione, tale da evidenziare l’effettiva sussistenza del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora” » e «ritenuto che la controversia deve, pertanto, essere trattata, anche in relazione all’istanza subordinata, assicurando il pieno contraddittorio fra tutte le parti e, per l’effetto, la piena conoscenza del merito della stessa».
Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito delle memorie ex art. 60, c. 4, CGS CONI.
In ordine alla posizione del codeferito Sig. [omissis] – il quale ha impugnato con distinto reclamo n. 0108/CFA/2025-2026 la decisione di primo grado, come riunito in grado di appello al gravame n. 0106/CFA/2025-2026 proposto dal Sig. [omissis] - non risulta proposta impugnazione ex artt. 54 CGS CONI e 12bis dello Statuto CONI, con ogni effetto processuale e sostanziale. All’udienza del 28 aprile 2026, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
La Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per l’inammissibilità ed in ogni caso per
il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso proposto dal Sig. [omissis] deve essere rigettato giacché infondato.
L’odierno Collegio – in virtù della funzione nomofilattica allo stesso attribuita dal Codice di Giustizia Sportiva CONI, quale Giudice di legittimità di ultima istanza – ritiene, tuttavia, di estendere il proprio esame anche ai profili di inammissibilità del gravame de quo, come emersi dal contenuto dello stesso.
I.Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente censura la gravata pronuncia d’appello n. 0092/CFA-2025-2026, emessa in sede endofederale, a Sezioni Unite, per ritenuta violazione di una pluralità di disposizioni. Nello specifico, vengono sollevate dalla difesa del Sig. [omissis] censure in ordine alla corretta applicazione di norme e principi del Codice di Giustizia Sportiva CONI (artt. 2, 9, comma 4, e 36, comma 2), del Codice di Giustizia Sportiva FIGC (art. 50, comma
3, 60 e 63, comma 3), della Costituzione (artt. 24 e 111), del Codice di Procedura Civile (art. 115) e della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, art. 6).
Secondo la tesi di parte ricorrente, la Corte Federale di Appello avrebbe, ex multis, violato i principi del giusto processo sportivo ed il diritto di difesa dell’incolpato alterando, peraltro, la corretta formazione della prova nel giudizio e giungendo, infine, ad una pronuncia affetta da grave deficit motivazionale in assenza di un chiaro ed esauriente iter logico-giuridico, in riferimento all’impianto probatorio fondante la sentenza impugnata, che è pervenuta al rigetto del reclamo proposto dal Sig. [omissis] avverso la decisione di primo grado emessa dal Tribunale Federale.
Il motivo è infondato oltreché inammissibile sotto diversa prospettazione.
Osserva, all’uopo, il Collegio che la censura in esame non costituisce – in verità – un impianto unitario e/o coerente, bensì un coacervo, a tratti anche disorganico, di rilievi (tra loro distinti) nei confronti della pronuncia impugnata che pone il Decidente nella posizione di dover scindere le diverse (contestate) violazioni di legge e dei principi in cui la Corte Federale di Appello sarebbe (secondo la tesi di parte ricorrente) incorsa.
In termini di ragionevole sintesi, il vizio motivazionale eccepito dal Sig. [omissis] si tradurrebbe, infatti, in una motivazione “frammentaria, disorganica e, in più passaggi, intrinsecamente contraddittoria”, frutto di un “percorso motivazionale” della Corte Federale sviluppatosi “su basi meramente assertive” (cfr. ricorso Sig. [omissis], pag. 7).
Ebbene, premesso che le superiori affermazioni appaiono, prima facie, carenti dell’imprescindibile criterio di specificità che deve connotare i motivi di ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, ritiene l’odierno Giudice di legittimità che sia preliminare allo scrutinio dell’impianto motivazionale della decisione impugnata, individuare in concreto, sulla scorta di oggettivi criteri interpretativi, quale sia il parametro minimo di riferimento che il Decidente – nell’ambito dei giudizi di merito endofederali – debba osservare nel rispetto del criterio costituzionale dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 111, comma 6, Cost., come poi coerentemente trasposto ed applicato nei diversi ordinamenti giuridici (tra cui l’ordinamento sportivo).
In argomento è intervenuta una recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha delineato, con pregevole esaustività, il quadro complessivo che concerne il canone del
c.d. minimo costituzionale in merito all’obbligo di motivazione della sentenza, quale riferimento che il Giudice è tenuto a rispettare nell’emissione del provvedimento al fine di superare qualsivoglia censura di nullità della stessa: “a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non è più ammesso il ricorso per cassazione fondato sulla motivazione insufficiente o contraddittoria. Il controllo della Suprema Corte sulla motivazione è oggi confinato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale previsto dall’art. 111, comma 6, Cost. Tale limite risulta violato esclusivamente nelle ipotesi di anomalie motivazionali così gravi da tradursi in una violazione di legge: motivazione totalmente mancante, meramente apparente, perplessa, oggettivamente incomprensibile o fondata su contrasti irriducibili. Tali vizi devono risultare direttamente dal testo della sentenza impugnata, restando preclusa ogni censura relativa alla mera inadeguatezza del ragionamento logico rispetto al materiale probatorio” (Cass. Civ., Sez. Trib. n. 24947 del 10 settembre 2025).
Ciò premesso e chiarito, in riferimento alla decisione oggi in esame ed al sollevato deficit motivazionale in ordine alla valutazione dell’efficacia delle istanze istruttorie – prescindendo da valutazioni afferenti al merito della controversia che permangono estranee alla cognizione dell’odierno Giudice di legittimità – ritiene il Decidente che la gravata sentenza di appello n. 0092/CFA-2025-2026 abbia ampiamente superato la soglia (minima) individuata dalla Suprema Corte, avendo fornito nella motivazione del provvedimento, con chiarezza ed analiticità, ogni necessario sostegno logico-giuridico alla base del convincimento del Giudice.
Ed infatti, come condivisibilmente affermato dalla resistente FIGC nella propria memoria del 31 marzo 2026 (cfr. memoria FIGC, pagg. 35 e ss.), la decisione della Corte Federale di Appello ha esaustivamente affrontato, e risolto, la questione relativa alle richieste istruttorie dell’odierno ricorrente, Sig. [omissis], contenute nel “terzo motivo di reclamo”, con il quale il medesimo ricorrente “le rinnova e sostiene ancora la nullità della decisione impugnata per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa […]”.
In tale ambito alcun vulnus e/o vizio motivazionale della decisione è rinvenibile dall’esame della stessa, sempre per quanto rileva nel presente giudizio di legittimità, laddove il Giudice Federale di secondo grado, confermando la sentenza di prime cure, ha ritenuto che “il Tribunale Federale abbia soddisfatto l’indispensabile onere di motivazione e che la decisione impugnata sia corretta, vuoi per le ragioni di cui si è detto con riguardo alla valutazione in sé delle dichiarazioni contestate per contraddittorietà, vuoi perché costituiscono – come si è ampiamente illustrato in precedenza – solo uno dei tasselli probatori utilizzati per affermare la responsabilità del deferito, e nemmeno quello determinante” (cfr. memoria FIGC, pag. 36).
Le medesime considerazioni devono essere svolte in ordine alla doglianza di parte ricorrente relativa alla contestata violazione dell’art. 2, comma 2, CGS CONI (cfr. ricorso [omissis], pagg. 7 e ss.) in riferimento ai principi del contraddittorio, della parità delle parti e del giusto processo. In argomento rileva il Collegio che – pur nella oggettiva e condivisa accezione posta a fondamento dei suddetti principi nell’ordinamento sportivo – la decisione oggetto dell’odierno gravame risulta esente da vizi di tal genere, peraltro sollevati mediante censure che tendono ad una surrettizia, quanto illegittima, rivalutazione del merito della controversia, indubbiamente preclusa all’odierno Giudice di legittimità, in forza di una illegittima richiesta di controllo sull’efficacia del materiale probatorio posto a fondamento della pronuncia di merito, con la quale è stata accertata (rectius, confermata) la violazione dei canoni di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 del CGS FIGC, “sia in via autonoma che con specifico riferimento alla pertinente normativa settoriale” (cfr. decisione impugnata n. 0092/CFA-2025-2026, pag. 4).
I rigorosi ed insuperabili limiti del sindacato di legittimità del Collegio di Garanzia in ambito istruttorio – peraltro correttamente individuati anche dalla FIGC nella propria memoria difensiva, cfr. pagg. 32 e ss. – sono stati, infatti, oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali, mediante i quali è stato graniticamente affermato che “nel momento in cui viene impugnato un provvedimento dell'organo di giustizia endofederale di secondo grado, il rimedio proposto dal legislatore sportivo si sostanzia nel ricorso al cosiddetto giudizio di legittimità - individuato dalla norma richiamata - nella cui sede è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il giudizio di legittimità è, dunque, preordinato all'annullamento delle pronunce che risultano viziate da violazioni di norme giuridiche ovvero da omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ovvero alla risoluzione di questioni di giurisdizione o di competenza, ognuna di esse specificatamente censurata" (cfr., ex multis, Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 93 del 2017).
Ne consegue che un riesame della questione nel merito non solo violerebbe l'ordine dei gradi di giustizia, ma oltrepasserebbe, anche, i poteri decisori dello stesso Collegio, come espressamente previsti dall'art. 54, comma 1, Codice Giustizia Sportiva CONI (cfr. Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, n. 30 del 2018 e, più di recente, Collegio di Garanzia, Prima Sezione, n. 37 del 2019).
In definitiva, dinanzi al Collegio di Garanzia non possono prendersi a scrutinio le doglianze che mirano a una rivalutazione di fatti ed elementi istruttori al solo fine di orientarli in una direzione
diversa da quella sorretta dal convincimento del Giudice a quo (cfr. Collegio di Garanzia, Prima Sezione, n. 14 del 2025).
Condivide sul punto, l’odierno Giudice, l’insegnamento della giurisprudenza ordinaria di legittimità, secondo cui la valutazione delle risultanze delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati alla fase di merito del processo, nel corso del quale il Giudice è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Ne consegue che deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri in realtà ad una rivalutazione dei fatti e dei conseguenti eventi operata dal Giudice di merito (ex multis, Cassazione, Sezioni Unite, n. 34476 del 2019; cfr. anche Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, nn. 41 e 71 del 2021; Collegio di Garanzia, Quarta Sezione, n. 5 del 2022; Collegio di Garanzia, Prima Sezione, n. 33 del 2024). In definitiva, l’accertamento fattuale compiuto dal Giudice d’appello non è censurabile in questa sede di legittimità, risultando precluso un riesame nel merito della questione, sulla base di una diversa prospettazione finalizzata a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata in sede di merito al diverso convincimento soggettivo del ricorrente, giacché il Giudice di legittimità non può essere investito di una questione di merito (pur) vestita, appunto, come questione di diritto.
Diversamente opinando, i motivi di ricorso così connotati si risolverebbero in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del Giudice di merito e, di conseguenza, in una domanda volta ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, che resta, di certo, estranea alla natura ed alla finalità del presente giudizio (sportivo) di legittimità (Collegio di Garanzia, Sez. II, n. 35/2025).
A tale stregua, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato per l’accertata sussistenza di rilevanti e prevalenti profili di infondatezza, pur in presenza di ulteriori motivi di inammissibilità – che risultano assorbiti dalla accertata infondatezza del rilievo – tra i quali si segnala anche l’impropria individuazione dei soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto (art. 59, comma 3, lett. a), il cui elenco contiene, infatti, come destinatario la “CORTE FEDERALE DI APPELLO NAZIONALE presso la FIGC in persona del Presidente pro tempore Dott. Mario Luigi Torsello” (cfr. ricorso, pag. 1).
La descritta attuazione del principio dell’assorbimento è, peraltro, coerente con il criterio della “ragione più liquida”, come desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della/e questione/i ritenuta/e di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata/e, senza necessità di esaminare previamente le altre, a tutela di esigenze di economia processuale (Cass. Civ., Sez. Trib., n. 6291 del 17/3/2026).
II. Le medesime considerazioni devono essere coerentemente poste alla base del rigetto del secondo motivo di ricorso, il quale postula – prima facie – una violazione di diritto di norme del Codice di Giustizia Sportiva CONI (artt. 2, comma 2, e 6) in relazione ai principi costituzionali sul diritto di difesa, sul contraddittorio e sul giusto processo, irritualmente combinati dal ricorrente insieme ad un diverso ed ulteriore (asserito) vizio della motivazione della decisione impugnata su un fatto decisivo oggetto di discussione.
Anche in detta circostanza, il ricorrente, Sig. [omissis], ripropone il tema dell’istruzione probatoria
– anche mediante la trascrizione, per stralcio, delle dichiarazioni rese dai Sigg.ri [omissis], [omissis], [omissis], [omissis] ed altri (cfr. ricorso pagg. 13-14) – richiedendo al Collegio di Garanzia un inammissibile riesame dei fatti di causa e, segnatamente, della qualità, efficacia, coerenza e concordanza del materiale probatorio raccolto nella fase istruttoria e poi utilizzato dal Giudice del gravame secondo il proprio prudente ed incensurabile apprezzamento, sul quale la cognizione dell’odierno Collegio deve ritenersi senza subbio esclusa, sulla scorta dei consolidati e già riportati principi interpretativi di natura giurisprudenziale.
Ed ancora, in argomento: “La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testimoni e sulle modalità in cui le relative testimonianze siano state acquisite, come il vaglio circa le risultanze probatorie acquisite, involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 42/2025).
Alcuna violazione di legge è, pertanto, ravvisabile – ad avviso del Collegio - nella pronuncia oggetto del presente ricorso, non trascurando, altresì, che tale secondo motivo di gravame omette concretamente di indicare ed individuare quale sia, in concreto, il “fatto decisivo oggetto di discussione” (cfr. ricorso [omissis], pag. 13) che imporrebbe l’eventuale accoglimento della doglianza de qua.
III.Parimenti infondato – oltreché inammissibile – è il terzo motivo di impugnazione proposto dal ricorrente, Sig. [omissis], con il quale viene eccepita la violazione, nella gravata decisione di appello, dell’art. 118 CGS FIGC in riferimento alla “denuncia anonima o comunque derivante da soggetto non identificato o identificabile” (cfr. ricorso [omissis], pagg. 15 e ss.), peraltro già proposta dal Sig. [omissis] nel giudizio endofederale di appello (cfr. decisione impugnata n. 0092/CFA-2025-2026, punto 9.1.3., pag. 6).
L’accertata infondatezza della censura sollevata dal ricorrente discende, infatti, dal tenore della statuizione della Corte Federale di Appello – dalla quale, pertanto, il Collegio ritiene di non discostarsi – la quale ha legittimamente affermato che “il documento aveva la perfetta apparenza di una compiuta notizia di reato, non era di per sé anonimo e recava la compiuta identificazione dell’esponente” (cfr. decisione impugnata n. 0092/CFA-2025-2026, punto 9.1.3., pag. 6), nella specie il Sig. [omissis].
Il Giudice Federale di Appello ha, infatti, escluso la dedotta violazione dell’art. 118, comma 2, CGS FIGC, interpretando ed applicando in coerenza la citata disposizione, la quale prevede che “Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante”.
Non può trascurarsi, in tale contesto che, a prescindere dalla forma anonima o meno dell’esposto
– in riferimento al criterio di utilizzabilità dello stesso come prova – è comunque possibile compiere approfondite indagini, come disposto dalla Procura Federale nella specifica vicenda, volte ad ottenere riscontri indipendenti sui fatti esposti nella denuncia medesima, in forza del potere officioso d’indagine riconosciuto alla Procura medesima dall’art. 44 del CGS CONI, laddove l’organo venga a conoscenza di un’ipotesi di illecito rilevante in ambito sportivo, a prescindere dalla forma delle segnalazioni ricevute (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, n. 56/2025 ed altre).
Ciò premesso, ritiene il Collegio di Garanzia di dover ribadire – sempre nell’ambito della propria funzione interpretativa – come anche il terzo motivo di ricorso contenga, anche, profili di inammissibilità, poiché si concretizza nuovamente in una domanda tesa ad un’ulteriore valutazione dei fatti di causa, peraltro già analiticamente ed esaustivamente scrutinata nell’ambito dei giudizi di merito endofederali.
A tal fine, occorre richiamare il consolidato indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, che ha
– si ribadisce - reputato “inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 23976 del 7/8/2023; cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 18721/2018 e Cass. Civ., n. 8758/2017).
IV. Con il quarto motivo di ricorso, il Sig. [omissis] ha censurato l’impugnata decisione n. 0092/CFA- 2025-2026 per asserita violazione degli artt. 119, comma 5, CGS FIGC e 47, comma 3, CGS CONI in relazione all’illegittima richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini (cfr. ricorso [omissis], pagg. 17 e ss.), come già proposto in sede di reclamo con il sub motivo I.5 (cfr. decisione n. 0092/CFA-2025-2026, pag. 8).
Anche in riferimento alla superiore questione ritiene l’odierno Collegio di Garanzia di condividere l’iter logico giuridico operato dalla Corte Federale di Appello a fondamento della pronuncia oggi gravata, la quale ha opportunamente affermato – alla stregua di un granitico e risalente orientamento interpretativo delle norme applicabili, cfr., ex multis, Collegio di Garanzia dello Sport, SS. UU., nn. 13/2021 e 10/2024 – come sia sottratto agli organi giurisdizionali federali sportivi il vaglio dei criteri di adeguatezza, concretezza ed effettività delle motivazioni afferenti alla proroga delle indagini, spettando ogni decisione in tal senso alla Procura Generale dello Sport.
In argomento si richiama la pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport n. 10/2024 che – sulla scorta del percorso interpretativo segnato dalla precedente pronuncia a Sezioni Unite n. 13/2021
– ha statuito come “il Legislatore ha previsto un sistema di proroghe – motivate in casi eccezionali e delle quali fruire quando la complessità del caso e le eventuali difficoltà nei rilievi probatori lo necessitino – che offre all’Ufficio del Procuratore gli strumenti necessari per rimediare a tali complessità; strumenti che, beninteso, operano in una fase precedente alla conclusione delle indagini”, in un’ottica di “ragionevole bilanciamento tra le ragioni di celerità del procedimento e quelle di ricostruzione della verità dei fatti, di accertamento delle responsabilità dell’indagato e, dunque, di giustizia sostanziale […]” (Collegio di Garanzia dello Sport, SS. UU., n. 10/2024). Naturali corollari dei superiori principi sono, quindi, sia i criteri di perentorietà dei termini di durata delle indagini che la prorogabilità degli stessi su istanza motivata antecedente alla chiusura delle indagini per le ragioni e per il bilanciamento di interessi (e tutele) sopra individuati; e su tale motivazione alcun ulteriore vaglio giudiziale di “controllo e vigilanza” (cfr. ricorso [omissis], pag.
18) può essere esercitato, come affermato dalla Corte Federale di Appello nella decisione oggi censurata dal ricorrente Sig. [omissis], se non esorbitando in un ambito di discrezionalità del citato “vaglio”.
A tal riguardo, osserva il Collegio come il motivo di impugnazione de quo di scrutinio presenti anche oggettivi profili di inammissibilità in relazione al rilevato “vuoto normativo in ambito sportivo” dal quale – secondo la prospettazione di parte ricorrente - deriverebbe che “nessun potere difensivo viene concesso dalla normativa alla parte sottoposta a procedimento” (cfr. ricorso [omissis], pag. 18).
Ed invero, il Collegio di Garanzia dello Sport è un organo della Giustizia Sportiva che opera in ambito di legittimità, con poteri di interpretazione delle norme vigenti e di controllo sulla corretta ed uniforme applicazione delle medesime, che in alcun caso potrebbe operare in funzione e/o in sostituzione del Legislatore Sportivo, al quale compete in via esclusiva l’integrazione, la modifica e/o la correzione delle disposizioni normative nelle descritte ipotesi – ove esistenti e riscontrate – di “vuoto normativo”, come irritualmente evidenziate dall’odierno ricorrente nel presente giudizio di legittimità.
In ragione di quanto esposto, ritiene il Collegio di Garanzia dello Sport di dover rigettare anche il quarto motivo di ricorso.
V. Per quanto concerne il successivo quinto motivo di ricorso proposto dal Sig. [omissis], tale gravame involve segnatamente la qualificazione della condotta dell’incolpato e gli addebiti disciplinari poi accertati in sede giudiziale: nello specifico, il ricorrente rileva l’asserita violazione dei precetti normativi di cui all’art. 4 CGS FIGC, come contestato in via disciplinare al ricorrente, e delle ulteriori disposizioni del Codice Etico AIA, Regolamento AIA e dei Principi Informatori FIGC per l’AIA.
Con detta doglianza – riproposta nell’odierna sede di legittimità, essendo già stata sollevata dal Sig. [omissis] nella fase di reclamo, sub motivo II.1, cfr. decisione impugnata pagg. 8 e ss. – il ricorrente sostiene l’erroneità degli addebiti disciplinari allo stesso contestati dalla Procura Generale dello Sport e poi accertati in sentenza, ponendo l’accento sulla “normativa di settore”, considerata “fondamentale per comprendere le condotte espletate dal Presidente [omissis] nell’esercizio del suo incarico […]” (cfr. ricorso [omissis], pag. 19).
Ed infatti, il ricorrente medesimo – con riferimento al riferito profilo della rilevanza (e prevalenza) della specifica normativa di settore rispetto ai principi generali di cui all’art. 4 CGS FIGC – afferma che “Non vi è connessione alcuna tra la figura dell’arbitro in campo, quale svolgimento dell’attività sportiva, ed il ruolo di Presidente quale organo amministrativo e settoriale che ha specifici poteri esterni al campo di calcio” (cfr. ricorso [omissis], pag. 20), di fatto sostenendo come tale ruolo amministrativo, anche in virtù della “totale autonomia e discrezionalità tecnica dell’AIA” (cfr. ricorso [omissis], pag. 24) consentirebbe di ritenere (in astratto) legittime le condotte contestate al ricorrente, siccome verificate nell’ambito dei giudizi endofederali sulla scorta del materiale probatorio acquisito nella fase istruttoria, peraltro ampiamente richiamato dalla Corte di Appello nella decisione oggi impugnata.
Anche tale motivo di ricorso – ad avviso del Collegio – non risulta meritevole di accoglimento, in ragione della oggettiva legittimità, correttezza e coerenza del decisum endofederale, che comunque suggerisce un ulteriore approfondimento nell’odierna sede di legittimità.
All’uopo occorre osservare – richiamando sul punto le difese spiegate dalla FIGC nella propria memoria difensiva, cfr. pag. 44 – che la Corte Federale ha esaustivamente verificato se le condotte ascritte al Presidente, Sig. [omissis], fossero compatibili o meno con i criteri di lealtà, correttezza e trasparenza di cui all’art. 4 CGS FIGC, che, peraltro, assumono particolare rilievo per il ruolo di vertice del Presidente AIA ricoperto dal ricorrente; e tale ruolo non comporta un’attenuazione nell’osservanza dei superiori doveri bensì, al contrario, un’adesione ancor più netta ai superiori principi, rendendo quindi irrilevanti le prescrizioni della normativa di settore come erroneamente richiamata dal ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva.
Come (condivisibilmente) affermato dalla Corte Federale di Appello nella pronuncia de qua, “ciò che viene in discussione, appunto, è se presupposti e modalità della delibera di avvicendamento dei sigg.ri [omissis] e [omissis] siano stati o no in concreto conformi ai doveri di lealtà e buona fede nell’attuazione del rapporto associativo” (cfr. decisione n. 0092/CFA-2025-2026, pag. 9), ed a tale quesito non può che rispondersi in senso negativo, avuto riguardo alle già indicate prove orali e documentali raccolte nel corso dei giudizi di merito ed in riferimento ai parametri di cui all’art. 4 CGS FIGC.
Ritiene il Collegio – nell’ambito della più volte evidenziata funzione nomofilattica – di ribadire che i principi e doveri contenuti nel citato art. 4 CGS FIGC della “lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” costituiscono un parametro di condotta di natura fondante dell’ordinamento sportivo, inderogabile e comunque integralmente applicabile anche alla figura di Presidente dell’AIA in virtù della generale clausola di riferibilità, appunto, “all’attività sportiva”, che comprende ogni settore direttamente e/o indirettamente collegabile allo sport, a prescindere dalle modalità e dal contesto in cui quell’attività viene svolta (“in campo, o dietro una scrivania”, riportando le espressioni utilizzate dal ricorrente, Sig. [omissis]).
In argomento la giurisprudenza dell’odierno Collegio di Garanzia ha già assunto una chiara posizione con la decisione n. 10/2024 delle Sezioni Unite, con la quale è stato fornito un coerente inquadramento dei principi di cui al richiamato art. 4 CGS FIGC, funzionali all’effettiva rispondenza “alla sentita necessità che i tesserati e gli affiliati cooperino <<attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva>>” (cfr. decisione n. 10/2024, pag. 14).
Con la citata pronuncia, il Collegio ha, inoltre, affermato – sempre in un’ottica nomofilattica - che il quadro normativo di riferimento è rappresentato “non solo dal Codice di Comportamento CONI, ma anche, in maniera parimenti significativa, dai precisi richiami alla Carta Olimpica del CIO, fonte di ispirazione di rango gerarchico superiore […]” (cfr. decisione n. 10/2024 cit., pag. 16), suggellando, in coerenza, il valore centrale, nello svolgimento di qualsivoglia attività sportiva, dei criteri di lealtà e correttezza individuati dall’art. 4 CGS FIGC, che traggono fondamento e rispecchiano il nucleo centrale dei valori dello sport, con efficacia ed origine sovranazionale di matrice olimpica.
La richiamata centralità ed ineludibilità dei canoni di cui all’art. 4 CGS FIGC si evince, altresì, da un passaggio della già citata decisione, che si riporta per l’oggettiva rilevanza nel presente giudizio di carattere disciplinare: “Analogamente a quanto accade per l’ordinamento statale - dove il richiamo ai doveri inderogabili di lealtà, correttezza e integrità acquista una caratteristica connotazione giuridica, che affiora proprio dalla necessità di porre limiti a situazioni giuridiche soggettive, alla luce dei valori costituzionali che ispirano l’ordinamento - nel caso dell’ordinamento sportivo gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza e non discriminazione appaiono interpretare l’essenza stessa dell’ordinamento, al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dell’attività sportiva. Né la difficoltà di offrire una definizione esaustiva dei doveri di lealtà, correttezza, probità impedisce di considerarne la rilevanza dal punto di vista giuridico e nessuna remora può negare all’odierno Collegio il compito di svolgere una compiuta esegesi della portata vincolante di detti doveri. Essi presentano all’opposto un contenuto la cui precettività e la cui contestualizzazione non sono messe in discussione dalla loro naturale radice storica ed il cogente richiamo a compiti, doveri, funzioni, lungi allora dall’apparire uno sterile ed enfatico esercizio letterario, assolve, piuttosto, il compito di imporre il permanente rispetto di valori che devono permeare il diritto inteso come “etica codificata” e valida sempre. Allorquando il legislatore richiama questi obblighi, lo fa per creare un concreto criterio di affidamento e per delineare, in ultima analisi, il contesto normativo entro il quale tutta la comunità si riconosce e deve operare. Non può consentirsi, ad avviso delle odierne Sezioni Unite, l’esistenza di “zone franche” in cui, dismessi i panni dell’atleta (o dell’arbitro in campo, n.d.r.), i richiamati canoni generali ed i principi di comportamento sportivo cessino di costituire obblighi e doveri assoluti e permanenti per un soggetto tesserato […] L’inderogabilità che è propria delle clausole generali sottintende un complesso processo di concretizzazione che deve essere operato dall’interprete chiamato a verificare il rispetto dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede e nel caso dell’ordinamento sportivo il tema (addirittura) si semplifica. Invero, la normativa di correttezza e probità - proprio in considerazione della peculiarità del sistema - non può che trovare collocazione nei principi di solidarietà e di affidamento reciproco, la cui violazione determina sanzioni giuridiche” (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, decisione n. 10/2024 cit.).
VI. Anche l’ulteriore doglianza proposta dal Sig. [omissis] afferente al trattamento sanzionatorio disposto nelle pronunce di merito deve essere rigettato, atteso che detto profilo è escluso da qualsivoglia vaglio di legittimità in ragione di un consolidato orientamento della giurisprudenza, che qui si richiama ad ogni effetto, secondo il quale la valutazione in ordine alla quantificazione della sanzione disciplinare da irrogare “implica, infatti, un giudizio di merito insindacabile dinanzi al Collegio di Garanzia” (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 30/2021. Precedentemente, in tal senso, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 8/2016, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 4/2018, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 11/2019, ove si è affermato che «al Collegio di Garanzia dello Sport è precluso l’esame delle questioni di merito che hanno generato il procedimento giustiziale sportivo, così come è preclusa la possibilità di rivalutare le emergenze istruttorie già vagliate dal Giudice a quo. Ebbene, in linea con tali principi, deve ritenersi preclusa in sede di legittimità anche la possibilità di rideterminare la sanzione inflitta dal Giudice a quo ogni qual volta la richiesta rideterminazione della sanzione implichi la valutazione di circostanze di fatto»; ed in termini, recentemente, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 68/2021: «Il perimetro di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport è limitato alle sole questioni di legittimità e non comprende il merito del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti da parte del giudice del merito»). VII.
In ordine alle spese di lite, le stesse vanno poste a carico del ricorrente, Sig. [omissis], in virtù del principio della soccombenza, e liquidate nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge,
in favore della resistente FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro Difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 aprile 2026.
Il Presidente Il Relatore
F.to Gabriella Palmieri F.to Vito Branca
Depositato in Roma, in data 28 maggio 2026.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
