CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 32 del 03/06/2026 – omissis/ FIP
Decisione n. 32
Anno 2026
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Wally Ferrante - Presidente Lucio Giacomardo – Relatore Tonio Di Iacovo
Giuseppe Liotta
Barbara Marchetti - Componenti ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 82/2025, presentato, in data 5 dicembre 2025, dal sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Carli,
contro
la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), in persona del Presidente p.t., dott. Giovanni Petrucci, rappresentata e difesa dall’avv. Paola Maria Angela Vaccaro,
nonché contro
la Procura Federale della Federazione Italiana Pallacanestro,
la Procura Generale dello Sport presso il CONI,
per la riforma
della decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), di cui al Comunicato Ufficiale n. 311 del 30 novembre 2025, con cui al sig. [omissis] è stato applicato il provvedimento della inibizione di anni quattro dall’esercizio di attività federale ed è stato respinto o dichiarato inammissibile il reclamo che il sig. [omissis] aveva proposto avverso la decisione n. 56/2025 del Tribunale Federale FIP.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nella udienza del 27 aprile 2026, il difensore della parte ricorrente – sig. [omissis] - avv. Francesco Carli, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della decisione impugnata e per il conseguente proscioglimento da tutte le contestazioni mosse al ricorrente; il difensore della Federazione Italiana Pallacanestro, avv. Paola Maria Angela Vaccaro, che ha concluso per l’inammissibilità e comunque per l’infondatezza del ricorso; il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per l’inammissibilità e comunque per l’infondatezza del ricorso;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Lucio Giacomardo.
Svolgimento del procedimento
1. In punto di fatto la vicenda può essere così ricostruita.
Il Signor [omissis], in qualità di tesserato CNA per la Stella Azzurra s.r.l., è stato sanzionato dalla Corte Federale d’Appello della FIP, nell’ambito del procedimento disciplinare n. 50/2022-2023, con l’inibizione per anni 3 sino al 20 luglio 2026 (C.U. n. 323 del 15 gennaio 2024 Corte Federale n. 2), decisione impugnata dal Signor [omissis] con ricorso proposto al Collegio di Garanzia dello Sport che lo ha respinto, adottando la decisione n. 57/2024.
Successivamente, il Signor [omissis] è stato nuovamente sanzionato dalla Corte Federale d’Appello della FIP, nell’ambito del procedimento disciplinare n. 14/2023-2024, con l’inibizione per ulteriori anni 1 e mesi 6, fino al 20 gennaio 2028 (C.U. n. 63 del 25 luglio 2024 Corte Federale n. 2), per avere, in costanza della sanzione precedentemente inflitta, svolto attività preclusa ai soggetti inibiti ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di Giustizia della FIP.
Anche avverso tale decisione il Signor [omissis] ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, che lo ha respinto, adottando la decisione n. 12/2025.
Nel settembre 2024, in un periodo nel quale il Signor [omissis], pertanto, risultava già essere colpito dalla sanzione dell’inibizione, la Società Stella Azzurra Basket Academy a r.l. – SABA - presentava un esposto, a firma del proprio legale rappresentante, alla Procura Federale della FIP per denunciare che il Signor [omissis], nonostante l’inibizione, aveva partecipato, svolgendo di fatto le funzioni di allenatore, al Torneo in ambito FIBA, denominato “Future Stars” e svoltosi a Londra nell’agosto 2024, al quale aveva preso parte una rappresentativa di atleti della Stella Azzurra .
La Procura Federale della FIP, sulla base di tale esposto, apriva il fascicolo (rectius: procedimento) disciplinare n. 15/2024-25 che, dopo le attività di indagine, si concludeva con il deferimento del Signor [omissis] al Tribunale Federale della FIP “per la violazione degli artt. 15 e
24 R.G. per aver svolto attività sociale nel corso de Torneo Futurestars tenutosi a Londra nell’agosto 2024, pur se impeditagli dalla sanzione definitiva della inibizione a svolgere qualsiasi attività sociale e federale fino al gennaio 2028, irrogatagli dalla Giustizia Sportiva”.
Il giudizio innanzi al Tribunale Federale della FIP si concludeva con il provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 920 del 28 maggio 2025 e, in particolare, l’organo di giustizia di primo grado, ritenuta provata la responsabilità contestata e tenuto conto della recidiva, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di Giustizia FIP, infliggeva al Signor [omissis] la sanzione della radiazione.
2. Avverso tale decisione, il Signor [omissis] proponeva reclamo alla Corte Federale d’Appello della FIP, in particolare formulando le seguenti eccezioni e deduzioni: a) la infondatezza delle contestazioni mosse dalla Procura Federale, rimaste, in ogni caso, prive di riscontro probatorio;
b) la irritualità dell'acquisizione della deposizione testimoniale del sig. [omissis]; c) l'atteggiamento definito "inspiegabilmente ostile" della Procura Federale della FIP nella circostanza.
Con la decisione n. 3 del 20 novembre 2025, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 311 del 20 novembre 2025, la Corte Federale d’Appello della FIP, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal Sig. [omissis] ed in riforma della decisione gravata, infliggeva al Signor [omissis] la sanzione della inibizione di anni 4, sino al 20 gennaio 2032.
In particolare, l’organo di secondo grado osservava che, «In punto di fatto, la Corte osserva che l’accadimento contestato (recte: la presenza del tesserato - inibito – [omissis] all'interno del campo di gioco in occasione del Torneo Futurestars tenutosi a Londra nell'agosto 2024) non è stato disconosciuto dal reclamante che, anzi, lo ha confessato in occasione delle dichiarazioni rese al Procuratore Federale Aggiunto in data 20 gennaio 2025 nei termini che seguono: …”Specifico che al torneo di Londra non ha partecipato Stella Azzurra Roma Nord, ma due selezioni di atleti con il nome Stella Azzurra. Una U14 ed una U18 e l'allenatore di queste squadre è un americano di nome [omissis]. In accordo alla memoria inviata io mi sono prestato per due quarti di una partita ad aiutare alcuni ragazzi U14 che non parlavano inglese. Ho svolto attività di interprete. Quindi confermo di essere andato a Londra ma solo in veste di interprete ...”, ed ha ulteriormente ammesso il fatto in sede di reclamo così precisando: “….Il sig. [omissis], al riguardo, ha chiarito di essere stato presente a quell'evento per una sola giornata e di non aver svolto alcuna attività pro- attiva, ma di aver agito solo sporadicamente (anzi una sola volta) a titolo di cortesia quale interprete, al fine di supportare l'effettivo allenatore della squadra (allenatore statunitense che non parlava l'italiano) ...”- cfr. pag. 3 reclamo. Per quanto innanzi, ferma e non contestata la partecipazione del [omissis] al torneo Futurestars 2024 nella confessata qualità di interprete “a supporto dell'allenatore statunitense della squadra" occorre verificare se tale attività abbia o meno integrato gli estremi della violazione disciplinare di cui all'art. 15 R.G., per essere il [omissis] all'epoca dei fatti soggetto alla sanzione della inibizione. In punto di diritto, non è revocabile in dubbio che la sola presenza del [omissis] all'interno del campo di gioco, a prescindere dal ruolo svolto (interprete ??), sia stato lesivo del divieto, di cui all'art. 15, II comma, lett. c) R.G., “di accesso nei locali degli impianti sportivi inibiti al pubblico, in occasione di manifestazioni o gare, anche amichevoli”. Va da sé che, nei termini anzidetti, diventa irrilevante la natura dell'attività svolta dal [omissis] in occasione del Torneo Futerestars 2024 (cit.), essendo sufficiente, ai fini della ricorrenza della contestata violazione disciplinare, la mera sua presenza all'interno del campo di gioco, sia pure per la sola confessata attività di interpretariato a supporto dell'allenatore della squadra. Di qui la correttezza della decisione del primo Giudice, a nulla rilevando le contestazioni mosse dal reclamante all’attività istruttoria della Procura Federale in occasione dell'acquisizione della testimonianza del sig. [omissis], assorbite dalla confessione dello stesso reclamante (v. supra) circa la sua presenza, benché inibito, all'interno del campo di gioco, in occasione del fatto contestato. Parimenti corretta ed immune da vizi logici è l'applicazione da parte del primo Giudice della recidiva in cui è incorso il [omissis], già colpito dai seguenti provvedimenti di inibizione: C.U. 323/2024 dal 15 gennaio 2024 al 20 luglio 2026; C.U. 532/2024 dal 12 aprile 2024 al 20 gennaio 2028. Di contro nessun pregio giuridico hanno le ulteriori osservazioni del reclamante, in parte inammissibili perché tese a censurare l'operato della Procura Federale e non la decisione gravata, ed in parte infondate e/o assorbite dalla confessione del fatto resa dallo stesso [omissis] in ordine alla sua presenza all'interno del campo di gioco in occasione del più volte citato torneo londinese, in violazione del divieto di cui all’art. 15, II comma, lett. c) R.G. Ferma la corretta qualificazione dei fatti e l'inquadramento normativo operato dal Giudice di prime cure, la Corte ritiene parzialmente fondato il reclamo limitatamente alla contestata applicazione della massima sanzione espulsiva (id est radiazione), ritenendo, invece, congrua e proporzionata alla gravità dei fatti la sanzione dell’inibizione di quattro anni (già aggravata dalla contestata recidiva) da scontarsi al termine dei provvedimenti di inibizione già comminati ed attualmente in corse di esecuzione».
3. Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2025, il sig. [omissis] ha impugnato davanti al Collegio di Garanzia dello Sport la predetta decisione della Corte Federale d’Appello FIP, formulando testualmente le seguenti conclusioni “L’annullamento, per i motivi dedotti in premessa, della decisione della Corte Federale d’Appello emesso nel giudizio iscritto al n.2/2025-2026 di cui al comunicato ufficiale n.311 del 20 Novembre 2025. Chiede, conseguentemente, il rinvio degli atti e del procedimento per nuovo esame alla Corte Federale d’Appello della FIP in diversa composizione rispetto a quella della sentenza gravata. Con vittoria delle spese di lite.”
Detto ricorso è affidato a due distinti motivi di diritto, che di seguito sinteticamente si riportano: “1) Amena e insufficiente motivazione e, comunque, - illogicità della stessa – violazione e falsa applicazione di norme di diritto e disposizione regolamentari – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio – vizio logico della motivazione – violazione requisiti e condizioni art. 54 codice giustizia sportiva del CONI -. 2) Amena valutazione di fatti, circostanza e rilievi decisivi – errore patente nell’indicazione nella valutazione degli atti e dei documenti – errore patente nell’indicazione nell’esame e nella valutazione delle richieste formulate dalla parte – violazione art. 54 codice giustizia sportiva del CONI”, con la precisazione che, in sede di discussione orale, è stato chiarito che il termine “amena”, erroneamente riportato nel testo del ricorso, doveva e deve intendersi per “errata” e “omessa”.
In particolare, con il primo motivo, il ricorrente ha testualmente affermato che «La Corte Federale
d’Appello, dunque, ha ritenuto che sussista la prova della presenza del [omissis] in quel torneo e in “locali inibiti al pubblico” e mostra di aver ritenuto che quella prova sia rinvenibile nelle dichiarazioni rese dal [omissis] al Procuratore Federale il 20 Gennaio 2025 e nello stesso atto di reclamo. Sia nell’interrogatorio che nell’atto di reclamo, però, il Sig. [omissis] ha solo confermato che per un solo giorno e quale turista, assistette al Torneo Future Stars 2024 e che aiutò l’allenatore [omissis] nell’uso del linguaggio. Ma in nessuno dei due atti indicati dalla Corte Federale come elementi probanti della circostanza rilevante, però, risulta ammessa o dichiarata o riferita l’unica circostanza rilevante e, cioè, la presenza in locali inibiti al pubblico: tale circostanza non risulta ammessa o dichiarata perché non si era verificata, posto che il Sig. [omissis] non accedette mai a spazi o ai locali inibiti al pubblico ma solo alle tribune pubbliche. La motivazione della decisione della Corte Federale consiste, dunque, in una affermazione apodittica, non verificata, non verificabile e totalmente distonica rispetto alle fonti di prova effettivamente acquisite al procedimento», concludendo sul punto che «Il compendio probatorio, dunque, porta ad una conclusione diversa da quella che la Corte Federale ha tratto e, comunque, non è tale da fornire conferma alle sbrigative asserzioni su cui la Corte Federale d’ Appello FIP ha basato la sua valutazione e la sua decisione. La decisione della Corte Federale d’Appello FIP, pertanto è viziata perché è stato omesso l’esame di fatti di atti e di prove decisive. – ricorrono, di conseguenza, i vizi denunciabili ex art. 360 n. 5 c.p.c.».
Con il secondo motivo, inoltre, il ricorrente, dopo aver testualmente affermato che «Il testo dell’atto di reclamo chiarisce che la Corte Federale ha commesso un errore percettivo, valutativo e non ha scrutinato con attenzione gli atti del procedimento. Il tenore e il contenuto del reclamo rendono evidente che l’affermazione della Corte Federale d’Appello, riguardo alla insufficienza di deduzioni “circa la decisione gravata (fol.4)” è errata in punto di fatto giacché, viceversa, il reclamante aveva sollevato critiche e rilievi specifici ed espressamente riferiti alla decisione del Tribunale Federale (e non già solo all’operato della Procura Federale)», ha concluso che «I due errori ora segnalati evidenziano pure il fatto che la Corte Federale d’Appello ha espresso la sua valutazione disapplicando e violando le regole che disciplinano la formazione e la illustrazione della motivazione nonché le regole che governano la disamina delle prove».
4. Si è costituita ritualmente la FIP che, nel contestare ed impugnare il contenuto del ricorso proposto dal sig. [omissis], ha concluso per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza del ricorso.
In particolare, la difesa della Federazione, dopo aver evidenziato che «Il materiale probatorio ha pertanto dimostrato ampiamente l’addebito contestato (violazione dell’art.15 RG FIP, a tenore delquale “[1] L’inibizione consiste nel divieto di svolgere attività federale e sociale per un periodo non superiore a cinque anni. [2] La sanzione comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale;
b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali; c) il divieto di accesso nei locali degli impianti sportivi inibiti al pubblico, in occasione di manifestazioni o gare, anche amichevoli;
d) il divieto di rilasciare dichiarazioni alla stampa; e) il divieto di partecipare alle riunioni, anche informali, con altri tesserati.”). Le decisioni rese dai giudici federali, riposando sulla valutazione di tale materiale probatorio, sono, a loro volta, motivate e corrette sia in fatto come in diritto. In particolare la Corte Federale D’Appello, rimodulando la sanzione massima (della radiazione) inflitta in primo grado nella più mite inibizione per – ulteriori- anni 4, tenuto conto della pacifica recidiva regolarmente contestata (art.24 RG)., ha rimarcato come lo stesso [omissis] abbia confessato di avere presenziato al Torneo, ed ha concluso confermando l’addebito, dal momento che l’art.15 RG vieta ai soggetti inibiti, tra l’altro, di accedere nei locali degli impianti preclusi al pubblico», in punto di diritto ha osservato, a sostegno della eccepita inammissibilità del ricorso, che «L’odierno ricorrente, dopo avere reiterato le censure all’operato della Procura Federale già svolte dinanzi ai giudici federali, e qui precluse, si limita ad una mera critica del giudicato di merito, riproponendo la propria versione dei fatti, della quale chiede una ulteriore ed inammissibile (ri)valutazione” e che, “non essendovi alcuna allegazione in merito ai denunciati vizi del provvedimento impugnato», il primo motivo di ricorso doveva ritenersi inammissibile e, comunque, infondato.
In particolare, quanto alla infondatezza, la difesa della Federazione ha osservato che la Corte Federale, «senza disconoscere in alcun modo la rilevanza e validità dell’intero materiale probatorio acquisito, dal quale risulta la presenza in campo del [omissis], ha semplicemente ritenuto irrilevante la questione relativa alla specifica attività svolta da quest’ultimo (se di allenatore o di “interprete”) dal momento che la presenza in campo è stata ammessa dallo stesso odierno ricorrente come risulta pacificamente dagli atti, il che integra di per sé violazione dell’art.15 RG».
In ordine al secondo motivo di ricorso, inoltre, la difesa della Federazione ha sottolineato come «al proposito si osserva come la Corte Federale abbia giustamente rilevato che nel reclamo fosse stato “omesso di indicare gli specifici capi della sentenza impugnati, ovvero di indicare le ragioni della erroneità e/o illegittimità dell’iter logico – giuridico seguito dal Giudice di prime cure nel motivare la decisione assunta.” (cfr. decisione Corte Federale) sul paradigma del rito civile (art.342 c.p.c. a tenore del quale l’appello deve essere articolato in motivi, individuando il capo della decisione impugnata e, in relazione ad esso le specifiche censure proposte e le violazioni di legge denunciate) il che “alla luce della disciplina processualcivilistica a cui il processo sportivo è informato (cfr. art. 4 R.G.), dovrebbero portare alla declaratoria di inammissibilità del reclamo” (cfr. decisione Corte Federale D’Appello). La correttezza del rilievo appare incontestabile, dal momento che delle 16 pagine di cui si compone(va) il reclamo, ben 14 sono state dedicate a contestare l’attività svolta dalla Procura Federale (anche in punto di regolarità), e la rimanente contiene una generica critica rivolta al Tribunale Federale che non avrebbe valorizzato la versione dei fatti fornita dal reclamante».
5. In sede di discussione orale, il difensore del ricorrente ha rilevato l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, come formulata dalla FIP, ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Il difensore della FIP, a sua volta, ha ribadito le motivazioni a sostegno delle formulate eccezioni di inammissibilità del ricorso e, comunque, ha insistito per il rigetto dello stesso.
La rappresentante della Procura Generale dello Sport presso il CONI, nell’aderire alle tesi ed alla difesa della Federazione Sportiva costituita, ha insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, comunque, per l’infondatezza dello stesso, con conseguente necessità di integrale rigetto delle domande formulate.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato.
Non vi è dubbio, come più volte è stato ribadito dal Collegio di Garanzia, peraltro anche in relazione allo stesso odierno ricorrente, che, ai sensi dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport «è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti».
Risulta del tutto evidente che con il proposto ricorso il Sig. [omissis] non abbia dedotto alcuna violazione di norme né, a ben vedere, ha indicato quale sarebbe il punto decisivo della controversia sul quale la Corte Federale di Appello della FIP avrebbe omesso di motivare.
Peraltro, la Corte Federale di Appello, sulla base di adeguati riscontri e con apprezzamenti in fatto non sindacabili in questa sede, ha ritenuto di dover sanzionare l’odierno ricorrente sulla base di una condivisibile - e, comunque, esente da censure - interpretazione delle norme applicabili nella concreta fattispecie, tenuto conto del comportamento posto in essere dall’odierno ricorrente in costanza dei provvedimenti sanzionatori precedentemente inflitti.
Per quanto attiene all’omessa indicazione delle norme asseritamente violate dalla Corte Federale di Appello della FIP, deve sottolinearsi che, come è stato più volte ribadito dalle Sezioni Unite di questo Collegio di Garanzia, «nel momento in cui viene impugnato un provvedimento dell’organo di giustizia endofederale di secondo grado, il rimedio proposto dal legislatore sportivo si sostanzia nel ricorso al cosiddetto giudizio di legittimità… nella cui sede è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il giudizio di legittimità è, dunque, preordinato all’annullamento delle pronunce che risultano viziate da violazioni di norme giuridiche ovvero da omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ovvero alla risoluzione di questioni di giurisdizione o di competenza, ognuna di esse specificatamente censurata» (cfr., in termini, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 93/2017).
La norma, del resto, «limita la cognizione del Collegio di Garanzia ai soli profili di legittimità, oltre che di omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, rimanendo precluse indagini e valutazioni tendenti a una rivalutazione dei fatti quali accertati in sede endofederale» (cfr., in termini, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 57/2023).
Con la conseguenza, pertanto, che il ricorso, su tale punto specifico, deve ritenersi inammissibile. In ogni caso, il ricorso è comunque infondato.
In relazione alla concreta fattispecie, deve evidenziarsi come il procedimento disciplinare oggetto del presente giudizio sia stato avviato a seguito dell’esposto presentato presso la Procura Federale della FIP dal legale rappresentante della Società Stella Azzurra Basket Academy a r.l.
– SABA - con la quale si denunciava che il Signor [omissis], nonostante l’inibizione, avesse partecipato, svolgendo di fatto le funzioni di allenatore, al Torneo in ambito FIBA, denominato “Future Stars” e svoltosi a Londra nell’agosto 2024, al quale aveva preso parte una rappresentativa di atleti della Stella Azzurra.
Sulla circostanza della presenza dell’odierno ricorrente a Londra, in occasione dello svolgimento di quel Torneo, in risposta alle doglianze dell’odierno ricorrente, la Corte Federale d’Appello della FIP ha condivisibilmente motivato, affermando testualmente che “diventa irrilevante la natura dell'attività svolta dal [omissis] in occasione del Torneo Futerestars 2024 (cit.), essendo sufficiente, ai fini della ricorrenza della contestata violazione disciplinare, la mera sua presenza all'interno del campo di gioco, sia pure per la sola confessata attività di interpretariato a supporto dell'allenatore della squadra. Di qui la correttezza della decisione del primo Giudice, a nulla rilevando le contestazioni mosse dal reclamante all’attività istruttoria della Procura Federale in occasione dell'acquisizione della testimonianza del sig. [omissis], assorbite dalla confessione dello stesso reclamante (v. supra) circa la sua presenza, benché inibito, all'interno del campo di gioco, in occasione del fatto contestato”.
Ne consegue, pertanto, che, anche a voler, per ipotesi di scuola, ritenere veritiera la motivazione fornita dall’odierno ricorrente per giustificare la sua presenza in occasione del citato Torneo svoltosi a Londra (aver svolto funzioni di interprete per facilitare l’attività dell’allenatore Sig. [omissis]), ugualmente saremmo in presenza di un’attività che deve essere considerata ai fini di quanto previsto dall’articolo 15 del Regolamento di Giustizia della FIP che prevede, per i soggetti colpiti dalla sanzione dell’inibizione, tra gli altri “c) il divieto di accesso nei locali degli impianti sportivi inibiti al pubblico, in occasione di manifestazioni o gare, anche amichevoli; d) il divieto di rilasciare dichiarazioni alla stampa; e) il divieto di partecipare alle riunioni, anche informali, con altri tesserati.”
E tanto, deve precisarsi, prescindendo comunque dalla circostanza che, in aderenza al citato art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva CONI, esula dalle funzioni e competenze del Collegio di Garanzia l’esame di censure finalizzate a mettere in rilievo «la debolezza di alcune prove rilevanti nella impugnata decisione» (cfr. Collegio di Garanzia, Sezione I, decisione n. 31/2019).
D’altro canto, anche con riferimento alle prove ed all’affermazione che, a dire del ricorrente, “il compendio probatorio porta ad una conclusione diversa da quella che la Corte Federale ha tratto e, comunque, non è tale da fornire conferma alle sbrigative asserzioni su cui la Corte Federale d’Appello FIP ha basato la sua valutazione e la sua decisione”, deve sottolinearsi come il ricorso sia immeritevole di accoglimento.
È stato condivisibilmente affermato, infatti, che, ”lo standard probatorio richiesto per ritenere il soggetto incolpato responsabile di una violazione disciplinare non si spinge sino alla certezza assoluta nella commissione dell’illecito o al superamento di ogni ragionevole dubbio circa la sua responsabilità, ma la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta anche utilizzando la regola del “più probabile che non” (cfr. Collegio di Garanzia, IV Sezione, decisione n. 96/2023).
Del resto, una nuova valutazione nel merito degli elementi probatori esula dai limiti del sindacato giurisdizionale proprio del Collegio di Garanzia dello Sport, come delineati dal citato art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva.
In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere respinto, perché inammissibile e comunque infondato, con la conseguente conferma della impugnata decisione della Corte Federale di Appello della FIP.
Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Dichiara il ricorso inammissibile e comunque infondato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIP.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 27 aprile 2026.
Il Presidente Il Relatore
F.to Wally Ferrante F.to Lucio Giacomardo
Depositato in Roma, in data 3 giugno 2026.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
