CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 33 del 03/06/2026 – Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A./ U.S. Catanzaro 1929 S.r.l./ FIGC

 

Decisione n. 33

 

Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

composta da

Wally Ferrante - Presidente Barbara Marchetti - Relatrice Giuseppe Liotta

Tonio Di Iacovo

Lucio Giacomardo - Componenti ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 60/2025, presentato, in data 4 settembre 2025, dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enzo Morelli, Gian Pietro Bianchi, Lorenzo Vigasio e Simone Cargnel, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Piazza della Repubblica, n. 28, e-mail dpsport@morellistudio.it, pec studio.legale.morelli@pec.it;

contro

la società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi, ed elettivamente domiciliata nel procedimento endofederale presso il loro studio, sito in Napoli, al Centro Direzionale – Isola A/7 – PEC eduardo.chiacchio@avvocatinapoli.legalmail.it;

nonché contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Gregorio Allegri, n. 14, PEC segreteria.generale@pec.figc.it;

e altresì contro

la Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, in via Ippolito Rosellini, n. 4, PEC legab@legalmail.it,

per la riforma

della decisione della Corte Federale d’Appello FIGC – Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 0001/CFA- 2025-2026, depositata in data 7 luglio 2025, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., è stata riformata la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, n. 0026/TFNSVE/2024-2025 ed annullato il provvedimento della Lega Nazionale Professionisti Serie B concernente il premio e/o indennizzo relativo al calciatore [omissis];

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nella udienza del 27 aprile 2026, il difensore della parte ricorrente - Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. - per la quale è presente da remoto, tramite la suddetta piattaforma telematica, il suo Direttore Generale, dott. [omissis] - avv. Gian Pietro Bianchi; gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi, per la resistente U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., per la quale è presente, in collegamento da remoto, tramite la piattaforma Microsoft Teams, il suo Direttore Generale, dott.  [omissis]; il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la relatrice, prof.ssa Barbara Marchetti

Svolgimento del procedimento

1.La controversia trae origine dall’accordo di variazione di tesseramento a titolo temporaneo del calciatore [omissis], stipulato in data 8 agosto 2024 tra la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. e la società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l. Nell’ambito di tale accordo, le parti prevedevano, mediante apposita clausola inserita nel modulo “Premi e/o indennizzi”, il riconoscimento, in favore della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., di un importo pari ad euro 100.000,00 oltre IVA, qualora il calciatore avesse disputato un numero inferiore a diciannove gare del campionato di Serie B, play-off e play-out inclusi, nella stagione sportiva  2024/2025, computandosi esclusivamente le gare nelle quali lo stesso avesse disputato almeno quarantacinque minuti.

2.         In data 3 febbraio 2025, le società concludevano accordo di risoluzione consensuale della cessione temporanea, ai sensi dell’art. 103 bis N.O.I.F., rideterminando altresì il corrispettivo economico della cessione in euro 50.000 (all. 6).

3.         Nella stessa data, la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. richiedeva alla Lega Nazionale Professionisti Serie B la certificazione del premio e/o indennizzo di cui alla clausola contrattuale sopra richiamata. Con provvedimento del 7 febbraio 2025, la Lega Nazionale Professionisti Serie B certificava il diritto della società bergamasca alla corresponsione della somma di euro 100.000,00 oltre IVA.

4.         Avverso tale certificazione proponeva ricorso la società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l. dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, il quale, con decisione n. 0026/TFNSVE/2024-2025, rigettava il ricorso.

5.         La decisione del Tribunale Federale veniva impugnata dinanzi alla Corte Federale d’Appello FIGC, che, con la pronuncia oggi impugnata, accoglieva il reclamo della società calabrese, ritenendo che il premio non potesse considerarsi “nel frattempo maturato” ai sensi dell’art. 103 bis, comma 1, lett. b), N.O.I.F., non essendosi ancora conclusa la stagione sportiva 2024/2025 al momento della risoluzione consensuale del prestito.

6.         Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., deducendo, in sintesi: l’erronea interpretazione dell’art. 103 bis N.O.I.F.; l’erronea interpretazione della clausola contrattuale; l’illogicità della motivazione della Corte Federale d’Appello e l’omessa e/o insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie e testimoniali. La ricorrente ha chiesto, pertanto, l’annullamento della decisione impugnata, con conseguente ripristino della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche ovvero, in subordine, il riconoscimento del premio nella misura ritenuta di giustizia.

7.         Si è costituita la società U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2.La questione devoluta all’esame del Collegio concerne l’interpretazione dell’art. 103 bis, comma 1, lett. b), delle N.O.I.F., nonché della clausola negoziale intercorsa tra le società, ai fini dell’accertamento della maturazione del premio e/o indennizzo previsto in favore della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.

L’art. 103 bis, comma 1, lett. b), N.O.I.F. stabilisce che, in caso di risoluzione consensuale della cessione temporanea, “sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento  temporaneo  o  di  cessione  di  contratto  temporanea,  che  siano  nel  frattempo maturati”. La disposizione, letta secondo il suo significato letterale e sistematico, presuppone che il diritto al premio si sia già perfezionato al momento della risoluzione del rapporto temporaneo. Correttamente la Corte Federale d’Appello ha ritenuto che tale condizione non si fosse verificata nel caso di specie. La clausola contrattuale subordinava, infatti, il diritto all’indennizzo al mancato raggiungimento di diciannove presenze del calciatore nel campionato di Serie B “nella stagione sportiva 2024/2025”. Il riferimento espresso all’intera stagione sportiva comporta che la verifica del presupposto contrattuale potesse avvenire soltanto al termine della stagione medesima e non già in un momento anteriore.

La diversa interpretazione prospettata dalla ricorrente finirebbe per alterare il significato letterale e funzionale della clausola, anticipando artificiosamente la maturazione del premio in assenza dell’avveramento definitivo della condizione prevista dalle parti.

3. Né può condividersi l’assunto secondo cui il premio sarebbe maturato automaticamente al momento della risoluzione consensuale del prestito.

La circostanza che, alla data del 3 febbraio 2025, il calciatore avesse disputato soltanto sei gare utili ai fini della clausola non consentiva ancora di escludere, in termini oggettivi e definitivi, il raggiungimento della soglia minima di presenze prevista contrattualmente entro la conclusione della stagione sportiva.

Correttamente, pertanto, la Corte Federale d’Appello ha evidenziato che la risoluzione anticipata del rapporto ha impedito l’avverarsi della condizione pattuita dalle parti, e ha rideterminato in modo proporzionale l’importo di euro 50.000,00 dovuto a titolo di premio alla società Atalanta, come del resto pattuito dalle parti nell’accordo di risoluzione consensuale intervenuto il 3 febbraio 2025 (all. 6 memoria Catanzaro).

4. Parimenti infondate risultano le doglianze relative alla valutazione delle prove testimoniali.

La decisione impugnata ha congruamente motivato in ordine alla non decisività delle deposizioni rese, evidenziando il carattere contrastante delle dichiarazioni testimoniali acquisite e l’assenza di riscontri documentali idonei a comprovare un espresso riconoscimento, da parte della società

U.S. Catanzaro 1929 S.r.l., della debenza del premio al momento della risoluzione consensuale, che sarebbe stato comunque superato dall'accordo sottoscritto dalle due società, di natura novativa rispetto alla clausola contrattuale originaria, che ha rideterminato il premio dovuto in € 50.000 (all. 6 cit.).

Sul punto, la motivazione della Corte Federale d’Appello si sottrae alle censure prospettate, risolvendosi le doglianze della ricorrente in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede.

Deve, infatti, ricordarsi che il Collegio di Garanzia dello Sport non costituisce un terzo grado di merito, ma è chiamato a verificare esclusivamente la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logico-giuridica della motivazione della decisione impugnata.

Nel caso di specie, la pronuncia della Corte Federale d’Appello appare sorretta da motivazione ampia, coerente e immune da vizi logici o giuridici rilevanti.

5.         Ne consegue la conferma integrale della decisione impugnata e, per effetto, resta altresì confermato l’annullamento della decisione della Lega Professionisti Serie B che diversamente statuiva.

P.Q.M.

il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella camera di consiglio, in data 27 aprile 2026.

Il Presidente                                                              La Relatrice

F.to Wally Ferrante                                                   F.to Barbara Marchetti

Depositato in Roma, in data 3 giugno 2026.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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