F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0003/CFA pubblicata il 2 Luglio 2026 (motivazioni) – sig. Fernando Cosimo Rubino e società A.S.D. Soccer Massafra 1963/PFI
Decisione/0003/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0184/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Marco Mancini – Componente
Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0184/CFA/2025-2026, proposto dal sig. Fernando Cosimo Rubino e dalla società A.S.D. Soccer Massafra 1963,
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 275 del 29 maggio 2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Vista la memoria depositata dalla società A.S.D. Taurisano 1939;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 1° luglio 2026, tenutasi in modalità mista, il Pres. Giuseppe Castiglia; sono presenti l’Avv. Valentina Porzia per i reclamanti, l’Avv. Domenico Zinnari per la società A.S.D. Taurisano 1939 e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale; è presente altresì il sig. Pino Difino per la società A.S.D. Soccer Massafra 1963;
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 165 del 27 gennaio 2026, il Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Puglia ha richiesto alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale nazionale - ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. b), CGS - di pronunziarsi in merito alla regolarità del tesseramento dei calciatori Nicolò Gramegna, Ante Kordic, Raffaele Pentimone e Roberto Sergio, utilizzati dalla A.S.D. Soccer Massafra 1963 nella gara disputata con la U.S.D. Brilla Campi in data 14 dicembre 2025.
La questione era sorta a seguito del ricorso presentato al Giudice sportivo da quest’ultima società, la quale assumeva che i relativi procedimenti di tesseramento sarebbero stati viziati in quanto la modulistica necessaria sarebbe stata sottoscritta dal Presidente della società, sig. Fernando Rubino, in costanza della sanzione disciplinare di inibizione, comminatagli - a seguito di accordo ex art. 126 CGS - con il C.U. FIGC - LND n. 187/AA del 30 ottobre 2025.
2. Con decisione n. 9/2025-2026, il Tribunale federale nazionale ha ritenuto la regolarità della posizione di tesseramento dei calciatori Gramegna, Kordic e Sergio alla data del 14 dicembre 2025 e, di contro, la irregolarità del tesseramento del calciatore Pentimone in pari data.
Ciò, nel presupposto che “l’attività svolta dal Presidente della società ASD Real Soccer Massafra, concretantesi nella sottoscrizione del modulo cartaceo di variazione del tesseramento del calciatore Pentimone, [debba] essere qualificata come atto integrante la procedura federale di tesseramento, e dunque come attività che rientra tra quelle precluse al soggetto colpito dalla sanzione della inibizione.”
3. Avverso tale decisione, nella parte in cui ha dichiarato l’irregolarità del tesseramento del calciatore Pentimone, l’A.S.D. Soccer Massafra 1963 ha proposto reclamo, chiedendo la revoca/annullamento della decisione impugnata e, per l’effetto, l’accertamento e la declaratoria della regolarità del tesseramento del calciatore a partire dal 3 novembre 2025 e, comunque, al 14 dicembre 2025.
4. Con decisione n. 110/2025-2026, la Corte federale d’appello, Sezione IV, ha respinto il reclamo.
La Corte - premesso che, secondo la costante giurisprudenza sportiva, gli atti posti in essere da soggetti inibiti sono affetti da nullità radicale, insanabile e retroattiva - ha rilevato che:
- la sottoscrizione del contratto fra la società e l’atleta recherebbe espressamente la data del 31 ottobre 2025;
- la trasmissione telematica del contratto agli uffici federali sarebbe avvenuta incontestabilmente in data 31 ottobre 2025, il che costituirebbe fatto idoneo a conferire data certa al documento ai sensi della richiamata disposizione codicistica;
- la data sarebbe, dunque, inconfutabilmente successiva alla pubblicazione del C.U. FIGC n. 187/AA del 30 ottobre 2025, con il quale veniva irrogata al Sig. Fernando Rubino la sanzione disciplinare dell’inibizione per mesi due;
- ne conseguirebbe che, alla data di sottoscrizione del contratto di lavoro sportivo, così come risultante dal documento stesso, il Presidente sarebbe già stato sottoposto alla sanzione inibitiva e, pertanto, sarebbe stato privo della capacità di compiere atti rilevanti per l’ordinamento federale.
In tale prospettiva, non potrebbe assumere una qualche valenza probatoria la dichiarazione resa dal calciatore Pentimone, relativa a un’asserita sottoscrizione dei documenti "nelle giornate 28-29 ottobre 2025", per essere tale dichiarazione inidonea a costituire prova documentale idonea a vincere la fede privilegiata ex art. 2704 c.c. della data apposta sull’atto.
La Corte, infine, ha escluso che la società reclamante potesse vantare un legittimo affidamento, correlato all’intervenuta conferma del (corretto) perfezionamento del procedimento di tesseramento da parte dell’Ufficio tesseramento del Comitato regionale Puglia F.I.G.C.-L.N.D.
5. Contro tale pronunzia, la A.S.D. Soccer Massafra 1963 ha proposto impugnazione avanti al Collegio di garanzia dello sport.
6. Nel frattempo, a seguito di esposto/segnalazione presentato in data 8 aprile 2026 dalle società A.S.D. Ugento, A.S.D. Taurisano, A.S.D. Galatina Calcio ed A.S.D. Polimnia Calcio, in relazione all’asserito impiego in assenza di titolo del calciatore Pentimone in numerose gare del campionato di Eccellenza, svolto sotto l’egida del Comitato regionale Puglia, la Procura federale ha aperto il procedimento disciplinare n. 1046pfi25-26.
7. Al termine dell’istruttoria la Procura federale - con provvedimento del 24 aprile 2026 - ha deferito al competente Tribunale federale:
i) il sig. Fernando Rubino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Massafra 1963, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale, per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Raffaele Pentimone nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Soccer Massafra 1963 alle 11 gare elencate, tutte valevoli per il campionato di Eccellenza;
ii)il sig. Sandro Corbascio, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Soccer Massafra 1963, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere, in occasione dei ricordati incontri, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla A.S.D. Soccer Massafra 1963 nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Raffaele Pentimone, attestandone in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento;
iii)il sig. Raffaele Pentimone, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Soccer Massafra 1963, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Soccer Massafra 1963, alle gare indicate nell'atto di deferimento;
iv)la società A.S.D. Soccer Massafra 1963 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Fernando Rubino e Sandro Corbascio ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Raffaele Pentimone ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione.
8. Con decisione pubblicata sul C.U. n. 275 del 29 maggio 2026, il Tribunale federale territoriale per la Puglia ha considerato ammissibile l’intervento in giudizio della società A.S.D. Taurisano 1939, co-autrice della segnalazione che ha dato origine al procedimento disciplinare, e ritenuto fondato il deferimento.
Per l’effetto, il Tribunale territoriale, preso atto dell’accordo raggiunto tra il tesserato Pentimone e la Procura federale per l’applicazione di una sanzione ridotta - ex art. 127 comma 1 CGS - nella misura di 6 giornate di squalifica, ha irrogato le seguenti sanzioni:
- alla società A.S.D. Soccer Massafra 1963, la penalizzazione di 9 punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026 e l’ammenda di € 800,00;
- al presidente Rubino l’inibizione per mesi 9;
- al dirigente Corbascio l’inibizione per mesi 6.
Il Tribunale territoriale ha rilevato che, a seguito della richiamata decisione di questa Corte, l’irregolarità della posizione del calciatore Pentimone costituirebbe un fatto giuridicamente accertato e non più discutibile in quella sede, cosicché le difese della A.S.D. Soccer Massafra 1963, volte a dimostrare il contrario, risulterebbero inammissibili.
Quanto alla misura della sanzione, ha richiamato la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla decisione delle Sezioni unite n. 67/2022-2023 (per la società, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 100,00 per ciascuna gara in cui è stata commessa la violazione; per i dirigenti responsabili, inibizione di 1 mese per ciascuna violazione accertata), con i pertinenti correttivi di equità.
9. Con reclamo notificato e depositato il 1° giugno 2026, il signor Rubino e la A.S.D. Soccer Massafra 1963 hanno impugnato la decisione di primo grado.
9.1. I reclamanti contestano che il Tribunale territoriale abbia deciso nonostante la pendenza di un ricorso innanzi al Collegio di garanzia dello sport. Pertanto, diversamente da quanto ha affermato il primo giudice, la questione della regolarità della posizione del calciatore Pentimone sarebbe stata ancora sub iudice.
9.2. Nel merito, essi sostengono la propria buona fede e il proprio legittimo affidamento.
L’Ufficio tesseramenti F.I.G.C. territoriale, per ben due volte, avrebbe fornito “pieno ed incondizionato riscontro di approvazione alla pratica di tesseramento del Pentimone” e, proprio in ragione di ciò, il sistema portale unico F.I.G.C. avrebbe consentito “l’inserimento informatico del calciatore Pentimone nelle distinte di ogni gara giocata dalla Soccer Massafra 1963 SENZA NESSUNA FORZATURA” (enfasi nel testo).
Verrebbero in luce dati fattuali, a torto trascurati dal Tribunale territoriale, che avrebbe invece dovuto tenerne conto nella formazione del proprio convincimento. Erroneamente, il Tribunale territoriale avrebbe sanzionato i deferiti “perché il tesseramento è stato dichiarato irregolare dalla Corte Federale d’Appello” senza tenere conto di nessuna scriminante oggettiva.
I reclamanti ribadiscono poi che le 11 gare alle quali ha partecipato il calciatore sono tutte successive al 7 novembre 2025, data in cui aveva trasmesso all’Ufficio tesseramento del Comitato regionale Puglia la PEC con la quale poneva un quesito rispetto alla pratica di tesseramento del sig. Pentimone, e che, di esse, 6 sarebbero state perse dalla società A.S.D. Soccer Massafra 1963.
9.3. In conclusione, i reclamanti chiedono:
i) in via principale, alla luce della propria buona fede, l’assenza di responsabilità e l’autodenuncia dei fatti, il proscioglimento dagli addebiti;
ii)in subordine, l’applicazione di una sanzione pecuniaria proporzionale rispetto ai fatti occorsi, tenendo conto di tutte le scriminanti e/o attenuanti della responsabilità;
iii)in estremo subordine, l’applicazione di una sanzione ridotta rispetto al minimo edittale, calcolata sul monte partite vinte dalla A.S.D. Soccer Massafra 1963 e non su tutte le partite giocate dal Pentimone, ovvero tenendo conto di tutte le scriminanti e/o attenuanti della responsabilità e della loro appartenenza al mondo dilettantistico.
10. Con memoria del 26 giugno 2026, la società A.S.D. Taurisano 1939, interveniente in primo grado, si è costituita in giudizio per resistere al reclamo.
11. All’udienza del 1° luglio 2026, quando il reclamo è stato chiamato, è comparso e si è costituito il rappresentante della Procura federale.
Le parti hanno discusso, dopo di che il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
12. Citando l’art. 12 (recte: art. 12 bis) dello Statuto CONI, i reclamanti deducono che il Tribunale federale territoriale avrebbe considerato la questione della regolarità del tesseramento del calciatore Pentimone come “risolta in modo sin qui inoppugnabile” e “non più discutibile” e sanzionato i deferiti prima che fossero spirati i termini per il ricorso al Collegio di garanzia dello sport, in pendenza del quale la decisione n. 110/2025-2026 sarebbe rimasta impugnabile.
12.1. A questo proposito, il Collegio osserva che nessuno dei profili, diversi anche se connessi, in cui si articola la censura appare fondato.
12.2. Da un lato, quanto all’avere il Tribunale territoriale deciso benché non fosse spirato il termine per proporre ricorso al Collegio di garanzia dello sport avverso la pronunzia della IV Sezione di questa Corte, occorre rilevare che la pendenza, all’epoca dell’udienza di primo grado, di un gravame privo di effetto sospensivo non poteva paralizzare l’esercizio dell’azione disciplinare.
E, ancora:
- la questione con cui esordisce il gravame non è mai stata sollevata in prime cure, nemmeno in sede di discussione orale, come risulta dal verbale di udienza;
- il Tribunale territoriale ha deciso nel rispetto dei termini perentori posti dalla normativa federale;
- né il Tribunale territoriale avrebbe potuto fare diversamente, posto che: la normativa, in casi del genere, non prevede alcuna forma di sospensione necessaria del giudizio; ai sensi dell’art. 50, comma 2, CGS, il giudice non può rinviare la pronuncia né l’udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione; l’ordinamento federale non conosce la c.d. sospensione atipica (per il processo civile, ora, Cass. civ., SS.UU., 14 maggio 2026, n. 14226) né ammette udienze di mero rinvio, che, peraltro, si porrebbero in frontale contrasto con le esigenze di celerità proprie del processo sportivo (da ultimo, CFA, Sez. I, ord. n.3/2025-2026).
12.3. D’altro canto, è errato censurare il primo giudice per aver ritenuto che la questione della irregolarità della posizione del calciatore Pentimone fosse stata risolta “in modo sin qui inoppugnabile” (enfasi aggiunta).
E ciò, perché la cognizione del giudice disciplinare non si sovrappone a quella, distinta e specializzata, riservata alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale, alla quale soltanto è demandato l’accertamento in via pregiudiziale della validità e dell’efficacia del vincolo (art. 89 CGS).
Ne discende che quell’accertamento, una volta divenuto definitivo nell’ordinamento endo-federale, si impone al giudizio disciplinare quale antecedente logico-giuridico non sindacabile, residuando a quest’ultimo l’autonoma valutazione della rimproverabilità delle condotte e della loro gravità.
Consta, d’altronde, che, con dispositivo in data 5 giugno 2026, il Collegio di garanzia dello sport ha respinto il ricorso presentato dalla A.S.D. Soccer Massafra 1963, condannando la reclamante al pagamento delle spese di giudizio.
Di conseguenza, anche in ambito eso-federale è divenuto irretrattabile l’accertamento compiuto da questa Corte con la decisione impugnata in quella sede, cosicché è caduto il presupposto stesso della censura, che postulava la perdurante “impugnabilità” dell’accertamento.
13. Il nucleo del reclamo è nella censura con cui i reclamanti sostengono che il Tribunale territoriale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibili le difese volte a far valere la buona fede e il legittimo affidamento riposto nelle comunicazioni e validazioni dell’Ufficio tesseramenti del Comitato regionale Puglia, così omettendo di valutare l’elemento soggettivo dell’illecito e le reali condotte dei deferiti.
In particolare, si assume che l’Ufficio avrebbe approvato per due volte la pratica di tesseramento del calciatore (con il “visto di esecutività” e, successivamente, con la conferma a mezzo PEC del 7 novembre 2025), che il sistema informatico avrebbe consentito l’inserimento del calciatore nelle distinte “senza alcuna forzatura”, e che la società avrebbe schierato il Pentimone soltanto dopo aver ricevuto tali conferme, essendosi anzi spontaneamente “autodenunciata” con la richiamata PEC; sicché la sanzione non potrebbe fondarsi sulla mera dichiarazione di irregolarità del tesseramento, senza tener conto della scriminante della buona fede.
13.1. Il motivo non ha pregio.
13.2. A suo tempo, la IV Sezione di questa Corte ha preso in considerazione anche il profilo su cui essenzialmente si articola il presente reclamo rilevando che:
“… neppure può essere accolta la censura relativa alla presunta violazione del legittimo affidamento della reclamante, correlato all’intervenuta conferma del (corretto) perfezionamento del procedimento di tesseramento da parte dell’Ufficio tesseramento del Comitato Regionale Puglia FIGC-LND.
Invero, il richiamato principio presuppone che il soggetto che vi voglia fare ricorso versi in una situazione di buona fede soggettiva, ossia ignori, senza colpa, l’irregolarità della situazione giuridica su cui ha fatto affidamento.
Nel caso di specie, tuttavia, la reclamante non può invocare un affidamento incolpevole, atteso che:
- la società era perfettamente a conoscenza del provvedimento di inibizione irrogato al proprio Presidente con C.U. n. 187/AA del 30 ottobre 2025;
- la società ha proseguito nella procedura di tesseramento nonostante la pendenza di tale sanzione, facendo sottoscrivere al Presidente inibito atti essenziali della procedura, quale è innanzitutto il contratto di lavoro con il calciatore Pentimone;
- nello scambio di corrispondenza con l’Ufficio Tesseramenti, la società ha rappresentato una situazione fattuale smentita dalla documentazione versata in atti, affermando che le sottoscrizioni di tesseramento e contrattualistica erano avvenute in data antecedente al provvedimento inibitivo;
- la società ha consapevolmente adottato un’interpretazione del tutto soggettiva delle norme federali, assumendosi il rischio delle conseguenze derivanti da una diversa valutazione in sede giustiziale.
Sicché, la conferma fornita dall’Ufficio Tesseramento in data 7 novembre 2025 non può ritenersi idonea a fondare un legittimo affidamento meritevole di tutela, atteso che tale conferma è stata ottenuta sulla base di una rappresentazione dei fatti non rispondente alla realtà documentale” (enfasi aggiunta).
Tale accertamento, ora confermato dal Collegio di Garanzia dello sport, non può essere nuovamente messo in discussione in questa sede.
13.3. È opportuno, comunque, ribadire che, nel merito, la tesi della buona fede e del legittimo affidamento è infondata.
Il principio del legittimo affidamento presuppone una situazione di buona fede soggettiva, ossia l’ignoranza incolpevole dell’irregolarità della situazione giuridica su cui si è fatto affidamento, e, tenuto anche conto della preminenza dell’interesse pubblico alla regolarità delle procedure di tesseramento, non può formarsi quando il destinatario abbia la chiara e incontrovertibile percezione della natura e degli effetti del provvedimento richiesto (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 38/2017; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 15/2025).
Specificamente in materia di tesseramento, è stato chiarito che la buona fede non esime la società dal verificare con la normale diligenza il buon fine della richiesta di tesseramento, con conseguente insussistenza di un legittimo affidamento nella corretta conclusione della relativa procedura (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 40/2019).
A ciò si aggiunge che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, CGS, l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto: sicché l’errore sul divieto è scusabile soltanto se inevitabile e incolpevole, e non quando, come nella specie, sia frutto di una condotta negligente o, addirittura, della consapevole assunzione di un rischio interpretativo.
La buona fede, in tale prospettiva, è incompatibile con l’errore causato dal difetto dell’ordinaria diligenza (CFA, SS.UU., n. 31/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 117/2025-2026).
Nel caso di specie, la società era ab origine a conoscenza del provvedimento di inibizione irrogato al proprio presidente con il Comunicato ufficiale n. 187/AA del 30 ottobre 2025; ciò nondimeno, ha proseguito nella procedura di tesseramento, facendo sottoscrivere al presidente inibito atti essenziali della procedura medesima, fra cui il contratto di lavoro sportivo con il calciatore; e ha ottenuto la conferma dell’Ufficio tesseramenti del 7 novembre 2025 sulla base di una rappresentazione dei fatti non rispondente alla realtà documentale, avendo affermato che le sottoscrizioni di tesseramento e contrattualistica fossero avvenute in data anteriore al provvedimento inibitivo.
13.4. Sotto ulteriore profilo, la validazione della pratica da parte dell’Ufficio tesseramenti, al pari della mancata rilevazione dell’irregolarità da parte degli organi federali, non vale a sanare la posizione irregolare del calciatore né a fondare un legittimo affidamento in capo alla società, permanendo comunque su quest’ultima l’obbligo di verifica preventiva (CFA, Sez. I, n. 117/20252026).
L’Ufficio tesseramenti, peraltro, non opera quale mero organo di riscontro formale, ma esercita un controllo che presuppone la veridicità e la regolarità degli atti ad esso sottoposti; e, nel caso di specie, tale controllo è stato sollecitato e ottenuto sulla scorta di una rappresentazione non veritiera circa la data delle sottoscrizioni, come definitivamente accertato.
Né può attribuirsi rilievo dirimente alla validazione informatica della pratica o alla possibilità di inserire il calciatore nelle distinte “senza forzatura”.
La validità del tesseramento dipende dalla regolarità degli atti che ne costituiscono il presupposto; e gli atti compiuti dal soggetto inibito sono, per espressa previsione normativa, “privi di effetto” (art. 32, comma 1, CGS), oltre a porsi in contrasto con il divieto, gravante sul soggetto inibito, di svolgere qualsiasi attività sportiva nell’ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione e di rappresentare la società in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo (artt. 9, comma 2, e 19, comma 2, CGS).
Di qui la nullità radicale e insanabile, con effetto ex tunc, dell’intera procedura di tesseramento, già accertata in via definitiva: nullità che la successiva validazione dell’Ufficio non vale a sanare, pena lo svuotamento di fatto della funzione punitiva e preventiva propria della sanzione inibitiva (in tal senso, CFA, Sez. IV, n. 110/2025-2026, che richiama TFN - Sez. tesseramenti, n. 4/2022).
13.5. Resta priva di pregio, infine, la deduzione secondo cui le sottoscrizioni cartacee sarebbero state apposte in epoca anteriore al provvedimento inibitivo.
Per un verso, tale circostanza è rimasta sfornita di prova ed è anzi smentita dalle risultanze documentali, come accertato nelle sedi competenti; per altro verso, e in ogni caso, ciò che rileva ai fini del perfezionamento del tesseramento è il momento della sua costitutività, coincidente con la trasmissione telematica della pratica agli uffici federali - avvenuta il 31 ottobre 2025, in costanza di inibizione - con conseguente irrilevanza di un’eventuale sottoscrizione anteriore (art. 39, comma 3, delle N.O.I.F.).
La procedura di tesseramento, costituendo una fattispecie a formazione progressiva articolata in una pluralità di passaggi, resta irrimediabilmente viziata dall’intervento del soggetto inibito in atti ad essa essenziali.
13.6. Quanto all’elemento soggettivo, la posizione del sig. Rubino è, se possibile, aggravata dalla circostanza che egli è l’autore materiale della condotta generatrice della nullità, avendo sottoscritto, in costanza di inibizione, gli atti del tesseramento: di tal che la pretesa buona fede non è in alcun modo predicabile nei suoi riguardi.
Sul presidente, del resto, grava una specifica funzione di garanzia nei confronti dell’ordinamento sportivo circa il rispetto, da parte dei tesserati e di coloro che agiscono per conto e nell’interesse della società, degli obblighi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, CGS (CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023).
In ordine alla società, la sua responsabilità è diretta e “oggettiva” ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS, e prescinde, in quanto tale, dall’accertamento di un profilo di colpa; che, comunque, nella specie non difetta, avendo la società consapevolmente assunto il rischio dell’interpretazione delle norme federali poi rivelatasi erronea.
Va aggiunto che il carattere reiterato dell’impiego del calciatore in posizione irregolare, protrattosi per 11 gare, è di per sé incompatibile con la prospettata buona fede e concorre, semmai, a connotare la gravità della violazione, secondo quanto costantemente affermato in materia (CFA, SS.UU., n. 31/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 117/2025-2026).
13.7. Neppure la PEC del 7 novembre 2025 - qualificata dai reclamanti come “autodenuncia” - giova alla tesi difensiva.
Lungi dall’integrare una scriminante, essa conferma la piena consapevolezza, in capo alla società, dell’avvenuta sottoscrizione degli atti da parte del presidente inibito, e dunque corrobora, anziché elidere, l’accertamento dell’elemento soggettivo.
Correttamente, pertanto, il Tribunale territoriale ne ha tenuto conto come indice della consapevolezza della società, nel quadro della valutazione della gravità della condotta.
14. In via subordinata, i reclamanti contestano l’incongruità e la sproporzione delle sanzioni irrogate, assumendo che la penalizzazione avrebbe dovuto essere calcolata sul solo “monte partite vinte” dalla società (6 gare) e non su tutti gli 11 incontri disputati dal calciatore, e che avrebbero dovuto trovare applicazione le circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. e), e comma 2, CGS, anche in ragione dell’appartenenza al mondo dilettantistico.
14.1. Il motivo è infondato.
Difatti, in tema di impiego di calciatori in posizione irregolare, la giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla decisione delle Sezioni Unite n. 67/2022-2023 e costantemente seguita dalle Sezioni semplici, ha enunciato criteri di commisurazione delle sanzioni oggettivi e uniformi: per la società che faccia partecipare a una gara un calciatore privo dei titoli necessari, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 100,00 per ciascun incontro; per il presidente, l’inibizione di un mese per ciascuna violazione accertata.
È stato altresì introdotto, in funzione di proporzionalità, un correttivo di mitigazione: quando il numero delle gare sia superiore a 5, per le ulteriori violazioni la misura della sanzione può essere ridotta, apprezzate le circostanze del caso, in una percentuale compresa fra il 20% e il 30%, mentre per l’ammenda la mitigazione può giungere fino a un abbattimento del 50% (da ultimo e per tutte, CFA, Sez. I, n. 131/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 151/2025-2026).
14.2. A questi criteri il Tribunale territoriale si è puntualmente attenuto.
A fronte dell’impiego del calciatore in 11 gare, la base di calcolo era pari a 11 punti di penalizzazione e a € 1.100,00 di ammenda per la società, e a 11 mesi di inibizione per il presidente; in applicazione del correttivo per le gare successive alla quinta, il Tribunale ha determinato la penalizzazione in 9 punti (5 per le prime 5 gare e 4 per le ulteriori 6) e l’ammenda in € 800,00, e ha fissato l’inibizione del sig. Rubino in 9 mesi.
Si tratta di misure pienamente collocate entro la forbice enucleata dalla giurisprudenza, e anzi attestate sul versante più favorevole ai deferiti.
14.3. Priva di fondamento è la pretesa di commisurare la penalizzazione alle sole gare vinte dalla società.
L’entità della penalizzazione per l’impiego di un calciatore in posizione irregolare non è commisurata al beneficio sportivo concretamente conseguito, bensì, secondo un criterio oggettivo e uniforme, al numero delle gare disputate dal calciatore non legittimato.
Infatti, la penalizzazione non risponde a una logica di corrispettività rispetto al vantaggio agonistico, ma assolve anche a una funzione riequilibrativa a tutela della regolarità della competizione e della parità delle condizioni di partecipazione, che resta compromessa per il solo fatto dell’impiego irregolare indipendentemente dall’esito agonistico delle gare (CFA, Sez. I, n. 131/20252026; CFA, Sez. I, n. 146/2025-2026).
La base di calcolo correttamente assunta dal Tribunale è, dunque, quella di tutte le 11 gare.
Va per di più considerato che la penalizzazione in classifica appartiene alla categoria delle sanzioni a carattere afflittivo che incidono direttamente sull’assetto competitivo del campionato e producono un riflesso immediato sulle posizioni delle società antagoniste; rispetto ad esse il potere discrezionale del giudice si esercita entro limiti più angusti e non può condurre a una riduzione al di sotto della misura predeterminata in via normativa o per il tramite degli strumenti nomofilattici dell’ordinamento, a tutela dell’affidamento delle società concorrenti sulla parità delle condizioni competitive (CFA, SS.UU., n. 108/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 146/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 151/2025-2026).
La pretesa dei reclamanti di commisurare la sanzione alle sole gare vinte si pone, pertanto, in radicale contrasto con tali principi e con la funzione riequilibrativa della penalizzazione, posta a presidio della regolarità della competizione a vantaggio di tutte le partecipanti, ivi compresa l’odierna interveniente.
Quanto al temperamento per le gare successive alla quinta, esso, lungi dal costituire una circostanza attenuante, è espressione del principio di proporzionalità interno alla fattispecie plurioffensiva, e opera su un piano logicamente distinto e anteriore rispetto alle circostanze attenuanti tipiche di cui all’art. 13 CGS (CFA, Sez. I, n. 54/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 151/2025-2026).
Di esso il Tribunale ha già fatto applicazione.
14.4. Non ricorre, poi, l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. e), CGS.
Essa presuppone che chi commette l’offesa riconosca lealmente la propria colpevolezza, sia pure adducendo le giustificazioni a sostegno della richiesta di mitigazione, e non è applicabile a chi neghi in giudizio di aver commesso i fatti contestati (CFA, Sez. I, n. 75/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 100/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 23/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 62/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 68/2025-2026).
L’attenuante non è integrata, inoltre, dall’ammissione del solo elemento materiale dell’illecito, cui non si accompagni un’analoga ammissione in ordine all’elemento soggettivo (CFA, Sez. I, n. 45/2025-2026), né dalla postuma sottoscrizione di fatti già pienamente acquisiti e irrevocabilmente acclarati nella loro oggettività, difettando un genuino contributo conoscitivo (CFA, Sez. I, n. 44/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 121/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 151/2025-2026).
Nella specie, i reclamanti hanno chiesto in via principale il proscioglimento e hanno reiteratamente negato la sussistenza dell’elemento soggettivo, invocando la propria buona fede: di tal che l’attenuante è in radice esclusa.
14.5. Né può trovare applicazione la previsione di cui all’art. 13, comma 2, CGS, non emergendo dagli atti circostanze ulteriori idonee a giustificare, alla stregua di un prudente apprezzamento del giudice, una diminuzione della pena (da ultimo, CFA, Sez. I, n. 59/2025-2026).
In particolare, l’appartenenza della società al mondo dilettantistico - già valorizzata, in chiave di mitigazione, dal correttivo enunciato dalla decisione delle Sezioni Unite n. 67/2022-2023 - non vale, di per sé, a legittimare un’ulteriore riduzione delle sanzioni. In tali campionati, dove non c’è o è estremamente ridotta l’attenzione della stampa o del pubblico, la giustizia sportiva è l’unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli (da ultimo, anche per riferimenti ulteriori, CFA, Sez. I, n. 117/2025-2026).
15. In conclusione, il reclamo è infondato in ogni suo aspetto.
Esso va perciò respinto, con conferma della decisione impugnata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Castiglia Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
