F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0014/CFA pubblicata il 23 Luglio 2026 (motivazioni) – Presidente Federale / sig. Omissis
Decisione/0014/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0197/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri: Mario Luigi Torsello - Presidente (Relatore)
Antonino Anastasi - Componente
Domenico Luca Scordino - Componente
Alberto Mignone - Componente
Sergio Della Rocca - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0197/CFA/2025-2026, proposto dal Presidente della federazione italiana giuoco calcio, per la riforma della decisione del Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Lombardia, pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 102 del 23 aprile 2026, nella parte in cui ha inflitto al sig. Omissis la squalifica per cinque giornate effettive di gara in relazione alla gara USD Vidardese - SSD Sangiuliano CVS a r.l. del 18 aprile 2026;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 15 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Presidente Mario Luigi Torsello; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
In data 18 aprile 2026 si è disputata, presso il centro sportivo comunale di Castiraga Vidardo, la gara USD Vidardese - SSD Sangiuliano CVS a r.l., valevole per il campionato Allievi regionali Under 17, girone F, organizzato dal Comitato regionale Lombardia della Lega nazionale dilettanti nell’ambito del Settore giovanile e scolastico.
La gara è stata diretta dal sig. Endri Habili, della sezione arbitrale di Pavia, il quale ha redatto e trasmesso il referto di gara in data 20 aprile 2026.
Dal referto risulta, in primo luogo, che la gara è stata temporaneamente sospesa per diciassette minuti, dalle ore 20:11 alle ore 20:28, a causa di una rissa che ha coinvolto gran parte dei calciatori di entrambe le squadre e, nell’area degli spogliatoi, anche un sostenitore.
Il direttore di gara ha riferito che la situazione di tensione ha tratto origine da un confronto ravvicinato (testa a testa) tra il calciatore n. 15 della società Sangiuliano CVS, Omissis, e il calciatore n. 9 della società Vidardese, dal quale è derivato un primo alterco.
Il referto prosegue dando atto che, mentre gli animi apparivano in fase di parziale rientro e diversi calciatori intervenivano per separare i soggetti coinvolti, il calciatore n. 16, sopraggiungendo dalla panchina e percorrendo una distanza significativa, ha raggiunto il luogo del diverbio e ha sferrato un pugno al volto del calciatore n. 15, colpendolo all’altezza della mandibola sinistra e provocandone la reazione con condotta violenta a scopo difensivo, così contribuendo all’estensione della rissa.
Nella sezione del referto dedicata alle espulsioni, il direttore di gara ha indicato, tra i calciatori espulsi della società USD Vidardese, il n. 16 Omissis, per condotta violenta consistita nel «compiere falli, atti o gesti che arrechino o tendano ad arrecare un danno fisico, colpendo o tentando di colpire e/o lanciando oggetti contro chicchessia».
La motivazione dell’espulsione è così testualmente formulata: «Il giocatore in questione è stato colui che, pur non dando origine al diverbio iniziale tra due calciatori, contribuiva in maniera determinante a far degenerare la situazione in una rissa che coinvolgeva numerosi giocatori presenti sul terreno di gioco, inizialmente intenti a separarli.
Mentre mi avvicinavo con l’intento di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori coinvolti, il suddetto, partendo dalla panchina e percorrendo una distanza significativa, raggiungeva il luogo del diverbio e sferrava un pugno all’altezza della mandibola sinistra del calciatore avversario n. 15.
Tale gesto provocava la reazione di quest’ultimo, che si difendeva con condotta violenta». Il medesimo referto dà atto che il calciatore n. 15, una volta rientrato negli spogliatoi, si è recato presso il pronto soccorso per accertamenti relativi alle lesioni riportate.
Il direttore di gara ha altresì espulso, per condotta violenta, i calciatori n. 9 Omissis e n. 7 Omissis (capitano) della società USD Vidardese, nonché i calciatori n. 14 Omissis, n. 16 Omissis e n. 15 Omissis della società Sangiuliano CVS.
Nella sezione «Pubblico ed incidenti» il referto riferisce, inoltre, che, dopo la sospensione della gara, un sostenitore - indicato come il padre del calciatore n. 7 - ha fatto indebito ingresso nell’area riservata agli spogliatoi, venendo bloccato da dirigenti e calciatori e contenuto dal Presidente della società, il quale ha immediatamente richiesto l’intervento dei Carabinieri, giunti sul posto. Dalla distinta di gara e dal modulo degli ammoniti ed espulsi risulta che il sig. Omissis, nato il 18 novembre 2009, era tesserato per la società USD Vidardese, era iscritto in distinta con il numero di maglia 16 e figurava tra i calciatori di riserva.
Il calciatore Omissis, in data 19 aprile 2026, si è recato presso il pronto soccorso dell’Ospedale Galeazzi - Sant’Ambrogio di Milano, ove è stato registrato l’accesso per «trauma cranico con dolore in sede di impatto» e per «trauma mandibolare di ieri post aggressione».
Il verbale di pronto soccorso reca la diagnosi di «frattura composta, bifocale della mandibola», l’esito di dimissione con prescrizione, la prognosi di trenta giorni salvo complicazioni e l’indicazione di visita maxillo-facciale per il giorno successivo. In data 20 aprile 2026 il sig. Omissis si è sottoposto alla prescritta visita chirurgica maxillo-facciale di controllo, all’esito della quale è stata rilevata una frattura del corpo mandibolare destro e dell’angolo mandibolare sinistro, con edema importante dei tessuti mandibolari bilaterali, perdita completa dell’occlusione, open bite anteriore con mobilità dei segmenti ossei fratturati e lacerazione a tutto spessore della mucosa, ed è stata posta indicazione di intervento di riduzione e sintesi delle due fratture in anestesia generale, in regime di urgenza differibile. In data 23 aprile 2026 il sig. Omissis è stato sottoposto a intervento chirurgico in anestesia generale di riduzione e sintesi delle fratture del corpo mandibolare destro e dell’angolo mandibolare sinistro, mediante applicazione di due placche rette e quattro viti per lato, oltre al posizionamento di quattro viti di bloccaggio intermascellare, ed è stato dimesso in data 25 aprile 2026. Con decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 102 del 23 aprile 2026, il Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale Lombardia ha inflitto - tra gli altri - al calciatore Omissis la squalifica per cinque gare effettive. La motivazione della decisione impugnata è integralmente compendiata nel seguente enunciato: «Alzatosi dalla panchina raggiungeva il calciatore n. 15 della società San Giuliano CVS sferrandogli un pugno in pieno volto che originava una rissa che portava alla sospensione della gara per 17 minuti». Con reclamo datato 18 giugno 2026, il Presidente federale ha impugnato la predetta decisione ai sensi dell’art. 102 del Codice di giustizia sportiva, deducendone l’inadeguatezza sotto il profilo della quantificazione della sanzione.
Il reclamante ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del Codice di giustizia sportiva, evidenziando che dalla lettura degli atti emerge la assoluta gravità della condotta tenuta dal sig. Omissis, il quale ha raggiunto il luogo del diverbio provenendo dalla panchina e percorrendo una distanza significativa, sferrando un pugno al volto di un avversario nello scontro con il quale non era in alcun modo coinvolto.
Ha altresì valorizzato, ai fini dell’aggravamento della sanzione, la circostanza che l’episodio si è verificato in occasione di una gara di un campionato giovanile, connotato da finalità ludico-sportive, educative e di formazione degli atleti, del tutto disattese e tradite dalla manifestazione di violenza posta in essere.
Il reclamante ha infine richiamato la giurisprudenza secondo la quale la giovane età non costituisce, di per sé, circostanza rilevante in senso attenuante, risultando anzi particolarmente censurabile che un atleta in giovane età tenga una condotta aggressiva e violenta sul piano fisico. Il Presidente federale ha conseguentemente concluso chiedendo la riforma della decisione impugnata, con irrogazione al tesserato Omissis di «altra e più grave sanzione valutata di giustizia». All’udienza del 15 luglio 2026, tenutasi in videoconferenza, il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di reclamo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del Codice di giustizia sportiva», il Presidente federale deduce che la decisione impugnata è errata nella quantificazione della sanzione e che la squalifica per cinque giornate effettive di gara inflitta al sig. Omissis risulta inadeguata rispetto alla gravità dei fatti accertati dal direttore di gara.
1.1. Il motivo si articola in tre distinti profili di censura, tra loro strettamente connessi e come tali suscettibili di trattazione unitaria.
1.2. Con il primo profilo, il reclamante deduce l’assoluta e inaudita gravità della condotta, desumibile dal fatto che il calciatore, pur non essendo in alcun modo coinvolto nello scontro tra gli altri calciatori, si è alzato dalla panchina, ha percorso una distanza significativa e ha raggiunto il luogo del diverbio al solo fine di sferrare un pugno al volto di un avversario.
1.3. Con il secondo profilo, il reclamante deduce che l’evento si è verificato in occasione di una gara di un campionato giovanile, connotato da finalità ludico-sportive, educative e di formazione degli atleti, del tutto disattese e tradite dalla grave manifestazione di violenza. 1.4. Con il terzo profilo, il reclamante deduce che la giovane età dell’autore della condotta non può assumere rilievo in senso attenuante, risultando anzi particolarmente censurabile che un atleta in giovane età tenga una condotta di tale aggressività fisica.
2. Il motivo, in tutti e tre i profili in cui si articola, è fondato.
3. Difatti, occorre muovere dalla natura e dall’ampiezza della cognizione devoluta a questa Corte dal gravame in esame.
3.1. Ai sensi dell’art. 102, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, «il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime», mentre il comma 2 stabilisce che il reclamo può essere proposto entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata.
3.2. Il reclamo, proposto il 18 giugno 2026 avverso la decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 102 del 23 aprile 2026, è dunque tempestivo, essendo stato depositato nel rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 102, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.
3.3. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno reiteratamente precisato la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista dall’art. 102 del Codice di giustizia sportiva, da intendersi quale presidio della corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli organi della giustizia sportiva interni alla Federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante (CFA, SS.UU., n. 10/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 98/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 89/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 26/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 11/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 13/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 3/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 56/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 52/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 108/2020-2021).
3.4. Si tratta, come questa Corte ha chiarito, di un rimedio straordinario non a critica vincolata, il cui oggetto - e il conseguente oggetto del giudizio - è delimitato dall’ambito dei motivi di reclamo presentati dal Presidente federale, al quale soltanto spetta tale legittimazione (CFA, SS.UU., n. 119/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 121/2024-2025).
3.5. Ciò che, tuttavia, in questa sede maggiormente rileva è che il diritto sostanziale in forza del quale viene chiesto il petitum - e, quindi, i vizi deducibili - non si sostanzia soltanto nella contraddizione della decisione impugnata rispetto al parametro dell’illegittimità, ma anche nella «inadeguatezza» della medesima, sicché viene in rilievo l’idoneità della pronuncia impugnata a incidere sull’uniforme applicazione delle regole all’interno dell’ordinamento sportivo (CFA, Sez. I, n. 6/2019-2020).
3.6. Il parametro dell’inadeguatezza, espressamente evocato dall’art. 102, comma 1, del Codice di giustizia sportiva accanto a quello dell’illegittimità, radica dunque, in capo a questa Corte, un sindacato pieno sulla congruità della sanzione irrogata, che non si arresta al riscontro del rispetto dei minimi edittali ma investe la proporzionalità della misura rispetto alla natura e alla gravità dei fatti commessi.
3.7. Né osta al riesame in senso peggiorativo della sanzione alcun divieto di reformatio in peius: il potere di aggravamento discende, anzitutto, dall’oggetto stesso del reclamo presidenziale, che è proprio e soltanto diretto a rimuovere l’inadeguatezza della decisione impugnata.
3.8. Il fatto che il Presidente federale non abbia indicato un quantum sanzionatorio determinato, limitandosi a chiedere l’irrogazione di «altra e più grave sanzione valutata di giustizia», non restringe, ma anzi conferma, l’ampiezza del potere di rideterminazione rimesso a questa Corte entro il perimetro del motivo dedotto.
4. Venendo alla ricostruzione dei fatti, essa è integralmente affidata al referto del direttore di gara e ai documenti sanitari prodotti dal reclamante.
4.1. Ai sensi dell’art. 61, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, i rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di campo, e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, sicché la prova da essi fornita è piena, ossia autosufficiente e munita di fede privilegiata, e risulta contestabile soltanto in presenza di chiari elementi oggettivi di segno contrario (CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 119/2023-2024).
4.2. Nel caso di specie, nessun elemento oggettivo di segno contrario è stato addotto, né dal reclamante né dal tesserato, che non si è costituito, con la conseguenza che i fatti attestati nel referto devono ritenersi definitivamente accertati.
4.3. Deve, per completezza, darsi atto di una duplice anomalia che affiora nella sezione «Varie ed eventuali» del referto. In primo luogo, tale sezione si apre con un contenuto di natura meta-redazionale, manifestamente estraneo a un referto ufficiale («Perfetto, corretto il punto: ho invertito prima le squadre in quella parte. Ti riscrivo solo il pezzo sistemato nel referto completo, già coerente e pronto da copiare»), verosimilmente frutto dell’inserimento per errore, in sede di redazione del documento, di testo estraneo al contenuto proprio del rapporto di gara. In secondo luogo, nel testo che segue il calciatore n. 16 autore del pugno viene indicato come appartenente alla società Sangiuliano CVS anziché alla società USD Vidardese, errore riprodotto anche nell’atto di reclamo.
4.4. Tali anomalie, pur meritevoli di espressa menzione, non incidono sull’attendibilità dell’accertamento, poiché l’identificazione del responsabile e la dinamica del fatto trovano concorde e autonomo riscontro nella sezione del referto dedicata alle espulsioni (ove il sig. Omissis è espressamente indicato quale calciatore n. 16 della società USD Vidardese, con analitica descrizione della condotta), nella distinta di gara della società USD Vidardese, nel modulo degli ammoniti ed espulsi sottoscritto dall’arbitro e dalle società e, infine, nella stessa decisione impugnata, che indica « OMISSIS (VIDARDESE)».
4.5. Risulta pertanto accertato che il sig. Omissis, calciatore di riserva della società USD Vidardese, seduto in panchina e come tale non impegnato nell’azione di gioco, si è alzato, ha percorso una distanza significativa, ha raggiunto il gruppo di calciatori che si stavano separando e ha sferrato un pugno al volto del calciatore avversario n. 15, colpendolo alla mandibola.
4.6. Risulta del pari accertato, sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta, che da tale gesto sono derivate al calciatore Omissis lesioni personali gravi, consistite in una frattura bifocale della mandibola - al corpo mandibolare destro e all’angolo mandibolare sinistro - che ha reso necessario un intervento chirurgico in anestesia generale di riduzione e sintesi con placche e viti, con degenza dal 23 al 25 aprile 2026 e prognosi di trenta giorni salvo complicazioni.
4.7. Il nesso di derivazione causale tra il pugno e le lesioni è attestato in modo convergente dal referto arbitrale, che riferisce del ricorso alle cure del pronto soccorso da parte del calciatore colpito, e dalla documentazione sanitaria, che riconduce espressamente il trauma mandibolare a un’aggressione occorsa in data 18 aprile 2026 durante un evento sportivo.
5. Sulla qualificazione giuridica del fatto non è dato dubitare.
5.1. Ai sensi dell’art. 38, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, «ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato», e «in caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato».
5.2. La condotta violenta dei calciatori si configura, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in presenza di un comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà, miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce, e si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività (CFA, Sez. I, n. 68/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 77/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 36/2022-2023).
5.3. Il pugno al volto dell’avversario, sferrato a gioco fermo e in un contesto avulso da qualsiasi azione di gioco, integra pacificamente la condotta violenta di cui all’art. 38 del Codice di giustizia sportiva, a prescindere dall’intensità del colpo e dalla parte del corpo attinta (CFA, Sez. I, n. 68/2025-2026; CSA, Sez. I, n. 98/2025-2026; CSA, Sez. III, n. 110/2025-2026; CSA, Sez. II, n. 130/2025-2026).
5.4. Quanto alla «particolare gravità» di cui al secondo periodo dell’art. 38, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, essa va apprezzata non ex post, in base agli esiti del gesto, ma ex ante, in base ai suoi elementi costitutivi, ossia all’elemento soggettivo dell’intenzionalità impressa alla condotta e all’oggettivo pericolo per l’incolumità del calciatore aggredito, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo, mentre l’entità delle lesioni rileva ai soli fini della concreta graduazione della sanzione, una volta operata la corretta qualificazione del fatto (CFA, Sez. I, n. 36/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 77/2025-2026; CSA, Sez. II, n. 115/2025- 2026; CSA, Sez. III, n. 116/2025-2026).
5.5. Nel caso di specie, la particolare gravità della condotta è resa manifesta da una pluralità di elementi convergenti: il gesto è stato posto in essere da un calciatore che si trovava in panchina e che, dunque, non era in alcun modo esposto alla concitazione del contrasto agonistico; il calciatore si è deliberatamente alzato e ha percorso una distanza significativa per raggiungere il luogo del diverbio, con ciò dimostrando una volontà lesiva formatasi a freddo e coltivata per l’intero tempo dello spostamento; il colpo è stato inferto al volto, ossia in una zona del corpo di elevata vulnerabilità, con forza tale da fratturare in due punti la mandibola dell’aggredito; la vittima non era in alcun modo in contrasto con l’aggressore, essendo impegnata in un diverbio con altro calciatore; il gesto è stato compiuto proprio nel momento in cui gli animi apparivano in fase di rientro e i compagni intervenivano per separare i contendenti.
5.6. Correttamente, dunque, il Giudice sportivo territoriale ha ricondotto il fatto all’ipotesi di particolare gravità di cui all’art. 38, comma 1, secondo periodo, del Codice di giustizia sportiva. L’errore in cui è incorso il primo giudice non attiene, dunque, alla qualificazione del fatto, che è corretta, bensì al momento, ad essa successivo, della commisurazione della sanzione.
5.7. Il Giudice sportivo territoriale ha però arrestato la propria valutazione alla misura di cinque giornate testualmente indicata da tale disposizione, senza svolgere alcuna ulteriore ponderazione, e senza in alcun modo motivare in ordine al quantum sanzionatorio.
6. È qui che si annida l’inadeguatezza della decisione impugnata, denunciata dal reclamante.
6.1. La misura di cinque giornate indicata dall’art. 38, comma 1, secondo periodo, del Codice di giustizia sportiva non costituisce, infatti, un tetto invalicabile, bensì il punto di partenza della commisurazione sanzionatoria nell’ipotesi di particolare gravità. Ciò deriva da una pluralità di ragioni.
6.2. Anzitutto, dalla clausola di apertura del comma 1 dell’art. 38 - «salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti» - la quale, per collocazione topografica e per struttura sintattica, governa l’intero comma e, dunque, tanto l’ipotesi base quanto l’ipotesi di particolare gravità.
6.3. In secondo luogo, dall’art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, ai sensi del quale gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva.
6.4. In terzo luogo, dalla stessa struttura dell’art. 38, comma 1, che configura le misure ivi indicate come soglie minime («come sanzione minima la squalifica per tre giornate»), senza fissare alcun massimo edittale: anche la squalifica per cinque giornate prevista dal secondo periodo per l’ipotesi di particolare gravità costituisce, dunque, una soglia minima rafforzata e non un tetto.
6.5. Ciò consegue, in quarto luogo, dalla stessa previsione dell’alternativa «o a tempo determinato», contenuta in entrambi i periodi del comma 1 dell’art. 38: la previsione di due forme alternative ed equiordinate di commisurazione della sanzione presuppone, sul piano logico e sistematico, la loro tendenziale equivalenza afflittiva e conferma che il legislatore federale non ha inteso fissare, per la condotta violenta di particolare gravità, un limite massimo rigido, ma ha rimesso al giudice la modulazione della sanzione secondo il canone dell’afflittività concreta (CFA, Sez. I, n. 148/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 13/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 80/2025- 2026).
6.6. Ciò discende, infine, dall’art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, ai sensi del quale tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività, previsione che risulterebbe frustrata ove alla condotta violenta più efferata dovesse applicarsi la medesima sanzione riservata alla condotta violenta di particolare gravità priva di conseguenze lesive.
6.7. Non contraddice tale conclusione l’orientamento della Corte sportiva d’appello che, in talune fattispecie, ha ricondotto entro la misura di cinque giornate le sanzioni superiori irrogate dal Giudice sportivo per condotte violente di particolare gravità (CSA, Sez. III, n. 74/2025-2026; CSA, Sez. III, n. 116/2025-2026; CSA, Sez. III, n. 164/2025-2026): in quei casi, infatti, non si erano prodotte conseguenze lesive di rilievo né emergevano ulteriori specifici elementi di aggravamento, sicché l’aumento oltre la misura indicata dall’art. 38 si risolveva in un inasprimento non ancorato ad alcun parametro normativo.
6.8. Il principio che se ne ricava, e che questa Corte intende affermare, è che l’aggravamento oltre la misura di cinque giornate non può essere il frutto di un mero apprezzamento discrezionale sganciato dal sistema delle circostanze, ma richiede la puntuale valorizzazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, di specifici elementi di concreta gravità del fatto, attinenti alle modalità della condotta e alle sue conseguenze. Questa Corte ha del resto ribadito che, ai fini della determinazione della sanzione, rilevano anche le conseguenze del comportamento e, in particolare, l’avere procurato lesioni a un avversario (CFA, Sez. I, n. 45/2025-2026).
6.9. È appena il caso di aggiungere che, secondo la giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport, la sanzione, per potersi dire adeguata, deve conformarsi ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 25/2018); le norme sanzionatorie non possono trasmodare in trattamenti manifestamente sproporzionati (Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 47/2023); il giudice che irroga la sanzione è tenuto a dar conto, in modo esplicito e verificabile, delle ragioni che lo hanno indotto a determinarla nella misura concretamente applicata, sicché l’assenza di motivazione sulla quantificazione integra un autonomo vizio della decisione (Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 29/2026).
Il principio di proporzionalità opera, peraltro, in entrambe le direzioni, imponendo che la sanzione non sia né manifestamente eccessiva né manifestamente inadeguata rispetto al disvalore della condotta.
7. Nel caso di specie, la commisurazione della sanzione oltre la soglia minima si fonda sui seguenti elementi di concreta gravità, rilevanti ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.
7.1. Va premesso, al fine di evitare ogni duplicazione valutativa, che gli elementi intrinseci del gesto - la provenienza dalla panchina, la distanza percorsa, il colpo sferrato al volto mentre gli animi si andavano placando - sono già stati valorizzati ai fini della qualificazione del fatto come condotta violenta di particolare gravità e non vengono nuovamente computati in questa sede; ai fini della dosimetria rilevano le ulteriori conseguenze documentate della condotta e il suo grado concreto di offensività.
7.2. Rileva, in primo luogo, la gravità delle conseguenze lesive. Dal pugno sferrato dal sig. Omissis è derivata al calciatore avversario una frattura bifocale della mandibola, che ha reso necessario un intervento chirurgico in anestesia generale, con applicazione di placche e viti e bloccaggio intermascellare, e una prognosi di trenta giorni: si tratta di conseguenze che collocano il fatto a un grado di offensività tra i più elevati riscontrabili nella casistica in materia.
7.3. L’entità delle lesioni costituisce, al tempo stesso, l’indice più attendibile dell’intensità della violenza impressa al colpo, la quale rileva anch’essa, quale connotato oggettivo della condotta, nella determinazione della misura della sanzione.
7.4. Rileva, in secondo luogo, il contributo della condotta alla degenerazione dell’incontro: il referto arbitrale attesta che il gesto del sig. Omissis ha contribuito «in maniera determinante a far degenerare la situazione in una rissa che coinvolgeva numerosi giocatori presenti sul terreno di gioco, inizialmente intenti a separarli», con conseguente sospensione della gara per diciassette minuti.
7.5. Si tratta di elementi che, complessivamente considerati, denotano un disvalore ampiamente eccedente quello tipico dell’ipotesi di particolare gravità e che giustificano, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, la determinazione della sanzione in misura sensibilmente superiore alla soglia minima.
8. Per converso, non ricorre alcuna circostanza attenuante.
8.1. Le circostanze che attenuano le sanzioni sono valutate dagli organi di giustizia sportiva a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti (art. 16, comma 1, del Codice di giustizia sportiva), sicché questa Corte è tenuta a verificarne d’ufficio la ricorrenza, ancorché il tesserato non si sia costituito.
8.2. Non ricorre l’attenuante della reazione immediata a fatto ingiusto altrui di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), del Codice di giustizia sportiva, poiché il sig. Omissis non ha reagito ad alcunché, non essendo stato destinatario di alcun comportamento del calciatore aggredito, ed essendo anzi egli l’autore del pugno che ha provocato la reazione difensiva di quest’ultimo.
8.3. Non ricorre l’attenuante del concorso colposo della persona offesa, né quella della riparazione del danno, né quella dei motivi di particolare valore morale o sociale, né quella dell’ammissione di responsabilità o della collaborazione, di cui alle restanti lettere dell’art. 13, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, non essendovene traccia negli atti.
8.4. Non può assumere rilievo attenuante lo stato di tensione conseguente alla natura e all’evoluzione agonistica dell’incontro, poiché le pressioni di ordine emotivo, lungi dall’essere fattori fortuiti, imprevedibili e inevitabili, rappresentano un dato ordinario e costante di ogni competizione, sicché il loro controllo configura un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni giocatore (CSA, Sez. I, n. 2/2025-2026), e ciò a fortiori nel caso di specie, in cui l’autore della condotta si trovava in panchina e non era esposto ad alcun contrasto di gioco.
8.5. Non può, infine, assumere rilievo attenuante la giovane età del tesserato, e ciò conduce all’esame del terzo profilo del motivo di reclamo, che va parimenti accolto.
8.6. Questa Corte ha già affermato che i fenomeni di violenza devono essere valutati con la massima severità, giacché ledono tutti i principi che sono alla base delle competizioni sportive, e che, se pure la giovane età dei colpevoli deve spingere a sottolineare il ruolo educativo della sanzione, detto elemento da solo - e in assenza di qualunque altra circostanza che possa attenuare la gravità dei fatti - non può portare a un risultato che determini un effetto sostanzialmente contrario al rispetto delle regole o, peggio, una sensazione di sostanziale impunità del colpevole (CFA, Sez. IV, n. 35/2022-2023).
8.7. Nello stesso senso si è espresso il Collegio di garanzia dello sport, il quale ha chiarito che l’esistenza di un precedente difforme non giustifica la ripetizione di una erronea valutazione tollerante di comportamenti che, specie se provenienti da giovani atleti, costituiscono l’esatto contrario delle regole di correttezza cui sin dall’inizio tutti gli sportivi devono ispirarsi (Collegio di garanzia dello sport, Sezioni Unite, decisione 20 aprile 2015, n. 9). Il principio risulta da ultimo ribadito - sia pure con riferimento alla condotta violenta nei confronti del direttore di gara - dalla decisione del Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 34/2026 del 4 giugno 2026, richiamata dal reclamante, secondo la quale la giovane età non costituisce di per sé circostanza rilevante ai fini dell’attenuazione della sanzione, risultando anzi particolarmente censurabile che un atleta in giovane età tenga condotte aggressive e violente.
8.8. Anche il secondo profilo del motivo di reclamo merita accoglimento, giacché il contesto del campionato giovanile, lungi dall’attenuare il disvalore della condotta, ne accentua la gravità: l’attività del Settore giovanile e scolastico è funzionalmente orientata alla formazione educativa dell’atleta prima ancora che al risultato agonistico, e l’obbligo, sancito dall’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, di osservare i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva assume, in tale ambito, una pregnanza rafforzata.
9. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la sanzione deve essere rideterminata.
9.1. Gli elementi di concreta gravità illustrati al punto 7, in assenza di qualsiasi circostanza attenuante, impongono di determinare la sanzione in misura sensibilmente superiore alla soglia minima di cinque giornate prevista per l’ipotesi di particolare gravità, in applicazione degli artt. 12, comma 1, e 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva e del principio di proporzionalità.
9.2. Nell’esercizio del potere di graduazione, questa Corte ritiene congrua e proporzionata la sanzione determinata in dispositivo, in ragione dell’eccezionale gravità del fatto sotto ogni profilo rilevante.
9.3. Depongono in tal senso gli elementi già illustrati. L’intensità della violenza è testimoniata dalla frattura bifocale della mandibola dell’aggredito. Le conseguenze lesive hanno imposto un intervento chirurgico in anestesia generale, con applicazione di placche e viti e bloccaggio intermascellare, e una prognosi di trenta giorni.
Il gesto ha infine prodotto un effetto dirompente sull’ordinato svolgimento della manifestazione, determinando la degenerazione della rissa e la sospensione della gara per diciassette minuti.
9.4. L’entità delle lesioni, che - come si è detto - non rileva ai fini della qualificazione del fatto, rileva pienamente ai fini della concreta graduazione della sanzione, una volta operata la corretta qualificazione (CFA, Sez. I, n. 36/2022-2023), e il danno fisico cagionato può ben assumere, in tale sede, rilievo aggravante (CSA, Sez. III, n. 23/2025-2026; CSA, Sez. II, n. 67/2025-2026; CSA, Sez. I, n. 98/2025-2026).
9.5. La sanzione va, pertanto, rideterminata nella squalifica a tempo determinato sino al 30 ottobre 2026.
9.6. La Corte ritiene di fare ricorso alla forma della squalifica a tempo determinato, che il secondo periodo dell’art. 38, comma 1, del Codice di giustizia sportiva contempla quale modalità di commisurazione alternativa ed equiordinata rispetto alla squalifica per giornate. Essendo ormai conclusa la stagione sportiva 2025-2026, la forma temporale assicura, nella specie, la decorrenza immediata e continuativa della sanzione, la certezza del termine finale e la sua integrale operatività nella fase di avvio della stagione sportiva 2026-2027, sottraendo l’esecuzione alle variabili connesse al calendario delle gare e all’eventuale mutamento di società o di categoria del giovane calciatore. La scelta della modalità temporale è legittima in quanto assicuri un’afflittività concreta non inferiore a quella che deriverebbe dalla commisurazione per giornate (principio affermato, con riguardo all’omologa alternativa prevista dall’art. 39, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, da CFA, Sez. I, n. 148/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 13/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 80/2025-2026): condizione soddisfatta nel caso in esame, giacché la squalifica copre per intero i mesi di avvio della stagione sportiva 2026-2027, nei quali si concentra un numero significativo di giornate di gara.
10. Quanto all’esecuzione della sanzione, valgono i principi consolidati in materia.
10.1. Ai sensi dell’art. 21, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, la squalifica deve essere scontata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente decisione e si estende, senza soluzione di continuità, sino al 30 ottobre 2026.
10.2. Nel periodo di squalifica il tesserato non potrà prendere parte ad alcuna gara ufficiale, ivi comprese quelle della stagione sportiva 2026-2027, quale che sia la società o la categoria di appartenenza, in conformità al principio di effettività della sanzione (art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva). 10.3. Il periodo di squalifica eventualmente già scontato in esecuzione della decisione impugnata resta assorbito nella sanzione come sopra rideterminata, della cui complessiva afflittività la Corte ha tenuto conto nella fissazione del termine finale.
11. Il reclamo va, in conclusione, accolto, con conseguente riforma della decisione impugnata nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Omissis la squalifica fino al 30 ottobre 2026.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
