F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0030/CFA pubblicata il 31 Agosto 2026 (motivazioni) – sig. Nicola Antonio Caserta / PFI

Decisione/0030/CFA-2026-2027

Registro procedimenti n. 0009/CFA/2026-2027

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Casula – Componente

Sergio Della Rocca - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente                 

DECISIONE

sul reclamo n. 0009/CFA/2026-2027, proposto dal sig. Nicola Antonio Caserta in data 23 luglio 2026,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia n. 4/TFT, adottata nella riunione del 9 luglio 2026 e pubblicata, con le motivazioni, mediante il Comunicato ufficiale n. 4 del 16 luglio 2026, resa all’esito del deferimento della Procura federale interregionale prot. n. 32340/771pfi25-26/PM/am dell’11 giugno 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza del 20 agosto 2026, tenutasi in videoconferenza, l’avv. Sergio Della Rocca e uditi, per il reclamante, l’Avv. Tommaso Galli, nonché il rappresentante della Procura federale, Avv. Alessandro D’Oria, con la presenza anche del reclamante sig.  Nicola Antonio Caserta;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO                        

Il procedimento trae origine dalla segnalazione presentata alla Procura federale in data 14 gennaio 2026 dallo stesso sig. Nicola Antonio Caserta, odierno reclamante, con la quale questi lamentava le condotte poste in essere dalla società A.S.D. F.C. Garlasco 1976, che non aveva provveduto né al perfezionamento del suo tesseramento né al deposito del contratto di lavoro sportivo dallo stesso sottoscritto.

Dagli atti di indagine risulta, in effetti, che, in data 1° luglio 2025, il sig. Caserta sottoscriveva con la società A.S.D. F.C. Garlasco 1976, contestualmente al modulo di tesseramento federale, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi degli artt. 28 e ss. del d.lgs. n. 36 del 2021, avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività di direttore sportivo della prima squadra e della formazione Juniores Under 19 per la stagione sportiva 2025/2026 (dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026).

In pari data il sig. Caserta veniva presentato pubblicamente dalla società, alla stampa locale e ai tifosi, quale nuovo direttore sportivo per la stagione sportiva 2025/2026, con inserimento del suo nominativo nell’organigramma societario pubblicato sul sito internet della società.

In data 11 luglio 2025 il sig. Caserta, non avendo ancora ricevuto copia del contratto controfirmato dalla società, inviava un messaggio al sig. Matteo La Torre, soggetto che all’epoca dei fatti si occupava in concreto della gestione dei tesseramenti nell’interesse della società, chiedendo notizie sulla propria posizione contrattuale e sullo stato del tesseramento.

Successivamente la società consegnava al sig. Caserta copia del contratto controfirmato e, in data 28 agosto 2025, provvedeva al pagamento in suo favore dei compensi pattuiti per le mensilità di luglio e agosto 2025.

Nei primi giorni di settembre 2025 la presidente della società, sig.ra Silvia Strigazzi, comunicava al sig. Caserta, mediante messaggi whatsapp, che lo stesso non faceva più parte della dirigenza societaria, a causa - secondo quanto dalla stessa riferito in sede di audizione - dei contrasti insorti con lo staff tecnico e dirigenziale e degli esiti ritenuti insoddisfacenti della sua opera.

Solo a seguito di tale allontanamento il sig. Caserta, per il tramite di un segretario tesserato per altra società sportiva, avrebbe appreso che la A.S.D. F.C. Garlasco 1976 non aveva mai provveduto né alla formalizzazione del suo tesseramento né al deposito del contratto di lavoro.

Il sig. Caserta diffidava quindi la società, anche a mezzo del proprio difensore con comunicazione PEC del 7 ottobre 2025, affinché provvedesse alla regolarizzazione della sua posizione sportiva e lavorativa e, non avendo le diffide sortito effetto, presentava alla Procura federale la segnalazione del 14 gennaio 2026 di cui si è detto.

Nel corso delle indagini la Procura federale acquisiva, tra l’altro, il contratto di collaborazione del 1° luglio 2025, il foglio di censimento della società per la stagione sportiva 2025/2026, l’elenco della F.I.G.C. dei direttori sportivi e il registro dei collaboratori della gestione sportiva aggiornati al 2 febbraio 2026, nei quali il nominativo del sig. Caserta non risultava presente.

Venivano inoltre sentiti in audizione il sig. Caserta (25 marzo 2026), che confermava il contenuto della segnalazione e riferiva di aver prestato la propria opera sino all’allontanamento disposto dalla presidente, la sig.ra Strigazzi (27 marzo 2026), che confermava il rapporto di collaborazione instaurato e la corresponsione dei relativi compensi, e la sig.ra Elena Cherubin, segretario generale tesserata per la società (27 marzo 2026), la quale dichiarava di occuparsi delle pratiche di tesseramento e di non aver mai sottoposto al sig. Caserta alcun contratto né di averlo mai tesserato.

Ricevuta la comunicazione di conclusione delle indagini del 28 aprile 2026 e ottenuta copia del fascicolo, il sig. Caserta depositava, in data 12 maggio 2026, memoria ex art. 123, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, con la quale contestava la sussistenza delle violazioni ipotizzate a suo carico.

Con atto dell’11 giugno 2026 (prot. n. 32340/771pfi25-26/PM/am) il Procuratore federale interregionale deferiva innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia: la sig.ra Silvia Strigazzi, all’epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione all’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere, dal mese di luglio al mese di settembre 2025, affidato il ruolo e i compiti di dirigente della società al sig. Caserta in assenza di tesseramento; il sig. Nicola Antonio Caserta, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all’interno e nell’interesse della società, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del medesimo Codice, anche in relazione all’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere, dal mese di luglio al mese di settembre 2025, svolto il ruolo e i compiti di dirigente della società in assenza di tesseramento; la società A.S.D. F.C. Garlasco 1976, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai predetti.

Con decreto del 17 giugno 2026 il Tribunale federale territoriale fissava l’udienza di comparizione per il 9 luglio 2026, assegnando termine per il deposito di memorie, istanze e documenti.

Nel rispetto di tale termine, il sig. Caserta depositava memoria difensiva ex art. 93, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, con la quale deduceva, in sintesi, che l’obbligo di provvedere al tesseramento grava esclusivamente sulla società, che egli aveva sottoscritto tutta la documentazione federale richiesta, che aveva tempestivamente chiesto informazioni sul perfezionamento della propria posizione, che aveva confidato in buona fede nell’avvenuto adempimento degli obblighi gravanti sulla società, che, appreso nel mese di settembre 2025 il mancato tesseramento, aveva più volte sollecitato la società e che egli stesso aveva denunciato alla Procura federale le condotte della società, rendendo possibile l’accertamento degli illeciti.

Il deferito chiedeva, in via principale, il proscioglimento, in via subordinata l’applicazione di una sanzione attenuata in ragione delle circostanze di cui all’art. 13, comma 1, lettere b) ed e), del Codice di giustizia sportiva, nonché delle ulteriori circostanze ritenute idonee a giustificare una diminuzione della sanzione, e, in via istruttoria, l’ammissione della testimonianza del sig. Matteo La Torre su capitoli di prova vertenti sulla gestione dei tesseramenti nel mese di luglio 2025 e sulle richieste di informazioni formulate dal sig. Caserta.

All’udienza del 9 luglio 2026 comparivano il Sostituto Procuratore federale, la sig.ra Strigazzi, in proprio e quale presidente della società, assistita dall’Avv. Stefania Seneca, e, per il sig. Caserta, l’Avv. Tommaso Galli.

La sig.ra Strigazzi e la società deducevano di aver raggiunto con il rappresentante della Procura federale accordo ex art. 127 del Codice di giustizia sportiva per l’applicazione, rispettivamente, della sanzione di due mesi di inibizione (partendo dalla sanzione base di tre mesi, ridotta per il rito) e dell’ammenda di euro 333,33 (partendo dalla sanzione base di euro 500,00, ridotta per il rito).

Il Tribunale riservava la decisione sulle istanze ex art. 127 e disponeva procedersi oltre per la sola posizione del sig. Caserta, in relazione alla quale il rappresentante della Procura federale chiedeva l’irrogazione dell’inibizione per il periodo di tre mesi, decorrenti dal momento in cui il deferito dovesse eventualmente procedere al proprio tesseramento, mentre la difesa insisteva per l’insussistenza di responsabilità, distinguendo tra l’obbligo di tesseramento gravante sulla società e il mero onere, privo di sanzione, gravante sul soggetto da tesserare.

Con la decisione n. 4/TFT, adottata nella riunione del 9 luglio 2026 e pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 4 del 16 luglio 2026, il Tribunale federale territoriale applicava alla sig.ra Strigazzi e alla società le sanzioni concordate ex art. 127 e condannava il sig. Caserta alla sanzione dell’inibizione di mesi tre, decorrenti dal momento in cui lo stesso dovesse essere tesserato.

Quanto alla posizione del sig. Caserta, il Tribunale osservava che risulta pacifico che lo stesso abbia svolto, nel periodo lugliosettembre 2025, le funzioni di direttore sportivo per la società pur essendo privo del tesseramento federale, e che la difesa non negava la circostanza storica, incentrandosi piuttosto sull’individuazione del soggetto sul quale incombesse l’obbligo di procedere al tesseramento.

Il primo giudice, richiamata la decisione di questa Corte n. 21/2021-2022, rilevava che, se è pur vero che l’obbligo di provvedere al tesseramento incombe sulla società, l’onere che grava su colui che intenda svolgere l’attività è quello di accertarsi che il tesseramento sia avvenuto, e che all’onere consegue che, in mancanza di tesseramento verificato, il soggetto cui questo si riferisce deve astenersi dal prestare l’attività.

Ciò che rileva - proseguiva il Tribunale - non è la violazione di un inesistente obbligo di procedere al tesseramento, bensì l’attività svolta senza che sia stato previamente verificato il perfezionamento del tesseramento, ed è questo, del resto, il contenuto dell’incolpazione elevata dall’ufficio requirente, che addebita al sig. Caserta non già di non avere provveduto al proprio tesseramento, bensì di avere svolto attività rilevante per l’ordinamento federale senza che il tesseramento fosse perfezionato.

Avverso tale decisione il sig. Caserta ha proposto reclamo, affidato ai motivi che saranno di seguito esaminati, chiedendo, in via principale, la riforma integrale della decisione impugnata con il proprio proscioglimento e, in via subordinata, la riforma parziale mediante l’applicazione di una sanzione attenuata, che tenga conto sia dell’effettivo periodo di durata della presunta violazione, sia delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lettere b) ed e), del Codice di giustizia sportiva, nonché delle ulteriori circostanze ritenute idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.

La Procura federale non ha depositato controdeduzioni.

La controversia è stata trattata all’udienza del 20 agosto 2026, tenutasi in videoconferenza, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, va esaminata la eccezione svolta oralmente in udienza dalla Procura federale che viene dedotta l’inammissibilità del reclamo, poiché il gravame è stato depositato ma non trasmesso nelle forme prescritte dal Codice di giustizia sportiva.

Sul punto, il difensore del sig. Caserta ha sempre oralmente controdedotto di aver provveduto all’invio del reclamo alla Procura federale dopo l’avvenuto deposito a mezzo pec.

A prescindere dalle opposte deduzioni, entrambe al momento della decisione prive di riscontro documentale, va rilevato che il rappresentante della Procura federale ha svolto in udienza una ampia ed articolata attività di contrasto in ordine alle richieste del reclamante e non si è limitato ad eccepire soltanto il profilo di inammissibilità.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, costituisce principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all’ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o irregolarità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l'atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato.

La sanatoria per raggiungimento dello scopo, ex art. 156, comma 3, c.p.c., ha trovato applicazione anche nel processo sportivo, ragion per la quale la eccezione di inammissibilità proposta dalla Procura federale, va rigettata (cfr., CFA, Sez. I, n.108/20242025).

Nel merito, il reclamo è parzialmente fondato e la decisione del Tribunale Federale merita di essere riformata nei termini che seguono.

2. Con il primo motivo, il reclamante deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, 5, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, nonché dell’art. 37 delle N.O.I.F., sotto il profilo della violazione dei principi di legalità e tassatività degli illeciti disciplinari, assumendo che il Tribunale, dopo aver confermato l’inesistenza di un obbligo giuridico direttamente gravante sul tesserando, avrebbe introdotto nell’ordinamento sportivo, in via unilaterale e discrezionale, un nuovo obbligo di astensione non previsto normativamente, così operando un’interpretazione estensiva o analogica in malam partem e istituendo un illecito disciplinare mediante interpretazione giurisprudenziale, posto che dal mancato esercizio di un onere comportamento per definizione libero e non obbligatorio - non potrebbe conseguire alcuna sanzione.

Il motivo è infondato.

Difatti, la censura muove da una lettura non corretta tanto della decisione impugnata quanto del quadro normativo di riferimento, che già contiene, in via tipizzata, sia il precetto sia la sanzione applicati nel caso di specie.

2.1. Occorre muovere dal quadro normativo che governa lo svolgimento di funzioni dirigenziali nell’ambito dell’ordinamento federale.

L’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. stabilisce che il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all’atto dell’iscrizione al campionato della società di appartenenza e che, a tal fine, le società sono tenute a comunicare alle Leghe, alle Divisioni o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi.

La disposizione, nel disciplinare le modalità del tesseramento, presuppone e conferma la regola generale dell’ordinamento federale secondo la quale lo svolgimento di funzioni dirigenziali o di collaborazione nella gestione sportiva richiede il previo tesseramento, che costituisce l’atto mediante il quale il soggetto entra a far parte dell’ordinamento federale e assume il complesso dei diritti e dei doveri che ne derivano.

A sua volta, l’art. 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva dispone che le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali e ai regolamenti delle Leghe, e il comma 3 del medesimo articolo commina, ai dirigenti federali, ai dirigenti, ai tesserati delle società e ai soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, la sanzione dell’inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.

Infine, l’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva estende l’applicazione del Codice, tra l’altro, a coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale, e l’art. 4, comma 1, impone ai soggetti di cui all’art. 2 l’osservanza dello Statuto, del Codice, delle N.O.I.F. e delle altre norme federali, nonché dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

2.2. Da tale quadro discende che la condotta contestata al reclamante – ovverosia lo svolgimento del ruolo e dei compiti di dirigente della società in assenza di tesseramento - integra una fattispecie compiutamente tipizzata dal combinato disposto degli artt. 2, comma 2, 4, comma 1, e 32, commi 2 e 3, del Codice di giustizia sportiva e dell’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., senza che alcun ruolo costitutivo dell’illecito possa essere assegnato - come invece assume il reclamante - alla figura dell’onere di verifica elaborata dalla giurisprudenza.

Il divieto di svolgere attività rilevante per l’ordinamento federale in difetto del titolo abilitante non è stato coniato dal primo giudice, ma discende direttamente dal sistema del tesseramento, che condiziona all’inserimento formale nell’ordinamento federale la legittimazione a operare al suo interno e che risponde a esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, di trasparenza degli assetti societari, di individuazione dei soggetti responsabili e di tutela, anche assicurativa, degli stessi interessati.

L’onere di verifica del buon esito della pratica di tesseramento, sul quale si è soffermata la decisione impugnata, non costituisce dunque la fonte dell’illecito, ma il parametro alla stregua del quale si misura la diligenza esigibile dal soggetto che intenda svolgere attività rilevante per l’ordinamento federale e, quindi, l’elemento soggettivo della violazione, come meglio si dirà in sede di esame del secondo motivo.

In questo senso deve essere letta la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale spetta al tesserando verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l’effettivo buon esito e, a fortiori, l’esistenza, delle pratiche di tesseramento che lo riguardano (CFA, Sez. IV, n. 20/2021-2022; CFA, n. 21/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 46/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 52/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 107/2024-2025), giurisprudenza che il reclamante stesso invoca e che, lungi dal creare un illecito nuovo, individua il contenuto minimo della diligenza richiesta dall’art. 4, comma 1, del Codice a chi opera, o si accinge a operare, nell’ordinamento federale.

2.3. Ugualmente, non appaiono meritevoli di accoglimento gli altri argomenti spesi nel primo motivo di reclamo.

Come detto, la contestazione relativa all’art. 4, comma 1, Codice di giustizia sportiva, è stata formulata nei confronti del Caserta unitamente all’art. 32, comma 2, Codice di giustizia sportiva e le due previsioni si integrano reciprocamente, sicché il richiamo ai doveri di probità, lealtà e correttezza assume una funzione integrativa della diligenza richiesta all’incolpato.

Parimenti infondato il richiamo del reclamante all’istituto della responsabilità oggettiva, avendo la decisione del Tribunale fatto ampio riferimento alla sussistenza in concreto della colpa.

3. Il secondo motivo di reclamo reitera (inammissibilmente) alcune censure già contenute nel primo motivo: vale a dire quello sulla assenza e carenza di motivazione in merito alle violazioni di cui all’art. 4 e soprattutto all’art. 5 del Codice di giustizia sportiva, che esige il dolo o la colpa per la commissione dell’illecito.

Al contrario di quanto sostenuto dal reclamante, la decisione del Tribunale federale incentra la propria motivazione sul fatto che, pur non essendo il Caserta tenuto formalmente ad espletare le procedure di tesseramento, lo stesso ha svolto l’incarico di Direttore sportivo della A.S.D. F.C. Garlasco 1976, senza che prima si fosse perfezionato il suo tesseramento (trattasi di un dato oggettivo e riconosciuto dalla stessa parte reclamante), e la sua colpa (colpa generica, sub specie di negligenza) è consistita nel non aver verificato la sussistenza delle condizioni per poter svolgere correttamente le sue attività.

Pertanto, ogni riferimento all’art. 5 del Codice di giustizia sportiva in relazione a ipotesi di responsabilità oggettiva è da considerarsi fuori luogo.

È evidente il comportamento negligente del Caserta, il quale ha svolto attività discendenti dal contratto senza verificare se la società avesse provveduto alle formalità del tesseramento.

In ordine all’art. 4, comma 1, Codice di giustizia sportiva si è già detto: la contestazione è integrata con quella di cui all’art. 32, comma 2, Codice di giustizia sportiva e il richiamo ai doveri di correttezza, probità e lealtà appare essere appropriato nel caso di specie.

3.1. Nel caso in esame la colpa del reclamante emerge con evidenza dalla stessa sequenza dei fatti, pacifici e documentali.

Il sig. Caserta - direttore sportivo che, per sua stessa presentazione alla presidente della società, vantava un curriculum di alto livello, maturato anche in serie D - ha iniziato a svolgere le funzioni di direttore sportivo della prima squadra e della formazione Juniores Under 19 sin dal 1° luglio 2025, giorno stesso della sottoscrizione del modulo di tesseramento e del contratto di collaborazione, ed è stato in pari data presentato pubblicamente quale nuovo direttore sportivo.

Egli ha dunque intrapreso e svolto attività rilevante per l’ordinamento federale senza avere previamente atteso, né tantomeno verificato, il perfezionamento della pratica di tesseramento, che per definizione non poteva essersi ancora compiuto al momento dell’avvio dell’attività.

3.2. Né le condotte successive, analiticamente dedotte dal reclamante, valgono a escludere la colpa così configurata, e ciò per le ragioni che seguono, che questa Corte - la quale, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, se rileva che l’organo di primo grado non ha preso in esame circostanze di fatto decisive o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito, e che può comunque integrare la motivazione della decisione impugnata nell’ambito dell’effetto devolutivo del reclamo - espone partitamente.

Quanto al messaggio dell’11 luglio 2025 al sig. La Torre, esso costituisce una richiesta di informazioni isolata, formulata quando l’attività era già in corso da dieci giorni, occasionata - come lo stesso reclamo riferisce - dalla mancata ricezione della copia controfirmata del contratto di lavoro, e non risulta essere stata seguita da alcun riscontro avente ad oggetto l’avvenuto deposito della richiesta di tesseramento presso i competenti organi federali.

La giurisprudenza di questa Corte richiamata dal reclamante - secondo la quale il tesserando ha l’onere di sollecitare, anche in maniera non strettamente formale ma pur sempre riscontrabile, la società per cui presta la sua attività a informarlo sulla sua posizione (CFA, n. 21/2021-2022) - non può essere intesa nel senso che una singola richiesta di informazioni, rimasta priva di riscontro sul punto specifico del tesseramento, esaurisca l’onere di verifica e legittimi la prosecuzione sine die dell’attività.

L’onere che grava sul tesserando ha, infatti, per oggetto la verifica dell’effettivo buon esito della pratica di tesseramento (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 107/2024-2025) e non si risolve nel mero invio di una richiesta: a fronte del silenzio o di riscontri non pertinenti, la diligenza esigibile imponeva di reiterare la verifica e, nelle more, di astenersi dal proseguire l’attività, tanto più che - come la vicenda concreta dimostra - l’accertamento del mancato tesseramento è stato agevolmente compiuto, nel mese di settembre 2025, per il semplice tramite di un segretario tesserato per altra società, a conferma della piena accessibilità del dato (cfr., sulla agevole verificabilità della posizione dei tesserati mediante i sistemi telematici federali, CFA, Sez. IV, n. 73/20222023).

Quanto alla consegna della copia controfirmata del contratto di collaborazione, essa attiene esclusivamente al perfezionamento del rapporto negoziale di diritto comune tra le parti e nulla attesta in ordine all’adempimento, da parte della società, degli obblighi federali di deposito della richiesta di tesseramento, che costituiscono un adempimento distinto e ulteriore rispetto alla stipulazione del contratto.

Lo stesso deve dirsi per la presentazione pubblica quale direttore sportivo, per l’inserimento nell’organigramma pubblicato sul sito internet della società e per la corresponsione dei compensi pattuiti: si tratta di condotte che provengono dalla medesima società inadempiente e che si collocano sul piano dei rapporti privatistici e di fatto, senza fornire alcuna attestazione, proveniente dall’ordinamento federale, del perfezionamento del tesseramento.

Sul punto è dirimente l’insegnamento del Collegio di garanzia dello sport, secondo il quale la buona fede non esime dal verificare con la normale diligenza il buon fine della richiesta di tesseramento, la quale deve essere convalidata dall’ufficio tesseramento competente, sicché non può ritenersi che sussista un legittimo affidamento nella corretta conclusione della procedura di tesseramento (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 40/2019); nella medesima prospettiva questa Corte ha escluso che elementi indiretti, pur astrattamente rassicuranti, possano fondare automaticamente la buona fede dell’interessato, che sussiste soltanto in presenza di specifiche ragioni per ritenere concretamente che il tesseramento sia stato regolarmente inoltrato (CFA, Sez. I, n. 54/2024-2025).

Quanto, infine, alle diffide inoltrate alla società dopo la scoperta del mancato tesseramento e alla cessazione di ogni attività a far data dal mese di settembre 2025, si tratta di condotte successive alla consumazione dell’illecito, che non elidono la colpa relativa al periodo pregresso, ma che - come si dirà in sede di esame del terzo motivo - assumono rilievo sul diverso piano della commisurazione della sanzione.

4. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, il reclamante deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 9 e degli artt. 13 e 15 del Codice di giustizia sportiva, l’eccessività della sanzione, l’omessa valutazione di fatti rilevanti e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti, lamentando, per un verso, che il Tribunale abbia recepito la richiesta sanzionatoria di mesi tre nonostante la difesa avesse contestato e documentato che l’attività si è protratta per i soli mesi di luglio e agosto 2025 e non anche per il mese di settembre e, per altro verso, che il primo giudice non si sia in alcun modo pronunciato sulla richiesta, formulata in via subordinata, di applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lettere b) ed e), del Codice, pur essendo innegabile che lo svolgimento di attività in assenza di tesseramento sia stato causato dalla negligenza della società e che il sig. Caserta si sia spontaneamente adoperato per denunciare le violazioni perpetrate dalla società, prestando collaborazione fattiva per la scoperta e l’accertamento degli illeciti disciplinari.

Il motivo è fondato, essendo la decisione del Tribunale Federale incorsa in una omessa pronuncia sulle circostanze attenuanti che, in concreto, sussistono e impongono la riduzione della sanzione irrogata.

4.1.È innegabile che la memoria difensiva depositata in primo grado conteneva un’espressa richiesta subordinata di applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lettere b) ed e), del Codice di giustizia sportiva, sulla quale la decisione impugnata non si è in alcun modo pronunciata, neppure per disattenderla.

Tale omissione contrasta con l’obbligo di motivazione sancito dall’art. 51, comma 1, del Codice e con il carattere doveroso, e non meramente facoltativo, della valutazione delle attenuanti tipizzate: come questa Corte ha di recente ribadito, l’art. 13 del Codice tipizza un sistema di attenuanti che, ove in concreto sussistenti e documentalmente provate, vincolano il giudice disciplinare nel giudizio di commisurazione della sanzione, la cui valutazione non costituisce mera facoltà discrezionale, ma adempimento doveroso (CFA, Sez. I, n. 142/2025-2026).

Ricorrendo l’ipotesi dell’omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta, questa Corte, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, riforma sul punto la decisione impugnata e decide nel merito.

4.2. Nel merito, le circostanze attenuanti invocate sussistono.

Sussiste, anzitutto, la circostanza di cui all’art. 13, comma 1, lettera b), del Codice, avendo concorso a determinare l’evento, unitamente all’omissione del responsabile, il fatto colposo di terzi: è infatti accertato - e risulta dallo stesso giudicato endoprocedimentale formatosi sulle posizioni definite ex art. 127 del Codice - che la società, ricevuta dal sig. Caserta la modulistica federale debitamente sottoscritta sin dal 1° luglio 2025, ha omesso di depositarla, così cagionando in via determinante la situazione di irregolarità nella quale il reclamante ha operato.

Sussiste, inoltre, la circostanza di cui all’art. 13, comma 1, lettera e), del Codice, nella forma della collaborazione fattiva per la scoperta e l’accertamento degli illeciti disciplinari, la quale - come questa Corte ha chiarito - integra una circostanza autonoma e distinta rispetto all’ammissione di responsabilità, dalla quale è separata dalla disgiunzione “o”, sicché essa è riconoscibile anche a chi, come il reclamante, abbia contestato in giudizio la propria responsabilità (CFA, Sez. I, n. 45/2025-2026).

 È infatti pacifico che l’intero procedimento disciplinare - ivi comprese le posizioni della presidente e della società, definite con l’applicazione di sanzioni su richiesta - trae origine dalla spontanea segnalazione presentata dal sig. Caserta alla Procura federale il 14 gennaio 2026, alla quale hanno fatto seguito la produzione documentale e l’audizione dell’interessato, sì che la scoperta e l’accertamento degli illeciti sono stati resi possibili proprio dalla collaborazione del reclamante.

Si tratta di elementi fattuali precisi, oggettivi e verificabili, che soddisfano il rigoroso standard richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte per il riconoscimento delle attenuanti, la quale esige concrete ed effettive manifestazioni di diligenza, collaborazione, buona fede o tempestiva rimozione delle conseguenze dannose dell’illecito (CFA, Sez. I, n. 61/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 62/20252026), e ai quali si aggiunge, quale ulteriore elemento valutabile ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Codice, l’immediata cessazione di ogni attività non appena appreso il mancato tesseramento, accompagnata dalle diffide volte a ottenere la regolarizzazione della posizione.

4.3. Ai sensi dell’art. 15, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in presenza di una o più circostanze attenuanti la sanzione, qualora riferita a un parametro temporale, può essere diminuita sino alla metà del minimo previsto per l’infrazione, essendo consentita al giudice disciplinare la graduazione anche al di sotto del minimo edittale (CFA, SS.UU., n. 93/2024-2025).

Tenuto conto del concorso delle due attenuanti tipizzate e dell’ulteriore circostanza valutata ai sensi dell’art. 13, comma 2, nonché della limitata estensione temporale della condotta, circoscritta ai mesi di luglio e agosto 2025, il Collegio stima equo e proporzionato rideterminare la sanzione dell’inibizione nella misura di mesi uno, ferma restando la decorrenza - non contestata - dal momento in cui il reclamante dovesse essere tesserato.

Tale misura assicura, da un lato, il rispetto della funzione afflittiva e dissuasiva della sanzione, che presidia l’effettività del sistema del tesseramento e, dall’altro, la coerenza complessiva del trattamento sanzionatorio all’interno della medesima vicenda, nella quale la presidente della società - gravata dall’obbligo, e non dal mero onere, di provvedere al tesseramento - ha definito la propria posizione con la sanzione di due mesi di inibizione.

5. In conclusione, il reclamo deve essere accolto in parte, nei sensi di cui in motivazione, con conseguente rideterminazione della sanzione dell’inibizione irrogata al sig. Nicola Antonio Caserta nella misura di mesi uno, decorrenti dal momento in cui lo stesso dovesse essere tesserato, e deve essere respinto nel resto.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno).

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.                    

 

L'ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Sergio Della Rocca                                        Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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