F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2026/2027 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0003/CSA pubblicata del 3 Agosto 2026 – A.S.D. Canalicchio B.S. Catania (We Beach Catania)-sig. Giuffrida Mario
Decisione/0003/CSA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0001/CSA/2026-2027
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Andrea Galli – Componente
Andrea Lepore - Componente (relatore)
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0001/CSA/2026-2027, proposto dalla società A.S.D. Canalicchio B.S. Catania (We Beach Catania) in data 14.07.2026;
per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso il Dipartimento Nazionale LND – Beach Soccer, di cui al Com. Uff. n.42/BS del 12.07.2026;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella riunione del 21.07.2026, tenutasi in videoconferenza, il Prof. avv. Andrea Lepore.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. Canalicchio B.S. Catania (We Beach Catania) propone reclamo in data 14 luglio 2026 avverso delibera del Giudice sportivo, pubblicata in Com. Uff. n. 42/BS del 12.07.2026 del Dipartimento Nazionale LND – Beach soccer, mediante la quale, in relazione alla gara Genova BS 2013/We Beach Catania del 12.07.2026, valevole per il Campionato Serie A Beach Soccer Poule Scudetto, il sig. Giuffrida Mario, allenatore della We Beach Catania, veniva sanzionato con la squalifica per tre gare effettive perché «allontanato per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento protestava rivolgendo espressione minacciosa all’indirizzo della terna».
La reclamante si duole che il Giudice di primo grado non abbia tenuto in debito conto il contesto nel quale si sarebbero svolti i fatti. In particolare, sottolinea che l’allenatore Giuffrida avrebbe rivolto le parole incriminate a seguito di un dubbio episodio di gioco avvenuto in area di rigore della squadra avversaria (mancata concessione di un calcio di rigore).
La società siciliana ritiene, tra l’altro, che la svista arbitrale sia tanto grave da configurare errore tecnico da parte degli ufficiali di gara e che la reazione del sig. Giuffrida sia dovuta unicamente ai momenti concitati vissuti in campo, immediatamente dopo tale episodio. Sul punto lamenta inoltre che il direttore di gara abbia assunto un atteggiamento sprezzante nei confronti della squadra di casa per tutta la durata dell’incontro, causando l’inasprimento degli animi.
Ciò posto, afferma che la sanzione inflitta sia sproporzionata, rispetto al comportamento tenuto dall’allenatore.
La reclamante chiede pertanto:
- in via principale, di annullare la squalifica del sig. Giuffrida e le sanzioni alla Società, riconoscendo la sproporzione del provvedimento alla luce delle provocazioni e dei fatti di gioco;
- in via subordinata: di ridurre la sanzione al minimo possibile (nella misura di una o al massimo due giornate), riconoscendo
il carattere del tutto eccezionale della situazione vissuta sul campo.
Il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che non vi è traccia di sanzioni irrogate alla società (che, in ogni caso, non risulterebbero oggetto di impugnazione specifica), la Corte ritiene che il reclamo sia infondato per i motivi che seguono.
In primo luogo, va sottolineato che la mancata sanzione dell’episodio di gioco non può essere in alcun modo accostata al concetto di errore tecnico. Esso si realizza, in realtà, quando l’arbitro non applica il regolamento, dimostrando di non conoscerlo appieno o per dimenticanza, e non per una interpretazione di un’azione di gioco, come tante altre durante una gara (v., in tal senso, CSA, Sez. III, 13 gennaio 2026, dec. n. 0107/CSA-2025-2026; CSA, Sez. III, 9 maggio 2025, dec. n. 0216/CSA-2024-2025; e già in precedenza, CSA, Sez. III, 14 dicembre 2020, dec. n. 030/CSA/2020-2021, nonché CSA, Sez. III, 17 febbraio 2020, dec. n. 0184/2019-2020).
Ciò posto, va evidenziato che nel referto arbitrale, il quale ha fede privilegiata (art. 61, comma 1, C.G.S.), viene riferito dall’ufficiale di gara che dopo la seconda ammonizione e conseguente espulsione, «il Giuffrida mi minacciava dicendomi “m****vi ammazzo” prima di abbandonare il rettangolo di gioco».
Orbene, tale comportamento è assolutamente da stigmatizzare e va ricordato che, a mente dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., la sanzione minima in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara è di 4 giornate di squalifica.
Si evince, pertanto, che il Giudice di prime cure abbia tenuto conto, forse addirittura oltremodo, del contesto di gioco, sanzionando con sole 3 giornate di squalifica il Giuffrida.
Pertanto, la Corte ritiene che la sanzione comminata in primo grado sia non soltanto congrua, ma anche benevola.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Lepore Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
