COMITATO INTERREGIONALE

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COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 18.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA – DELLA SOCIETA’ S.S. PAGANESE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER UNA GARA CON DECORRENZA IMMEDIATA (A PORTE CHIUSE) ED AMMENDA DI _ 3.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 136 del 16.03.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 18.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA – DELLA SOCIETA’ S.S. PAGANESE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER UNA GARA CON DECORRENZA IMMEDIATA (A PORTE CHIUSE) ED AMMENDA DI _ 3.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 136 del 16.03.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo, esaminati gli atti,…

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA – DELLA SOCIETA’ A.S. OSTIA MARE L.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CACCAVALE VINCENZO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 02.03.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA – DELLA SOCIETA’ A.S. OSTIA MARE L.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CACCAVALE VINCENZO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 02.03.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo in epigrafe, sentito il rappresentante della reclamante; rilevato che le…

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 18.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MARCIANISE CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MANCO GAETANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 02.03.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 18.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MARCIANISE CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MANCO GAETANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 02.03.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, Letta la decisione del G.S. con cui è stata comminata al calciatore Manco Gaetano la sanzione della squalifica per tre…

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE LEPORE FABIO (tesserato A.S. Guardiagrele) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 117 del 15.02.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE LEPORE FABIO (tesserato A.S. Guardiagrele) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 117 del 15.02.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo in epigrafe e rilevato che lo stesso è privo di sottoscrizione e pertanto deve ritenersi, secondo i principi,…

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 18.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA NARDO’ CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 131 del 09.03.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 18.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA NARDO’ CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 131 del 09.03.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dalla Nuova Nardò Calcio S.r.l. avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n.…

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SAVOIA 1908 s.s.d.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. DUE GARE E AMMENDA _ 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 117 del 15.02.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SAVOIA 1908 s.s.d.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. DUE GARE E AMMENDA _ 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 117 del 15.02.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etti gli atti, esaminato il reclamo, ascoltato il rappresentante della F.C. Savoia 1908 e ritenuto…

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 152 del 01.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. REAL MONTECCHIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 13.04.2005 ALL’ALLENATORE CANCELLI NICOLA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 136 del 16.03.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 152 del 01.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. REAL MONTECCHIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 13.04.2005 ALL’ALLENATORE CANCELLI NICOLA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 136 del 16.03.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo in epigrafe; rilevato che le considerazioni esposte dalla reclamante secondo le quali l’allenatore Cancelli Nicola non sarebbe entrato in…

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SORRENTO CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 117 del 15.02.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 04.03.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SORRENTO CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 117 del 15.02.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo in epigrafe; rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono contrastanti con le risultanze del rapporto dell’assistente arbitrale e del commissario di campo da…

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 152 del 01.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CENTESE S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RIMONDINI RICCARDO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 138 del 17.03.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 152 del 01.04.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CENTESE S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RIMONDINI RICCARDO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 138 del 17.03.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali di gara, letto il reclamo in oggetto, osserva quanto segue. Risulta dal referto arbitrale che il calciatore…

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 25.02.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MARCIANISE CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MUROLO MICHELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 108 del 02.02.2005 – Campionato Serie D).

La Commissione Disciplinare, rilevato che la Società Real Marcianise Calcio S.p.A. dopo aver preannunciato e richiesto, a mezzo fax, in data 02.02.2005, copia degli atti relativi alla gara Scafatese- Real Marcianise del 30.01.2005, valevole per il Campionato Serie D, non ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 108 del 02.02.2005; visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S., P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.

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