COMITATO REGIONALE ABRUZZO

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C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 05/12/2024 – Delibera – Gara del 24/11/2024 TIRINO BUSSI ASSOCIAZIONE – SAN MARTINO S.M.

Gara del 24/11/2024 TIRINO BUSSI ASSOCIAZIONE – SAN MARTINO S.M. Il Giudice Sportivo – Visto il ricorso proposto dalla ASD Tirino Bussi, con il quale la stessa chiede disporsi la ripetizione della gara indicata in epigrafe, sospesa al termine del primo tempo sul risultato di 1 a 1, ritenendo insussistenti le ragioni della sua sospensione. Verificata la tempestività e ritualità del ricorso. – Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del…

C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 05/12/2024 – Delibera – Gara del 24/11/2024 COLOGNA CALCIO – CASTAGNETO

Gara del 24/11/2024 COLOGNA CALCIO – CASTAGNETO Il Giudice Sportivo – Visto il ricorso proposto dalla ASD Cologna Calcio, con il quale chiede disporsi la ripetizione della gara indicata in epigrafe, sospesa al 1′ minuto del secondo tempo, ovvero la prosecuzione della stessa, ai sensi rispettivamente dell’art. 10, comma 5, del C.G.S. e dell’art. 30, comma 4, del Regolamento della L.N.D., adducendo un errore tecnico dell’arbitro dovuto all’inosservanza da parte di questi delle disposizioni dell’art. 62 delle N.O.I.F.. In particolare,…

C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 05/12/2024 – Delibera – Gara del 24/11/2024 SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD – CAPISTRELLO A.S.D.

Gara del 24/11/2024 SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD – CAPISTRELLO A.S.D.  Il Giudice Sportivo La Società Capistrello ASD ha presentato tempestivo e rituale ricorso avverso la gara indicata in oggetto, terminata con il risultato di 1 a1, per la presunta posizione irregolare di un calciatore della Società Spoltore Calcio, il sig. El Otmani Soufiane, nato il 13.01.2002, che alla data dell’incontro non risulterebbe regolarmente tesserato in base all’art. 40- quater delle N.O.I.F., il quale dispone che la decorrenza del tesseramento di calciatori…

C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 21/11/2024 – Delibera – Gara del 16/11/2024 RAPID – MONTEBELLO DI BERTONA

Gara del 16/11/2024 RAPID – MONTEBELLO DI BERTONA  Il Giudice Sportivo – Visto il referto arbitrale nel quale si riferisce che: – al minuto 45′ del p.t. veniva espulso il calciatore del Rapid sig. Giangualano Simone per condotta violenta nei confronti di un calciato re avversario; – a seguito di detta espulsione, il calciatore del Rapid Sig. Sichetti Federico colpiva con un violento schiaffo alla nuca il direttore di gara, procurandogli persistente dolore; – nel contempo il massaggiatore del Rapid,…

C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 14/11/2024 – Delibera – Gara del 4/11/2024 S.VITO 83 L.D.N. – UNION FOSSACESIA CALCIO

Gara del 4/11/2024 S.VITO 83 L.D.N. – UNION FOSSACESIA CALCIO Il Giudice Sportivo -Visto il ricorso della ASD San Vito 83 LDN, fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l’irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 1, in quanto la A.S.D. Union Fossacesia Calcio avrebbe violato le norme federali che impongono un limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età. Espone, in particolare, la Società…

C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 14/11/2024 – Delibera – Gara del 10/11/2024 DEPORTIVO VILLA RASPA – REAL CASTELLALTO

Gara del 10/11/2024 DEPORTIVO VILLA RASPA – REAL CASTELLALTO  Il Giudice Sportivo – Visto il referto arbitrale nel quale si riferisce che: – al minuto 36′ del p.t. veniva espulso il calciatore del Deportivo Villa Raspa sig. De Amicis Andrea per doppia ammonizione; – alla fine del primo tempo una persona non inserita in distinta, ma riconducibile alla squadra locale perché ne indossava la giacca ufficiale, sostava indebitamente sullo spazio antistante gli spogliatoi ed assumeva un comportamento irriguardoso dei confronti…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 11/11/2024 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. FRANCO LEPIDI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLE STAGIONI SPORTIVE 2019 – 2020 E 2020 – 2021, IN CONCORSO CON IL SIG. ROBERTO PULSONE, ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, E CON I SIGG.RI ALESSANDRO ANASTASIO, IVAN ANASTASIO, LUCIANO BAFILE, DANIELE BORGNA, FEDERICO CAPPELLI, NICOLÒ CESELLI, ANDREA DI NORCIA, VITTORIO DI SILVIO, DAVIDE IANNUCCI, ELMIR ISENI, ARIS KAPLLANI, ENDRI KOSI, FABRIZIO MAGOZZI, JACOPO MAMBRIN, ALBERTO MASCIONI, EMIDIO MATRICINI, JOEY SALUSTRI, LEONARDO SARRA, VITTORIO SETTE, MIHAI DANIEL URSACHE, EVZAL VELJIU, LORENZO TURCO, MICHELE BASILICO, MARCO DI CARLO, LUCA GIANSERRA, DENNIS GIANNERAMO, GABRIELE GIOIA, LUCA PONZI, LUIGI PONZI E VINCENZO SALVATORI SALVO ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, OGNUNO CON UN PROPRIO AUTONOMO APPORTO CAUSALE IN RAGIONE DELL’INCARICO DA CIASCUNO ALL’EPOCA RICOPERTO ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ, PROMOSSO ED ORGANIZZATO UN SODALIZIO DESTINATO AL COMPIMENTO DI ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI A FARE OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A FAVORE DI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO, INDIVIDUATI I SOGGETTI CHE FOSSERO IN POSSESSO DEI REQUISITI FORMALI NECESSARI PER ACCEDERE ALLA PREDETTA MISURA DI SOSTEGNO, IL SODALIZIO FACEVA IN MODO CHE LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI STIPULASSE CON OGNUNO DI LORO DEI FITTIZI ACCORDI ECONOMICI RETRODATATI, I QUALI POI VENIVANO CARICATI UNITAMENTE AD ALTRI DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SODALIZIO SI PROCURAVA UN INGIUSTO PROFITTO CONSISTENTE IN UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 115.050,00; CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. A), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO CON ABUSO DI POTERE E/O VIOLAZIONE DEI DOVERI DERIVANTI E CONSEGUENTI ALL’ESERCIZIO DEL PROPRIO INCARICO DI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI; NONCHÉ CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. B), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE CAGIONATO UN RILEVANTE DANNO PATRIMONIALE ALLE CASSE ERARIALI; NONCHÉ, ANCORA, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. C), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER INDOTTO ALTRI A VIOLARE LE NORME FEDERALI E AD ARRECARE DANNO ALL’ORGANIZZAZIONE FEDERALE; NONCHÉ, INOLTRE, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19; NONCHÉ, INFINE, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. ROBERTO PULSONE, ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLE STAGIONI SPORTIVE 2019 – 2020 E 2020 – 2021, IN CONCORSO CON IL SIG. FRANCO LEPIDI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, E CON I SIGG.RI ALESSANDRO ANASTASIO, IVAN ANASTASIO, LUCIANO BAFILE, DANIELE BORGNA, FEDERICO CAPPELLI, NICOLÒ CESELLI, ANDREA DI NORCIA, VITTORIO DI SILVIO, DAVIDE IANNUCCI, ELMIR ISENI, ARIS KAPLLANI, ENDRI KOSI, FABRIZIO MAGOZZI, JACOPO MAMBRIN, ALBERTO MASCIONI, EMIDIO MATRICINI, JOEY SALUSTRI, LEONARDO SARRA, VITTORIO SETTE, MIHAI DANIEL URSACHE, EVZAL VELJIU, LORENZO TURCO, MICHELE BASILICO, MARCO DI CARLO, LUCA GIANSERRA, DENNIS GIANNERAMO, GABRIELE GIOIA, LUCA PONZI, LUIGI PONZI E VINCENZO SALVATORI SALVO ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, OGNUNO CON UN PROPRIO AUTONOMO APPORTO CAUSALE IN RAGIONE DELL’INCARICO DA CIASCUNO ALL’EPOCA RICOPERTO ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ, PROMOSSO ED ORGANIZZATO UN SODALIZIO DESTINATO AL COMPIMENTO DI CONDOTTE FINALIZZATE A FARE OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A FAVORE DI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO, INDIVIDUATI I SOGGETTI CHE FOSSERO IN POSSESSO DEI REQUISITI FORMALI NECESSARI PER ACCEDERE ALLA PREDETTA MISURA DI SOSTEGNO, IL SODALIZIO FACEVA IN MODO CHE LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI STIPULASSE CON OGNUNO DI LORO DEI FITTIZI ACCORDI ECONOMICI RETRODATATI, I QUALI POI VENIVANO CARICATI UNITAMENTE AD ALTRI DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SODALIZIO SI PROCURAVA UN INGIUSTO PROFITTO CONSISTENTE IN UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 115.050,00; CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. A), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO CON ABUSO DI POTERE E/O VIOLAZIONE DEI DOVERI DERIVANTI E CONSEGUENTI ALL’ESERCIZIO DEL PROPRIO INCARICO DI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI; NONCHÉ CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. B), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE CAGIONATO UN RILEVANTE DANNO PATRIMONIALE ALLE CASSE ERARIALI; NONCHÉ, ANCORA, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. C), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PERE AVER INDOTTO ALTRI A VIOLARE LE NORME FEDERALI E AD ARRECARE DANNO ALL’ORGANIZZAZIONE FEDERALE; NONCHÉ, INOLTRE, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19; NONCHÉ, INFINE, CON L’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. ALESSANDRO ANASTASIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ALESSANDRO ANASTASIO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ALESSANDRO ANASTASIO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. IVAN ANASTASIO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. IVAN ANASTASIO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORT-O DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. IVAN ANASTASIO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. LUCIANO BAFILE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LUCIANO BAFILE, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 13.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LUCIANO BAFILE RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.150,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. DANIELE BORGNA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. DANIELE BROGNA, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. DANIELE BROGNA RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. FEDERICO CAPPELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. FEDERICO CAPPELLI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. FEDERICO CAPPELLI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 1.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. NICOLÒ CESELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. NICOLÒ CESELLI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 16 AGOSTO 2019, HA PROVVEDUTO IN DATA 14.6.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. NICOLÒ CESELLI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 2.150,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. ANDREA DI NORCIA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ANDREA DI NORCIA, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ANDREA DI NORCIA RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. VITTORIO DI SILVIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. VITTORIO DI SILVIO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. VITTORIO DI SILVIO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.750,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. DAVIDE IANNUCCI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. DAVIDE IANNUCCI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. DAVIDE IANNUCCI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. ELMIR ISENI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ELMIR ISENI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 10.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ELMIR ISENI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. ARIS KAPLLANI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ARIS KAPLLANI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 30.10.2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ARIS KAPLLANI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.750,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. ENDRI KOSI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ENDRI KOSI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ENDRI KOSI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. FABRIZIO MAGOZZI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. FABRIZIO MAGOZZI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. FABRIZIO MAGOZZI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.150,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. JACOPO MAMBRIN, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. JACOPO MAMBRIN, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 28.10.2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. JACOPO MAMBRIN RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. ALBERTO MASCIONI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. ALBERTO MASCIONI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 16 AGOSTO 2019, HA PROVVEDUTO IN DATA 13.6.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. ALBERTO MASCIONI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 5.750,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. EMIDIO MATRICINI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. EMIDIO MATRICINI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. EMIDIO MATRICINI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. JOEY SALUSTRI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. JOEY SALUSTRI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 12.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. JOEY SALUSTRI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. LEONARDO SARRA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LEONARDO SARRA, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 9.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LEONARDO SARRA RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. VITTORIO SETTE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. VITTORIO SETTE, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. VITTORIO SETTE RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.750,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. MIHAI DANIEL URSACHE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. MIHAI DANIEL URSACHE, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 16.8.2019, HA PROVVEDUTO IN DATA 14.6.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. MIHAI DANIEL URSACHE RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 5.500,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. EVZAL VELJIU, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. EVZAL VELJIU, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL 16.8.2019, HA PROVVEDUTO IN DATA 14.6.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. EVZAL VELJIU RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 5.750,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. LORENZO TURCO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LORENZO TURCO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LORENZO TURCO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.950,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. MICHELE BASILICO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. MICHELE BASILICO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 10.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. MICHELE BASILICO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. MARCO DI CARLO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. MARCO DI CARLO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. MARCO DI CARLO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. LUCA GIANSERRA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LUCA GIANSERRA, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LUCA GIANSERRA RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. DENNIS GIANNERAMO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. DENNIS GIANNERAMO, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 9.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. DENNIS GIANNERAMO RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. GABRIELE GIOIA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. GABRIELE GIOIA, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 11.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. GABRIELE GIOIA RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. LUCA PONZI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICATI, POSTO IN ESSERE ATTI E COMPORTAMENTI FINALIZZATI AD OTTENERE LA NON SPETTANTE EROGAZIONE A PROPRIO FAVORE DELLA SOVVENZIONE PUBBLICA DENOMINATA “INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI”, EROGATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. E NORMATIVAMENTE PREVISTA DAL D.L. 17 MARZO 2020 N. 10 – COSIDDETTO “DECRETO CURA ITALIA” – NELL’AMBITO DEI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI ASSUNTI DAL GOVERNO AL FINE DI MITIGARE L’IMPATTO ECONOMICO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19; NELLO SPECIFICO IL SIG. LUCA PONZI, DOPO AVERE SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI UN NON VERIDICO ACCORDO ECONOMICO RETRODATATO AL PRIMO SETTEMBRE 2020, HA PROVVEDUTO IN DATA 10.11.2020 A CARICARE LO STESSO UNITAMENTE AD ALTRI ATTI E DOCUMENTI – TRA I QUALI L’ATTESTAZIONE CHE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA ERA CESSATO, RIDOTTO O SOSPESO A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO – SULL’APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA IMPLEMENTATA DALLA SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A. AL FINE DI GESTIRE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. PER MEZZO DEGLI ATTI E COMPORTAMENTI APPENA DESCRITTI, POI, IL SIG. LUCA PONZI RIUSCIVA AD OTTENERE, IN PIÙ SOLUZIONI, UN’INDEBITA EROGAZIONE DI SUSSIDI PUBBLICI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVAMENTE QUANTIFICATO IN EURO 3.600,00; CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL’ARTICOLO 14, COMMA 1 LETT. G), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER APPROFITTATO DELLE PARTICOLARI SITUAZIONI EXTRA SPORTIVE CONNESSE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE DELLA PANDEMIA DA COVID 19, NONCHÉ DI CUI ALL’ARTICOLO 14, COMMA 1 LETT. O), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER COMMESSO IL FATTO IN ASSOCIAZIONE CON TRE O PIÙ PERSONE; – DEL SIG. LUIGI PONZI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021, IN CONCORSO CON I SIGG.RI FRANCO LEPIDI E ROBERTO PULSONE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, NONCHÉ ALTRI ALLO STATO NON IDENTIFICA

DEFERIMENTO: – DEL SIG. FRANCO LEPIDI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLE STAGIONI SPORTIVE 2019 – 2020 E 2020 – 2021, IN CONCORSO CON IL SIG. ROBERTO PULSONE, ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, E CON I SIGG.RI ALESSANDRO ANASTASIO, IVAN ANASTASIO, LUCIANO BAFILE, DANIELE BORGNA, FEDERICO CAPPELLI, NICOLÒ CESELLI,…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/10/2024 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. PIERGIORGIO NAPOLETANO, ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. BACIGALUPO VASTO MARINA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 5 DEL 3.8.2023, PER AVERE CONSENTITO, E COMUNQUE NON IMPEDITO, CHE IL TORNEO “SAFARI CUP 2024” ORGANIZZATO UNITAMENTE ALL’ASSOCIAZIONE NEW CENTRO EVENTI E TENUTOSI IN VASTO MARINA (CH) DAL 24.4.2024 AL 27.4.2024, SI SVOLGESSE IN MODO NON CONFORME AI REGOLAMENTI PER LE CATEGORIE UNDER 17, UNDER 16, UNDER 15, UNDER 14, ESORDIENTI 1° ANNO, ESORDIENTI 2° ANNO, PULCINI 1° ANNO, PULCINI 2° ANNO E PRIMI CALCI APPROVATI DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA FIGC; PER AVERE VIOLATO, IN PARTICOLARE, L’ART. 2 DEL REGOLAMENTO PULCINI 1° ANNO FACENDO PARTECIPARE ALLA GARA SANSA – US SAMAGOR DEL 28.4.2024 ALCUNI CALCIATORI NATI NEL 2013 (FUORI QUOTA) TESSERATI PER LA SOCIETÀ U.S. SAMAGOR, NONCHÉ L’ART. 7 DELLO STESSO REGOLAMENTO PER AVER CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DI GARE AD ELIMINAZIONE DIRETTA, NONCHÉ ANCORA L’ART. 12 CHE PREVEDE L’AUTOARBITRAGGIO; – DEL SIG. ANDREA CHIAPPINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ S.S.D. SA.MA.GOR A.R.L., PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 5 DEL 3.8.2023, PER AVERE CONSENTITO, O COMUNQUE NON IMPEDITO, IN QUALITÀ DI PRESIDENTE E PUR AVENDONE LA RESPONSABILITÀ DIRETTA IN RELAZIONE ALLA CARICA RIVESTITA, CHE IN OCCASIONE DELLA GARA SANSA – US SAMAGOR DEL 28.4.2024 NELL’AMBITO DEL TORNEO “SAFARI CUP 2024” TENUTOSI IN VASTO MARINA (CH) DAL 24.4.2024 AL 27.4.2024, VALEVOLE PER LA CATEGORIA PULCINI 1° ANNO, FOSSERO SCHIERATI NELLA QUADRA DELLA SOCIETÀ DALLO STESSO RAPPRESENTATA ALCUNI CALCIATORI NATI NEL 2013 (FUORI QUOTA), IN VIOLAZIONE DELL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO PULCINI 1° ANNO DEL TORNEO APPROVATO DAL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. BACIGALUPO VASTO MARINA, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. PIERGIORGIO NAPOLETANO, COSÌ COME DECRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE; – DELLA SOCIETÀ S.S.D. SA.MA.GOR A.R.L. LA RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. ANDREA CHIAPPINI, COSÌ COME DECRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.

DEFERIMENTO: – DEL SIG. PIERGIORGIO NAPOLETANO, ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. BACIGALUPO VASTO MARINA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 5 DEL 3.8.2023, PER AVERE CONSENTITO, E COMUNQUE NON IMPEDITO, CHE IL TORNEO “SAFARI CUP 2024” ORGANIZZATO UNITAMENTE ALL’ASSOCIAZIONE NEW CENTRO EVENTI E TENUTOSI IN…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/10/2024 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. SAVERIO LO PRESTI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO PER L’ATTIVITÀ DI CALCIO A 5 ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ F.C.D. VIRTUS SAN VINCENZO V.R., PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 39 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE PRESO PARTE, NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA SOCIETÀ F.C.D. VIRTUS SAN VINCENZO V.R., AI SEGUENTI INCONTRI TUTTI VALEVOLI PER IL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE DI CALCIO A 5, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ TESSERATO PER LA SOCIETÀ F.C.D. VIRTUS SAN VINCENZO V.R SOLO PER L’ATTIVITÀ DI CALCIO A 11: REAL DEM CALCIO A 5 – VIRTUS SAN VINCENZO VR DEL 2.2.2024, ACADEMY PESCARA FUTSAL C. 5 – VIRTUS SAN VINCENZO VR DEL 26.2.2024, VIRTUS SAN VINCENZO VR – CITTÀ DI CHIETI DEL 3.3.2024 E VIRTUS SAN VINCENZO VR – SPORT CENTER CELANO C.5 DEL 7.4.2024; – DEL SIG. ALESSANDRO TUZI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO PER L’ATTIVITÀ DI CALCIO A 5 ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ F.C.D. VIRTUS SAN VINCENZO V.R., PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 39 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE PRESO PARTE, NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA SOCIETÀ F.C.D. VIRTUS SAN VINCENZO V.R., AI SEGUENTI INCONTRI TUTTI VALEVOLI PER IL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE DI CALCIO A 5, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ TESSERATO PER LA SOCIETÀ F.C.D. VIRTUS SAN VINCENZO V.R SOLO PER L’ATTIVITÀ DI CALCIO A 11: REAL DEM CALCIO A 5 – VIRTUS SAN VINCENZO VR DEL 2.2.2024, ACADEMY PESCARA FUTSAL C. 5 – VIRTUS SAN VINCENZO VR DEL 26.2.2024, VIRTUS SAN VINCENZO VR – CITTÀ DI CHIETI DEL 3.3.2024, CITTÀ DI CHIETI – VIRTUS SAN VINCENZO VR DEL 24.3.2024 E VIRTUS SAN VINCENZO VR – SPORT CENTER CELANO C. 5 DEL 7.4.2024

DEFERIMENTO: – DEL SIG. SAVERIO LO PRESTI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO PER L’ATTIVITÀ DI CALCIO A 5 ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ F.C.D. VIRTUS SAN VINCENZO V.R., PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 39 COMMA 1 DELLE…

C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 24/10/2024 – Delibera – Gara del 14/10/2024 VIRTUS CUPELLO – VILLA 2015

  Gara del 14/10/2024 VIRTUS CUPELLO – VILLA 2015 Il Giudice Sportivo – Con ricorso ritualmente presentato la A.S.D. Villa 2015 ha contestato la regolarità della gara in oggetto, conclusasi con il risultato di 3 a 0, per avere la A.S.D Virtus Cupello violato le norme federali che regolano le sostituzioni nella competizione di appartenenza. In particolare, la ricorrente sostiene che la Società controparte avrebbe effettuato sei sostituzioni, anziché le cinque ammesse, e che la predetta condotta concretizzerebbe l’ipotesi di…

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