COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ PERO DEI SANTI, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE DI CURZIO ENRICO MARIA, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PERO DEI SANTI – COLLARMELE, DISPUTATA IL 4.10.15, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°17 DELL’8.10.15 – C.R.A.).…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S.D. S.PELINO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE INFLITTA NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE ROCCHI MICHELE, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PIZZOLI –S. PELINO, DISPUTATA IL 4.10.15, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°17 DELL’8.10.15 – C.R.A.).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S.D. S.PELINO, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE INFLITTA NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE ROCCHI MICHELE, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PIZZOLI –S. PELINO, DISPUTATA IL 4.10.15, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°17 DELL’8.10.15 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S.D. NEROSTELLATI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.05.2016 NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE CAMPANELLA FRANCESCO, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO CALCIO 1924 – NEROSTELLATI, DISPUTATA IL 13.9.15, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N°12 DEL 17.9.15 – C.R.A.).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 del 22/10/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S.D. NEROSTELLATI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.05.2016 NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE CAMPANELLA FRANCESCO, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO CALCIO 1924 – NEROSTELLATI, DISPUTATA IL 13.9.15, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N°12 DEL 17.9.15 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto,…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 8/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: – DEL SIG. D’ALESSANDRO LORENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F. (SECONDO CUI I TECNICI, PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LE SOCIETÀ) AVENDO CONSENTITO AL SIG. SCARPANTONI ANDREA DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924; – DEL SANTOMO DESIDERIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORTORETO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F. (SECONDO CUI I TECNICI, PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LE SOCIETÀ) AVENDO CONSENTITO AL SIG. SCARPANTONI ANDREA DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORTORETO ED ALL’ART. 38, COMMA 4, N.O.I.F. E AVENDO CONSENTITO ALLO STESSO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO PER PIÙ DI UNA SOCIETÀ NELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA; – DELLA A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE D’ALESSANDRO LORENZO; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. TORTORETO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE SANTOMO DESIDERIO.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 8/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: – DEL SIG. D’ALESSANDRO LORENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NOTARESCO CALCIO 1924, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1,…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 8/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: – DEL SIG. CORE MICHELE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MOSCIANO CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F. (SECONDO CUI I TECNICI, PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LE SOCIETÀ) ED ALL’ART. 38, COMMA 4, N.O.I.F., AVENDO CONSENTITO AL SIG. NATALI ANDREA DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. MOSCIANO CALCIO E AVENDO CONSENTITO ALLO STESSO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO PER PIÙ DI UNA SOCIETÀ NELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA; – DELLA A.S.D. MOSCIANO CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ’ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE CORE MICHELE.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 del 8/10/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: – DEL SIG. CORE MICHELE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MOSCIANO CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F.…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°3 del 16/7/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: – DEL SIG. REBBA MASSIMILIANO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTATE DELL’A.S.D. GIOVANILE CHIETI, A) LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (TESTO PREVIGENTE) ORA INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2, C.G.S., PER AVERE CONSENTITO L’UTILIZZO IN ALMENO OTTO GARE UFFICIALI DEL CAMPIONATO GIOVANILE “ALLIEVI”, DEL GIOVANE CALCIATORE DI PRIMO RICCARDO E IN UN NUMERO IMPRECISATO DI GARE UFFICIALI DELLA CATEGORIA “PULCINI” IL CALCIATORE DI PRIMO CHRISTIAN, ENTRAMBI MAI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. GIOVANILE CHIETI; B) LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (TESTO PREVIGENTE) ORA INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE FALSAMENTE ATTESTATO, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLE DISTINTE DEI CALCIATORI PARTECIPANTI ALLE GARE DEL CAMPIONATO “ALLIEVI” DEL 27.1.14; 10 2.14 E 24.2.14, LA POSIZIONE REGOLARE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI PRIMO RICCARDO; – DEL SIG. NEPA PIO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELL’A.S.D. GIOVANILE CHIETI, ) LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 1 E 5, C.G.S. (TESTO PREVIGENTE) ORA INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 E 10, COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 61, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE FALSAMENTE ATTESTATO, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLE DISTINTE DEI CALCIATORI PARTECIPANTI ALLE GARE DEL CAMPIONATO “ALLIEVI” DEL 27.1.14; 10 2.14 E 24.2.14, LA POSIZIONE REGOLARE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI PRIMO RICCARDO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. GIOVANILE CHIETI LA RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELLA’RT. 4, COMMA 1 , C.G.S., PER QUANTO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE SIG. REBBA MASSIMILIANO, NONCHÉ QUELLA OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER QUANTO CONTESTATO AL SUO DIRIGENTE NEPA PIO;
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°3 del 16/7/2015 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: – DEL SIG. REBBA MASSIMILIANO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTATE DELL’A.S.D. GIOVANILE CHIETI, A) LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI OSSERVANZA DELLE NORME E DEGLI ATTI FEDERALI NONCHÉ DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (TESTO PREVIGENTE) ORA INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°3 del 16/7/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PERO DEI SANTI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PERO DEI SANTI / FORME, DISPUTATA IL 24.05.15, PER I PLAY OFF DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°44 del 28.05.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°3 del 16/7/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PERO DEI SANTI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PERO DEI SANTI / FORME, DISPUTATA IL 24.05.15, PER I PLAY OFF DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°44 del 28.05.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto,…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°3 del 16/7/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PERO DEI SANTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MARCHIONE MIRKO FINO AL 30.06.2019 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PERO DEI SANTI / CESE, DISPUTATA IL 31.05.15, PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, FINALE PLAY OFF, GIRONE “B” (C.U. N° 45 del 4.06.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°3 del 16/7/2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PERO DEI SANTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MARCHIONE MIRKO FINO AL 30.06.2019 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PERO DEI SANTI / CESE, DISPUTATA IL 31.05.15, PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, FINALE PLAY OFF, GIRONE “B” (C.U. N° 45 del 4.06.15 – DELEGAZIONE…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 25/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ELICESE AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (AMMENDA DI € 800,00; SQUALIFICA PER SEI GARE AL CALCIATORE RASCHELLA’ DAVIDE) IN RELAZIONE ALLA GARA PALOMBARO / ELICESE, DISPUTATA IL 7.6.15 PER LA GARA PLAY – OFF DEL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. n° 65 DEL 9.5.15 – C.R.A.).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 25/6/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ELICESE AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO (AMMENDA DI € 800,00; SQUALIFICA PER SEI GARE AL CALCIATORE RASCHELLA’ DAVIDE) IN RELAZIONE ALLA GARA PALOMBARO / ELICESE, DISPUTATA IL 7.6.15 PER LA GARA PLAY – OFF DEL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. n° 65 DEL 9.5.15 – C.R.A.).…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 18/6/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: – DEL AL SIG. BEVILACQUA GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, OGGI INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 3, COMMA 1, C.G.S., NONCHÉ DELLA NORMATIVA DI CUI ALL’ART. 40, COMMA 3, N.O.I.F., PERCHÉ, NELLA SUA QUALITÀ, NELLE STAGIONI SPORTIVE 2010/11 E 2011/2012, TESSERAVA IL CALCIATORE PODDA LORENZO (NATO A GUARDIAGRELE IL 17/10/2000), NONOSTANTE QUESTI FOSSE RESIDENTE A ROMA CON L’INTERO NUCLEO FAMILIARE; – DEL SIG. PUTRINO GIANFRANCO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, OGGI INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 3, COMMA 1, C.G.S., NONCHÉ DELLA NORMATIVA DI CUI ALL’ART. 40, COMMA 3, N.O.I.F., PERCHÉ, NELLA SUA QUALITÀ, NELLE STAGIONI SPORTIVE 2012/13 E 2013/2014, TESSERAVA IL CALCIATORE PODDA LORENZO (NATO A GUARDIAGRELE IL 17/10/2000), NONOSTANTE QUESTI FOSSE RESIDENTE A ROMA CON L’INTERO NUCLEO FAMILIARE; – DEL SIG. PODDA LORENZO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, OGGI INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 3, COMMA 1, C.G.S., NONCHÉ DELLA NORMATIVA DI CUI ALL’ART. 40, COMMA 3, N.O.I.F., PERCHÉ, SIN DALLA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 E FINO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014, NONOSTANTE FOSSE MINORE DEGLI ANNI SEDICI E RESIDENTE A ROMA CON L’INTERO NUCLEO FAMILIARE FINO AL 9.9.2014, ACCETTAVA DI TESSERARSI PER L’A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO DI FRANCAVILLA AL MARE (CH); – DEL ALLA SOCIETÀ A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER QUANTO ASCRITTO AI SUOI PRESIDENTEI SIGG.RI BEVILACQUA GIUSEPPE E PUTRINO GIANFRANCO E, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER QUANTO CONTESTATO AL SUO TESSERATO PODDA LORENZO;
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 18/6/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO: – DEL AL SIG. BEVILACQUA GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, OGGI INTEGRALMENTE TRASFUSO NELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 3, COMMA 1, C.G.S., NONCHÉ DELLA NORMATIVA DI CUI ALL’ART. 40, COMMA 3, N.O.I.F., PERCHÉ, NELLA SUA QUALITÀ, NELLE STAGIONI SPORTIVE…