COMITATO REGIONALE ABRUZZO

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C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 21/10/2024 – Delibera – DEFERIMENTO A CARICO DI : – SIG. SABATINO POMPA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA “POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI” ADOTTATA DALLA F.I.G.C. E PER AVERE LO STESSO, QUALE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD, OMESSO DI ADOTTARE MISURE APPROPRIATE A GARANTIRE E TUTELARE I VALORI ED I PRINCIPI ESPRESSI NELLA RICHIAMATA “POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI” CONSENTENDO E/O COMUNQUE NON IMPEDENDO CHE IL GIORNO 2.2.2024, AL TERMINE DELLA SEDUTA DI ALLENAMENTO DELLA SQUADRA UNDER 14 DELLA SOCIETÀ DALLO STESSO RAPPRESENTATA, ALL’INTERNO DELLO SPOGLIATOIO MENTRE I CALCIATORI FACEVANO LA DOCCIA, SI VERIFICASSE UN EPISODIO DI PREVARICAZIONE, SOPRAFFAZIONE E BULLISMO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, PROBITÀ E CORRETTEZZA SPORTIVA, IDONEO A TURBARE E SUSCITARE NELLA VITTIMA UNA CONDIZIONE DI DIFFUSO DISAGIO, COMMESSO DAI CALCIATORI MINORENNI TESSERATI PER LA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD SIGG.RI R. D. G. E D. D. R., IN DANNO UN ALTRO CALCIATORE MINORENNE SIG. A.T. LORO COMPAGNO DI SQUADRA CONSISTITO NELL’AVER PERSUASO QUEST’ULTIMO A BACIARE PER DUE VOLTE CONSECUTIVE IL PENE DEL SIG. D.D.R. ; – DEL SIG. R. D. G., ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CHE IMPONE A TUTTI I SOGGETTI DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO DI MANTENERE UNA CONDOTTA CONFORME AI PRINCIPI DI ETICA, CORRETTEZZA, LEALTÀ E RETTITUDINE MORALE PER AVERE LO STESSO, IL GIORNO 2.2.2024 AL TERMINE DELLA SEDUTA DI ALLENAMENTO DELLA SQUADRA UNDER 14, IN CONCORSO CON IL PROPRIO COMPAGNO DI SQUADRA SIG. D.D.R. , ALL’INTERNO DELLO SPOGLIATOIO E DURANTE LA DOCCIA, POSTO IN ESSERE UNA CONDOTTA CONTRADDISTINTA DA PREVARICAZIONE, SOPRAFFAZIONE E BULLISMO, IDONEA A TURBARE E SUSCITARE NELLA VITTIMA UNA CONDIZIONE DI DIFFUSO DISAGIO, PERSUADENDO IL CALCIATORE MINORENNE SIG. A.T., SUO COMPAGNO DI SQUADRA, A BACIARE PER DUE VOLTE CONSECUTIVE IL PENE DEL SIG. D.D.R.; – DEL SIG. D. D. R. , ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CHE IMPONE A TUTTI I SOGGETTI DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO DI MANTENERE UNA CONDOTTA CONFORME AI PRINCIPI DI ETICA, CORRETTEZZA, LEALTÀ E RETTITUDINE MORALE PER AVERE LO STESSO, IL GIORNO 2.2.2024 AL TERMINE DELLA SEDUTA DI ALLENAMENTO DELLA SQUADRA UNDER 14, IN CONCORSO CON IL PROPRIO COMPAGNO DI SQUADRA SIG. R.D.G., ALL’INTERNO DELLO SPOGLIATOIO E DURANTE LA DOCCIA, POSTO IN ESSERE UNA CONDOTTA CONTRADDISTINTA DA PREVARICAZIONE, SOPRAFFAZIONE E BULLISMO, IDONEA A TURBARE E SUSCITARE NELLA VITTIMA UNA CONDIZIONE DI DIFFUSO DISAGIO, PERSUADENDO IL CALCIATORE MINORENNE SIG. A.T., SUO COMPAGNO DI SQUADRA, A FARSI BACIARE DA COSTUI PER DUE VOLTE CONSECUTIVE IL PENE; – DELLA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I 4 C.U. N. 31 del 21.10.2024 COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG. RI SABATINO POMPA, R. D.G. E D. D. R., COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE. MOTIVAZIONE

  DEFERIMENTO A CARICO DI : – SIG. SABATINO POMPA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA “POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI” ADOTTATA DALLA F.I.G.C. E PER AVERE LO STESSO, QUALE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD, OMESSO DI ADOTTARE MISURE APPROPRIATE…

C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 18/10/2024 – Delibera – Gara del 6/10/2024 LA FENICE CALCIO A 5 – CENTROSTORICOMONTESILVANO

Gara del 6/10/2024 LA FENICE CALCIO A 5 – CENTROSTORICOMONTESILVANO Il Giudice Sportivo – visto il ricorso della ASD La Fenice Calcio a 5, fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali, con il quale la stessa chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della ASD Centro Storico Montesilvano per aver questa impiegato nell’incontro indicato in oggetto, terminato sul risultato di 0 a 1, la calciatrice Carla Febo, nata il 26.05.1994, che risulterebbe squalificata per…

C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 17/10/2024 – Delibera – Gara del 6/10/2024 VASTO UNITED – ODORISIANA CALCIO

Gara del 6/10/2024 VASTO UNITED – ODORISIANA CALCIO Il Giudice Sportivo La Società Odorisiana Calcio propone ricorso avverso la regolarità della gara in oggetto, terminata con il risultato di 2 a 1, a causa di “vari episodi che hanno influito sul risultato finale”, citando, in particolare, la concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria e la mancata espulsione di un calciatore avversario. A sostegno del ricorso offre in visione una ripresa amatoriale. Chiede, quindi, che venga disposta la…

C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 17/10/2024 – Delibera – Gara del 6/10/2024 BUCCHIANICO CALCIO – VIRTUS CASTEL FRENTANO

Gara del 6/10/2024 BUCCHIANICO CALCIO – VIRTUS CASTEL FRENTANO Il Giudice Sportivo La Società ASD Virtus Castel Frentano ha presentato tempestivo e rituale ricorso avverso la gara indicata in oggetto, terminata con il risultato di 4 a 2, per violazione dell’art. 39 delle NOIF per posizione irregolare di un calciatore della ASD Bucchianico Calcio, il Sig. Bruno CHIACCHIARETTA, nato il 19.10.2003, che, alla data dell’incontro, non risulterebbe regolarmente tesserato. – Preso atto che la società ricorrente ha fornito copia della…

C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 10/10/2024 – Delibera – Gara del 7/10/2024 ATESSA CALCIO – SAMBUCETO CALCIO

Gara del 7/10/2024 ATESSA CALCIO – SAMBUCETO CALCIO  Il Giudice Sportivo – Esaminato il referto di gara nel quale l’arbitro riferisce che al minuto 47 del secondo tempo decideva di sospendere definitivamente l’incontro, sul risultato di 1 a 2, a causa di una mischia violenta che vedeva coinvolti i giocatori di entrambe le squadre, compresi quelli presenti in panchina, che rendeva necessario l’intervento degli allenatori per dividere i giocatori. Tra i partecipanti alla rissa l’arbitro riusciva ad identificare solo il…

C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 10/10/2024 – Delibera – Gara del 30/ 9/2024 S.VITO 83 L.D.N. – VIRTUS CASTEL FRENTANO

Gara del 30/ 9/2024 S.VITO 83 L.D.N. – VIRTUS CASTEL FRENTANO Il Giudice Sportivo – Visto il ricorso della Soc. ASD San Vito 83 fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali avverso la regolarità della gara indicata in oggetto, terminata sul risultato di 1 a 6, chiedendo che ne venga disposta la ripetizione a causa di un errore tecnico nel quale sarebbe incorso l’arbitro. Deduce, in particolare, la Società reclamante che un proprio calciatore “correndo verso la propria porta guardando…

C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 10/10/2024 – Delibera – Gara del 28/ 9/2024 DRAGHI SAN LUCA – VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI

Gara del 28/ 9/2024 DRAGHI SAN LUCA – VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI Il Giudice Sportivo – visto il ricorso della società Draghi San Luca, fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali, con il quale la stessa chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Virtus Rocca San Giovanni per aver questa impiegato nell’incontro indicato in oggetto, terminato sul risultato di 0 a 0, il calciatore Francesco ALFINO, nato il 15.09.1997, che risulta squalificato…

C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 10/10/2024 – Delibera – Gara del 29/ 9/2024 MONTAZZOLI CALCIO – VAL DI SANGRO

Gara del 29/ 9/2024 MONTAZZOLI CALCIO – VAL DI SANGRO Il Giudice Sportivo – La società Montazzoli Calcio ha proposto tempestivo ricorso avverso la regolarità della gara in oggetto, terminata con il risultato di 0 a 1, per avere la squadra avversaria impiegato un calciatore che non avrebbe avuto titolo a parteciparvi. La ricorrente riferisce, in particolare, che “sulla distinta della società ASD VAL DI SANGRO veniva inserito il giocatore con maglia n. 2, Tano Leonardo, nato il 22-07-2023, matricola…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 30/09/2024 – Delibera – NEL DEFERIMENTO: – DEL SIG. MOHAMED ABOUDI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORNIMPARTE 2002, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER AVERE LO STESSO PRESO PARTE, NELLE FILA DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM, ALLA GARA ACADEMY L’AQUILA – ATLETICO AMITERNUM DEL 6.3.2024, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ TESSERATO ALL’EPOCA DEI FATTI PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORNIMPARTE 2002.

NEL DEFERIMENTO: – DEL SIG. MOHAMED ABOUDI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORNIMPARTE 2002, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER AVERE LO STESSO PRESO PARTE, NELLE FILA DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM, ALLA GARA ACADEMY L’AQUILA – ATLETICO AMITERNUM DEL 6.3.2024, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ TESSERATO ALL’EPOCA DEI FATTI PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORNIMPARTE…

C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 30/09/2024 – Delibera – NEL DEFERIMENTO: – DEL SIG. AMEDEO NANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA A.S.D. VASTO UNITED E DAL 21 NOVEMBRE 2023 DIRIGENTE TESSERATO PER TALE SOCIETÀ, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 27 COMMI 1 E 2 (DAL 21 DICEMBRE 2023 RINUMERATO IN ART. 26 QUATER), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2023 – 2024, SVOLTO IL RUOLO DI ALLENATORE DEI PORTIERI DELLA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VASTO UNITED SEBBENE FOSSE SPROVVISTO DELLA NECESSARIA ABILITAZIONE DEL SETTORE TECNICO (CONSEGUITA SOLO IN DATA 20 MAGGIO 2024) E SENZA, OLTRETUTTO, ESSERE TESSERATO PER TALE SOCIETÀ SINO AL 21 NOVEMBRE 2023; – DELLA SIG.RA ROSANNA FANTINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VASTO UNITED, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 27 COMMI 1 E 2 (DAL 21 DICEMBRE 2023 RINUMERATO IN ART. 26 QUATER), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F. PER AVERE LA STESSA CONSENTITO, E COMUNQUE NON IMPEDITO, AL SIG. AMEDEO NANNI DI ESERCITARE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2023 – 2024, IL RUOLO ED I COMPITI DI ALLENATORE DEI PORTIERI DELLA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VASTO UNITED, SEBBENE FOSSE SPROVVISTO DELLA NECESSARIA ABILITAZIONE DEL SETTORE TECNICO (CONSEGUITA SOLO IN DATA 20 MAGGIO 2024) E SENZA, OLTRETUTTO, ESSERE TESSERATO PER LA SOCIETÀ DALLA STESSA RAPPRESENTATA SINO AL 21 NOVEMBRE 2023; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. VASTO UNITED, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIG.RI ROSANNA FANTINI ED AMEDEO NANNI, COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE.

NEL DEFERIMENTO: – DEL SIG. AMEDEO NANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA A.S.D. VASTO UNITED E DAL 21 NOVEMBRE 2023 DIRIGENTE TESSERATO PER TALE SOCIETÀ, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 27 COMMI 1 E 2 (DAL 21 DICEMBRE 2023…

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