COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. FARESINA AVVERSO L’AMMENDA DI € 350,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FARESINA / FARA SAN MARTINO, DISPUTATA IL 5.2.11 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (C.U. N° 24 DEL 10/2/11– DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI). Con appello ritualmente proposto la Società A.S.D. Faresina ha impugnato il provvedimento come sopra specificato, adottato dal G.S.…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLLE CORBINO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA DEI CALCIATORI PETRUCCI DOMENICO PER QUATTRO GIORNATE E CALISTA GIANLUCA PER TRE GIORNATE; AMMENDA ALLA SOCIETA’ € 150,00) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VOLTO SANTO MANOPPELLO / COLLE CORBINO, DISPUTATA IL 6/3/11 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “C”. (C.U. N° 54 del 10.3.11 COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLLE CORBINO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA DEI CALCIATORI PETRUCCI DOMENICO PER QUATTRO GIORNATE E CALISTA GIANLUCA PER TRE GIORNATE; AMMENDA ALLA SOCIETA’ € 150,00) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VOLTO SANTO MANOPPELLO / COLLE CORBINO, DISPUTATA IL 6/3/11 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “C”. (C.U. N° 54 del…
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COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 17/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI AIELLI, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA COL PUNTEGGIO DI 3 – 0) IN RELAZIONE ALLA GARA TEAM 604 / AMATORI AIELLI, DISPUTATA IL 5.02.11 PER IL CAMPIONATO AMATORI PROVINCIALE (C.U. n° 27 DEL 17.02.11 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 17/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AMATORI AIELLI, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA COL PUNTEGGIO DI 3 – 0) IN RELAZIONE ALLA GARA TEAM 604 / AMATORI AIELLI, DISPUTATA IL 5.02.11 PER IL CAMPIONATO AMATORI PROVINCIALE (C.U. n° 27 DEL 17.02.11 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società A.s.d. Amatori Aielli…
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COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 17/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D ANGIZIA LUCO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31.3.11 ALL’ALLENATORE PETRINI ROMOLO E SQUALIFICA PER CINQUE TURNI AL CALCIATORE MACERONI CARLO) IN RELAZIONE ALLA GARA ANGIZIA LUCO / COLOGNA PAESE, DISPUTATA IL 20/2/11, PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, (C.U. n° 52 del 24.2.11 – C.R.A.).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 17/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D ANGIZIA LUCO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 31.3.11 ALL’ALLENATORE PETRINI ROMOLO E SQUALIFICA PER CINQUE TURNI AL CALCIATORE MACERONI CARLO) IN RELAZIONE ALLA GARA ANGIZIA LUCO / COLOGNA PAESE, DISPUTATA IL 20/2/11, PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, (C.U. n° 52 del 24.2.11 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto…
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COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 17/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI DELLA A.S.D. ALBA ADRIATICA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARTINSICURO / ALBA ADRIATICA, DISPUTATA IL 15/1/11, PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. n° 42 del 20.1.11 – C.R.A.), NONCHE’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA IN RELAZIONE ALLO STESSO INCONTRO (C.U. n° 44 del 27.1.11 – C.R.A.).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 17/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI DELLA A.S.D. ALBA ADRIATICA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARTINSICURO / ALBA ADRIATICA, DISPUTATA IL 15/1/11, PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. n° 42 del 20.1.11 – C.R.A.), NONCHE’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA IN RELAZIONE ALLO STESSO INCONTRO (C.U. n° 44 del…
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COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. MADONNA DELLA PACE AVVERSO L’AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MADONNA DELLA PACE / CALCIOPESCARAMANZIA, DISPUTATA IL 6/2/11, PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N° 49 del 10.2.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. MADONNA DELLA PACE AVVERSO L’AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MADONNA DELLA PACE / CALCIOPESCARAMANZIA, DISPUTATA IL 6/2/11, PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N° 49 del 10.2.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Madonna della Pace ha impugnato il…
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COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S. CAPISTRELLO A.S.D. AVVERSO L’AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CAPISTRELLO / HATRIA, DISPUTATA IL 13/2/11, PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N° 50 del 17.2.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S. CAPISTRELLO A.S.D. AVVERSO L’AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CAPISTRELLO / HATRIA, DISPUTATA IL 13/2/11, PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “A” (C.U. N° 50 del 17.2.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto la Società Capistrello A.S.D. ha impugnato il provvedimento di cui epigrafe, adottato…
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COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO – DEL SIGNOR RATTAZZI NATALINO, COLLABORATORE DELLA U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 5 C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN RELAZIONE PER AVERE, NEL FEBBRAIO 2010, INDEBITAMENTE CONTATTATO I CALCIATORI HALLULLI LORENZO, HALLULLI HIBRAHIM, FLORIAN LUIGI DANIEL, PEZZI ANTONIO, DI CIOCCIO MARCO, ESPOSITO RAFFAELE ED ESPOSITO ALESSIO, TUTTI TESSERATI PER LA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS PRATOLA CALCIO, PROSPETTANDOGLI LA LORO CONVOCAZIONE PER UN PROVINO DA EFFETTUARSI NELLE FILA DELLA SQUADRA DELLA U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, IN UN INCONTRO AMICHEVOLE CON I PARI CATEGORIA DELLA SOCIETÀ CELANO F.C. OLIMPIA S.R.L., SOCIETÀ PROFESSIONISTICA DI SECONDA DIVISIONE, PER LA QUALE MILLANTAVA DI “LAVORARE”; PER AVERE, INOLTRE, ACCONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO CHE I CALCIATORI ESPOSITO RAFFAELE ED ESPOSITO ALESSIO EFFETTIVAMENTE DISPUTASSERO, CON LA SQUADRA DELL’U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, L’INCONTRO AMICHEVOLE PER IL QUALE ERANO STATI CONTATTATI E CONVOCATI, IL TUTTO IN ASSENZA DEL NECESSARIO NULLA – OSTA DELLA SOCIETÀ DI LEGITTIMA APPARTENENZA; – DEI GIOVANI CALCIATORI ESPOSITO RAFFAELE ED ESPOSITO ALESSIO LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 24, REG. SETT. TECNICO PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, NONCHÉ DELL’ART. 31, N.O.I.F., PER AVERE PARTECIPATO, NELLA STAGIONE 2009 – 2010, PUR ESSENDO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA A.S.D. VIRTUS PRATOLA CALCIO, AD UN INCONTRO AMICHEVOLE NELLA FILA DELLA U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, SENZA LE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA E, INFINE, DELL’ART. 1, COMMA 3, C.G.S., SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI PRESENTARSI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONOSTANTE FORMALE INVITO ED ESPRESSO AVVISO SU TALI OBBLIGHI; – DELLA SOCIETÀ U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO COLLABORATORE;
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO – DEL SIGNOR RATTAZZI NATALINO, COLLABORATORE DELLA U.S.D. PRATOLA CALCIO 1910, LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 5 C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN RELAZIONE PER AVERE, NEL FEBBRAIO 2010, INDEBITAMENTE CONTATTATO I CALCIATORI HALLULLI LORENZO, HALLULLI HIBRAHIM, FLORIAN LUIGI DANIEL, PEZZI ANTONIO, DI…
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COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIGNOR RAGLIONE VINICIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S. BENEDETTO DEI MARSI A.S.D., LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 35, REG. SETT. TECNICO, PER AVERE CONSENTITO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 CHE LA FUNZIONE DI ALLENATORE FOSSE SVOLTA DAL SIG. DI NARDO DOMENICO, MALGRADO NON TESSERATO, NONCHÉ DAL SIG. GRAZIANI TULLIO, CALCIATORE, NON ABILITATO; DEL SIGNOR GRAZIANI TULLIO, CALCIATORE DELLA SOCIETÀ S. BENEDETTO DEI MARSI A.S.D., LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 35, REG. SETT. TECNICO, PER AVERE SVOLTO LA FUNZIONE DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DELLA RELATIVA QUALIFICA; DELLA SOCIETÀ S. BENEDETTO DEI MARSI A.S.D., LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE E AI PROPRI TESSERATI;
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°42 del 20/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIGNOR RAGLIONE VINICIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S. BENEDETTO DEI MARSI A.S.D., LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 35, REG. SETT. TECNICO, PER AVERE CONSENTITO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 CHE LA FUNZIONE DI ALLENATORE FOSSE SVOLTA…
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COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 22/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO – del Sig. VERROCCHI Biagio, Allenatore di base nonché responsabile per l’Attività Giovanile della Società CEDAS FIAT SULMONA, per la violazione: a) dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per avere attuato la sostituzione del giovane Centofanti Mirko con il giovane Ivanauskase Mindaugas al fine di far partecipare il secondo, con il nome ed il cartellino contraffatto del primo, alla gara cat. Esordienti CEDAS FIAT SULMONA – A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970 del 2.1.2010, a cui non aveva titolo per prendervi parte per età oltre il limite consentito nella categoria di appartenenza; b) dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità con la sottoscrizione, quale dirigente accompagnatore della squadra Esordienti della CEDAS FIAT SULMONA, la distinta della gara di cui sopra, certificando, così, la regolare posizione del giovane Ivanauskase Mindaugas, che non aveva titolo per prendervi parte per le dette ragioni; – del giovane IVANAUSKASE Mindaugas, calciatore tesserato per la Società CEDAS FIAT SULMONA, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, essendosi sostituito al giovane CENTOFANTI Mirko al fine di partecipare, con il nome ed il cartellino contraffatto di quest’ultimo, alla gara cat. Esordienti CEDAS FIAT SULMONA – A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970 del 2.1.2010, non disputata ed alla quale non aveva titolo per prendervi parte per le ragioni di cui sopra; – del Sig. MASSIMILIANI Emilio, Presidente della Società CEDAS FIAT SULMONA, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo concorso ad attuare la sostituzione del giovane CENTOFANTI Mirko con il giovane IVANAUSKASE Mindaugas, al fine di far partecipare il secondo, con il nome ed il cartellino contraffatto del primo, alla gara in questione, alla quale l’IVANAUSKASE non aveva titolo per prendervi parte per quanto detto sopra; – della Società CEDAS FIAT SULMONA per la violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, in conseguenza delle violazioni ascritte al suo Presidente ed ai suoi tesserati; – dei giovani CECI Remo, DE SANTIS Mauro, FOGLIETTA Mirco, PICCHIONI Marco, DE VECCHIS Domenico, SOCCORSI Natalino, DE SANTIS Riccardo, calciatore tesserato per la Società A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, con la partecipazione alla gara Cat. Esordienti A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970 – CEDAS FIAT SULMONA del 2.3.2010, alla quale non avevano titolo per prendervi parte, avendo tutti un’ètà oltre il limite consentito per l’attività Esordienti; – del Sig. CANOFARI Angelo, Dirigente della Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità con la sottoscrizione, quale dirigente accompagnatore della squadra Esordienti della A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, la distinta della gara contro la CEDAS FIAT SULMONA del 2.3.2010, certificando, così, la regolare posizione dei sette giovani di cui al capo che precede, i quali non avevano titolo per prendervi parte, così come poco sopra descritto; – del Sig. DELL’OMO Roberto, Allenatore e responsabile dell’attività giovanile della Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo fatto partecipare i sette giovani sopra specificati alla suddetta gara,alla quale non avevano titolo per prendervi parte per le illustrate ragioni; – alla Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970 per la violazione di cui all’art. 4, comma 2, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, in conseguenza delle violazioni ascritte ai suoi tesserati;
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 22/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO – del Sig. VERROCCHI Biagio, Allenatore di base nonché responsabile per l’Attività Giovanile della Società CEDAS FIAT SULMONA, per la violazione: a) dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per…