COMITATO REGIONALE ABRUZZO

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COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR MOSTACCI FEDERICO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VENERE CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ’, CORRETTEZZA E PROBITÀ’ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO NELLA S.S. 2009– 2010 AL SIG. FRACASSI ALDO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VENERE CALCIO, PUR NON ESSENDO IL MEDESIMO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA DETTA SOCIETÀ, TESSERAMENTO INTERVENUTO SOLO IN DATA 1.3.2010; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. VENERE CALCIO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE E AL PROPRIO TECNICO;

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR MOSTACCI FEDERICO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VENERE CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ’, CORRETTEZZA E PROBITÀ’ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO NELLA S.S. 2009– 2010 AL SIG. FRACASSI ALDO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE…

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR MICHINI MAURO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POL. D.D. FRONDAROLA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO NELLA S.S. 2009 – 2010 AL SIG. DE PAULIS ELIO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ D.D. FRONDAROLA, PUR NON ESSENDO IL MEDESIMO IN COSTANZA DI TESSERAMENTO CON LA DETTA SOCIETÀ, TESSERAMENTO PERFEZIONATOSI SOLO IN DATA 9.4.2010; – DELLA SOCIETÀ D.D. FRONDAROLA, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE E AL PROPRIO TECNICO;

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR MICHINI MAURO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POL. D.D. FRONDAROLA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO NELLA S.S. 2009 – 2010 AL SIG. DE PAULIS ELIO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI…

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 18/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: -DEL SIGNOR TROIANO FRANCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD AVEZZANO F.N., PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 37, LETTERA CB) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DALL’ART. 40 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, PER AVER OMESSO, DI AFFIDARE LA SQUADRA MILITANTE NEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA AD UN DIRETTORE TECNICO O AD UN ALLENATORE ABILITATO, A SEGUITO DELL’ESONERO DEL PRECEDENTE ALLENATORE, SIGNOR GIUSEPPE CAPOGROSSO; – DEL SIGNOR SALVATORE FABIO, VICE PRESIDENTE DELLA ASD AVEZZANO F.N., PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 37, LETTERA CB) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DALL’ART. 40 DEL REGOLAMENTO DELLA LND, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, PER AVER SVOLTO FUNZIONI DI ALLENATORE SENZA ESSERE A CIO’ ABILITATO DAL SETTORE TECNICO E SENZA ESSERE ISCRITTO NEI RUOLI UFFICIALI DEI TECNICI; – DELLA SOCIETÀ ASD AVEZZANO F.N. LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE, SIG. FRANCO TROIANO;

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 18/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: -DEL SIGNOR TROIANO FRANCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD AVEZZANO F.N., PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 37, LETTERA CB) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DALL’ART. 40 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, PER AVER OMESSO, DI AFFIDARE LA…

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR DI CLEMENTE LIVIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ G.S. PATERNO TOFO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., (ART. 38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART. 37, PUNTO “C” REG. SETT. TECNICO), AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, PER AVER CONSENTITO AL SIGNOR ALBINO VALERI DI SVOLGERE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 LA FUNZIONE DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DI TALE QUALIFICA;- DEL SIGNOR VALERI ALBINO, CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ G.S. PATERNO TOFO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART. 37, PUNTO “C” REG. SETT. TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, PER AVER DI FATTO SVOLTO L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA SQUADRA, ANCORCHÉ SPROVVISTO DELLA NECESSARIA QUALIFICA;- DELLA SOCIETÀ G.S. PATERNO TOFO PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR DI CLEMENTE LIVIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ G.S. PATERNO TOFO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., (ART. 38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART. 37, PUNTO “C” REG. SETT. TECNICO), AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, PER AVER CONSENTITO AL SIGNOR ALBINO VALERI DI SVOLGERE NELLA STAGIONE SPORTIVA…

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR GUIZZETTI OSVALDO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTAUREI F.C., PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (ART. 38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART. 37, PUNTO “C” REG. SETT. TECNICO), AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, PER AVER CONSENTITO AL SIG. MARIO FOGLIA DI SVOLGERE NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DI TALE QUALIFICA ED INSERITO IN DISTINTE DI GARA QUALE DIRIGENTE, ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA OVVERO MASSAGGIATORE. – DEL SIGNOR FOGLIA MARIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTAUREI F.C., PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART. 37, PUNTO “C” REG. SETT. TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, PER AVER SVOLTO L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DI TALE QUALIFICA;- DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTAUREI F.C. PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR GUIZZETTI OSVALDO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTAUREI F.C., PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (ART. 38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART. 37, PUNTO “C” REG. SETT. TECNICO), AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, PER AVER CONSENTITO AL SIG. MARIO FOGLIA DI…

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIGNOR DI VIRGILIO PATRIZIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. DANIELE CERICOLA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 35 REG. SETT. TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, PER AVER CONSENTITO CHE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010, LA FUNZIONE DI ALLENATORE, ANZICHÉ ESSERE ESERCITATA DAL TECNICO FORMALMENTE INCARICATO, FOSSE DI FATTO SVOLTA DAL SIGNOR ROBERTO NATALE, TESSERATO PER LA A.S.D. DANIELE CERICOLA, MA SOLO COME DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE; – DEL SIGNOR NATALE ROBERTO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA A.S.D. DANIELE CERICOLA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 35 REG. SETT. TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, PER AVER DI FATTO ASSUNTO LA CONDUZIONE TECNICA DELLA SQUADRA – OCCUPANDOSI DEGLI ALLENAMENTI PRE–GARA, SEGUENDO LE PARTITE DALLA PANCHINA, IMPARTENDO DISPOSIZIONI TATTICHE ED EFFETTUANDO LA SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI –, ANCORCHÉ SPROVVISTO DELLA NECESSARIA QUALIFICA DI ALLENATORE;- DELLA SOCIETÀ A.S.D. DANIELE CERICOLA PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE ED AL PROPRIO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIGNOR DI VIRGILIO PATRIZIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. DANIELE CERICOLA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 35 REG. SETT. TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, PER AVER CONSENTITO CHE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010, LA FUNZIONE DI…

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. D’ALESSIO GIOVANNI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S. COLLE M.P. 98, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. (ART.38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART.37, PUNTO C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO), AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA, PER AVERE FATTO SVOLGERE AL SIG. SOTTANELLI GIUSEPPE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009-2010, L’ATTIVITA’ DI ALLENATORE , PUR NON ESSENDO ABILITATO E PER AVER CONSENTITO CHE L’ATTIVITA’ DI TECNICO DELLA SOCIETA’ A.S. COLLE M.P. 98, SEMPRE NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010, FOSSE SVOLTA DAL SIGNORE MAURIZIO POLI, PUR NON ESSENDO REGOLARMENTE TESSERATO PER LA PREDETTA SOCIETA’; – DEL SIG. SOTTANELLI GIUSEPPE, DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ A.S. COLLE M.P. 98, LA VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART.38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART.37, PUNTO C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA, PER AVER SVOLTO L’ATTIVITA’ DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DI QUALIFICA; – DELLA SOCIETÀ A.S. COLLE M.P. 98 PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE ED AL PROPRIO TESSERATO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. D’ALESSIO GIOVANNI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S. COLLE M.P. 98, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. (ART.38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART.37, PUNTO C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO), AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA, PER AVERE FATTO SVOLGERE AL SIG. SOTTANELLI GIUSEPPE, NEL…

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. PAOLETTI MAURO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.C. VILLAROSA, LA VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. (ART. 38, COMMA 1 N.O.I.F.), AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ PER AVERE FATTO SVOLGERE AL SIG. TOMMOLINI ACHILLE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009-2010, L’ATTIVITA’ DI ALLENATORE, SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER DETTA SOCIETA’;- DELLA SOCIETÀ A.C. VILLAROSA PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. PAOLETTI MAURO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.C. VILLAROSA, LA VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. (ART. 38, COMMA 1 N.O.I.F.), AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ PER AVERE FATTO SVOLGERE AL SIG. TOMMOLINI ACHILLE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009-2010, L’ATTIVITA’ DI ALLENATORE, SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER DETTA SOCIETA’;- DELLA SOCIETÀ…

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. DI MEO ENZO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. MONTESILVANO CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 AL SIG. APPIGNANI MARCO E AL SIG. ORTEGA HECTOR ALBERTO, DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA DETTA SOCIETÀ, NON IN COSTANZA DI TESSERAMENTO;DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTESILVANO CALCIO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. DI MEO ENZO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. MONTESILVANO CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 AL SIG. APPIGNANI MARCO E AL SIG. ORTEGA HECTOR…

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. CARUSO VITO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. VIRTUS, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, PER COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO AL SIG. OTTAVIANO EZIO DI SVOLGERE ATTIVITA’ DI ALLENATORE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010, NONCHE’ IN RELAZIONE ALL’ART. 29, REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, PER AVERE CONSENTITO AL MEDESIMO DI SVOLGERE ATTIVITA’ DI MASSAGGIATORE, PER LA QUALE OCCORRE SPECIFICO DIPLOMA; – DEL SIG. OTTAVIANO EZIO, DIRIGENTE DELLA A.S.D. VIRTUS, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, PER INOSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI E PER COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 29, REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, PER AVERE SVOLTO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 L’ATTIVITA’ DI ALLENATORE E DI MASSAGGIATORE DELLA A.S.D. VIRTUS, SENZA AVERNE TITOLO; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE ED AI PROPRI TESSERATI.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. CARUSO VITO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. VIRTUS, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, PER COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO AL SIG. OTTAVIANO EZIO DI SVOLGERE ATTIVITA’ DI ALLENATORE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010, NONCHE’ IN RELAZIONE ALL’ART. 29, REGOLAMENTO…

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