COMITATO REGIONALE ABRUZZO

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COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR DI CLEMENTE LIVIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ G.S. PATERNO TOFO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., (ART. 38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART. 37, PUNTO “C” REG. SETT. TECNICO), AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, PER AVER CONSENTITO AL SIGNOR ALBINO VALERI DI SVOLGERE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 LA FUNZIONE DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DI TALE QUALIFICA;- DEL SIGNOR VALERI ALBINO, CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ G.S. PATERNO TOFO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART. 37, PUNTO “C” REG. SETT. TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, PER AVER DI FATTO SVOLTO L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA SQUADRA, ANCORCHÉ SPROVVISTO DELLA NECESSARIA QUALIFICA;- DELLA SOCIETÀ G.S. PATERNO TOFO PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR DI CLEMENTE LIVIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ G.S. PATERNO TOFO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., (ART. 38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART. 37, PUNTO “C” REG. SETT. TECNICO), AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, PER AVER CONSENTITO AL SIGNOR ALBINO VALERI DI SVOLGERE NELLA STAGIONE SPORTIVA…

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR GUIZZETTI OSVALDO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTAUREI F.C., PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (ART. 38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART. 37, PUNTO “C” REG. SETT. TECNICO), AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, PER AVER CONSENTITO AL SIG. MARIO FOGLIA DI SVOLGERE NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DI TALE QUALIFICA ED INSERITO IN DISTINTE DI GARA QUALE DIRIGENTE, ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SQUADRA OVVERO MASSAGGIATORE. – DEL SIGNOR FOGLIA MARIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTAUREI F.C., PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART. 37, PUNTO “C” REG. SETT. TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, PER AVER SVOLTO L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DI TALE QUALIFICA;- DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTAUREI F.C. PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIGNOR GUIZZETTI OSVALDO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTAUREI F.C., PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (ART. 38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART. 37, PUNTO “C” REG. SETT. TECNICO), AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, PER AVER CONSENTITO AL SIG. MARIO FOGLIA DI…

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIGNOR DI VIRGILIO PATRIZIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. DANIELE CERICOLA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 35 REG. SETT. TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, PER AVER CONSENTITO CHE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010, LA FUNZIONE DI ALLENATORE, ANZICHÉ ESSERE ESERCITATA DAL TECNICO FORMALMENTE INCARICATO, FOSSE DI FATTO SVOLTA DAL SIGNOR ROBERTO NATALE, TESSERATO PER LA A.S.D. DANIELE CERICOLA, MA SOLO COME DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE; – DEL SIGNOR NATALE ROBERTO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA A.S.D. DANIELE CERICOLA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 35 REG. SETT. TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, PER AVER DI FATTO ASSUNTO LA CONDUZIONE TECNICA DELLA SQUADRA – OCCUPANDOSI DEGLI ALLENAMENTI PRE–GARA, SEGUENDO LE PARTITE DALLA PANCHINA, IMPARTENDO DISPOSIZIONI TATTICHE ED EFFETTUANDO LA SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI –, ANCORCHÉ SPROVVISTO DELLA NECESSARIA QUALIFICA DI ALLENATORE;- DELLA SOCIETÀ A.S.D. DANIELE CERICOLA PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE ED AL PROPRIO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIGNOR DI VIRGILIO PATRIZIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. DANIELE CERICOLA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 35 REG. SETT. TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, PER AVER CONSENTITO CHE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010, LA FUNZIONE DI…

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. D’ALESSIO GIOVANNI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S. COLLE M.P. 98, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. (ART.38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART.37, PUNTO C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO), AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA, PER AVERE FATTO SVOLGERE AL SIG. SOTTANELLI GIUSEPPE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009-2010, L’ATTIVITA’ DI ALLENATORE , PUR NON ESSENDO ABILITATO E PER AVER CONSENTITO CHE L’ATTIVITA’ DI TECNICO DELLA SOCIETA’ A.S. COLLE M.P. 98, SEMPRE NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010, FOSSE SVOLTA DAL SIGNORE MAURIZIO POLI, PUR NON ESSENDO REGOLARMENTE TESSERATO PER LA PREDETTA SOCIETA’; – DEL SIG. SOTTANELLI GIUSEPPE, DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ A.S. COLLE M.P. 98, LA VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART.38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART.37, PUNTO C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA, PER AVER SVOLTO L’ATTIVITA’ DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DI QUALIFICA; – DELLA SOCIETÀ A.S. COLLE M.P. 98 PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE ED AL PROPRIO TESSERATO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. D’ALESSIO GIOVANNI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S. COLLE M.P. 98, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. (ART.38, COMMA 2 IN RELAZIONE ALL’ART.37, PUNTO C DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO), AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA, PER AVERE FATTO SVOLGERE AL SIG. SOTTANELLI GIUSEPPE, NEL…

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. PAOLETTI MAURO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.C. VILLAROSA, LA VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. (ART. 38, COMMA 1 N.O.I.F.), AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ PER AVERE FATTO SVOLGERE AL SIG. TOMMOLINI ACHILLE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009-2010, L’ATTIVITA’ DI ALLENATORE, SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER DETTA SOCIETA’;- DELLA SOCIETÀ A.C. VILLAROSA PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. PAOLETTI MAURO, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.C. VILLAROSA, LA VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1, C.G.S. (ART. 38, COMMA 1 N.O.I.F.), AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ PER AVERE FATTO SVOLGERE AL SIG. TOMMOLINI ACHILLE, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2009-2010, L’ATTIVITA’ DI ALLENATORE, SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO PER DETTA SOCIETA’;- DELLA SOCIETÀ…

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. DI MEO ENZO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. MONTESILVANO CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 AL SIG. APPIGNANI MARCO E AL SIG. ORTEGA HECTOR ALBERTO, DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA DETTA SOCIETÀ, NON IN COSTANZA DI TESSERAMENTO;DELLA SOCIETÀ A.S.D. MONTESILVANO CALCIO, LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. DI MEO ENZO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. MONTESILVANO CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 AL SIG. APPIGNANI MARCO E AL SIG. ORTEGA HECTOR…

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. CARUSO VITO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. VIRTUS, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, PER COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO AL SIG. OTTAVIANO EZIO DI SVOLGERE ATTIVITA’ DI ALLENATORE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010, NONCHE’ IN RELAZIONE ALL’ART. 29, REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, PER AVERE CONSENTITO AL MEDESIMO DI SVOLGERE ATTIVITA’ DI MASSAGGIATORE, PER LA QUALE OCCORRE SPECIFICO DIPLOMA; – DEL SIG. OTTAVIANO EZIO, DIRIGENTE DELLA A.S.D. VIRTUS, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, PER INOSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI E PER COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 29, REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, PER AVERE SVOLTO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 L’ATTIVITA’ DI ALLENATORE E DI MASSAGGIATORE DELLA A.S.D. VIRTUS, SENZA AVERNE TITOLO; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE ED AI PROPRI TESSERATI.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: DEL SIG. CARUSO VITO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. VIRTUS, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, PER COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO AL SIG. OTTAVIANO EZIO DI SVOLGERE ATTIVITA’ DI ALLENATORE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010, NONCHE’ IN RELAZIONE ALL’ART. 29, REGOLAMENTO…

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. TROVATELLO OMAR, PRESIDENTE DELLA A.S.D. SPORTING SCALO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 E 40, COMMA 2, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 AL SIG. ANTINUCCI MARCO DI SVOLGERE ATTIVITA’ DI ALLENATORE IN ASSENZA DI UN SUO SPECIFICO TESSERAMENTO, NELLA QUALITA’, PER LA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING SCALO, ED IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 3, REGOLAMENTO L. N. D., PER AVERE SEGNALATO AL C.R.A. IL NOMINATIVO DI UN TECNICO RESPONSABILE DELLA PRIMA SQUADRA, MAI TESSERATO DALLASOCIETA’; – DEL SIG. COLAIOCCO GIOVANNI, DIRIGENTE – ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. SPORTING SCALO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’, IN RELAZIONE ALL’ART. 61 N.O.I.F. PER AVERE SOTTOSCRITTO, NELLA SPIEGATA QUALITA’, LE DISTINTE UFFICIALI DELLE GARE DISPUTATE DALLA SOCIETA’ OVE RISULTAVA QUALE ALLENATORE IL SIG. ANTINUCCI MARCO, MALGRADO LO STESSO NON NE AVESSE TITOLO; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING SCALO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE ED AL SUO TESSERATO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. TROVATELLO OMAR, PRESIDENTE DELLA A.S.D. SPORTING SCALO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 E 40, COMMA 2, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 AL SIG. ANTINUCCI MARCO DI SVOLGERE…

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. BARBETTA ANTONIO, PRESIDENTE DELLA S.C. LETTESE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 AL SIG. CERRONI GILBERTO DI SVOLGERE ATTIVITA’ DI ALLENATORE PER TRE GARE SVOLTESI TRA IL 20.9.10 ED IL 4.10.09, PUR ESSENDO INTERVENUTO IL RELATIVO TESSERAMENTO SOLO IN DATA 8.10.09; – DELLA SOCIETA’ S.C. LETTESE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA PER GLI ADDEBITI ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 del 21/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. BARBETTA ANTONIO, PRESIDENTE DELLA S.C. LETTESE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2009 – 2010 AL SIG. CERRONI GILBERTO DI SVOLGERE ATTIVITA’ DI ALLENATORE PER TRE…

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIOVANILE CHIETI 2005, AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FONZO GIOVANNI FINO AL 30.6.2011 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BRECCIAROLA / GIOVANILE CHIETI DISPUTATA IL 10/11/2010, PER LA COPPA ABRUZZO DI CATEGORIA (C.U. N° 26 DEL 18.11.2010 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIOVANILE CHIETI 2005, AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FONZO GIOVANNI FINO AL 30.6.2011 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BRECCIAROLA / GIOVANILE CHIETI DISPUTATA IL 10/11/2010, PER LA COPPA ABRUZZO DI CATEGORIA (C.U. N° 26 DEL 18.11.2010 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con reclamo proposto a mezzo del servizio postale in data…

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